Aumento delle percentuali di compensazione per alcuni prodotti:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/maggio+2016/circolare+19e+del+6+maggio+2016/CIRCOLARE+N.+19+DEL+06+MAGGIO+2016.pdf
04/05/16
INTERESSE PRIVATO DEL CURATORE NEGLI ATTI DEL FALLIMENTO
LA TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 228.
TALE ULTIMO ARTICOLO HA AD OGGETTO LA L'INTERESSE PRIVATO DEL CURATORE FALLIMENTARE AD ESEMPIO UNA FINALITA' COLLEGABILE AGLI INTERESSI DEL FALLIMENTO.
UNA INGERENZA NEGLI AFFARI DEL FALLIMENTO INSOMMA UN INTERESSE PRIVATO DEL CURATORE.
PUO' ESSERE RAVVISATO UN IN RELAZIONE AD UNA PROPOSTA DA LUI FORMULATA AI SENSI DELL'ART.108 L.F.
PERTANTO NON SOLO ATTI DEL CURATORE MA ANCHE DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE, MA ANCHE DI UN ALTRO ORGANO CHE SIA CONSIGLIATO E DIRETTO DAL CURATORE CHE NON COMPARE MA PER INTERPOSTA PERSONA.
SI REALIZZA QUANDO HA REALIZZATO IL PROPRIO INTERESSE ED ANCHE QUANDO NON RIESCA NELL'INTENTO.
DOLO E' QUANDO SI HA UN'ATTIVITA' CRIMINOSA REALIZZATA O DA REALIZZARE CHE STA ARRECANDO AL BENE INTERESSATO.
SICURAMENTE NE RISPONDE IL CURATORE MA NON AI SENSI DELL'ART. 228 L.F..
IL CURATORE INOLTRE PUO' ESSERE PERSEGUITO PENALMENTE QUANDO IL FALLIMENTO CESSI PER CONCORDATO IN CUI ABBIA I POTERI DELLA SORVEGLIANZA.
TALE ULTIMO ARTICOLO HA AD OGGETTO LA L'INTERESSE PRIVATO DEL CURATORE FALLIMENTARE AD ESEMPIO UNA FINALITA' COLLEGABILE AGLI INTERESSI DEL FALLIMENTO.
UNA INGERENZA NEGLI AFFARI DEL FALLIMENTO INSOMMA UN INTERESSE PRIVATO DEL CURATORE.
PUO' ESSERE RAVVISATO UN IN RELAZIONE AD UNA PROPOSTA DA LUI FORMULATA AI SENSI DELL'ART.108 L.F.
PERTANTO NON SOLO ATTI DEL CURATORE MA ANCHE DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE, MA ANCHE DI UN ALTRO ORGANO CHE SIA CONSIGLIATO E DIRETTO DAL CURATORE CHE NON COMPARE MA PER INTERPOSTA PERSONA.
SI REALIZZA QUANDO HA REALIZZATO IL PROPRIO INTERESSE ED ANCHE QUANDO NON RIESCA NELL'INTENTO.
DOLO E' QUANDO SI HA UN'ATTIVITA' CRIMINOSA REALIZZATA O DA REALIZZARE CHE STA ARRECANDO AL BENE INTERESSATO.
SICURAMENTE NE RISPONDE IL CURATORE MA NON AI SENSI DELL'ART. 228 L.F..
IL CURATORE INOLTRE PUO' ESSERE PERSEGUITO PENALMENTE QUANDO IL FALLIMENTO CESSI PER CONCORDATO IN CUI ABBIA I POTERI DELLA SORVEGLIANZA.
CONSULENZE PER AZIENDE
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28/04/16
Riforma del diritto fallimentare a breve si parlerà di...
...RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
Delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un disegno di legge delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Nello specifico, il disegno di legge si pone nel solco del processo di riforma inaugurato con il D.L. n. 83 del 2015 (conv. dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015), adottato per sostenere, in via d’urgenza, l'attività delle imprese in crisi agevolando il loro accesso al credito. Il provvedimento muove da una premessa di fondo: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari), continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo. Con il disegno di legge delega, che consolida gli approdi dell’intervento del Governo dell’agosto 2015, la prospettiva riformatrice si evolve: si lascia la strada dell’intervento puntuale e urgente per delineare un disegno organico di riforma del diritto dell’insolvenza.
Inoltre, nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare:
viene tolta la parola fallimento mettendo al centro i concetti di gestione della crisi e dell’insolvenza;
vengono semplificate le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative che molto nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali;
vengono inserite norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano)
vengono innalzate le soglie per l'accesso alla procedura e si prevede che i commissari vengano scelti da un apposito albo, il tutto allo scopo di contemperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori.Delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un disegno di legge delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Nello specifico, il disegno di legge si pone nel solco del processo di riforma inaugurato con il D.L. n. 83 del 2015 (conv. dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015), adottato per sostenere, in via d’urgenza, l'attività delle imprese in crisi agevolando il loro accesso al credito. