10/05/21

Responsabilità da cose in custodia




La responsabilità da cose in custodia è una delle ipotesi più frequenti per le quali viene adita l’autorità giudiziaria visto che al suo interno vi rientrano casistiche usuali come gli incidenti stradali causati da una cattiva manutenzione del manto stradale o le cadute provocate da una buca non segnalata.

Tuttavia, non è sempre agevole impostare correttamente la strategia difensiva: sovente sorgono difficoltà circa l’individuazione della figura del custode e l’oggetto della relativa custodia (ad esempio, per quanto riguarda il manto stradale si è reso necessario precisare che la custodia della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o alle pertinenze, ivi incluso il cattivo stato del marciapiede per quanto riguarda i pedoni) o problematiche relative alla delimitazione del nesso eziologico tra la cosa stessa e il danno prodotto.

Esaminiamo le seguenti quattro ipotesi in cui ricorre questo tipo di responsabilità fornendo utili formule volte ad ottenere il risarcimento dei danni:

  • condominio (infiltrazioni);
  • caduta causata da buca non segnalata;
  • citazione per risarcimento danni cagionati da animali (morso di un cane);
  • morte per incidente stradale causato dalla cattiva manutenzione del manto stradale.

Le formule risultano davvero valide per capire come impostare gli atti in giudizio e gli eventuali interventi extragiudiziali propedeutici alla proposizione dell’azione, a quali soggetti rivolgere le proprie istanze, come formulare le conclusioni delle domande giudiziali, come quantificare il danno, insomma, come articolare al meglio le proprie difese.

Finanziamento soci e aumento di capitale nelle società familiari




Finanziamento soci e aumento di capitale nelle società "familiari" cosa conviene fare.

Le società di capitali che hanno necessità di risorse finanziarie per determinate esigenze legate alla gestione (per esempio, per investimenti in beni strumentali o per l’acquisto di aziende o partecipazioni, per far fronte a debiti finanziari e fiscali) possono fare ricorso al mercato finanziario (banche) oppure chiedere ai soci un intervento diretto mediante “versamenti” di somme di denaro. In questo secondo caso, i soci possono finanziarie la società mediante prestiti (a titolo oneroso o meno) oppure rafforzare il patrimonio della società con versamenti in conto capitale. 

06/05/21

Vari argomenti: Iva 4% - Digitalizzazione fiscale - Decreto sostegni Bis - Voucher internazionalizzazione.




IVA al 4% sui sussidi tecnici e informatici: quale certificazione occorre produrre come da G.U del 4/5/2021

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, devono produrre copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. Lo ha disposto il Ministero dell’Economia e delle finanze con D.M. 7 aprile 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2021. I certificati dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.

Digitalizzazione del settore fiscale, Ruffini: ridurre il digital divide audizione dell'agenzia delle entrate del 5/5/2021

La strategia di digitalizzazione dei processi e dei servizi della Pubblica Amministrazione deve, in ogni caso, considerare che non tutti i cittadini possiedono mezzi e capacità per utilizzare le nuove modalità di fruizione. È, pertanto, opportuno garantire sempre forme alternative di erogazione dei servizi, al fine di non precluderne l’accesso ai soggetti che non sono in grado di adoperare un computer o una connessione di rete. Lo ha evidenziato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Nell'audizione il Direttore Ruffini ha confermato che - a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 - saranno messe a disposizione in un’area web dedicata del portale Fatture e corrispettivi, per una platea sperimentale dei soggetti passivi IVA, le bozze dei documenti precompilati IVA, ossia i registri delle fatture emesse e degli acquisti e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 sarà messa a disposizione anche la dichiarazione annuale IVA.


Decreto sostegni bis

Nuova ACE per la patrimonializzazione delle imprese: la misura viene rafforzata per l'anno d'imposta 2021 e si prevede la possibilità di usufruirne anticipatamente sotto forma di credito d'imposta. In arrivo anche un nuovo contributo a fondo perduto alternativo, l’esenzione dalla prima rata IMU 2021 per le strutture recettive e la facoltà di recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali alla data del loro avviso. Sono alcune delle misure contenute nella bozza del decreto Sostegni bis, atteso nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri.


Voucher internazionalizzazione: iscrizione all’elenco dei temporary export manager entro il 6 maggio

Per i Temporary Export Manager e le società di TEM c’è tempo fino al 6 maggio 2021 per inoltrare le domande di iscrizione nell’apposito elenco dei soggetti abilitati a fornire alle micro e piccole imprese, anche in rete, servizi di consulenza specialistica finalizzati a sostenere processi di internazionalizzazione. L’elenco verrà predisposto entro il 5 giugno 2021, con provvedimento del Direttore Generale per la promozione del sistema paese, e potrà essere consultato esclusivamente da parte di micro e piccole imprese e dalle reti a cui è stato concesso il voucher per l’internazionalizzazione.

