11/08/23

CONSIDERAZIONI SU ISCRIZIONE E TIROCINIO GESTIONE CRISI D'IMPRESA E NORMATIVA

NORMATIVA

Il Decreto n 75 del 2022 del Ministero della Giustizia pubblicato in GU N 143 DEL 21 giugno 2022 con i suoi 12 articoli reca le disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.


In particolare, l'art.356 comma 1 del Codice della crisi e dell'insolvenza sancisce che è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. 


Il comma 2 recita che possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni.


Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. 


Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.


Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto.


2) Albo gestori crisi d'impresa: sezioni e funzionamento

L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali. 


Esso è articolato in due sezioni:


a) sezione ordinaria; 


b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice. Attenzione al fatto che l'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI. 


Il responsabile dell'albo cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del regolamento.


L'albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque,connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.


L'albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata.


Nella parte pubblica sono inseriti: 

i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, 

la sezione dell'albo nella quale è iscritto 

e l'eventuale ordine professionale di appartenenza. 

Nella parte riservata sono inseriti: 

le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; 

le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile. 

L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo. 


Possono accedere alla parte riservata dell'albo:

i magistrati, 

i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, 

nonché limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.

L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. 

Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati.

3) Albo gestori crisi d'impresa: come iscriversi

Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice.

Il responsabile dell'albo approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata. 

Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente: 

a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione; 

b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice: 

1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione; 

2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;

3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato; 

c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società; 

d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura; 

e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità';

f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità

g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni; 

h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice. 

In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice. 

A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico.

4) Albo gestori crisi d'impresa: costi e obblighi per gli iscritti

Per l'iscrizione all'albo è dovuto un contributo di euro 150, mentre per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. 

Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione.

Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile. 

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.


La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 


Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo: 


a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice; 


b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice; 


c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. 


Le richieste e le comunicazioni sono effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5. 


Per la fase di prima formazione dell'albo e comunque per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 è di novanta giorni. 

La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

5) Albo gestori crisi d'impresa: la Circolare 19 gennaio 2023 con i requisiti formativi

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato in data 19 gennaio 2023 una circolare con Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. 



07/04/23

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 06 APRILE 2023 

Bonus energia I trimestre 2023: pronti i codici tributo per i crediti d’imposta acquistati dai cessionari

Crediti d'imposta  

Con risoluzione n. 17/E del 6 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023 acquistati dai cessionari. Si tratta delle misure agevolative introdotte al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante

Con la risoluzione n. 17/E del 6 aprile 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito l’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023 acquistati dai cessionari.

L’art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, legge n. 197/2022, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 116285 del 3 aprile 2023 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Quindi, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i codici tributo:

- 7746 - CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7747 - CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7748 - CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7749 - CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7750 - CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

27/03/23

PER IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI ED ENTI NON COMMERCIALI - 25 MARZO 2023 - Bonus

PER IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI ED ENTI NON COMMERCIALI - 25 MARZO 2023 

Bonus pubblicità 2023: prenotazione entro il 31 marzo

Scade il 31 marzo 2023 la possibilità per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali di prenotare il bonus pubblicità per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati e/o da effettuare nel 2023. Successivamente alla chiusura dello sportello, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblicherà un primo elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto. Per confermare la prenotazione effettuata, è necessario inviare dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024, secondo la tempistica attualmente vigente, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente effettuati. L’importo degli investimenti pubblicitari che saranno indicati in tale dichiarazione non potrà essere superiore a quello indicato nella comunicazione presentata.

03/11/22

SRL o SRLS: dal 5 novembre è possibile stipulare l’atto costitutivo in videoconferenza

CON STATUTI PREIMPOSTATI DEL 03 NOVEMBRE 2022 

SRL: dal 5 novembre è possibile stipulare l’atto costitutivo in videoconferenza

Dal 5 novembre 2022 è possibile redigere l’atto costitutivo di Srl e Srls ricorrendo alla formula dell’atto pubblico informatico mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. Il Ministero dello sviluppo economico ha infatti adottato il regolamento nel quale è possibile rinvenire i fac-simile di atto pubblico. Si attua così il decreto legislativo che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva UE di modifica della direttiva “società” nella parte relativa alla possibilità di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario. Resta il potere del notaio di interrompere la stipula in videoconferenza dell’atto.

Dal 5 novembre 2022 è possibile costituire SRl e Srls on line con statuti preimpostati

Il D.Lgs. n. 183/2021 ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2019/1151/UE con la quale è stata modificata la precedente direttiva 2017/1132/UE (“direttiva società”) nella parte relativa alla possibilità di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario, in particolare per quanto riguarda la fase della costituzione delle società. A distanza di circa sei mesi dal termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 183/2021, il MISE ha dottato il regolamento attuativo (n. 155/2022 del 26 luglio scorso) nel quale è possibile rinvenire i fac-simile di atto pubblico informatico per la costituzione di Srl e Srls.

Dal 5 novembre 2022 è possibile redigere l’atto costitutivo di Srl e Srls ricorrendo alla formula dell’atto pubblico informatico mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. Il Ministero dello sviluppo economico ha infatti adottato il regolamento nel quale è possibile rinvenire i fac-simile di atto pubblico. Si attua così il decreto legislativo che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva UE di modifica della direttiva “società” nella parte relativa alla possibilità di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario. Resta il potere del notaio di interrompere la stipula in videoconferenza dell’atto.

Il D.Lgs. n. 183/2021 ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2019/1151/UE con la quale è stata modificata la precedente direttiva 2017/1132/UE (“direttiva società”) nella parte relativa alla possibilità di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario, in particolare per quanto riguarda la fase della costituzione delle società. A distanza di circa sei mesi dal termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 183/2021, il MISE ha dottato il regolamento attuativo (n. 155/2022 del 26 luglio scorso) nel quale è possibile rinvenire i fac-simile di atto pubblico informatico per la costituzione di Srl e Srls.

Leggi anche

- SRL: definizione dei modelli degli atti costitutivi

- Srl e Srls: possibile la costituzione mediante atto pubblico informatico

Con una novità importante rispetto all’obbligo di stipula in presenza fisica delle parti previsto dall’art. 47 della legge n. 89/1913, (“legge notarile”), l’art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 183/2021 stabilisce che l’atto costitutivo delle Srl e delle Srls, aventi sede in Italia e con capitale versato tramite conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio attraverso un atto pubblico informatico con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o anche solo di alcune di esse.

Piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato

Al fine di fornire garanzie volte a soddisfare i requisiti di (i) corretta identificazione delle parti, (ii) non contrarietà della volontà delle parti all’ordinamento giuridico, e, infine, (iii) raccolta delle sottoscrizioni, l’art. 1, c. 1, ultima parte del regolamento emanato dal MISE, in attuazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 183/2021 ha previsto l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

A far data dal 5 novembre 2022, i Notai potranno quindi ricevere gli atti costitutivi delle Srl e delle Srl per atto pubblico informatico utilizzando i modelli allegati al regolamento del MISE n. 155/2022.

Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 183/2021 viene esclusa la possibilità di utilizzare la piattaforma telematica in caso di adozione di delibere assembleari aventi ad oggetto modifiche statutarie.

acoltà di interruzione della videoconferenza

Il notaio ha comunque il potere di interrompere la stipula in videoconferenza dell’atto (ai sensi dell’art. 2, comma 5 del D. Lgs. 183/2021) e di richiedere la presenza fisica delle parti o di alcune di esse se dubita dell’identità del richiedente o rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società.

Facoltà di rettifica

Qualora il notaio riscontri errori o omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla redazione, ha la facoltà di rettificare l’atto informatico, fatti salvi i diritti dei terzi, mediante una propria certificazione contenuta in atto pubblico (anch’esso formato con modalità informatica). Stante il contenuto della relazione illustrativa al decreto, la rettifica di errori materiali che abbiano riscontro documentale in documenti pregressi dovrebbe essere eseguita in tempo utile, vale a dire antecedentemente rispetto all’esecuzione delle formalità di registrazione o iscrizione nel Registro delle imprese.

