19/11/12

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E QUALIFICA DI ONLUS

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Nello svolgimento dell’attività di volontariato con fini di solidarietà sociale, le associazioni di volontariato spesso possiedono immobili abitativi che vengono utilizzati come strutture ricettive, utilizzate come alloggio temporaneo per persone disagiate. Tali immobili possono essere stati acquistati dall’associazione o possono essere stati donati alla stessa.
Inoltre, lo statuto dell’associazione può prevedere la possibilità non solo di acquistare immobili abitativi, ma anche di cedere a titolo gratuito gli stessi ad altre associazioni, società od enti aventi scopi analoghi di solidarietà sociale.
Per quanto concerne l’acquisto di immobili, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L. 266/91, le organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica iscritte nei registri regionali e delle Province autonome possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività.
Qualora l’associazione di volontariato sia dotata di personalità giuridica e sia iscritta nei registri regionali, può, a maggior ragione, acquistare beni immobili per utilizzarli a fini istituzionali.
Sotto il profilo fiscale, si ricorda che la determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali residenti (art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR) avviene in base a regole analoghe a quelle previste per le persone fisiche.
Ai sensi dell’art. 143, comma 2 del TUIR, che richiama il precedente art. 8 del TUIR, il reddito complessivo degli enti non commerciali è quindi costituito dalla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e dei redditi diversi conseguiti dall’ente nel periodo d’imposta.
Tra gli immobili degli enti non commerciali produttivi di reddito fondiario sono compresi gli immobili strumentali alle attività istituzionali svolte dagli enti stessi (ossia relativi all’area di attività non commerciale). Ove vengano utilizzati quali strutture ricettive per soggetti disagiati, gli immobili si considerano strumentali allo svolgimento dell’attività di volontariato.
Pertanto, il possesso di beni immobili non destinati all’area commerciale da parte dell’ente non commerciale produce un reddito di natura fondiaria, disciplinato dagli artt. 25 ss. del TUIR. In particolare, per i fabbricati non locati, l’art. 37 comma 1 del TUIR dispone che il reddito fondiario è rappresentato dalla rendita catastale rivalutata del 5%.

Si osserva, inoltre, che le associazioni di volontariato potrebbero essere qualificate come ONLUS.

In merito alla qualifica di ONLUS, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del DL n. 185/2008, le associazioni e le altre organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/91 non sono più considerate sempre “ONLUS di diritto”, ma possono fruire del regime fiscale agevolato previsto per le ONLUS soltanto nel caso in cui svolgano esclusivamente le attività commerciali “marginali” individuate dal DM 25 maggio 1995.

Ciò detto, la summenzionata disciplina ex art. 37 del TUIR relativa agli immobili non locati opererebbe anche qualora l’associazione di volontariato fosse qualificabile come ONLUS, posto che l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che concorrono alla formazione del reddito complessivo, in base alle norme sul reddito fondiario, anche gli immobili di proprietà delle ONLUS utilizzati strumentalmente rispetto all’attività istituzionale (C.M. 28 dicembre 1999 n. 244 e risoluzione Agenzia delle Entrate 10 gennaio 2002 n. 6).
Tale impostazione è stata confermata anche nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01699, resa in data 8 novembre 2007.

Cessione a titolo gratuito irrilevante
Con riferimento alla successiva cessione degli immobili, si osserva che l’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR prevede l’imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione.
L’ultimo periodo della lett. b) del citato comma 1 dell’art. 67 prevede, altresì, l’imponibilità anche delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione; in tal caso, il predetto periodo di 5 anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.
Nessun riferimento viene fatto, invece, alla cessione a titolo gratuito degli immobili; ne consegue quindi che tale operazione, non essendo qualificabile tra i redditi diversi, risulterebbe non produttiva di plusvalenza tassabile.
L’eventuale successiva cessione dell’immobile, a titolo oneroso, ad opera dell’ente beneficiario della donazione, invece, potrebbe generare plusvalenza imponibile ai sensi del citato art. 67.

09/11/12

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



COME COSTITUIRE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

Per costituire una associazione sportiva dilettantistica occorre registrare l'atto costituivo, richiedere il codice fiscale, affiliarsi ad un ente di promozione sportiva o federazione ed essere iscritti al registro del Coni. Questi sono i primi 4 passi fondamentali per formare giuridicamente un'associazione. La guida, propone una corretta procedura amministrativa circa gli adempimenti da portare a termine e un vademecum per una corretta gestione dell'associazione. 

