08/06/12


NOTE E ART. 2  L. 44 DEL 26/4/2012 

Comma 3.  All’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (2), dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, (3) nella misura massima stabilita.».
Comma 3-bis.  In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita.
Comma 4.  All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta».
Comma 4-bis.  Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all’articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338. (8)
Comma 5.  All’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 1, le parole: «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»; (9)
b)  dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell’articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione.».
Comma 5-bis.  Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento». (8)









NOTA (1) : è stata pubblicata ieri 7/6/2012 e si ripubbllica per completezza
 Art. 11 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471

Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'intero ammontare dei crediti d'imposta e dei contributi in conto capitale dei quali si e' indebitamente fruito.
«4-bis. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all’articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.» (Comma inserito dall’art.11, comma 1, del DL 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla legge 26/4/2012, n. 44, a decorrere dal 2/3/2012).
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.
6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni. (Comma abrogato dall’art. 33, comma 10, del DL 30/9/03,  n. 269, conv., con mod., dalla L. 24/11/03, n. 326 a decorrere dal 10/2/03).
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

NOTA (2)

ART.43 ter - DPR 602/73 -  Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo 

1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla  dichiarazione  dei redditi delle societa` o enti  appartenenti  ad  un  gruppo  possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu` societa` o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita` di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 
2.  Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle  eccedenze e` efficace a condizione che  l'ente  o  societa`  cedente  indichi nella dichiarazione gli estimi dei soggetti cessionari e gli  importi ceduti a ciascuno di essi. (1) 
2-bis  In caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, (3) nella misura massima stabilita.
3. Le eccedenze d’imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell’imposta sul reddito delle personegiuridiche e dell’imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2. (in rif. all’art. 11, comma 1, lett. e), n.2) del DPR 14/10/99, n. 542 tale comma s’intende soppresso).
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo  l'ente o societa` controllante e le  societa`  da  questo  controllate;  si considerano controllate le societa` per azioni, in  accomandita  per azioni e a responsabilita` limitata  le  cui  azioni  o  quote  sono possedute dall'ente o societa` controllante o tramite altra societa` controllata da  questo  ai  sensi  del  presente  articolo  per  una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin  dall'inizio del periodo di imposta precedente a  quello  cui  si  riferiscono  i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo  si applicano, in ogni caso, alle  societa`  e  agli  enti  tenuti  alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto  legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito  delle  persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma  2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 dei 1991 e  nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2  dell'articolo  40  del  predetto decreto n. 87 del 1992. 
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43 bis.

NOTA (3)
D.Lgs 18/12/1977, n. 471   
Art. 8.
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica non e' redatta in conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila (in € 258,22) a lire quattro milioni (in € 2.065,82).Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dellAgenzia delle Entrate. (Nella frase da <si applica la sanzione in misura massima> fino a <da parte dell’Agenzia delle Entrate> è stato aggiunto dall’art. 23, comma 28, lett. b) del DL 6/7/11, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/7/11, n. 111, a decorrere dal 6/7/11. Le parole <compresa quella periodica> sono state aggiunte dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/3/00, n. 99).
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e' prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione (in € 516,46) a lire otto milioni (in € 4.131,65) quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 (in € 258,22) ed un massimo di euro 50.000 (in € 25.822,28). (Comma inserito dall’art. 1, comma 302, della L. 27/12/06, n. 296).

NOTA (4)

1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita` da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta` di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; 
b) (lettera abrogata dall’art. 1 del dl 31/5/94, n. 330, conv., con mod., dalla l. 27/7/94, n. 473)
c) che l'intento di avvalersi della facolta` di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformita` del modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonche` l'indicazione dell'Ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione puo` riguardare anche piu` operazioni tra le stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il termine dell’effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta. 
(Il periodo <entro il termine dell’effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta> sono state sotituite  alle precedenti <entro il giorno 16 del mese successivo> dall’art. 2, comma 4, del DL 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/2012, n. 44 a decorrere dal 2/3/2012. Il periodo da <nella prima ipotesi> fino a <dichiarazione ricevuta> è stato aggiunto dall’art.1, comma 381, della L. 30/12/2004, n. 311, a decorrere dall’1/1/05).
2. La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformita` degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno e` inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalita` di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma delle stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.
3. (comma abrogato dall’art. 19, comma 7, del DPR 7/12/2001, N. 435, a decorrere dal 1/1/02)
4. (comma abrogato dall’art. 6 del D.L. 10/6/94, n. 357, conv., con mod., dalla L. 8/8/94, n. 489).


