11/03/16

Corte di Cassazione Penale n. 19761/2015 sez. IV del 13/5/2015 sequestro preventivo impresa familiare

Sequestro preventivo impresa familiare per equivalente avente ad oggetto terreni e beni era stato emesso dal G.i.p.
                                                             SENTENZA

 Corte di Cassazione Penale n. 19761/2015 sez. IV del 13/5/2015
 Presidente: Romis V.
 Svolgimento del processo
1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di riesame avanzata da C.D., C. G.C. e F.R. nei confronti del decreto di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto terreni e beni della C. s.r.l., nonchè degli stessi C.. Tale provvedimento cautelare era stato emesso dal G.i.p. perchè i ricorrenti erano accusati di avere posto in essere, in concorso tra loro e con altri soggetti, condotte riconducibili a truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, consistenti, tra l'altro, nella creazione cartolare e contabile di ingenti quantitativi di gasolio agricolo e nella vendita del prodotto agevolato a soggetti non titolati, il tutto in evasione delle accise dovute, emettendo fatture per operazioni mai avvenute, con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.
2. Osservavano i ricorrenti che il Tribunale non aveva operato alcun approfondimento in ordine al fumus, con particolare riferimento al rapporto di specialità tra le violazioni finanziarie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 e l'ipotizzata truffa aggravata ai danni dello Stato.
3.La Corte di Cassazione, con sentenza del 16/5/2013, riteneva fondato il ricorso e annullava l'ordinanza impugnata. Osservava che il sequestro dei beni della società non poteva avvenire al di fuori dei casi previsti dalla L. n. 231 del 2011, artt. 24 e ss., i quali non prevedono tra le fattispecie i reati fiscali, con esclusione dell'ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti. Rilevava che tali problematiche non erano state affrontate dal provvedimento impugnato.
4. Il giudice del rinvio, con ordinanza del 4/6/2014, riteneva la sussistenza dei requisiti per l'emissione del sequestro con riferimento ai reati contestati, riqualificato quello sub a) nella fattispecie di cui all'art. 640 c.p., comma 2.
5. In particolare ravvisava il fumus dei suddetti reati, poichè la Guardia di Finanza aveva accertato che l'attività truffaldina ascritta agli indagati era finalizzata all'evasione dell'imposta, in quanto consentiva loro di scontare l'IVA e l'accisa sul gasolio, creando un'ingente quantità di prodotto petrolifero sottoposto a regime agevolato da porre in commercio, evadendo gli oneri fiscali.
6. Quanto al periculum, lo stesso era ritenuto connesso alla stessa confiscabilità del bene.
7. In ordine al precedente annullamento, rilevava che la critica della Corte di Cassazione riguardava l'omesso esame della questione della confiscabilità dei beni in sequestro, poichè appartenenti non alle persone fisiche, ma ad una società di cui le medesime possedevano esclusivamente una quota. Osservava in proposito che l'analisi della composizione delle società del gruppo e dei rapporti di reciproco controllo consentiva di affermare che si trattava di persone giuridiche riconducibili agli indagati e ai loro congiunti e prive di reale autonomia rispetto ai medesimi.
8. Con ricorso per cassazione C.D., C.G. C. e F.R. deducono, con unico motivo, violazione dell'art. 627, comma 3 e art. 606, comma 1, lett. B), C) ed E), in relazione all'art. 125 c.p.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40, D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 8, per avere l'ordinanza impugnata affermato l'operatività della confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter e 640 quater c.p. nonostante il principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento; violazione dell'art. 627, comma 3 e art. 606, comma 1, lett. B), C) ed E) in relazione all'art. 125 c.p.p. e all'art. 321 c.p.p. e art. 322 ter c.p. e alla L. 8 giugno 2011, n. 231, artt. 19 e 24, per avere l'ordinanza gravata di ricorso, nonostante le chiare indicazioni di diritto rivenienti dalla sentenza di annullamento, mediante argomentare mancante e illogico, indicato solo apparentemente gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la motivazione e, comunque, operato una ricostruzione dei fatti frammentaria e parziale, che non tiene conto delle considerazioni svolte dalla sentenza della Cassazione. Osservano che il principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento stabilisce che la confisca per equivalente opera per il reato speciale, ma il sequestro di beni della società non può avvenire al di fuori dei reati previsti dalla L. n. 231 del 2001, art. 24, che non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione del provvedimento, con l'esclusione dell'ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato per commettere illeciti. Osservano che, a fronte di tali chiare indicazioni, il Tribunale si era limitato ad affermare la natura meramente strumentale della società, dell'attività svolta dalla medesima, della composizione e ripartizione delle quote. Su tali problematiche il giudizio del Tribunale del riesame, ritenuto affrettato e sommario dalla Cassazione, non era stato sufficientemente arricchito di elementi a sostegno delle valutazioni espresse. Rilevano che la società in questione, proprio perchè riferibile non solo agli indagati, ma anche ai loro stretti congiunti, estranei ai fatti, non può essere ritenuta "artificioso schermo protettivo", tanto più che essa svolge effettiva attività d'impresa in ambito alimentare che nulla ha a che vedere con il commercio di carburanti. Evidenzia che il traffico finanziario sul conto di F.R. e di C. G. non può essere considerato elemento dal quale trarre la fruizione pro quota da parte di costoro di vantaggi derivanti da operazioni illecite, posto che il provvedimento del GIP non ravvisa nei confronti dei predetti sufficienti indizi di reità.

 Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, poichè il provvedimento non risulta rispondente ai criteri dettati dall'art. 627 c.p.p..
2. La motivazione del provvedimento impugnato non svolge compiuta disamina del punto devoluto con il provvedimento di annullamento alla cognizione del giudice del rinvio, specificamente per quanto attiene al presupposto della mancanza di autonomia della struttura societaria rispetto ai soggetti indagati, richiesto ai fini dell'adozione della misura cautelare.
3. Ed invero la motivazione del provvedimento impugnato fonda la ritenuta mancanza assoluta di autonomia della società C. F. s.r.l. rispetto alla persona fisica dell'indagato, con funzione di mero schermo, esclusivamente sulla composizione societaria, che vede peraltro coinvolti numerosi altri soggetti, ancorchè familiari del predetto. Nel suo argomentare, inoltre, non fornisce spiegazione adeguata riguardo alla riconducibilità all'attività illecita oggetto d'indagine dell'operato della suddetta società, ancorchè essa svolga, come si evince dall'oggetto sociale e salva dimostrazione del contrario, attività d'impresa in un settore, quello alimentare, che esula dal commercio dei carburanti suscettibile di sottrazione all'accisa e all'IVA. 4. Si deve richiamare l'orientamento di questa Corte di legittimità in punto di interpretazione della L. n. 231 del 2011, art. 24, che recentemente ha ricevuto il riconoscimento delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014 Rv. 258646), secondo cui non è possibile la confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi da suoi organi, salva l'ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisca come effettivo titolare, come affermato in numerose pronunzie (nello stesso senso Sez. 3, n. 42476 del 20/09/2013, Salvatori, Rv. 257353; Sez. 3, n. 42638 del 26/09/2013, Preziosi; Sez. 3, n. 42350 del 10/07/2013, Stigelbauer, Rv. 257129; Sez. 3, n. 33182 del 14/05/2013, De Salvia, Rv. 255871, già citata; Sez. 3, n. 15349 del 23/10/2012, dep. 2013, Gimeli, Rv. 254739; Sez. 3, n. 1256 del 19/09/2012, dep. 2013, Unicredit s.p.a., Rv. 254796; Sez. 3, n. 33371 del 04/07/2012, Failli; Sez. 3, n. 25774 del 14/06/2012, Amoddio, Rv. 253062; Sez. 6, n. 42703 del 12/10/2010, Giani). Soltanto in una simile ipotesi, infatti, la trasmigrazione del profitto del reato in capo all'ente non si atteggia alla stregua di trasferimento effettivo di valori, ma quale espediente fraudolento non dissimile dalla figura della interposizione fittizia; con la conseguenza che il denaro o il valore trasferito devono ritenersi ancora pertinenti, sul piano sostanziale, alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato, in "apparente" vantaggio dell'ente ma, nella sostanza, a favore proprio.
5. In base alle svolte argomentazioni la sentenza va annullata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame, in conformità ai criteri enunciati.
P.Q.M.
La Corte, annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.

