15/06/18

Poteri di controllo limitati per il socio accomandante

Poteri di controllo limitati per il socio accomandante

Nelle società in accomandita semplice il controllo del socio accomandante si materializza nel diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza. Non sussiste, invece, alcun diritto del socio di capitale di accedere integralmente alla documentazione sociale.
Lo ha stabilito la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Roma, sedicesima sezione civile, con un’ordinanza del 13 febbraio 2018.
La decisione trae origine dal reclamo proposto da una Sas e dal suo socio accomandatario avverso un’ordinanza del Tribunale resa in data 30 agosto 2017, nella quale il Giudice di prime cure aveva riconosciuto al socio accomandante il diritto di consultare i libri e gli altri documenti sociali al fine di far valere il proprio potere di ispezione e controllo.
Ciò in ragione del fatto che l’articolo 2320 cod. civ. prevede un diritto del socio da considerarsi, analogamente a quello sancito dall’articolo 2476, comma 2, cod. civ. in favore dei soci di società a responsabilità limitata, di natura potestativa e che funge da necessario contraltare alla mancanza di poteri gestori dell’accomandante.
Il Collegio d’Appello ha stravolto la decisione di primo grado attraverso una completa rivalutazione della fattispecie. Viene, infatti, ritenuta fallace l’equiparazione tra il diritto di controllo spettante all’accomandante ai sensi dell’articolo 2320 cod. civ. e il diritto di controllo spettante al socio di una Srl ex articolo 2476 cod. civ..
Ciò in quanto l’articolo 2320, comma 3, cod. civ. si limita a prevedere, con carattere di inderogabilità, che i soci accomandanti hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e –solo dopo aver avuto tale comunicazione – di controllarne l’esattezza, a tal fine – e solo a tal fine – potendo consultare i libri e gli altri documenti della società. Quindi, il divieto di immissione nella gestione degli accomandanti è stato contemperato con siffatto potere di controllo.
Conforme a tale indirizzo è la giurisprudenza, la quale in passato (Cassazione, sentenza n. 376/1996) ha stabilito che, sebbene il diritto agli utili sorge solo in base alla regolare approvazione del bilancio, l’approvazione del bilancio è atto che spetta istituzionalmente ai soci accomandatari. Gli accomandanti possono solo impugnare il bilancio provocando un sindacato di legittimità dello stesso, ma un sindacato inteso come rispondenza del documento contabile alle operazioni sociali.
Inoltre, ha affermato l’ordinanza in commento, “i poteri riconosciuti all’accomandante non possono configurarsi alla stregua di quelli previsti dall’articolo 2261 cod. civ. per i soci della società in nome collettivo, trattandosi di un sindacato che, da una parte, verte non già sull’amministrazione, ma sulla esattezza dei dati esposti in bilancio e, dall’altra, è consentito solo al termine dell’esercizio sociale. In questa prospettiva, deve anche concludersi che gli accomandanti non hanno il diritto di avere dagli amministratori notizia circa la gestione dell’impresa sociale e nemmeno il diritto di consultare i libri ed i documenti nel corso dell’esercizio”.
In conclusione, alla luce di tutto ciò, il Tribunale ha ritenuto che non sussista un diritto del socio accomandante di accedere integralmente alla documentazione sociale.
Fonte:
ecnews

