04/05/20

Secondo la Suprema Corte il "correntista" deve produrre il contratto

Come in materia di ripetizione di indebito operi il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, cfr. Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).

Tale principio trova applicazione, spiega la Corte, anche ove si faccia questione dell’obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti del accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).

Ciò implica che, assunta l’esistenza del contratto scritto di conto corrente, l’attore in ripetizione che alleghi, come nella vertenza in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, dell’interesse debitore, sia onerato di dar prova dell’assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa.

Erra dunque, la società attrice, allorquando pretende di riversare l’onere della prova relativa alla documentazione del contratto sulla banca.

Irrilevante altresì, a parere della Suprema Corte, la deduzione svolta in ricorso dalla società correntista volta a far valere il criterio della c.d. vicinanza della prova.

Ciò perché, se è vero da un lato che la ripartizione dell’onere della prova deve tenere conto anche del principio, riconducibile all’art. 24 Cost., per cui non è ammissibile rendere impossibile o troppo difficoltoso l’esercizio dell’agire in giudizio, è pur vero dall’altro che tale criterio non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) si cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari). Per altro, precisa il Collegio, la mancata conservazione dello scritto trova rimedio nell’art. 2724 c.c., n. 3, che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

Il principio dell’irrinunciabilità della produzione del contratto non sarebbe eludibile, parrebbe, nemmeno in caso di mancata evasione della banca della richiesta ex art. 119 TUB avanzata ante causam. Infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione quanto alla contestata esistenza dell’obbligo, da parte della banca, di ottemperare alla richiesta di ostensione di un documento che risaliva a più di dieci anni prima , ciò che rileva, nella presente sede, è che la ricorrente non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata.

Ora, al lettore non saranno di certo sfuggite, tra le altre, Cass. Civ. n. 33321 del 21.12.2018, Cass. Civ. n. 30822 del 28.11.2018, Cass. Civ. n. 12845 del 23.05.2018, che già confermavano gli approdi che precedono ma che, forse, si soffermavano esplicitamente solo sulla produzione degli estratti conto. L’arresto in commento ha il pregio di chiarire definitivamente, se ve ne fosse bisogno, che ai fini della dimostrazione dell’assenza della causa debendi, l’attore deve altresì procedere alla produzione del contratto.

Cass., Sez. VI, Ord., 13 dicembre 2019, n. 33009

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