Con la sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 la Suprema Corte di Cassazione statuisce importanti principi di diritto in materia di rapporti bancari, affrontando sia la questione relativa al possibile cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, ai fini del raggiungimento del tasso anti-usura, sia quella inerente la valenza e gli effetti della c.d. “clausola di salvaguardia”, spesso inserita nei contratti stipulati con gli istituti di credito.
24/04/20
ART. 10 IVA D.P.R. 633/72 RISPOSTA A QUESITO
DOMANDA
buongiorno, impresa acquista prodotti alimentari non rientanti nella propria attività per donarli ad associazioni di volontariato. fattura di acquisto costo indeducibile e iva indetraibile? per la cessione come si comporta?
DA E. Mucci
VEDI L'ART. 10
Dispositivo dell'art. 10 Testo unico IVA
buongiorno, impresa acquista prodotti alimentari non rientanti nella propria attività per donarli ad associazioni di volontariato. fattura di acquisto costo indeducibile e iva indetraibile? per la cessione come si comporta?
Art. 10, c.1, DPR 633/72 Cessioni gratuite alle ONLUS dei beni di cui all'art.2, n.4), DPR 633/72 (beni-merce o beni.
DA E. Mucci
anche se x i beni (nn oggetto della tua attivita)non hai detratto né iva né costo ??
VEDI L'ART. 10
Dispositivo dell'art. 10 Testo unico IVA
Fonti → Testo unico IVA → Titolo I - Disposizioni generali
Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e acrediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 1 a 7 nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
[10) le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali;] (1)
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non commerciale;
16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;
[17) le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;] (2)
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1(3);
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
[25) le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medicochirurgiche), di carrozzelle per mutilati e invalidi, di oggetti e apparecchi di protesi di ogni genere, di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi e simili) e di stimolatori cardiaci;] (4)
[26) [le prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attività;] (2)
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità e da enti del Terzo settore di natura non commerciale di assistenza sociale. 27-quater). Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19 bis 1 e 19 bis 2;
27-sexies) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19 bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36 bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
ART. PRECEDENTE ART. SUCCESSIVO
Note
(1) Numero soppresso dal D.L. 2 marzo 1989, n.69 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154.
(2) Numero abrogato dal D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133.
(3) Numero modificato dall'art. 32, commi 1, 2 e 5 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che la presente modifica avrà efficacia dal 1 gennaio 2020.
(4) Numero soppresso dalla L. 22 dicembre 1980, n. 889.
23/04/20
COSA BISOGNA PRESENTARE PER AVERE € 25.000
Richiesta
del finanziamento
- il modulo compilato e firmato di
richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul
sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it . Nel modulo deve essere
indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento quale acquisto
scorte, fido a breve per anticipo fatture o liquidità. Bisogna anche specificare gli aiuti come sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o
agevolazioni fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza pandemia di cui si è già
beneficiato. Non devono essere indicati gli aiuti per il quali è stata
semplicemente presentata la domanda, ma quelli di cui si è già in possesso del
provvedimento con il quale è stata riconosciuta l’agevolazione. Non vanno
invece indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal
Fondo PMI.
Entrambi i moduli devono essere compilati
e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio
all’indirizzo e-mail della banca/intermediario finanziario (indicato sul sito
internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con
altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli
direttamente sul sito della banca).
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto
Liquidità, per i contratti conclusi con la clientela al dettaglio (tra cui
rientrano le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale,
gli enti senza finalità di lucro, le micro-imprese) anche il consenso prestato
mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo soddisfa
sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo Unico bancario a pena
di nullità – rispettivamente negli artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies
- sia l’efficacia probatoria dell’articolo 2702 del codice civile “piena prova
fino a querela di falso”. La copia cartacea del contratto sarà consegnata
dall’intermediario alla prima occasione utile successiva al termine dello stato
di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020), così come deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020.L’importo massimo erogabile è pari al venticinque per cento dei ricavi
dell’impresa, per un massimo in ogni caso non superiore a venticinquemila euro.
