03/06/22
26/10/21
Ruggeri - Split payment
Split payment, pronti gli elenchi per il 2022
Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato gli elenchi per l’anno 2022 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment. Gli elenchi sono aggiornati al 20 ottobre 2021. I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.
Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi, aggiornati al 20 ottobre 2021, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment per l’anno 2022.
Si tratta degli elenchi di:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all’applicazione dello split payment per le quali è possibile fare riferimento all’elenco IPA pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
È possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.
Ristorni imputati a capitale sociale
Ristorni imputati a capitale sociale delle società cooperative: l’analisi dei Commercialisti
In tema di modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale, essendo la facoltà di applicazione della ritenuta ridotta del 12,50% a titolo d’imposta esercitata in via ultimativa attraverso il versamento, la scelta del regime di tassazione può anche essere dedotta in una delibera assembleare “quadro” (o in una norma del regolamento dedicato al ristorno), successivamente perfezionata di volta in volta con il versamento. Lo ha evidenziato il CNDCEC e l’Alleanza delle Cooperative italiane con la pubblicazione di documento dove analizza la novella normativa.
16/09/21
La digitalizzazione del Fisco compie un altro significativo

La digitalizzazione del Fisco compie un altro significativo passo avanti. Da oggi (13.09.2021), infatti, i registri IVA precompilati sono disponibili online per 2 milioni di contribuenti che li possono consultare all’interno del portale Fatture e corrispettivi validando o modificando i dati delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Grazie a questa ulteriore semplificazione, gli operatori possono visualizzare e convalidare i dati, con o senza modifiche, e beneficiare dell’esonero dalla tenuta dei registri. Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale IVA già predisposta. La novità riguarda attualmente circa 2 milioni di operatori IVA, ossia i soggetti residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA (sono escluse alcune categorie di soggetti che operano in particolari settori o con regimi speciali ai fini IVA). Chi utilizzerà i registri IVA precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà inoltre accedere, dal 6 novembre, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall’Agenzia per il trimestre di riferimento.
Una platea iniziale di 2 milioni di soggetti
La platea di operatori coinvolti in questa prima fase comprende circa 2 milioni di contribuenti. La sperimentazione, infatti, che riguarda gli anni d’imposta 2021 e 2022, coinvolge gli operatori residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie di soggetti, come chi opera in particolari settori di attività o per cui sono previsti regimi speciali ai fini IVA, come, ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio. Il soggetto passivo IVA che in base alle informazioni disponibili non sia stato individuato come appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e accedere ai documenti IVA precompilati.
Registri che si aggiornano continuamente
Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati delle fatture elettroniche e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. Già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento il contribuente può visualizzare le bozze ed eventualmente modificarle o integrarle. Per consentire all’Agenzia di includere i dati in modo completo e preciso è necessario che le fatture elettroniche e le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere siano compilate e trasmesse al Sistema di interscambio (SDI) secondo i criteri individuati dall’Agenzia e riportati in un’apposita Guida operativa pubblicata sul portale Fatture e corrispettivi.
I vantaggi della precompilazione
Non appena i dati sono completi o integrati rispetto alle operazioni IVA effettuate, i registri IVA possono essere convalidati. Il vantaggio è concreto e immediato: con la convalida, infatti, i registri sono memorizzati dall’Agenzia e per il trimestre di riferimento il contribuente può fruire dell’esonero dalla tenuta dei registri. Non solo: grazie alla convalida, a partire dal prossimo 6 novembre con riferimento al terzo trimestre 2021 e successivamente a regime, viene elaborata anche la bozza della liquidazione periodica IVA. Infine, se la convalida viene effettuata per tutti i trimestri dell’anno, verrà elaborata, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. Il sistema consente anche di estrarre le bozze in formato xml e importarle nei propri applicativi oppure utilizzarle per un confronto con i dati dei propri registri.
Accesso dal Portale Fatture e corrispettivi
Dopo l’autenticazione al portale Fatture e corrispettivi, i documenti precompilati sono visualizzabili tramite un nuovo applicativo web dedicato, in cui le informazioni e i documenti disponibili saranno organizzati in 4 aree distinte. Fin da subito sono online le prime due: l’area “Profilo soggetto IVA”, in cui gli operatori troveranno i dati anagrafici, l’appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità, e la sezione “Registri IVA mensili”, in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri IVA precompilati. Da metà ottobre 2021 si aggiungerà la sezione delle Liquidazioni IVA periodiche precompilate (Lipe), in cui, dal 6 novembre 2021 sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell’anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell’IVA a debito. Infine, dal 2023 si attiverà il box relativo alla dichiarazione annuale IVA. In quest’ultima sezione gli operatori, oltre che visualizzare la bozza della dichiarazione annuale IVA precompilata, che potranno modificare, integrare ed inviare, troveranno e potranno modificare e inviare anche il modello F24 correlato alla dichiarazione in lavorazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 settembre 2021)
Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate
REGISTRI IVA, LIPE E DICHIARAZIONE IVA
Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Approvato il provvedimento con regole e destinatari. Dal 13 settembre disponibili le prime bozze dei registri
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021 individuati, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, che servono per calcolare il valore dei risultati economici d’esercizio che danno diritto o meno all’erogazione del contributo perequativo introdotto dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021).
Il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con successivo provvedimento saranno approvati il modello e le istruzioni e saranno definiti modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo.
08/09/21
DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE - 07 SETTEMBRE 2021
IVA al 4% per l'olio di oliva destinato alla produzione di cosmetici.
Le cessioni di olio di oliva sono soggette all'aliquota IVA ridotta del 4% anche se destinate alla produzione di cosmetici, ai sensi del n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 12 del 7 settembre 2021. Dal punto di vista doganale, ha precisato l'Agenzia, non è richiesta una particolare destinazione d'uso per l'olio d'oliva: infatti, mentre per gli oli vegetali è espressamente richiesta la destinazione all'alimentazione umana o animale, l'olio di oliva è richiamato in generale.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a consulenza giuridica n. 12 del 7 settembre 2021 in tema di aliquota IVA oli d'oliva.
Il n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento a olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare.
10/08/21
Impianti sciistici: 430 milioni di euro destinata a risarcire i danni della pandemia
La Commissione europea ha approvato, a norma della legislazione UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 430 milioni di euro destinata a risarcire, sotto forma di sovvenzioni dirette, gli operatori di impianti sciistici per i danni subiti a causa delle misure restrittive che ha introdotto il governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus, vietando l'accesso del pubblico agli impianti tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021.
La Commissione europea con un comunicato stampa del 4 agosto 2021 informa che ha approvato, a norma della legislazione UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 430 milioni di euro destinata a risarcire gli operatori di impianti sciistici per i danni subiti a causa delle misure restrittive che ha introdotto il governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus, vietando l'accesso del pubblico agli impianti tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021.
Il risarcimento agli operatori di impianti sciistici sarà accordato sotto forma di sovvenzioni dirette per parte dei danni subiti durante questo periodo. Le autorità italiane verificheranno che il risarcimento sia commisurato alle perdite nette causate dalla pandemia.
L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità
Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...
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Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...
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I RIMBORSI DELLE SPESE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI NON VANNO CON RITENUTA D'ACCONTO A TITOLO D'ESEMPIO: LA FONDAZIONE CHE CORRISPON...
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Sostituito DPR 22 dicembre 1986, n. 917 all'art. 110: 10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi deri...