NOTA (5)


L. 27/12/2006 N. 296


  603.  Tutti  i  collegi  universitari  gestiti  da fondazioni, enti morali, nonchè  enti  ecclesiastici che abbiano le finalita' di cui all'articolo  1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000,n.  338 (v. nota di seguito), ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

  604.  Ai  collegi  universitari  di  cui  al comma 603 e' applicata l'esenzione  dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10,  primo  comma,  numero  20),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

NOTA (6)

Legge 14 novembre 2000,n.  338 (Disposizioni relative ad alloggi e residenze per studenti iscritti presso l’università)

Art. 1.
(Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari)
1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalita' da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle universita' statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo studio, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o a societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 50 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse gia' stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti.
4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche' di offrire anche agli altri iscritti alle universita' servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il decreto di cui al presente comma prevede parametri differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonche' alla tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.
5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare rappresentanza paritetica del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e delle regioni. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalita' previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalita' di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.
6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
7. Qualora in singole regioni o province risulti esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalita' della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali.
9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' abrogato.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.
NOTA (7)
DPR 22/7/1998, N. 322
Articolo 5: Dichiarazione nei casi di liquidazione
1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 (v. Nota 8 art. 2) e 2485 (v. Nota 9 art. 2) del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/72, n. 633 (v. Nota 10 art. 2) entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica.

2. (comma abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. b), del DPR 7/12/2001, n. 435, a decorrere dall’1/1/02).
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d’imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall’articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d’imposta.

3-bis In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita. (Comma inserito dall’art. 2, comma 5, lett. b), del DL 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/2012, n. 44, a decorrere dal 2/3/2012).
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalità esclusivamente ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi e’ stato esercizio provvisorio. Il reddito d’impresa, di cui al comma 1 dell’articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la società fallita o liquidata vi é soggetta, dell’imposta sul reddito delle società. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all’imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all’impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell’inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si é chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all’articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate apposita dichiarazione ai fini dell’imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell’articolo 25 del testo unico.
(La parola <nono> è stata così sostituita alla precedente <settimo> dall’art. 42, comma 7-ter , lett. g) del DL 30/12/08, n. 207, conv., con mod., dalla L. 27/2/09 n. 14. Le parole < del settimo> sono state sostituite alle precedenti <del decimo> dall’art. 37, comma 10, lett. e), n. 2, del DL 4/7/06 n. 223, conv., con mod., dalla L. 4/8/06, n. 248, a decorrere dall’1/5/2007. I periodi da <Il reddito d’impresa> fino a <liquidatore>, da <Il Curatore> fino a <reddito della società>, da <in caso di fallimento> fino a <procedimento concorsuale> e da <per ciascuno> fino a <dell’art.25 del testo unico> sono stati aggiunti all’art. 18, comma 3, lett. a), del D.Lgs 18/11/05, n. 247. Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), del DPR 7/12/2001, n. 435, a decorrere dal 1/1/02, al precedente che si ricorda: Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamenteentro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate esclusivamente ai fini dell’imposta IRAP soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l’obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d’imposta.


Altre Note
le pubblicheremo
 nei prossimi giorni.
N.B.: Il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico, è aggiornato a totale discrezione dello scrivente. 