05/05/21

Preavviso dell’avviso bonario: nuova modalità di comunicazione dei debiti per premi INAIL



 




CNDCEC: DEL  04 MAGGIO 2021 

Da questo mese l'INAIL avvierà la nuova modalità di comunicazione agli intermediari dei debiti per premi INAIL rilevati nei confronti dei propri clienti. In luogo del preavviso delle note di verifica dell’autoliquidazione, che fornivano indicazione relativamente ai soli debiti correlati al mancato pagamento dell’ultima autoliquidazione elaborata dall’Istituto, verrà inviato il preavviso dell’avviso bonario che contiene tutti i debiti della ditta, siano essi riferiti all’ultima autoliquidazione elaborata ovvero ad altre richieste di premi e accessori. Lo ha evidenziato l’INAIL nel corso di una riunione tenutasi con i rappresentanti dei commercialisti .

Con comunicato stampa del 4 maggio 2021, il CNDCEC ha sottolineato quanto emerso nel corso dell’incontro tenuto dall’INAIL con i rappresentanti dei commercialisti. In particolare, prenderà il via da maggio la nuova modalità di comunicazione agli intermediari dei debiti per premi INAIL rilevati nei confronti dei propri clienti. In luogo del preavviso delle note di verifica dell’autoliquidazione che fornivano indicazione relativamente ai soli debiti correlati al mancato pagamento dell’ultima autoliquidazione elaborata dall’INAIL, verrà inviato il preavviso dell’avviso bonario che contiene tutti i debiti della ditta, siano essi riferiti all’ultima autoliquidazione elaborata ovvero ad altre richieste di premi e accessori.

In presenza di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile, l’INAIL invierà agli intermediari, tra cui i commercialisti, tramite posta elettronica certificata, un preavviso di pagamento (c.d. preavviso bonario) contenente i dati in suo possesso. Questo documento è formalmente simile all’avviso di pagamento ad eccezione della modalità di pagamento.

In particolare, nel preavviso le somme richieste saranno contraddistinte da appositi codici e/o descrizioni, che consentiranno al debitore di comprenderne la natura della richiesta e, quindi, anche di contestarla, ove necessario.

Decorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso bonario, senza pagamento o annullamento, anche parziale, della richiesta, l’INAIL notificherà al debitore (es. datore di lavoro) l’avviso di pagamento. Ricorrendone i presupposti, avverso l’avviso di pagamento il debitore potrà esperire le azioni di tutela previste dall’ordinamento, che non prevedono la sospensione automatica delle azioni esecutive.

L’emissione dei preavvisi bonari sarà fatta dall’INAIL con cadenza semestrale, quindi due volte l’anno. L’avviso bonario è atto esecutivo e interrompe i termini prescrizionali.

Il Consigliere tesoriere dei commercialisti con delega al lavoro, ha affermato che si tratta di una novità che certifica la centralità del ruolo dei professionisti. La proposta è però quella di valutare la possibilità di aumentare a sessanta giorni il tempo a disposizione dell’intermediario per esaminare la richiesta e, ove non fosse possibile, di introdurre la possibilità di sospendere la procedura per almeno quindici giorni, mediante un sistema automatico da attivare accedendo al portale internet dell’istituto.