LEGGE DI STABILITA' (COMMI DAL 304 AL 310) e Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

INDICE:
COMMA 304: AMMORTIZZATORI SOCIALI;
COMMA 305:DURATA STABILITA' CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI;
COMMA 306: MANTENIMENTO COMPETENZE LAVORATORI OLTRE ALLA MOBILITA' PER I LAVORATORI;
COMMA 307: FONDO SOCIALE PER L'OCCUPAZIONE;
COMMA 308: MODIFICHE AD UNA FRASE DELLA LEGGE 14/9/15 N. 148;
COMMA 309: FRASE SOSTITUITA;
COMMA 310: L'NDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORD. E CONTINUATIVA;

---------------

304.
Al fine di favorire la transizione verso il riformato  sistema
degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,  ai
sensi  del  decreto  legislativo   14   settembre   2015,   n.   148,
l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e'  incrementata,
per l'anno 2016, di 250 milioni  di  euro  per  essere  destinata  al
rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a  250
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo
1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e  quanto  a  150
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.
247, con conseguente corrispondente riduzione degli  importi  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile  2011,  n.
67, e successive modificazioni. Fermo restando  quanto  disposto  dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  1º  agosto
2014, n. 83473, il trattamento di integrazione  salariale  in  deroga
alla normativa vigente puo' essere concesso o prorogato, a  decorrere
dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per  un  periodo  non
superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio
2016 e sino al 31 dicembre  2016,  a  parziale  rettifica  di  quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 5,  del  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di
mobilita' in deroga alla vigente normativa non puo'  essere  concesso
ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno  gia'
beneficiato di prestazioni di mobilita'  in  deroga  per  almeno  tre
anni,  anche  non  continuativi.  Per  i   restanti   lavoratori   il
trattamento puo' essere concesso per non piu' di  quattro  mesi,  non
ulteriormente prorogabili,  piu'  ulteriori  due  mesi  nel  caso  di
lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,  n.  218.  Per
tali lavoratori il periodo complessivo non puo' comunque eccedere  il
limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la  concessione  dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga
ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non
superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero  in
eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura  degli  oneri
connessi a  carico  delle  finanze  regionali  ovvero  delle  risorse
assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con
la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni.  Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre  la  data
del 31 dicembre 2016.
305. 
In  attuazione  dell'articolo  46,  comma  3,   del   decreto
legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e successive modificazioni, trovano  applicazione  per  l'intera
durata stabilita nei contratti  collettivi  aziendali  qualora  detti
contratti siano stati stipulati in data  antecedente  al  15  ottobre
2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31  dicembre  2016,
nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno  2016.  All'onere
derivante dal primo periodo  del  presente  comma,  pari  a  euro  60
milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
306.
Il  comma  1  dell'articolo  26  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150, e' sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di
permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze  acquisite,
i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno  del  reddito  in
costanza di rapporto di lavoro  nonche'  i  lavoratori  sottoposti  a
procedure di mobilita' possono essere chiamati a svolgere attivita' a
fini di pubblica utilita' a beneficio della comunita' territoriale di
appartenenza,   sotto   la   direzione   e   il   coordinamento    di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  e  successive  modificazioni,   nel
territorio del comune ove siano residenti».
 
307.
Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del  Fondo  sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  destinate  al
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni, e' destinata una somma fino a 18  milioni
di  euro  finalizzata  al  riconoscimento  della  cassa  integrazione
guadagni in deroga per il settore della pesca.
 
308.
All'articolo  1,  comma  2,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  le  parole:  «nel  settore
industriale» sono soppresse.

309.
All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947,  n.  869»
sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3».
 