09/06/18

Provvedimento AdE su ripartizione competenze uffici

Con il Provvedimento del 31 maggio 2018 n. 109929, ha definito la ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione centrale Coordinamento normativo (DCCN) rispetto alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica.
In sostanza viene assegnata:
  • una “specifica” competenza alla DCCN rispetto agli interpelli e alle richieste di consulenza giuridica relativi a norme “di recente introduzione”, cioè entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza,
  • mentre rimane invariata la competenza, per così dire “generale”, della Divisione contribuenti (e delle Direzioni regionali) rispetto alle richieste di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle attribuite alla DCCN.
La nuova articolazione interna degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate, ha reso necessario tale provvedimento che, alla luce delle novità relative al riassetto organizzativo, prevede quanto segue:
  • La Divisione Contribuenti e le Direzioni Centrali in cui la stessa si articola sono competenti per le istanze di interpello relative:
    • allo Statuto dei diritti del contribuente (di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212),
    • al Testo Unico delle imposte sui redditi (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, di cui all’articolo 24-bis, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
    • nonché di quelle presentate dai soggetti che accedono al regime di adempimento collaborativo (ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128), salvo quanto disposto dal punto successivo.
  • La Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) è competente per le istanze di interpello che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza, di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 dello Statuto
  • La Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) è competente per le istanze di consulenza giuridica presentate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza. E' competente per le istanze di consulenza giuridica presentate da Associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza.
    Tali istanze di consulenza giuridica, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, sono presentate alla Divisione Contribuenti mediante consegna a mano, spedizione con plico raccomandato con avviso di ricevimento o presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata all’indirizzo interpello@pec.agenziaentrate.it.
  • Resta fermo quanto previsto dal provvedimento n. 27 del 4 gennaio 2016 in relazione alla competenza, alla ricezione e trattazione delle istanze di interpello da parte delle Direzioni Regionali
    • dai provvedimenti prot. n. 54237 del 14 aprile 2016 relativo alle istanze dei soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo,
    • dal provvedimento prot. n. 77220 del 20 maggio 2016 relativo alle istanze di interpello sui nuovi investimenti
    • dal provvedimento prot. n. 47060 dell’8 marzo 2017 relativo alle istanze delle persone fisiche che intendono optare per il regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del TUIR.
Nell’Allegato A del presente provvedimento sono riepilogati gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le istanze di interpello e di consulenza giuridica.
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Fonte: Agenzia delle Entrate

25/05/18

Privacy: dal 25 maggio 2018 in vigore il GDPR guida registro dei trattamenti

Parte oggi l'obbligo di adeguamento al Regolamento Europeo sulla Privacy. Il Regolamento entra in vigore anche in assenza delle norme di coordinamento del legislatore italiano che non ha pubblicato in tempo il decreto legislativo già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo.
Oggi prendiamo in esame il registro dei trattamenti che pur non essendo sempre obbligatorio è sempre consigliato perchè rappresenta il documento che comprova tutte le misure che si sono prese per la protezione dei dati personali gestiti.
Il registro delle attività di trattamento è previsto dall'art. 30  del Regolamento Europeo che lo rende obbligatorio per le imprese o organizzazioni con piu' di 250 dipendenti e in tutti i casi in cui il trattamento dei dati personali  presenta un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, o includa il trattamento di categorie particolari di dati  personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché vengono trattati dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (art. 9 c.1) o dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.
Il registro dei trattamenti deve essere tenuto dal ogni titolare del trattamento o dal suo rappresentanteper registrare tutte le attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.
Il registro deve contenere tutte le seguenti informazioni:
a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
b) le finalità del trattamento;
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
f ) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative
Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.
I registri dei trattamenti sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico e devono essere messi a disposizione delle autorità di controllo.

