20/12/14

FATTURA PA


Dal sei giugno 2014 è scattato l’obbligo di adozione della fatturazione elettronica per le prestazioni e le cessioni di beni effettuate nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; dal prossimo 31 marzo 2015 l’obbligo verrà esteso a tutte le altre amministrazioni pubbliche (diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza) e per le Amministrazioni locali.
Nell'invio della fattura in formato elettronico alla PA, non sia possibile recapitarla. La procedura formale, dice che in base all’articolo 6, comma 6, del D.M. 55/2013, il fornitore non può essere pagato, fino a quando non viene trasmessa la fattura elettronica.
Vi possono essere due diverse problematiche: lo scarto della fornitura o la mancata consegna. La notifica di scarto è conseguente a un blocco nella procedura di invio della fattura elettronica alla PA e viene inviata dal Sdi quando i controlli effettuati da quest'ultimo, prima dell'inoltro del documento all'ente destinatario della fattura, non vengono superati.
Se invece i controlli sono superati, il processo prosegue e l'emittente riceverà altre comunicazioni:  una ricevuta di consegna se l'inoltro ha esito positivo;  una notifica di mancata consegna in caso di inoltro con esito negativo naturalmente per cause tecniche non imputabili al Sistema di interscambio. Il D.M. n. 55/2013 sulla fatturazione alla PA obbligatoria in forma elettronica solo per Ministeri, Scuole, Procura della Repubblica, Agenzie ed enti di previdenza stabilisce che  all'articolo 2 che la fattura si considera trasmessa di cui all' ex articolo 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972 e ricevuta dalle Amministrazioni solo con il rilascio della ricevuta di consegna.
Circolare del dipartimento Finanze "Funzione pubblica n.1/2014" precisa che la ricevuta di consegna recapitata all'emittente è  sufficiente a provare sia l'emissione della fattura, sia la sua ricezione da parte della PA, così come la notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del sistema di interscambio.
Dunque, la fattura elettronica è da considerarsi emessa in base all'articolo 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972 anche in caso di ricezione della notifica di mancata consegna. Se l'emittente riceve una notifica di scarto, la fattura non si può considerare emessa ai fini IVA.
 
Buone feste...


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