I ricavi dovranno essere desunti dall’ultimo bilancio depositato o l’ultima
dichiarazione fiscale. I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 dovranno
invece presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000 o altra idonea documentazione (ad esempio la dichiarazione annuale
IVA). Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima
attività dovranno essere considerato l’ammontare dei ricavi risultante
dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal
cedente o dal locatore.
TRAPPOLE DA VEDERE BENE PER LA RICHIESTA DI € 25000
DECRETO LIQUIDITÀ - 23 APRILE 2020
Alcuni accorgimenti da vedere prima di inoltrare i moduli che sono due e qui si descrive il primo Finanziamenti fino a venticinquemila euro:
accesso semplice alla garanzia, ma con qualche punto fermo.
Le imprese e i professionisti si stanno
attivando in questi giorni per ottenere in modo automatico la garanzia Fondo
piccole e medie imprese su finanziamenti di importo non superiore a venticinquemila euro. Ma la semplicità del
modulo per la domanda, in aggiunta al bisogno di ricevere risorse fresche in
tempi rapidi, può trarre in inganno e nascondere alcune insidie tecniche che
devono essere valutate con attenzione. In particolare, si fa riferimento alla
sottoscrizione di una dichiarazione di atto notorio sul danneggiamento
dell’attività, in assenza, ad esempio, della chiusura forzata nel caso di
imprese che hanno continuato ad operare, che potrebbe rivelarsi, in futuro, non
pienamente veritiera e quindi alle possibili responsabilità. Anche
l’indicazione del numero medio degli occupati espresso in unità-lavorative-anno
deve essere calcolato in modo corretto.
È iniziata la domanda delle imprese e professionisti per richiedere
la garanzia del Fondo piccole e medie imprese sui finanziamenti fino a venticinquemila euro. Lo strumento,
che copre tutto del finanziamento ed è concesso automaticamente attraverso
modalità semplificate, è molto appetibile.
Ma le imprese richiedenti, in molti
casi, firmano il modulo di richiesta senza sapere cosa stanno dichiarando,
complice la fretta dettata dal momento.
Il finanziamento deve portare nuove
risorse in azienda, può avere una durata massima di settantadue mesi, con un
pre-ammortamento non inferiore a ventiquattro mesi, e deve essere realizzato a condizioni
favorevoli di tasso. Questo è quanto prevede il decreto Liquidità (D.L. n.
23/2020). Il finanziamento può essere concesso per un importo non superiore al
25% del fatturato o del volume di affari, come emerge nell'ultimo bilancio o nell'’ultima dichiarazione fiscale, se disponibili, oppure da autocertificazione
dei soggetti per i quali tali documenti non sono ancora disponibili.
Come richiedere il finanziamento
Per richiedere il finanziamento
garantito, occorre fornire i seguenti documenti:
- un’autocertificazione che attesti di
aver subito dei danni epidemia attenzione perché se l'attività come un supermercato è stata aperta non può essere dichiarato il falso;
- i documenti di bilancio o un
documento fiscale, necessari per definire la congruità del finanziamento
rispetto ai ricavi prodotti dalla tua azienda oppure l'autocertificazione);
- il modulo per la richiesta di
garanzia al Fondo di Garanzia accompagnato da copia di un documento di
riconoscimento valido.
Oltre a indicare i dati identificativi
personali, la modulistica prevede una dichiarazione dal seguente contenuto: “il
soggetto consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio
di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l’agevolazione sotto forma di
garanzia prevista dalle leggi n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97
(art. 15), qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato
dell’Unione Europea”.
Compilazione della domanda e trucchetti
da vedere bene
La domanda sembra apparentemente
semplice, ma difficilmente può essere compilata senza l’aiuto di un
professionista. Basti pensare che alcune banche, invece di far semplicemente
dichiarare al soggetto che rientra nella classificazione di piccola e media
imprese, ossia che fattura meno di 50 milioni di euro e/o che ha una situazione
patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro e che ha meno di 250 dipendenti,
chiedono di specificare ulteriormente la classificazione tra micro, piccola o
media impresa, riportando quindi il dato medio degli occupati espresso in
unità-lavorative-anno.