SRL: dal 5 novembre è possibile stipulare l’atto costitutivo in videoconferenza

Dal 5 novembre 2022 è possibile redigere l’atto costitutivo di Srl e Srls ricorrendo alla formula dell’atto pubblico informatico mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. Il Ministero dello sviluppo economico ha infatti adottato il regolamento nel quale è possibile rinvenire i fac-simile di atto pubblico. Si attua così il decreto legislativo che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva UE di modifica della direttiva “società” nella parte relativa alla possibilità di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario. Resta il potere del notaio di interrompere la stipula in videoconferenza dell’atto.

Dal 5 novembre 2022 è possibile costituire SRl e Srls on line con statuti preimpostati

Il D.Lgs. n. 183/2021 ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2019/1151/UE con la quale è stata modificata la precedente direttiva 2017/1132/UE (“direttiva società”) nella parte relativa alla possibilità di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario, in particolare per quanto riguarda la fase della costituzione delle società. A distanza di circa sei mesi dal termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 183/2021, il MISE ha dottato il regolamento attuativo (n. 155/2022 del 26 luglio scorso) nel quale è possibile rinvenire i fac-simile di atto pubblico informatico per la costituzione di Srl e Srls.

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- SRL: definizione dei modelli degli atti costitutivi

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Con una novità importante rispetto all’obbligo di stipula in presenza fisica delle parti previsto dall’art. 47 della legge n. 89/1913, (“legge notarile”), l’art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 183/2021 stabilisce che l’atto costitutivo delle Srl e delle Srls, aventi sede in Italia e con capitale versato tramite conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio attraverso un atto pubblico informatico con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o anche solo di alcune di esse.

Piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato

Al fine di fornire garanzie volte a soddisfare i requisiti di (i) corretta identificazione delle parti, (ii) non contrarietà della volontà delle parti all’ordinamento giuridico, e, infine, (iii) raccolta delle sottoscrizioni, l’art. 1, c. 1, ultima parte del regolamento emanato dal MISE, in attuazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 183/2021 ha previsto l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

A far data dal 5 novembre 2022, i Notai potranno quindi ricevere gli atti costitutivi delle Srl e delle Srl per atto pubblico informatico utilizzando i modelli allegati al regolamento del MISE n. 155/2022.

Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 183/2021 viene esclusa la possibilità di utilizzare la piattaforma telematica in caso di adozione di delibere assembleari aventi ad oggetto modifiche statutarie.

Facoltà di interruzione della videoconferenza

Il notaio ha comunque il potere di interrompere la stipula in videoconferenza dell’atto (ai sensi dell’art. 2, comma 5 del D. Lgs. 183/2021) e di richiedere la presenza fisica delle parti o di alcune di esse se dubita dell’identità del richiedente o rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società.

Facoltà di rettifica

Qualora il notaio riscontri errori o omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla redazione, ha la facoltà di rettificare l’atto informatico, fatti salvi i diritti dei terzi, mediante una propria certificazione contenuta in atto pubblico (anch’esso formato con modalità informatica). Stante il contenuto della relazione illustrativa al decreto, la rettifica di errori materiali che abbiano riscontro documentale in documenti pregressi dovrebbe essere eseguita in tempo utile, vale a dire antecedentemente rispetto all’esecuzione delle formalità di registrazione o iscrizione nel Registro delle imprese.

Novità relative alle sedi secondarie

Ai sensi dell’art. 4, D. Lgs. 183/2021, l’atto costitutivo di sedi secondarie di società estere soggette alla legge di uno Stato UE può avvenire telematicamente. La registrazione è comunicata tramite BRIS al registro dello Stato UE in cui è registrata la società. In caso invece di registrazione di una sede secondaria di una società italiana in altro Stato UE, il Registro italiano che riceve la comunicazione di registrazione rilascia la prova di ricezione e provvede all’iscrizione.

Novità in materia di ineleggibilità degli amministratori

Il D.Lgs. n. 183/2021, infine, ha introdotto anche due importanti novità in tema di ineleggibilità degli amministratori. Ai sensi dell’art. 6 del decreto è stata prevista l’applicazione dell’art. 2382 c.c. anche alle Srl.

