Il d.l. n. 69/2013, noto come il Decreto del Fare, con
l'art. 52, rubricato "riscossione mediante ruolo", ha apportato delle
importanti modifiche al d.P.R. n.602/1973. Circa gli artt. 76 (Espropriazione immobiliare) e 77
(Iscrizione di ipoteca), del succitato d.P.R., si individuano, in particolare,
queste novità:
· è
inibita la possibilità,all'Agente della riscossione, di procedere ad esecuzione
forzata sulla prima ed unica casa di abitazione, in cui il debitore risiede
anagraficamente, a fronte di debiti iscritti a ruolo.
· Invero,
ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato
nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli);
· il
limite del credito complessivo necessario per procedere ad esecuzione forzata
per le abitazioni
non prima casa o di lusso e delle succitate
categorie catastali è elevato ad € 120.000,00.
· È
fatta salva, però, la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di
tali soglie ed anche sulle prime case, solo a fini
cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo laddove l'esecuzione
fosse avviata da terzi;
· Inoltre,
è stabilito che l'espropriazione possa essere avviata solo nel momento in cui
sia stata preventivamente iscritta l'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602/73 e
siano decorsi 6 mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
Il caso.
L'Agente della riscossione, EQUITALIA e. SPA,
ricorreva per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva
accolto l'opposizione all'esecuzione immobiliare esattoriale, proposta da una
contribuente, avverso il pignoramento dell'usufrutto vitalizio di un
appartamento.
In seguito, con una memoria depositata ai sensi
dell'art. 378 cod.proc. civ., Equitalia ha fatto presente che, a seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 52, comma l, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013
n. 69, che ha modificato l'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973, ritenuto
applicabile al caso di specie, aveva provveduto alla cancellazione del
pignoramento ed ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del
contendere.
A sua volta, la contribuente, sempre con memoria
depositata ex art. 378 cod.proc. civ., ha richiamato la normativa sopravvenuta,
che, a suo dire, comporterebbe l'impignorabilità da parte dell'agente della
riscossione della casa di abitazione,quando sia l'unico immobile di proprietà
del debitore, che vi risieda anagraficamente; ha convenuto sulla sussistenza
dei requisiti per l'applicazione, nella specie, del nuovo testo dell'art. 76
del D.P.R. n. 602 del 1973.
Stop al pignoramento
della prima casa anche per banche e finanziarie in presenza di clausole abusive
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19270/2014,
dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse, essendo cessata
la materia del contendere.
Riferimenti normativi il comma 1, dell'art. 76, dopo
le modifiche apportate dispone che:
"1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'
articolo 499 del codice di procedura civile l'agente della riscossione:
a) non da' corso all'espropriazione se l'unico
immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso
aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27
agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali
A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno
specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia
delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica ;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a),
può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del
credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere
avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi
almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto".
Il principio alla base
della decisione
La Suprema Corte, nella succitata sentenza, ha
rilevato che la lettera a), del novellato art. 76, non preveda un'ipotesi di
impignorabilità.
La lettera della legge, secondo gli Ermellini, non
sancisce che l'unico immobile di proprietà del debitore adibito a sua
abitazione sia "impignorabile" ovvero non assoggettabile ad
espropriazione, infatti, "non appare rivolta a dettare una
disciplina peculiare del bene, in sé considerato, ma piuttosto a regolare
l'azione esecutiva dell'agente della riscossione […]
Il testo del nuovo primo comma dell'art. 76 corrobora
la conclusione che non si tratti di un'ipotesi di impignorabilità, laddove,
nella stessa lettera a), sancisce che l'agente della riscossione «non dà corso
all'espropriazione…».
L'espressione consente di argomentare nel senso che il
legislatore voglia evitare il risultato tipico del processo esecutivo
immobiliare, vale a dire la perdita, in capo al debitore esecutato, dell'unica
casa di sua proprietà, nella quale abbia la residenza. Risulta perciò coerente
l'uso di un'espressione, quale è quella di non «dare corso», che consente di
comprendervi sia l'impedimento all'inizio del processo esecutivo che
l'impedimento alla sua prosecuzione…"
Ne consegue che la norma che impedisce ad Equitalia
l'espropriazione della prima casa è applicabile a tutti i procedimenti di
esecuzione in corso, anche se posti in essere in un momento precedente
all'emanazione del novellato art. 76.
Continua la Suprema Corte: "…Dal
momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare,
e non introduce un'ipotesi di impignorabilità «sopravvenuta» del suo oggetto,
la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato
il principio per il quale nel caso di successione di leggi processuali nel
tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla
regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina
non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma
anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati
prima della sua entrata in vigore…".
Dunque, la Suprema Corte stabilisce che: "in tema
di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il
pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione
dell'avviso di vendita …omissis, ed il processo sia ancora pendente alla data
del 21 agosto 2013 ...omissis, l'azione esecutiva non può più proseguire e la
trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice
dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se
l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che
non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi
abbia la propria residenza anagrafica".
Di conseguenza, in caso di sopravvenuta
improcedibilità dell'azione esecutiva avente ad oggetto l'unico immobile di
proprietà del debitore da parte dell'agente della riscossione ai sensi
dell'art. 76 novellato, l'improcedibilità del processo esecutivo comporta la
cessazione della materia del contendere sull'opposizione all'esecuzione
concernente la pignorabilità del bene.
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