29/05/12

Commenti alla distribuzione utili

1) Accantonamento degli utili o dividendi previsto dalla legge nella misura del 5%

L’art. 2430 del Codice Civile  stabilisce che almeno il 5% degli utili di bilancio debba essere accantonato a riserva legale, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.
È vietato distribuire utili ai soci:
•  se nell’attivo dello stato patrimoniale risultano iscritti costi di impianto non interamente
ammortizzati, a meno che non siano coperti da riserve disponibili (art. 2426 del c.c.);
•  in presenza di perdite in sospeso (art. 2433, terzo comma del c.c.), salvo reintegro del capitale sociale o una sua riduzione in misura corrispondente.
L'accantonamento può essere però modificato  sulla base dello statuto sociale.  L’art. 2328, primo comma, del c.c., al n. 7, stabilisce infatti che l’atto costitutivo può prevedere specifiche norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti. Pertanto, uno statuto può prevedere che una percentuale degli utili debba essere accantonata a riserva o attribuita agli amministratori o a particolari categorie di soci (soci promotori o fondatori).



Commenti al presente articolo dell’accantonamento agli utili nella misura del 5%.
Se la normativa dell’art. 2430 che così recita Riserva legale:
“Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.”
La norma espressa nel codice civile salvaguarda la possibilità di non distribuire utili ai soci in costanza di una situazione di base non solida, pertanto essi vengono accantonati solo ed esclusivamente quando l’azienda produce attivamente ed oltre al pagamento degli oneri annuali, riesce a distribuire un reintegro ai soci.
La volontà della norma è quella di accantonare un ventesimo del capitale sociale, fino ad arrivare ad 1/5 del capitale sociale dell’azienda. Quasi mai si arriva subito nei primi anni ad avere una possibilità del genere infatti almeno per i primi 3/5 anni l’azienda non ha degli utili consistenti o finisce addirittura in perdita. Se continuassero ad esserci problemi anche dopo i cinque anni allora sarebbe meglio pensare a fare una chiusura piuttosto che continuare a sostenere solamente spese senza utili.
La solidità dell’azienda è importante per far sì che ci siano le condizioni adatte a raggiungerla nel minor modo possibile con continuo monitoraggio con proiezioni continue sull’andamento del fatturato e delle spese.
La migliore finalità è quella di rendere conto ai soci come l’azienda riesce ad affrontare la parte finanziaria specie quando vi è una situazione di crisi come quella creatasi proprio in questo periodo.


ART. 2426 C.C.
Rispetto a quanto sopra detto, sia ben chiaro che la legge vieta qualunque forma di distribuzione perché si deve pensare in primis a ricoprire gli ammortamenti che in costanza di costi d’impianto non siano stati ammortizzati interamente per cui non si possono dividere gli utili ai soci. La condivisione per tale punto della legge è apprezzabile, almeno da parte dello scrivente, poiché non si deve ripartire nulla ai soci, se ci sono ancora dei costi d’impianto da coprire.
La difficoltà è proprio quella si riesce nella vita aziendale a coprire costi particolarmente difficili come quelli d’impianto con altre riserve? Difficile, ma non impossibile.

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