A) Per prima cosa è necessario registrare l'Atto costitutivo e statuto. La registrazione più semplice può avvenire semplicemente recandosi all'agenzia delle entrate e presentando copia dei due documenti sui quali verranno apposte 2 marche da bollo da 14,62 euro. La copia che rimane all'associazione deve anch'essa contenere le due marche e deve essere presentata all'ufficio per la sua vidimazione. Si ricorda che prima di registrare il contratto è necessario compilare un modulo, reperibile presso l'ufficio o sul sito dell'agenzia, con cui si richiede la registrazione dell'atto e statuto. Il documento deve essere firmato dal Presidente dell'associazione. La tassa di registrazione ammonta a 168,00 euro. 

B) Registrato l'atto, non rimane che chiedere il cdice fiscale, Il modello a-5 usato è reperibile sul sito dell'agenzia delle entrate e deve essere compilato, ricordando di inserire esattamente il codice attività che meglio descrive il fine istituzionale dell'associazione. In allegato al modulo vi sono tutte le istruzioni per la compilazione. La registrazione e la richiesta del codice fiscale sono essenziali in quanto, in loro mancanza, l'associazione non goderebbe delle normative previste per gli enti non commerciali (decr. leg.vo 460 del 1997 e successiva legge 383 del 2000). 

C) Il passo successivo è la richiesta di affiliazione ad un ente di promozione sportiva o federazione. Una volta ottenuto il certificato si viene in possesso del codice di affiliazione che sarà richiesto per richiedere l'iscrizione al registro del Coni. L'affiliazione ad un ente comporta il tesseramento di tutti i soci che aderiscono. Il tesserato inoltre, gode di un'assicurazione contro gli infortuni annuale il cui premio è già compreso nel costo della tessera, determinato a discrezione dalla associazione.

D) Infine per riconoscere l'attività sportiva praticata, come ultimo passo si deve procedere all'iscrizione nel registro del Coni, e questa procedura è obbligatoria per legge per tutte le associazioni che si costituiscono nella forma dilettantistica. Il riconoscimento avviene solo dopo avere inoltrato la richiesta via internet e dopo aver complilato tutti i moduli elettronici sul sito del Coni, in cui si richiedono tutti i dati dell'associazione, del presidente, dell'attività da svolgere, ecc..
Ottenuto anche il certificato del Coni, l'associazione è correttamente costituita e pronta per avviare la sua attività. 

E) Nell'attesa del certificato di iscrizione, l'associazione non è vincolata a non iniziare la sua attività, in quanto ha con sè una dichiarazione di avvenuta richiesta di registrazione al Coni che è stata inviata al Coni Provinciale. La stessa giustica quindi l'avvenuto adempimento.

08/11/12

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E TASSAZIONE

In tema di compensi percepiti da un'associazione dilettantistica di redditi una trattazione particolare è riservata ai compensi percepiti dalle attività svolte presso un'associazione dilettantistica. Con tale denominazione si includono le associazioni sportive dilettantistiche la cui istituzione non persegue fini di lucro.

In ordine temporale, le norme che disciplinano i compensi derivanti dalle attività di collaborazione presso un'associazione dilettantistica sono:
- DPR n. 917/1986 Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi, in particolare agli articoli 81 ed 83.
- le modifiche apportate con la legge 27 dicembre 2002, n. 289
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"

In breve, i compensi percepiti da un'associazione dilettantistica non sono soggetti a tassazione IRPEF fino al limitedi 7500,00 euro. Tali redditi vengono inclusi, nel modello unico o nel 730, alla voce Redditi Diversi.

Più nel dettaglio dal DPR n. 917/1986 Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi

Articolo 81
Redditi diversi.

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto .

Articolo 83

Premi, vincite e indennità.

1. I premi e le vincite dicui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1
dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale .

Più nel dettaglio dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289



Art. 90
(Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.



2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.



3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro.

27/10/12

FISCAL FLASH: PER IL PROCESSO TRIBUTARIO OK LA PEC

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VIA LIBERA ALL’USO DEL PEC NEL PROCESSO TRIBUTARIO.

Ministero dell'Economia e delle Finanze via libera all’uso del PEC nel processo tributario. 
E’ stato pubblicato in data 11 ottobre 2012 in Gazzetta Ufficiale il decreto che ha esteso l’uso della posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario alle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle regioni Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta.
Il decreto, a firma del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, è entrato in vigore il 18 ottobre 2012. 
Il provvedimento consente alle Commissioni tributarie di effettuare le comunicazioni alle parti processuali, relative ai dispositivi delle sentenze e agli avvisi di trattazione delle udienze, utilizzando la casella postale elettronica delle parti stesse.

25/10/12

IVA PER CASSA DAL 1° DICEMBRE 2012

IVA PER CASSA DAL 1° DICEMBRE 2012: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL MINISTERO
(DECRETO CASH ACCOUNTING).