da: fiscoetasse

19/05/18

Holding neocostituita: tassazione di gruppo consentita

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Consolidato fiscale dopo riorganizzazione del gruppo: le Entrate spiegano quando non si ha abuso ed è lecito anche per la holding neocostituita. Chiarimenti sulla tassazione di gruppo con la Risoluzione 40/E del 17 maggio 2018, contenente le risposte a due differenti interpelli. Nel documento di prassi, è stato analizzato il caso di Alfa Srl, Beta SpA, Gamma Srl e Delta Srl, società costituenti il “Gruppo”, che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili nazionali e solo Delta Srl ha un esercizio non coincidente con l’anno solare che termina il 30 giugno di ogni anno. Le quote del capitale sociale di Alfa Srl (“Holding”), di Beta SpA, di Gamma Srl e di Delta Srl sono interamente detenute da persone fisiche, appartenenti al medesimo nucleo familiare. L’istante fa presente che è stata decisa una riorganizzazione del Gruppo, con la costituzione, nel mese di giugno 2017, della società Alfa Srl destinata a svolgere il ruolo di capogruppo e alla quale verrà conferito dagli attuali soci, entro il 31 dicembre 2017, l’intero capitale sociale di Beta SpA, Gamma Srl. e Delta Srl. L'istante con due interpelli differenti ha chiesto:
  • se è possibile per la holding neocostituita optare per la tassazione di gruppo comprendendo tutte le società (fra cui Delta che ha un esercizio sociale non coincidente)
  • se si realizza un indebito vantaggio fiscale che crei abuso.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai sensi dell’articolo 117, comma 1, del TUIR l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo esige, a pena di inammissibilità, che il soggetto controllante possegga nelle società che intende consolidare una partecipazione che sia espressiva di un rapporto di “controllo rilevante”. L’articolo 120, comma 2, del TUIR, prevede, che il requisito del controllo rilevante deve sussistere ininterrottamente sin dal periodo d’imposta per il quale la controllante e la controllata optano per il consolidato.
Un’eccezione a tale regola è prevista dall’articolo 2 del Dm 9 giugno 2004, che consente alle società neocostituite di optare, a partire dall’esercizio di costituzione, in qualità di consolidate, per il regime della tassazione di gruppo. Ciò, naturalmente, a condizione che
  • la loro costituzione intervenga entro il termine utile per esercitare l’opzione [ossia, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione]
  • risultino rispettate le altre condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
La circolare delle Entrate n. 40/E del 26 settembre 2016 ha chiarito che il legislatore reputa sufficiente la sussistenza del requisito del controllo rilevante a partire dall’inizio del loro esercizio, senza guardare invece all’inizio dell’esercizio della controllante.
Nella fattispecie in esame la Holding potrà immediatamente consolidare i soli risultati fiscali prodotti dalla controllata durante un periodo d’imposta (1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017) “interamente controllato” dalla stessa e che si chiuderà nel rispetto del requisito dell’ “identità dell’esercizio sociale”, nella stessa data in cui è prevista la chiusura del periodo d’imposta della controllante. Pertanto la tassazione consolidata facente capo alla Holding includerà:
  • i redditi relativi al periodo d’imposta della Holding compreso tra la data di costituzione della Holding e il 31 dicembre 2017,
  • i redditi relativi al periodo d’imposta di Delta S.r.l. che va dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017.
La Holding dovrà comunicare l’opzione per il consolidato fiscale all’Agenzia delle Entrate mediante il Modello “Comunicazioni per i Regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l’Opzione IRAP” (trattandosi di società nel primo anno di attività) entro il termine di presentazione del Modello Redditi SC.
In merito al quesito antiabuso affinché un’operazione possa essere considerata abusiva l’Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
  1. la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”;
  2. l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
  3. l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.
L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività. Con riferimento alla riorganizzazione del Gruppo sopra descritta, ai fini del conseguente accesso da parte della Holding e delle sue controllate al regime della tassazione di gruppo, non si riscontra alcun indebito risparmio di imposta

04/05/18

SPESOMETRO 2018

Il mio sito ufficiale è  www.marcoruggericommercialista.eu

Terminata la campagna di trasmissione dei dati 2017, è ora di iniziare a pensare a quella relativa allo Spesometro 2018.
Anche per il 2018, secondo quanto stabilito dall’art. 1-ter, comma 2, lett. a) del Collegato fiscale DL 148/2017, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi:
  • alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni,
  • o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti e professioni,
  • alla data e al numero della fattura,
  • alla base imponibile,
  • all’aliquota applicata
  • e all’imposta
  • nonché alla tipologia dell’operazione, ai fini dell’IVA, qualora la stessa non sia indicata in fattura.

Ma come fare per esercitare l’opzione per lo spesometro semestrale?