07/06/12

ART. 2 DELLA L. 26/4/12, N. 44

1.  La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: (6)
a)  abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b)  effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c)  versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita (v. allegato in fondo sulle modifiche) articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (1) , secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
2.  A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo:
a)  abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b)  presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c)  versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (1), secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
3.  All’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.». (7)
3-bis.  In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita. (8)
4.  All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta».
4-bis.  Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all’articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338. (8)
5.  All’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 1, le parole: «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»; (9)
b)  dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell’articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione.».
5-bis.  Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento». (8)
6.  A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell’articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605». (7)
6-bis.  All’articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo». (8)
7.  Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all’articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalla seguente: «Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dell’indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»; (9)
b)  nell’articolo 60, il secondo periodo del terzo comma è soppresso.
8.  All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».
9.  I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e delle relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli: (6)
a)  operatori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
b)  esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi di cui all’articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995;
c)  operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;
d)  operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell’articolo 66 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e dell’articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;
e)  operatori che impiegano l’alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.
10.  Con provvedimenti dell’Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:
a)  tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli operatori di cui al comma 9, lettere da b) ad e);
b)  regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente;
c)  istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.
11.  All’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l’accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall’esercente l’impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).».
12.  All’articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui all’articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l’assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane.».
13.  All’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all’articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».
13-bis.  All’articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «Nel settore turistico» sono sostituite dalle seguenti: «Nei settori agricolo, turistico». (10)
13-ter.  Al primo comma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
«6-bis) per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo». (10)
13-quater.  All’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 3, lettere a) e b),». (10)
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(1) Art. 11 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471

Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'intero ammontare dei crediti d'imposta e dei contributi in conto capitale dei quali si e' indebitamente fruito.
«4-bis. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all’articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.» (Comma inserito dall’art.11, comma 1, del DL 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla legge 26/4/2012, n. 44, a decorrere dal 2/3/2012).
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.
6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni. (Comma abrogato dall’art. 33, comma 10, del DL 30/9/03,  n. 269, conv., con mod., dalla L. 24/11/03, n. 326 a decorrere dal 10/2/03).
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
N.B.: Il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico, è aggiornato a totale discrezione dello scrivente. 

06/06/12

N.B.: Il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico, è aggiornato a totale discrezione dello scrivente.


Art. 1 Legge n.44, del 26 aprile 2012 al comma 5 che così recita: ”… all’ art. 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12/4/2006, n. 163 (3), recante, il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole:<all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (nota 4 - prossima pubblicazione) sono inserite le seguenti:<costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili”.


NOTA (3)
Art. 38. Requisiti di ordine generale 

(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 
(ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'
articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario
(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012)
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
(comma così modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 44 del 2012)
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494(ora art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

05/06/12

Nota (2) decreto semplificazioni




D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602

Art. 19 - (Dilazione del pagamento)  (1) (2)

1.      L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione
del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.   Se l’importo iscritto a ruolo     è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione   di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e  107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°   settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 77; l’ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca.  
(Le parole  da <Se l’importo iscritto a ruolo è superiore> fino a <di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca.> sono state soppresse dall’art. 83, comma 23, lett. a), del DL 25/6/08 n.112, conv. con mod., dalla L. 06/08/08, n. 133, a decorrere dal 25/6/08. Il periodo da <L’agente della riscossione> fino a <di settantadue rate mensili> è stato così sostituito dall’art. 36, comma 2-bis, lett. a), del DL 31/12/0, n. 248, conv., con mod., dalla L 28/2/08, n. 31, a decorrere dall’1/3/08, al precedente che si riporta: <l’ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente la ripartizionedel pagamento fino ad un massimodi quarantotto rate mensili>.
Le parole <cinquantamila euro> sono state sostituite alle precedenti <cinquantamilioni di lire> dall’art. 1, comma 145, lett. a), della L. 24/12/2007, n. 244, a decorrere dall’1/1/08.
I periodi da<in alternativa> fino a <iscritte a ruolo>, da<a tal fine> fino a <26 aprile 1986>, n. 131>, da<il valore dell’immobile>  fino a <industriali edili>, da <L’ipoteca non è > fino a < e successive modificazioni> e da <Sono a carico> fino a <dell’ipoteca> sono stati aggiunti dall’art. 1, comma 145, lett. a), della L. 24/12/2007, n. 244 a decorrere dall’1/1/08. Le parole da<ovvero rilasciata> fino a < n. 385, e successive modificazioni> sono state aggiunte dall’art. 1, comma 126, della L. 24/12/2007, n. 244 a decorrere dall’1/1/08.

1-bis. (3) In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. (Il periodo <in tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno> è stato soppresso dall’art.1, comma 2, lett. a), del DL 2/3/12, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12, n. 44 a decorrere dal 2/3/12. Comma inserito dall’art. 10, comma 13-bis, del L 6/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214, a decorrere dal 28/12/2011.)
 
1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. (Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. b), del DL 2/3/12 n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12, n. 44, a decorrere dal 2/3/12).