Ministero dell’Economia Relazione illustrativa alla applicazione dell’IVA per Cassa dal 1° Dicembre 2012 



Lo schema allegato di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è diretto a dare attuazione alle disposizioni che l’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, detta in materia di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa.

Tali disposizioni, emanate in aderenza a quanto previsto dagli articoli 66 e 167-bis della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, hanno la finalità di non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta. 

Il citato articolo 32-bis dispone, infatti, che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

L’imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Per i medesimi soggetti che liquidano l’IVA secondo la contabilità di cassa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi.

La stessa norma prevede, infine, che, per i cessionari e committenti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge al momento di effettuazione dell’operazione anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.


Il regime in questione è applicabile previo esercizio di un’opzione da parte del soggetto passivo interessato. La predetta opzione è esercitata mediante modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.




L’articolo 32-bis rinvia, infine, ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la fissazione delle disposizioni attuative e la data di entrata in vigore dello stesso articolo.


In considerazione di quanto precede è stato predisposto lo schema di decreto attuativo che di seguito si illustra.

Art. 1 (Presupposti per l’applicazione della liquidazione IVA per cassa). 

L’articolo ribadisce, in sostanza, quanto già stabilito dall’articolo 32-bis del d.l. n. 83 del 2012. La disposizione in esame prevede, infatti, che i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa. Per tali soggetti l’IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per i soggetti che esercitano la summenzionata opzione il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Al contrario, per i cessionari o committenti delle operazioni effettuate dal soggetto optante, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione. Resta fermo che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione spetterà solo all’atto del pagamento del relativo corrispettivo. Resta inteso che nel calcolo del volume d’affari vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell’IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad IVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile).

Art. 2 (Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa) 
La disposizione prevede che sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:
a) le operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni; 

c) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile;

d) le operazioni di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.




Per quanto riguarda le operazioni di cui alla lettera a), si intende che il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 633/1972, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.


Art. 3 (Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione). 

La disposizione prevede che sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione: 
a) gli acquisti di beni o servizi assoggettati all’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile;

b) gli acquisti intracomunitari di beni;

c) le importazioni di beni; d) le estrazioni di beni dai depositi IVA. 

Art. 4 (Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore) 

La disposizione stabilisce che per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa il cedente o prestatore è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le predette operazioni concorrono a formare il relativo volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis del DPR n. 633 del 1972, con riferimento all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate, non rilevando il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

Le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

La disposizione prevede, infine, che le fatture emesse in sede di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto recano l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della relativa norma istitutiva. Resta fermo che l’omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

Art. 5 (Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore). 

Si prevede che il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti dal soggetto optante possa essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972, solo a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento.

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 1 nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.




Art. 6 (Esercizio dell’opzione). 


La disposizione stabilisce che l’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità individuate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. Si prevede, inoltre, che le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Art. 7 (Termine dell’opzione) 

Si prevede che, qualora il volume d’affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esca dal regime dell’IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Si intende che, per quanto concerne le operazioni passive, le regole ordinarie si applicheranno con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell’IVA per cassa. Per questa ipotesi di uscita dal regime, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del soggetto passivo, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta. In particolare, è previsto che nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’IVA per cassa venga computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione, il soggetto passivo potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Art. 8 (Efficacia) 

Si prevede che le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione di cui all’articolo 6 ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

19/07/12


NOTA (11) CONTINUANO LE NOTE ALL’ART. 3 DELLA L. 44 DEL 26 APRILE 2012

DPR N. 602/73

Art. 77 
(Iscrizione di ipoteca)

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

1-Bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purchè l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
Comma inserito dall’art. 3, comma 5, lett. d), n. 1), del DL 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/2012 n. 44 a decorrere dal 2/3/2012.

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione (2). 
Nella prima fase da <<l’importo complessivo>> fino a <<non supera>> sono state sostituite alle precedenti <<le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano>> dall’art. 1, comma 1, lett. o), n.2), del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, a decorrere dal 9 giugno 2001.

2-Bis. L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immoile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca di cui al comma 1.
Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. u-bis), del DL 13 maggio 2011, n. 70, conv., con mod., dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, a decorrere dal 13 luglio 2011.



13/07/12


NOTA (8) CONTINUANO LE NOTE ALL'ART. 3 DELLA  L.  44 del 26 APRILE 2012

DPR 29/9/73, N. 602 DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

“1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545 commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’art. 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Le parole <<dall’art. 72-ter del presente decreto>> sono state incluse dall’art. 3 comma 5, lett. a), della L. 44 del 26 aprile 2012.


1 bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Comma inserito dall’art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dall’1 gennaio 2008.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.

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