Ad oggi non ci sono stati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulle modalità di esercizio dell’opzione semestrale, mancando quindi specifiche istruzioni in merito, dovrebbe essere considerato valido il comportamento concludente.
Basterebbe quindi omettere l’invio dello spesometro del 1° trimestre 2018 e del terzo, e trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute in due scadenze, ovvero quella relativa al primo semestre 2018 entro il 1° ottobre 2018 e quella del secondo semestre, entro il 28 febbraio 2019.
Con riferimento al 2018, a seconda della scelta del contribuente, dovranno quindi essere osservati i seguenti termini:
  • è possibile inviare la comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento nonchè delle bollette doganali e delle note di variazione, con cadenza trimestrale entro il 31 maggio 2018, 1° ottobre 2018, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019;
  • è possibile l’invio, con carattere semestrale, previa opzione rispettivamente entro il 1° ottobre 2018 e il 28 febbraio 2019.
Riepilogando, avremo le seguenti scadenze a seconda della scelta da parte del contribuente di effettuare l'invio trimestrale o semestrale
Scadenze Spesometro trimestrale 2018
Periodo 2018
Scadenze a periodicità trimestrale
Fatture emesse
Fatture ricevute bollette doganali note di variazione
1° trimestre
31.05.2018
Fatture emesse
Fatture ricevute bollette doganali note di variazione
2° trimestre
01.10.2018
(il 30 settembre è una domenica)
Fatture emesse
Fatture ricevute bollette doganali note di variazione
3° trimestre
30.11.2018
Fatture emesse
Fatture ricevute bollette doganali note di variazione
4° trimestre
28.02.2019
Scadenze Spesometro semestrale su opzione 2018
Periodo 2018
Scadenze a periodicità trimestrale
Fatture emesse
Fatture ricevute bollette doganali note di variazione
1° semestre di riferimento 1° gennaio - 30 giugno
01.10.2018
(il 30 settembre è una domenica)
Fatture emesse
Fatture ricevute bollette doganali note di variazione
2° semestre di riferimento 1° luglio – 31 dicembre
28.02.2019
Con l’avvicinarsi della prima scadenza del 31 maggio, restiamo in ogni caso in attesa di istruzioni da parte dell’Agenzia.
Ricordiamo infine che dal 1° gennaio 2019, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati, lo spesometro verrà abolito.







da: fiscoetasse

06/04/18

SCARTO E SPESOMETRO ECCO SEMBRA VALIDO QUESTO PRINCIPIO

Quando c’è uno scarto, solitamente ci sono cinque giorni per inviare di nuovo il documento in modo valido, evitando sanzioni. Vediamo in quali condizioni è possibile seguire questa procedura.

Quando un file viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate in prossimità
della scadenza attraverso il sito dei Servizi telematici, può
accadere che l'esito “scartato” venga generato e,
quindi, letto dopo l'ultimo giorno utile per l'invio.

In questa situazione, per alcuni casi ben determinati viene concessa la possibilità
di inviare lo stesso documento relativo allo stesso
codice fiscale entro cinque giorni dallo scarto, considerandolo
ugualmente valido. Così facendo, si evita di incorrere nelle sanzioni
e negli interessi che, invece, normalmente sono dovute nel caso di invio oltre
i termini. In pratica, può essere considerata come una sorta di mini
proroga concessa per motivi tecnico-informatici.

I cinque giorni decorrono dalla data dello scarto riportata
nel testo della ricevuta e non da quando viene aperto e letto
il messaggio dall'utente. Vengono calcolati considerando solo i giorni
lavorativi.


Nella sua formulazione iniziale riportata nella circolare 195 del 24 settembre
1999 del Ministero delle Finanze, l'opportunità è stata
prevista solo per le dichiarazioni. Successivamente è stata estesa anche
a diversi altri tipi di documenti inviati telematicamente che, però,
devono rispettare alcune specifiche condizioni.

L’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva

Pubblichiamo il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 n. 73203 che determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a partire dal 1° luglio 2018.
Il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante:
bonifico bancario o postale,
assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali,
addebito diretto in conto corrente,
carte di credito,
bancomat
carte prepagate,
ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente

Il presente provvedimento ha individuato così le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore.
Esse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).

Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nel presente provvedimento.

Restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...