30/04/21

22/02/2021 N. 733/23 Comm. Trib. Sentenza


COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

 SENTENZA DEL 22/02/2021 N. 733/23

Illegittimità dell’accertamento induttivo
Il metodo induttivo puro, basato sull’utilizzo di una percentuale di redditività applicata sui ricavi, desunti dalle dichiarazioni di soggetti “campione”, esercenti nella stessa zona la medesima attività della ricorrente, ne determina l’illegittimità se quest’ultimo è privo di riferimenti volti a identificare detti contribuenti. L’assenza di simili elementi, infatti, rende l’atto privo di un’adeguata motivazione e configura, pertanto, una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. E’ quanto ha affermato la CTR lombarda che, sulla base di tale principio, ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza di primo grado. Nel caso in esame, l’Ufficio ha spiegato che per motivi di privacy non ha indicato alcun elemento identificativo delle società assunte come “campione” per la determinazione del reddito di impresa, pertanto ha di fatto precluso ogni difesa della società contribuente nonchè la verifica da parte del collegio della legittimità e fondatezza del maggior reddito accertato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società " B srl "cancellata dal registro imprese, ha prodotto ricorso avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Brescia, notificato il 6 luglio 2017 con il quale si procedeva ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, 2° comma, lettera d-bis del DPR 600/73 alla determinazione induttiva del Reddito d'impresa, per il periodo d'imposta 2014, in euro 258.966,77 e del valore della produzione lorda in euro 463.388,00 con conseguente maggiore IRES di euro 68.889,00 ed IRAP di euro 15.276,00.
Le sanzioni venivano determinate in euro 77.748,00. La società chiedeva alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Brescia, che eccepiva la carenza di legittimazione passiva del legale rappresentante, sig.ra B.L. e contestava le eccezioni contenute nel ricorso introduttivo.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, ha accolto il ricorso della società, ed ha annullato l'avviso di accertamento impugnato, con compensazione delle spese del giudizio. La C.T.P. Bresciana, respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in base al disposto dell'art. 28 comma 4 del D.lgs 21 novembre 2014 n. 174 ( decreto semplificazioni) secondo cui, i soggetti cancellati dal registro imprese conservavano la legittimazione passiva ai fini tributari, per cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese competente per territorio. La società ha eccepito, di non aver ricevuto alcun invito dall'ufficio a comparire per fornire i documenti e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, come dallo stesso affermato in atti, ma tale circostanza, in base al riscontro effettuato dai Giudici di prime cure, si era rivelata non veritiera, essendo risultato provato che l'invito dell'ufficio era stato invece ritirato, presso l'ufficio postale, da soggetto incaricato, in data 09.03.2017.
La CTP adita, ha riscontrato la illegittimità dell'avviso di accertamento, effettuato dall'Agenzia delle Entrate, su base induttiva, con utilizzo di percentuali di redditività, applicate sui ricavi, desunte dalle dichiarazioni dei redditi di altri contribuenti, esercenti la medesima attività della società ricorrente ed operanti nella stessa zona. In particolare la C.T.P. di Brescia che ha emesso la sentenza impugnata, ha evidenziato nella propria sentenza, che il reddito accertato con la percentuale applicata dall'ufficio sui ricavi del 5,82%, quale media dichiarata da un campione di otto soggetti siti nella stessa provincia ed esercenti la medesima attività della ricorrente, ed il recupero di costi esposti in bilancio, ma non documentati, non poteva fondatamente attribuirsi alla ricorrente, per mancata indicazione, nell'avviso di accertamento in oggetto, dei nominativi dei suddetti imprenditori, che pertanto non sono stati individuati dai Giudici di prime cure, né dalla ricorrente, utilizzati quali "campione", a cui l'ufficio avrebbe fatto riferimento per la comparazione con i dati contabili e l'indice reddituale, dichiarati dalla società ricorrente. L'ufficio, come dallo stesso espressamente asserito, per motivi di privacy, ha indicato nell'avviso di accertamento soli dati reddituali che essi avrebbero dichiarato e sui quali versato le imposte dovute, ad essi afferenti, ma non ha precisamente indicato alcun elemento identificativo degli otto campioni cui avrebbe fatto riferimento.
In tal modo veniva inibita la possibilità di instaurare un valido contraddittorio con la società "B s.r.l." cessata", con palese violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa espressamente sancito dall'articolo 24 della Costituzione.
In concreto infatti l'ufficio, ha indicato la partita iva di detti soggetti campioni solo parzialmente, omettendo i tre numeri finali di cui essa si compone.
Da qui l'accoglimento del ricorso, avendo ritenuto la C.T.P. di Brescia, l'avviso di accertamento contestato, illegittimo in quanto carente di supporto probatorio.
L'Agenzia delle Entrate, con il proprio ricorso in appello prodotto a codesta C.T.R. di Brescia, ha contestato la motivazione della sentenza impugnata, precisando che sarebbe spettato alla società contribuente assumersi l'onere della prova trattandosi di accertamento induttivo che poteva essere fondato, legittimamente, su presunzioni "semplicissime", prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