In base a tale articolo, infatti, non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori delle società di capitali devono inoltre dichiarare, prima della nomina, l’inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità. Tale dichiarazione, secondo quanto chiarito da Assonime nella circ. n. 15 dello scorso 22 aprile, pur in assenza di specifiche indicazioni al riguardo, dovrebbe rivestire la forma scritta.

FONTE IPSOA

04/10/22

Note di variazione IVA - Individuazione della procedura di liquidazione

 

Divisione Contribuenti 

Direzione Centrale Piccole e medie imprese

Risposta n. 100/2022


OGGETTO: Note di variazione IVA - Individuazione della procedura di liquidazione 

coatta amministrativa cui si riferisce la legge fallimentare - Articolo 15 del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.


Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente



QUESITO


[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente 

riportato.

Nell'esercizio della propria attività d'impresa l'istante ha effettuato forniture a 

due consorzi - [BETA] ed [GAMMA], quest'ultimo incorporato nel primo nel giugno 

2016 - risultando creditrice «per la somma complessiva di Euro. [...], in linea capitale, 

relativamente alle fatture emesse e regolarmente registrate ex art. 23  D.P.R.  n. 

633/72».

A seguito di alterne vicende, da ultimo, «in forza dell'art. 15 commi 1 e 5 bis D.L 98/11, convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, è stata avviata, con Delibera della Giunta Regionale n. [...] del [...] 2021, una nuova procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa a carico del [BETA]».

Considerato che sarebbe «interesse dell'istante recuperare l'importo IVA 

incorporato nel credito relativo a tale procedura concorsuale (L.C.A. di [BETA] n.

 

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[...]  del [...] 2021)  [...], si osserva come la procedura di liquidazione coatta amministrativa di [BETA]  non sia quella prevista e disciplinata dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 13.03.1942 n. 267), ma sia stata avviata in forza di diversa legge speciale, ovvero dell'art. 15 commi 1 e 5 bis D.L. n. 98/11 (convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111).

- Tale circostanza sembrerebbe in contrasto con quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 77/E del 17.04.2000.

- Invero, nella parte in cui vengono precisati i momenti a partire dai quali 

risulta consentita l'emissione della nota di variazione ex art. 26, la Circolare richiama 

espressamente le varie tipologie di procedure concorsuali disciplinate dalla Legge 

Fallimentare (R.D. n. 13.03.1942 n. 267) (punto 2 a).- Quanto sopra, potrebbe far 

pensare all'intenzione di voler circoscrivere la recuperabilità dell'IVA solo ed

esclusivamente nell'ambito di tali procedure,

con  esclusione  di  quelle  non  richiamate».



SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE


In sintesi, alla luce «di un'interpretazione sistematica della materia», l'istante 

ritiene di poter «emettere nota di variazione ex art. 26 D.P.R. n. 633/72, così come 

modificato dall'art. 18 D.L. 25.05.21 n. 73, a seguito dell'apertura della procedura di 

liquidazione coatta amministrativa di [BETA] di cui al provvedimento emesso dalla 

Giunta Regionale n. [...] del [...] 2021, in forza dell'art. 15 commi 1 e 5 bis D.L. n. 

98/11».



PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


Nell'ottica di una più stretta aderenza ai principi affermati dalla giurisprudenza 

unionale, il legislatore italiano ha recentemente modificato l'articolo 26 del decreto del

 

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Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) in tema di variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

Commentando le novità recate sul punto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (si veda, in 

particolare, l'articolo 18), la scrivente ha già chiarito che «il comma 2 dell'articolo 26 

del Decreto IVA prevede le ipotesi in relazione alle quali il cedente del bene o 

prestatore del servizio può effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile e 

della conseguente imposta, senza specifici limiti di tempo, con riferimento a 

operazioni per le quali abbia già emesso fattura con addebito di IVA. [...] Il nuovo 

comma 3-bis - introdotto nell'articolo 26 del Decreto IVA [...] - prevede che la 

disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del 

corrispettivo, in tutto o in parte, ad opera del cessionario o committente:

- per le procedure concorsuali, gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare e i piani attestati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della stessa legge fallimentare (lettera a); [...]

