16/09/21

La digitalizzazione del Fisco compie un altro significativo


La digitalizzazione del Fisco compie un altro significativo passo avanti. Da oggi (13.09.2021), infatti, i registri IVA precompilati sono disponibili online per 2 milioni di contribuenti che li possono consultare all’interno del portale Fatture e corrispettivi validando o modificando i dati delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Grazie a questa ulteriore semplificazione, gli operatori possono visualizzare e convalidare i dati, con o senza modifiche, e beneficiare dell’esonero dalla tenuta dei registri. Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale IVA già predisposta. La novità riguarda attualmente circa 2 milioni di operatori IVA, ossia i soggetti residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA (sono escluse alcune categorie di soggetti che operano in particolari settori o con regimi speciali ai fini IVA). Chi utilizzerà i registri IVA precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà inoltre accedere, dal 6 novembre, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall’Agenzia per il trimestre di riferimento.

 

Una platea iniziale di 2 milioni di soggetti

 

La platea di operatori coinvolti in questa prima fase comprende circa 2 milioni di contribuenti. La sperimentazione, infatti, che riguarda gli anni d’imposta 2021 e 2022, coinvolge gli operatori residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie di soggetti, come chi opera in particolari settori di attività o per cui sono previsti regimi speciali ai fini IVA, come, ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio. Il soggetto passivo IVA che in base alle informazioni disponibili non sia stato individuato come appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e accedere ai documenti IVA precompilati.

 

Registri che si aggiornano continuamente

 

Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati delle fatture elettroniche e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. Già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento il contribuente può visualizzare le bozze ed eventualmente modificarle o integrarle. Per consentire all’Agenzia di includere i dati in modo completo e preciso è necessario che le fatture elettroniche e le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere siano compilate e trasmesse al Sistema di interscambio (SDI) secondo i criteri individuati dall’Agenzia e riportati in un’apposita Guida operativa pubblicata sul portale Fatture e corrispettivi.

 

I vantaggi della precompilazione

 

Non appena i dati sono completi o integrati rispetto alle operazioni IVA effettuate, i registri IVA possono essere convalidati. Il vantaggio è concreto e immediato: con la convalida, infatti, i registri sono memorizzati dall’Agenzia e per il trimestre di riferimento il contribuente può fruire dell’esonero dalla tenuta dei registri. Non solo: grazie alla convalida, a partire dal prossimo 6 novembre con riferimento al terzo trimestre 2021 e successivamente a regime, viene elaborata anche la bozza della liquidazione periodica IVA. Infine, se la convalida viene effettuata per tutti i trimestri dell’anno, verrà elaborata, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. Il sistema consente anche di estrarre le bozze in formato xml e importarle nei propri applicativi oppure utilizzarle per un confronto con i dati dei propri registri.

 

Accesso dal Portale Fatture e corrispettivi

 

Dopo l’autenticazione al portale Fatture e corrispettivi, i documenti precompilati sono visualizzabili tramite un nuovo applicativo web dedicato, in cui le informazioni e i documenti disponibili saranno organizzati in 4 aree distinte. Fin da subito sono online le prime due: l’area “Profilo soggetto IVA”, in cui gli operatori troveranno i dati anagrafici, l’appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità, e la sezione “Registri IVA mensili”, in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri IVA precompilati. Da metà ottobre 2021 si aggiungerà la sezione delle Liquidazioni IVA periodiche precompilate (Lipe), in cui, dal 6 novembre 2021 sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell’anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell’IVA a debito. Infine, dal 2023 si attiverà il box relativo alla dichiarazione annuale IVA. In quest’ultima sezione gli operatori, oltre che visualizzare la bozza della dichiarazione annuale IVA precompilata, che potranno modificare, integrare ed inviare, troveranno e potranno modificare e inviare anche il modello F24 correlato alla dichiarazione in lavorazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 settembre 2021)

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

REGISTRI IVA, LIPE E DICHIARAZIONE IVA

 

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Approvato il provvedimento con regole e destinatari. Dal 13 settembre disponibili le prime bozze dei registri

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021 individuati, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, che servono per calcolare il valore dei risultati economici d’esercizio che danno diritto o meno all’erogazione del contributo perequativo introdotto dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021).

Il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con successivo provvedimento saranno approvati il modello e le istruzioni e saranno definiti modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo.

08/09/21

DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE - 07 SETTEMBRE 2021


IVA al 4% per l'olio di oliva destinato alla produzione di cosmetici.

Le cessioni di olio di oliva sono soggette all'aliquota IVA ridotta del 4% anche se destinate alla produzione di cosmetici, ai sensi del n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 12 del 7 settembre 2021. Dal punto di vista doganale, ha precisato l'Agenzia, non è richiesta una particolare destinazione d'uso per l'olio d'oliva: infatti, mentre per gli oli vegetali è espressamente richiesta la destinazione all'alimentazione umana o animale, l'olio di oliva è richiamato in generale.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a consulenza giuridica n. 12 del 7 settembre 2021 in tema di aliquota IVA oli d'oliva.

Il n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento a olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare.