L'Agenzia delle Entrate ha quindi ribadito in sede di gravame, la legittimità del proprio operato e chiesto la riforma della sentenza impugnata con conferma dell'avviso di accertamento ed ha eccepito la violazione dell'articolo 39, comma 2 del DPR 600/73, applicato nel caso di specie a seguito della mancata produzione documentale, richiesta formalmente alla società ricorrente ma da questa non consegnata. con condanna alla rifusione delle spese del giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha altresì prodotto in giudizio una memoria illustrativa nonché proprie note di trattazione scritta della controversia. Ha resistito all'appello, con le proprie controdeduzioni, la società cessata B s.r.l. con le quali ha contestato il dedotto avversario e chiesto la conferma della decisione di primo grado, con condanna al pagamento delle spese processuali compensate nel primo giudizio e condanna al pagamento delle medesime per il secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Commissione Tributaria Regionale di Brescia, all'esito dell'esame degli atti di causa, preso atto del disposto normativa di cui all'art. 39 2 comma del D.P.R. n.600/1973 e della lettera d-ter della medesima disposizione che giustificano il ricorso all'accertamento con metodo induttivo del reddito d'impresa per l'anno in oggetto, atteso che la società ricorrente non ha dato seguito all'invito dell'ufficio regolarmente recapitato, così come disposto ai sensi e per gli effetti dell'art.32, primo comma, numeri 3) e 4) del decreto su citato e dell'art. 51 secondo comma, numeri 3) e 4) del D.P.R. n.633/72, ritiene che l'Ufficio, nel caso di specie abbia potuto legittimamente determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili nella specie non consegnate dalla società ricorrente e pertanto di fatto da ritenersi inesistenti.
Conseguentemente il metodo di determinazione induttiva-utilizzato dall'Agenzia delle Entrate nel presente caso - del reddito d'impresa è conforme al dettato normativa, con possibilità di potersi avvalere anche di presunzioni, ancorchè prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, in conformità al disposto normativa su richiamato.
L'accertamento induttivo puro, quale è quello in oggetto è infatti fondato su presunzioni non qualificate e pertanto dette " semplicissime" che possono avere un valore dimostrativo minore rispetto a quelle semplici, utilizzate nell'accertamento analitico-induttivo, purchè tuttavia esse non assumano profili di arbitrarietà, indeterminatezza e contraddittorietà.
Le presunzioni "semplicissime'' non sono contemplate da alcuna disposizione, ma sono rappresentate da tutti quegli elementi o nozioni utilizzati in sede di controllo in funzione di dimostrazione indiretta di fatti o situazioni e che, in sede contenziosa, non possono che essere, inevitabilmente, sottoposte al vaglio del Giudice, cui spetta esprimersi sulla relativa capacità probatoria.
Nel caso si specie, il metodo utilizzato dall'ufficio ai fini dell'accertamento del reddito non dichiarato, mediante l'individuazione di una percentuale da applicare sui ricavi, mediamente applicata, rilevata da campioni esercenti la medesima attività della società ricorrente, titolari, come la stessa, di esercizi commerciali di vendita di tessuti al dettaglio e all'ingrosso, ubicati nella medesima zona in cui si trovava il luogo di esercizio dell'attività della stessa, privo di precisi riferimenti atti alla individuazione di detti "campioni" e dei dati contabili da questi dichiarati nelle proprie dichiarazioni fiscali, prodotte per l'anno in esame, non consente alla ricorrente di poter instaurare, essendo l'avviso di accertamento in esame carente di adeguata motivazione, un valido contraddittorio e di poterle consentire l'esercizio in concreto, del diritto alla difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione.
Allo stesso modo è precluso al Giudice di verificare la legittimità e fondatezza del reddito accertato, fondatamente attribuibile alla società contribuente.
Questa Commissione, pertanto, condivide le ragioni che hanno determinato la decisione dei Giudici del primo grado del presente giudizio.
P.Q.M.
La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e per l'effetto conferma la sentenza di l° grado. Spese compensate
Commenti: 3
Mi piace
Commenta

Comm

Importazioni in esenzione dai dazi e dall’IVA fino al 31 dicembre 2021



AGENZIA DELLE DOGANE - 29 APRILE 2021 

Importazioni in esenzione dai dazi e dall’IVA fino al 31 dicembre 2021

In tema di importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L.140 del 23/4/2021, è stata pubblicata la Decisione (UE) 2021/660 che ha esteso l’efficacia temporale della Decisione (UE) n. 2020/491, ammettendo al beneficio le operazioni di importazione della specie da effettuarsi fino al 31 dicembre 2021. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 15 del 29 aprile 2021. Viene modificata la data per la fornitura delle rendicontazioni obbligatorie, a cura degli Stati membri posticipata al 30 aprile 2022.

Consigliere Comunale ed esonero dai crediti di formazione






L’esonero dalla formazione professionale continua può essere concesso al Consigliere comunale che ne abbia fatto richiesta. Lo ha specificato il CNDCEC con il pronto ordini n. 32 dell’8 aprile 2021, con cui ha chiarito che sarà cura dell’Ordine determinare il numero di crediti da ridurre applicando la normativa in questione per cui l’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva. Infatti, l’Ordine dispensa dallo svolgimento della formazione professionale continua l’iscritto che assuma cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato.




L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...