310.
L'indennita' di disoccupazione per i lavoratori  con  rapporto
di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  (DIS-COLL),  di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  e'
riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma,
anche per l'anno 2016, in relazione  agli  eventi  di  disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino  al  31  dicembre
2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati  i  periodi
contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della  DIS-COLL.
Per gli episodi di disoccupazione verificatisi  a  decorrere  dal  1º
gennaio  2016  e  sino  al  31  dicembre  2016,  non  si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del  citato
decreto  legislativo  n.  22  del  2015.  Ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22  del  2015,  le
disposizioni  che  hanno  a  riferimento  l'anno   solare   sono   da
interpretarsi  come  riferite  all'anno  civile.   La   DIS-COLL   e'
riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º gennaio 2016 e  sino  al  31  dicembre  2016,  nel
limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro
per l'anno 2017,  salvo  quanto  stabilito  dall'ultimo  periodo  del
presente comma. L'INPS riconosce  il  beneficio  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza
delle risorse, valutata anche su  base  pluriennale  con  riferimento
alla durata della prestazione, l'INPS non  prende  in  considerazione
ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche  attraverso
il proprio sito internet.  Le  risorse  stanziate  dall'articolo  19,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  destinate  al
finanziamento degli interventi  previsti  dal  presente  comma  nella
misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro
per l'anno 2017. Il limite di cui  al  quinto  periodo  del  presente
comma puo' essere incrementato in misura pari  alle  risorse  residue
destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta
per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º  gennaio
2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate  con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, e successive modificazioni, da concludersi entro  il  31  maggio
2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016,  ai  fini
del predetto procedimento accertativo,  per  la  loro  intera  durata
teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15,  comma  6,  del  citato
decreto legislativo n. 22 del 2015.

--------

Legge 28 gennaio 2009, n. 2
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14)
Nota: il testo che segue è coordinato con decreto-legge e la legge di conversione
Art 1.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
1. È attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell’anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all’articolo 49, comma 2;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all’articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonchè i figli e gli altri familiari di cui all’articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all’articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall’articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l’attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonchè la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d’imposta.
6. La richiesta è presentata entro il 28 febbraio 2009 utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
7. Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d’imposta eroga il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
9. L’importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d’imposta attraverso la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all’articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L’utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recuperano l’importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l’ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l’erogazione dell’importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l’attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.
14. Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d’imposta eroga il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non è erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l’erogazione dell’importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.
18. L’Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
20. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
22. Per l’erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l’anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l’Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 2.
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all’accollo da parte dello Stato dell’eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE.

1. L’importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell’articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all’atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all’operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l’esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall’applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l’applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l’attribuzione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 12, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 350 milioni di euro per l’anno 2009, sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1 gennaio 2009, le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all’offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,e successive modificazioni, trasmettono alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 144, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l’anno 2009, rispetto all’importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all’esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonchè al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata per l’anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, di cui all’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, di cui all’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 2-bis
Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell’articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

(omissis)

09/03/16

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente Legge di Stabilità Comma 205

205.
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche' il
congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in
alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria,
previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015
dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.
92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo
obbligatorio e' aumentato a due giorni, che possono essere goduti
anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e
facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura
dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di
euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

08/03/16

INPS ED INAIL E CURE TERMALI (COMMA 301 LEGGE DI STABILITA')

301. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie  che  possano
dar luogo a invalidita' o per evitare l'aggravamento  di  invalidita'
dovute alle stesse patologie,  da  individuare  nell'accordo  di  cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla
base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono  ai
propri assistiti che fruiscono  di  cicli  di  cure  termali  per  le
predette  finalita'  le  prestazioni  economiche  accessorie  di  cui
all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Formazione e ricerca è costituito l' ISIA design del prodotto in Abruzzo comma 262 Legge di Stabilità

262. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione,
ricerca e innovazione in settori strategici orientato al design del
prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e
nei territori adriatici ad essa viciniori, e' costituito l'Istituto
superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, mediante
trasformazione dell'attuale sede decentrata dell'ISIA di Roma
istituita con autorizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e' adottato lo statuto
dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
In sede di prima applicazione lo statuto e' deliberato da un comitato
costituito dal presidente e dal direttore in carica dell'ISIA di
Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. In sede di definizione del
regolamento didattico dell'Istituto, agli studenti iscritti ai corsi
decentrati a Pescara dell'ISIA di Roma e' sempre garantita la
possibilita' del completamento del percorso di studi previsto
dall'ordinamento in corso. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.

CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAV. DIPENDENTE (COMMA 205) AUMENTATO A DUE GIORNI

205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche' il
congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in
alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria,
previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015
dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.
92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo
obbligatorio e' aumentato a due giorni, che possono essere goduti
anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e
facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura
dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di
euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

05/03/16

Legge di stabilità comma 203 Lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata

Legge di Stabilità
 
203. Per i lavoratori autonomi, titolari di  posizione  fiscale  ai fini  dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...