Questo comporta, per chi non ha già il
dato a disposizione, il dover calcolare i dipendenti secondo tale metodologia.
Considerando che trattasi di una dichiarazione di atto notorio, indicare, ad
esempio, 8 dipendenti è diverso che dichiararne 8,3, anche se per accedere
sarebbe sufficiente dichiararne meno di 250, senza ulteriore livello di
dettaglio.
Per occupati si intendono i dipendenti
dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola
dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il
vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione
straordinaria.
Il numero degli occupati corrisponde al
numero di unità-lavorative-anno , cioè al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo
parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
La modalità di calcolo prevede il
rispetto di alcune regole; ad esempio, non sono conteggiati gli apprendisti con
contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con
contratto di inserimento.
La domanda sembra apparentemente
semplice, ma difficilmente può essere compilata senza l’aiuto di un
professionista. Basti pensare che alcune banche, invece di far semplicemente
dichiarare al soggetto che rientra nella classificazione di piccola e media
imprese, ossia che fattura meno di 50 milioni di euro e/o che ha una situazione
patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro e che ha meno di 250 dipendenti,
chiedono di specificare ulteriormente la classificazione tra micro, piccola o
media impresa, riportando quindi il dato medio degli occupati espresso in
unità-lavorative-anno (ULA).
Questo comporta, per chi non ha già il
dato a disposizione, il dover calcolare i dipendenti secondo tale metodologia.
Considerando che trattasi di una dichiarazione di atto notorio, indicare, ad
esempio, 8 dipendenti è diverso che dichiararne 8,3, anche se per accedere
sarebbe sufficiente dichiararne meno di 250, senza ulteriore livello di
dettaglio.
Per occupati si intendono i dipendenti
dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola
dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il
vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione
straordinaria.
Il numero degli occupati corrisponde al
numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo
parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
La modalità di calcolo prevede il
rispetto di alcune regole; ad esempio, non sono conteggiati gli apprendisti con
contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con
contratto di inserimento.
Dichiarazione (ATTENZIONE AI DANNI)
A parte le dichiarazioni prestampate
nel modulo che diventano rilevanti in caso di mancato rimborso del
finanziamento in quanto lo Stato diventa creditore privilegiato con
implicazioni in caso di fallimento, le imprese sono chiamate a dichiarare “che
l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata con emergenza
epidemia.
Cosa questo voglia dire in concreto non
è al momento specificato. L’imprenditore potrà pensare
che, avendo chiuso l’attività per due mesi, abbia subito un danno. Tuttavia,
nel caso della sovvenzione alle partite IVA, gli strumenti sono spesso legati
ad un ben definito calo di un terzo del fatturato nel corso del primo trimestre
dell’anno, che, giusto o sbagliato, rappresenta comunque un dato certo su cui
fare affidamento per determinare con esattezza se il beneficio spetta o meno.
Nel caso dei finanziamenti fino a venticinque mila euro, invece, la norma non ha fissato un parametro preciso per stabilire
chi può beneficiarne e chi no. Se questo a prima vista potrebbe sembrare un
vantaggio, un’analisi più approfondita porta invece a considerare che la
sottoscrizione di una dichiarazione di atto notorio sul danneggiamento
dell’attività (in assenza, ad esempio, della chiusura forzata nel caso di
imprese che hanno continuato ad operare) potrebbe rivelarsi, in futuro, non
pienamente veritiera; in tal senso, determinare un preciso parametro avrebbe
potuto sollevare le imprese dal dubbio insinuato dalla genericità della
dichiarazione.
22/04/20
Disposizioni società in materia di riduzione del capitale D.L. 23 del 8/4/2020
Art. 6.(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decretoe fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesiapplicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis,nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non sicommi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per loprimo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa'perriduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484.
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L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità
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