Più  specificamente,  qualora  il  mancato  pagamento  sia  dovuto 

all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente 

può essere operata, ai sensi del combinato disposto dei nuovi commi 3-bis e 10-bis, a 

partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne 

l'esito), ossia la data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;

- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;» (così la circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021 in relazione alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del d.l. n. 73).

Sul punto vale osservare che la liquidazione coatta amministrativa cui ci si 

riferisce, sia in base al disposto letterale dell'articolo 26 del decreto IVA, sia in ragione 

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "legge fallimentare" o "l.f.") - che rimette 

comunque alla legislazione speciale di settore la determinazione dei casi in cui tale

 

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procedura può avere corso, il relativo iter ed i soggetti cui la stessa si applica (cfr., ad esempio, l'articolo 2 della l.f.: «La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla. [...]») - è anche quella di cui all'articolo 15 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 nelle sue varie articolazioni.

Tra di esse figura la previsione del comma 5-bis, introdotto dall'articolo 12, 

comma 6-bis, del decreto-legge maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, a mente del quale «Le disposizioni di cui al comma

1 [«Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti 

pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente 

sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere 

assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente 

stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con 

decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; [...]», ndr.] possono 

essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta 

con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del 

commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1».

Né alcun elemento contrario all'applicabilità delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto IVA alla liquidazione coatta amministrativa di cui al richiamato articolo 15, comma 5-bis, del d.l. n. 98 del 2011 può evincersi dal mancato espresso riferimento alla stessa in precedenti documenti di prassi, i quali non potevano ovviamente tenere conto di norme intervenute in un momento successivo.

Chiarito quanto sopra e quindi la possibilità per l'istante di emettere una nota di 

variazione nei confronti della procedura dalla data del provvedimento che ha ordinato 

la liquidazione coatta amministrativa, va altresì ricordato che «la data entro cui 

emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per

 

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la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui viene emanata:

- la sentenza dichiarativa del fallimento;

- il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; [...]

- la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, deve essere individuata nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota.» (così sempre la circolare n. 20/E del 2021 in linea con le più recenti risposte a istanze di interpello sul punto).

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)


03/10/22

INPS messaggio n. 3549 del 2022

L’INPS il messaggio n. 3549 del 2022,indica le modalità di esposizione in denuncia contributiva della decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e deitour operator. Nel contempo l’Istituto fornisce indicazioni riguardo la elaborazione delle istanze e la presentazione delle richieste di riesame.

Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuative per il periodo di competenza aprile-agosto 2022 l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

L’Istituto, con il messaggio n. 3459 del 29 settembre 2022, fornisce le istruzioni di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto come esito l’accoglimento della richiesta di esonero.

Importo autorizzato e istanza di riesame

Per ogni singola istanza di esonero coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero.

In caso contrario è possible proporre, entro entro il 13 ottobre 2022, una richiesta di riesame dell’istanza alla Struttura territoriale competente, che dovrà procedere alla determinazione dell’importo effettivamente spettante.

Esposizione in Uniemens

I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, che intendono fruire dell’esonero contributivo espongono nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022:

- il codice causale di nuova istituzione “L572”

- nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo.

01/10/22

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 30 SETTEMBRE 2022 Cessione dei bonus energetici IV trimestre ecco i codici tributo

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 30 SETTEMBRE 2022 

Cessione dei bonus energetici IV trimestre ecco i codici tributo

Crediti d'imposta

Con risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta relativi ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, acquistati dai cessionari, relativi al quarto trimestre 2022. I cessionari possono utilizzare i crediti d’imposta in compensazione, entro il 31 marzo 2023, oppure possono cedere ulteriormente il credito, per l’intero importo, a favore dei soggetti qualificati.


Con la risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha disposo l'istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante - quarto trimestre 2022.

Gli articoli 1 e 2 del DL n. 144 del 2022 hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In particolare:

- l’art. 1, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al D.M. del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

- l’art. 1, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;

- l’art. 1, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

- l’art. 1, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'art. 5, D.L. n. 17/2022, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;;

- ’articolo 2, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 marzo 2023, siano utilizzati in compensazione, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i codici tributo:

- 6983 - Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- 6984 - Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novemrbe 2022) - art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- 6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

-“6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

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