15/07/22

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE e-fattura per tutti gli operatori dal 2024

AdE del 14/7/22

Dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi/compensi, tutti gli operatori saranno tenuti, nel caso, ad emettere fattura elettronica via Sistema di Interscambio. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 378 del 14 luglio 2022, con cui ha specificato che l'estensione in corso d'anno a soggetti prima esclusi (forfetari) ha spinto il legislatore a una certa gradualità, stabilendo comunque che per costoro l'obbligo valga a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro , e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

11/07/22

Cartelle di Pagamento e rate

Cartelle di pagamento: dilazione non documentata fino a 120.000 euro

Per somme iscritte a ruolo fino a 120.000 euro possibile la richiesta di rateizzazione semplificata, senza necessità di documentare la temporanea situazione di difficoltà economica

I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà possono ottenere la dilazione di cartelle di pagamento, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro, semplicemente dichiarando la propria temporanea situazione di difficoltà economica, senza necessità di documentarla.

Lo prevede l'art. 15-bis introdotto in sede di conversione del Decreto Aiuti, che, al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, modifica l’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, concernente la disciplina generale della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Viene inoltre previsto che, il contribuente decade dal beneficio del piano di rateizzazione, in caso di mancato pagamento di 8 rate (in luogo delle vigenti 5 rate) anche non consecutive. 

In questo situazione il carico non può essere nuovamente rateizzato.

In particolare, in caso di mancato pagamento del numero di rate sopra indicato, nel corso del periodo di rateazione:

il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione

l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto diventa immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione,

il carico non può essere nuovamente rateizzato (mentre ad oggi può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate).


La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Le disposizioni introdotte si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni.

Come fare per richiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento

Con la modifica introdotta dal DL Aiuti in sede di conversione in legge, ora per somme iscritte a ruolo di importo uguale o inferiore a 120 mila euro, i contribuenti potranno ottenere la rateizzazione:

direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata*;

compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

Sarà sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. 

In questo caso, il contribuente potrà accedere al piano ordinario di dilazione che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

09/07/22

Versamento delle imposte: prorogare la scadenza al 20 luglio

Quest’anno è ancor più necessario lo spostamento delle scadenze di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio, senza la maggiorazione dello 0,40%. Lo ha evidenziato l'ANC con un comunicato stampa del 4 luglio 2022: la richiesta (negli ultimi anni mai disattesa) si è resa quest’anno più che mai necessaria, a fronte dell’enorme ritardo, da parte dell’Agenzia delle Entrate nel rilascio degli strumenti tecnici necessari a portare a termine gli adempimenti.

Con comunicato stampa del 4 luglio 2022 l'ANC torna a chiedere la proroga dei versamenti.

Anche quest’anno i Commercialisti hanno chiesto lo spostamento delle scadenze di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio, senza la maggiorazione dello 0,40 per cento. Tale richiesta (negli ultimi anni mai disattesa) si è resa quest’anno più che mai necessaria, a fronte dell’enorme ritardo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel rilascio degli strumenti tecnici necessari a portare a termine gli adempimenti.

I dati relativi ai modelli delle dichiarazioni precompilate 730 e Redditi PF segnano, infatti, un mese di ritardo rispetto al calendario fiscale; stessa situazione si registra per gli adempimenti relativi agli ISA, il cui applicativo è stato pubblicato il 3 maggio e le cui istruzioni hanno visto la luce solo il 25 del mese.

In tale contesto, occorre sottolineare la mancata uscita, ad oggi, della guida alla dichiarazione dei redditi PF e all’applicazione del visto di conformità, che lo scorso anno era stata rilasciata con la circolare 7/E del 25 giugno 2021.

Quindi contribuenti e professionisti, per poter ottemperare correttamente a quanto il fisco richiede, saranno costretti ad utilizzare la scadenza del 22 agosto, con conseguente maggiorazione da aggiungere agli importi dovuti a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022.

ANC conclude che, pur non essendo a favore delle proroghe, è necessario che il Ministero dell'Economia e delle finanze rompa questo incomprensibile e ingiustificato silenzio assordante con un gesto di responsabilità, un atto dovuto che sposti il termine al 20 luglio.


DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Superbonus anche per sostituzione delle chiusure oscuranti e installazione delle schermature solari

Gli interventi di sostituzione delle chiusure oscuranti e installazione delle schermature solari sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi "trainati", se eseguiti congiuntamente agli interventi "trainanti" e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 369 dell’8 luglio 2022 con cui ha specificato che nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

08/07/22

Il trasferimento di terreni edificabili è soggetto a IVA

Il trasferimento avente ad oggetto terreni edificabili sarà soggetto ad IVA e, in ragione del principio di alternatività IVA/Registro ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 365 del 6 luglio 2022 con cui ha specificato che un'area si considera edificabile ancor prima della conclusione dell'iter procedimentale per l'approvazione dello strumento urbanistico generale, purché detto documento di pianificazione urbanistica sia stato adottato dal Comune.

06/07/22

EMENDAMENTI AL DECRETO AIUTI

Compensabili anche i crediti dei professionisti verso la PA.

I crediti dei professionisti maturati verso la Pubblica Amministrazione potranno essere compensati con i debiti iscritti a ruolo. La novità arriva in sede di conversione in legge del decreto Aiuti: viene così ampliata la platea di soggetti - titolari di un credito verso la PA, purché non prescritto, certo, liquido ed esigibile - che potranno compensarlo con le somme dovute per carichi affidati all’agente della riscossione e indicati nelle cartelle di pagamento. Per eseguire la compensazione, il credito vantato nei confronti della PA deve essere certificato dall’amministrazione interessata a favore della quale sono state svolte le prestazioni.

Un’importante novità arriva in sede di conversione in legge del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) che introduce anche i crediti derivanti da prestazioni professionali (erogate alla PA) tra quelli compensabili con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

L’art. 20-bis, inserito in fase di conversione del D.L. n. 50/2022, ha modificato l’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo anzitutto che - alle attività di somministrazione, forniture e appalti, da cui si generano i crediti poi posti in compensazione - saranno aggiunte anche le prestazioni professionali.

05/07/22

Fondo PMI creative: dal 5 luglio le domande per l’accesso alle agevolazioni

Le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore creativo, dal 5 luglio 2022 possono presentare domanda per accedere alle agevolazioni messe a disposizione dal Fondo PMI creative. Per poter effettuare l’invio, occorrerà digitare il “codice di predisposizione della domanda” generato dalla piattaforma di compilazione, operativa dal 20 giugno scorso. L’accesso è consentito dalle 10.00 alle 17.00 nei giorni feriali, fino a esaurimento fondi. La valutazione prevede la verifica dei requisiti formali e l’esame di merito.

Al via le domande per il Fondo PMI creative. Dalle ore 10:00 del 5 luglio 2022 apre, infatti, lo sportello per l’invio delle domande per la linea di intervento a sostegno dell’avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese dei settori della cultura e dell’arte, della musica e dell’audiovisivo.
Le agevolazioni sono concesse fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all’80%, articolata come segue:
- una quota massima pari al 40% delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto;
- una quota massima pari al 40% delle spese ammissibili, sotto forma di finanziamento a tasso zero, della durata massima di 10 anni.
Le imprese creative che si qualificano come start-up innovative o come PMI innovative possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio, attuato da investitori terzi. Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto per un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del 50% del finanziamento concesso.
Sono finanziabili i progetti di importo non superiore a 500.000 euro, al netto di IVA, da realizzare entro 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione dell’agevolazione.

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