1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione». (Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. b), del DL 2/3/12 n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12, n. 44, a decorrere dal 2/3/12).
2. la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.   (Comma abrogato dall’art. 36, comma 2 bis, lett. b), del DL 31/12/07, n. 248, conv., con mod., dalla L. 28/2/08, n. 31, a decorrere dall’1/3/08).
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate consecutive: (Le parole <della prima rata o successivamente> sono state soppresse  dall’art. 1, comma 2, lett. b), del DL 2/3/12 n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12, n. 44, a decorrere dal 2/3/12). La parola <consecutive> è stata inserita dall’art. 1 comma 2, lett. b), del DL 2/3/12 n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12, n. 44, a decorrere dal 2/3/12).
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.
4. le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. (Le parole <nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione> sono state così sostituite alle seguenti <l’ultimo giorno di ciascun mese> dall’art. 83, comma 23, lett. b) del DL 25/6/08, n. 112, conv., con mod., dalla L. 6/8/08, n. 133, a decorrere dal 25/6/08.

 4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l’eventuale fidejussore o il terzo datore d’ipoteca non versa l’importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d’ipoteca , delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa , il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II  del presente decreto.  (Comma abrogato dall’art. 83, comma 23, lett. c), del DL 25/6/08, n. 112, conv., con mod., dalla L. 6/8/08, n. 133. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi del presente art.19 del DPR n. 602/73 nel testo vigente anteriormente al 25/6/08 data di entrata in vigore del sopracitato DL n. 112/08. Le parole <l’eventuale fidejussore> sono state così sostituite alle precedenti <il fidejussore> dall’art. 36, comma 2 –bis, lett. c), del DL 31/12/07, n. 248, conv., con mod., dalla L. 28/2/08, n. 31, a decorrere dall’1/3/08. Le parole <o il terzo datore d’ipoteca> sono state inserite dall’art. 1, comma 145, lett. b), della L. 24/12/07, n. 244, a decorrere dall’1/1/08. Le parole <ovvero del terzo datore d’ipoteca> sono state inserite dall’art. 1, comma 145, lett. b), della legge 24/12/07, n. 244, a decorrere dall’1/1/08. Le parole <alla riscossione coattiva>  sono state così sostituite alle precedenti <espropriazione forzata> dall’art. 1, comma 417, lett. b), della L. 30/12/2004, n. 311, a decorrere dall’1/1/05. Le parole <secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto> sono state aggiunte dall’art. 1, comma 417, lett. b), della L. 30/12/2004, n. 311, a decorrere dall’1/1/05. In precedenza il comma era stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27/4/2001, n. 193, a decorrere dal 9/6/2001).

(1)   Articolo sostituito dall’art. 7 del D.Lgs. 26/2/99, n. 46, a decorrere dall’1/7/99.
(2)   Ai sensi dell’art. 10, comma 13-ter, del DL 6/12/2011, n. 201, conv. con mod., dalla L. 22/18/2011, n.  214, le dilazioni di cui al presente art.19 del DPR n. 602/73 , e successive modificazioni, concesse fino al 28/12/2011 data di entrata in vigore della legge di conversione del sopramenzionato DL n. 201/2011,  interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell’art. 2, comma 20, del decreto legge  29/12/2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/2011, n.10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione difficile posta alla base della concessione della prima dilazione. Ai sensi dell’art. 2 , comma 20, del DL 29/12/2010, n. 225, conv., con mod., dalla L. 26/2/2011, n. 10. le dilazioni concesse, fino al 27/2/2011 data di entrata in vigore della legge di conversione, del sopramenzionato DL n. 225/2010, ai sensi del presente art. 19 del DPR 29/9/73, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base della concessione della prima dilazione.
(3)   Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL 2/3/12, n. 16, conv. con mod., dalla L. 26/4/12, n.44, i piani di rateazione a rata costante, già emessi al 2/3/12 data di entrata in vigore del sopramenzionato DL n. 16/12, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi del presente art. 19, comma 1-bis, del DPR n. 602/73.





