26/05/12

PRIMA SCADENZA TASSA SULLE IMBARCAZIONI

Tassa imbarcazioni scade il 31 maggio 2012
I possessori di imbarcazioni di lunghezza superiore a 10 metri, residenti in Italia, devono pagare entro il prossimo 31 maggio 2012 la tassa annuale sulle unità da diporto, introdotta dal decreto salva Italia e poi modificata dal decreto liberalizzazioni e dal decreto fiscale. La tassa si riferisce al periodo 1.5.2012 – 30.4.2012; qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
Soggetti esonerati
Sono escluse dalla tassa, le barche che presentano una delle seguenti caratteristiche:
primo anno di immatricolazione;
lunghezza inferiore a 10 metri;
proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici;
obbligatorie di salvataggio;
battelli di servizio purché indichino l’unità da diporto al cui servizio sono posti;
in uso ai soggetti portatori di handicap (art. 3 L. 104/1992), affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime;
con bandiera italiana ma in possesso di soggetti esteri;
posseduti e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;
usate ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto;
rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore;
bene strumentale di aziende di locazione e noleggio;
possedute da soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia).
Gli importi della tassa sono rapportati alla lunghezza dello scafo:
800 €, da 10,1 a 12 metri;
1.160 €, da 12,01 a 14 metri;
1.740 €, da 14,01 a 17 metri;
2.600 €, da 17,01 a 20 metri;
4.400 €, da 20,01 a 24 metri;
7.800 €, da 24,01 a 34 metri;
12.500 €, da 34,01 a 44 metri;
16.000 €, da 44,01 a 54 metri;
21.500 €, da 54,01 a 64 metri;
25.000 €, superiore a 64 metri.
La tassa è ridotta della metà:
per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;
per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.
La tassa è ridotta se:
del 15%, dopo 5 anni dalla data di costruzione;
del 30%, dopo 10 anni dalla data di costruzione;
del 45%, dopo 15 anni dalla data di costruzione.

Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012:
3370 tassa sulle unità da diporto;
8936 sanzione per tassa sulle unità da diporto;
1931 interessi per tassa sulle unità da diporto.
All’interno del modello “F24 con elementi identificativi” occorre indicare:
nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli importi a debito versati: 
la lettera R nel campo “tipo”;
il codice identificativo dell’unità da diporto nel campo “elementi identificativi”;
il giorno di inizio del contratto, giorno e mese di fine periodo del contratto (formato GGGGMM) e il codice identificativo dell’unità da diporto, nel campo “elementi identificativi” nel caso di contratti di cui all’art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011;
il codice tributo nel campo “codice”;
l’anno di decorrenza (in formato AAAA)della tassa nel campo “anno di riferimento”. Esempio: 1.5.2012-30.04.2013, indicare 2012.
I soggetti che non possono pagare con mod. F24, possono versare l’importo dovuto con bonifico in “Euro”, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:
codice BIC: BITAITRRENT;
causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;
IBAN: IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze
Termini di versamento
La tassa si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo, e il suo versamento va effettuato entro il 31.05 di ciascun anno.
Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi
del presupposto stesso.
Per i contratti di locazione (art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011) per i quali la tassa è dovuta dall’utilizzatore per la durata del contratto, la tassa è determinata rapportandola a giorni effettivi, e va versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore al periodo 1.5-30.04 dell’anno successivo.

Nessun commento:

Posta un commento

Siate moderati.

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...