Lo
spesometro consiste nell'obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia
delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cioè le cessioni e gli acquisti di
beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute), ed è stato introdotto dal DL
78/2010, convertito con modifiche in legge dalla L.122/2010.
Esempio per le operazioni relative all'anno 2015 lo spesometro
deve essere inviato telematicamente entro il termine del 20 aprile 2016 (termine unico valido sia per i
contribuenti che dichiarano l'iva mensilmente che trimestralmente). La
presentazione del modello è obbligatoria, pertanto nel caso in cui i
contribuenti:
- non
presentino il modello,
- presentino
il modello in ritardo;
- presentino
il modello con dati errati o incompleti,
si sottopongono al rischio di sanzioni per la
violazione commessa. In particolare il regime sanzionatorio applicabile è
quello previsto dall'articolo 21, comma 1 del decreto legge n. 78/2010
(convertito dalla Legge 122 del 30 luglio 2010), che prevede l’irrogazione
della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo
n. 471/1997. Come chiarito circolare 24/E/2011 relativa allo spesometro :
«L’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con
dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro».
Per ridurre l'importo della sanzione, scaduto il
termine di presentazione del modello, si può presentare una comunicazione
integrativa o rettificativa , regolarizzando la posizione del contribuente
attraverso l'istituto del ravvedimento operoso(*), il cui utilizzo è stato
incrementato dalla legge di stabilità 2015 e dalla Legge 158/2015. In termini
generali, l'istituto del ravvedimento operoso, permette di regolarizzare la
posizione del contribuente tramite il pagamento di:
- una
sanzione ridotta,
- calcolata
in base ai giorni di ritardo;
- da
pagare con modello F24, indicando il codice tributo 8911
- interessi
di mora :
- calcolati
in base ai giorni di ritardo
- calcolati
sul tasso legale (pari nel 2016 allo 0,2%)
- da
pagare congiuntamente alla sanzione.
(*) Occorre precisare che in merito alla possibilità di ravvedersi nel caso
di omessa presentazione del modello, la dottrina non è unanime e si è in attesa
di chiarimenti ufficiali.
Di seguito si propone una tabella di riepilogo che
indica la riduzione della sanzione in base al termine.
Termine
|
Riduzione della sanzione
|
Entro 30 giorni
|
1/10 del minimo
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Entro 90 giorni
|
1/9 del minimo
|
Entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o entro
un anno dall'errore
|
1/8 del minimo
|
Entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo rispetto a quella in cui è stata
commessa la violazione o entro due anni dall'errore
|
1/7 del minimo
|
Oltre i due anni
|
1/6 del minimo
|
Dopo la consegna del Processo verbale di
constatazione (PVC)
|
1/5 del minimo
|
Esempio: presentazione della dichiarazione il 2 maggio 2016:
sanzioni: 258 euro X(1/10) = 25, 80
interessi : 0,017 centesimi
totale sanzione: 25,81 euro.
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