04/06/12


CONTINUANO LE SPECIFICHE SUL  “DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI”
ALL’ ART. 1 E SUCC. MODIFICHE:
Il 4 comma dell’art. 1 :
per i crediti di natura patrimoniale gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore che versino in situazioni di obiettiva difficoltà possano richiedere ancorchè vi sia un contenzioso ovvero quando già fruiscono di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento di rate costanti ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti di natura previdenziale, derivanti da casi di  ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.
L’ art. 1 e precisamente i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater:
- comma 4-bis: Il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento in favore del soggetto a cui spettano delle somme che eccedono l’ammontare del debito pubblico per cui si è verificato l’inadempimento compresi gli interessi di mora. Questo vale per cartelle superiori a 10 mila euro in particolare si definisce violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento delle somme eccedenti il debito comunicato ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 602 del 1973.
- comma 4-ter: Il mancato pagamento dell’eccedenza di cui al comma 1 costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
- comma 4-quater: costituisce altresì violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento delle somme dovute dal beneficiario (tale violazione è integrata anche nel caso in cui successivamente alla segnalazione dell’Agente della Riscossione evidenzi che successivamente allo sgravio o sospensione del debito già iscritto a ruolo sia dovuto in misura inferiore ed il soggetto. Pubblico non provveda al pagamento del dovuto.
----------
Note: D.lgs 18/12/97 n. 462 Abrogato.
Inoltre all’art. 19 del DPR 602/73:
a)      al comma 1-bis è abrogato l’ultimo periodo;
b)  dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: <1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui al comma 1 ed 1-bis preveda in luogo di rate costanti , rate variabili d’importo crescente per ciascun anno.
      1-quater. ricevuta la richiesta di rateazione l’agente della riscossione può iscrivere
      l’ipoteca di cui all’art. 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta di
     decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte salve le ipoteche già iscritte alla data di
     concessione della rateazione>.
c)   al comma 3, allinea, le parole da: <della> a<successivamente> sono soppresse e dopo le parole: <due rate> è inserita la seguente <consecutive>.

02/06/12

ROMA, 2/6/2012 
SPECIFICHE CON COMMENTO 1^ PARTE ALLA

LEGGE N. 44 DEL 2012
                                 
RISCOSSIONE IMPOSTE:
CON IL COMMA 1 DELL'ART. 1 VIENE AD ESSERE ABROGATO IL COMMA 7 DELL'ART. 3BIS DEL D.Lgs 18/12/1997 N. 462 CHE PREVEDEVA IN CASO DI DECADENZA DELLA RATEAZIONE PREVISTA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME, A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA', IL DEBITO RIMANENTE NON POTEVA PIU' ESSERE RATEIZZATO. IN BASE A TALE SOPPRESSIONE DEL COMMA 7, SI MODIFICA IL PUNTO IN CUI IL CONTRIBUENTE POTRA' RICHIEDERE, SE DECADE DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE ED ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO, POTRA' RICHIEDERE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, LA DILAZIONE PREVISTA DALL'ART. 19 DEL D.P.R. N. 602/73.
La possibilità di pagare viene ad ampliarsi anche se il contribuente venga a trovarsi in una situazione di difficoltà avendo già aderito al pagamento rateizzato delle settantadue rate già richieste. Tutto ricomincia da zero infatti è possibile aderire ad un nuovo piano di rateizzazione crescente o variabile oltre che costante. Non sembra male come soluzione poiché si dà la possibilità di lavorare e nel tempo pagare debiti che non si aveva più la possibilità di pagare. Ora si è stata modificata la norma che si sintetizza nei seguenti tre punti:

1)                  possibilità di avere un piano d’ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta o rateazione flessibile delle somme iscritte a ruolo (costante, variabile o crescente);
2)                  che non vi sia decadenza dal beneficio per il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, ma solo in presenza di due rate consecutive;
3)                  fatte salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione, da questo momento è bloccata la possibilità di adottare misure di cautela.
Tutte queste possibilità sono date dalla modifica dei commi n. 1, 1/bis, 1-ter, 1-quater dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/73.  
Il comma 3 dell’art. 1 inoltre speciffica che valgono le rateizzazioni a rata costante già autorizzata dall’Equitalia e continuano ad avere i suoi effetti. Quindi chiunque sia in estrema difficoltà significativamente peggiorata nel tempo, potrà sicuramente chiedere una ulteriore proroga anche a rata crescente. Pertanto i piani a rata costante non sono soggetti a modificazioni salvo il caso in cui siano stati prorogati ai sensi del comma 1-bis dell’art.19  D.P.R. n. 602 del 1973 ossia nel caso di un evidente peggioramento finanziario del contrbuente.  

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