10/08/21

Impianti sciistici: 430 milioni di euro destinata a risarcire i danni della pandemia



La Commissione europea ha approvato, a norma della legislazione UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 430 milioni di euro destinata a risarcire, sotto forma di sovvenzioni dirette, gli operatori di impianti sciistici per i danni subiti a causa delle misure restrittive che ha introdotto il governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus, vietando l'accesso del pubblico agli impianti tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021.


La Commissione europea con un comunicato stampa del 4 agosto 2021 informa che ha approvato, a norma della legislazione UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 430 milioni di euro destinata a risarcire gli operatori di impianti sciistici per i danni subiti a causa delle misure restrittive che ha introdotto il governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus, vietando l'accesso del pubblico agli impianti tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021.

Il risarcimento agli operatori di impianti sciistici sarà accordato sotto forma di sovvenzioni dirette per parte dei danni subiti durante questo periodo. Le autorità italiane verificheranno che il risarcimento sia commisurato alle perdite nette causate dalla pandemia.

Cassa dottori commercialisti: esonero contributivo da richiedere online

 



Fino al 31 ottobre 2021 gli iscritti alla Cassa dei dottori commercialisti possono presentare domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l’anno 2021 utilizzando esclusivamente il servizio online DEC attivo nei servizi dell'area riservata. L’esonero contributivo può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria e ha ad oggetto la contribuzione soggettiva per un importo massimo pari a 3.000 euro.


La Cassa dei Dottori Commercialisti ha ricordato che, fino al 31 ottobre 2021, è possibile presentare domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l’anno 2021 utilizzando esclusivamente il servizio online DEC attivo nei servizi online dell'area riservata.

Caratteri dell’esonero

L’esonero parziale può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria e ha ad oggetto la sola contribuzione soggettiva (fino ad un massimo di € 3.000 dei contributi riferiti al 2021 e dovuti entro il 31/12/2021) e non alla contribuzione integrativa e al contributo di maternità.

A chi spetta

Possono richiedere l’esonero dal versamento parziale dei contributi i dottori commercialisti iscritti alla Cassa con esclusione di coloro che si sono iscritti nel corso dell’anno 2021 in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti per l’anno 2021:

a) per l’anno 2021, non devono essere stati titolari di pensione diretta, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato. Pertanto, i pensionati di invalidità in attività possono presentare domanda di esonero parziale;

b) non essere stati titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;

c) aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 (dichiarazione 2021) non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 (dichiarazione 2020);

d) aver conseguito nell’anno d'imposta 2019 (dichiarazione 2020) un reddito professionale non superiore a € 50.000. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività;

e) essere in regola con i versamenti dei contributi.

Presentazione della domanda

La domanda di esonero parziale, a pena di inammissibilità, deve essere presentata utilizzando esclusivamente il servizio online DEC, disponibile nell’area riservata. Alla domanda deve essere allegate, a pena di inammissibilità:

• copia del codice fiscale;

• copia del documento di identità in corso di validità.

P.S.
Interpretazione quella di essere in "regola con i contributi per avere lo sgravio dovuto" proveniente dalla pandemia mi sembra una cosa che non sta in piedi e come al solito ci rimettono gli iscritti!!!


09/08/21

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 21 LUGLIO 2021 Interessi pagati alla banca estera priva di stabile organizzazione: quale trattamento fiscale



Gli interessi derivanti dai finanziamenti erogati dalla banca estera priva di stabile organizzazione in Italia a persone fisiche residenti sono soggetti a imposizione in Italia. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 500 del 21 luglio 2021. In linea generale, i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell'esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta qualora corrisposti da sostituti d'imposta. Se gli interessi sono corrisposti da persone fisiche residenti che, non essendo sostituti d'imposta, al momento del pagamento non devono effettuare alcuna ritenuta alla fonte, la banca, priva di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, deve tassare tali proventi in Italia e presentare il modello Redditi SC.

Sostegni bis: come cambia il calendario delle scadenze fiscali

 



Rate rottamazione ter

Sempre in tema di proroghe di versamenti, si segnala anche il posticipo del versamento per alcune rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

In particolare, non si decade se il versamento viene effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 

- entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020; 

- entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020; 

- entro il 31 ottobre 2021 (in realtà 2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre cade di domenica), relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020; 

- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Leggi anche Rottamazione e saldo e stralcio: nuove scadenze per versare le rate 2020

É sempre possibile versare gli importi entro cinque giorni senza perdere il beneficio.


Versamento imposte soggetti ISA

Una ulteriore novità riguarda il termine di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP per i contribuenti soggetti agli ISA e gli altri collegati (soci di società di persone e di quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o collaboratori di imprese familiari, nonché contribuenti forfettari e in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), che, di fatto, annulla la proroga al 20 luglio fissata dal D.P.C.M. 28 giugno 2021.

Leggi anche Soggetti ISA: versamenti delle imposte al 15 settembre

In sintesi, con una modifica introdotta nel decreto si dà la possibilità, a questi soggetti, di effettuare i pagamenti delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto, entro il 15 settembre 2021, senza interessi e senza l’applicazione dello 0,40% in più


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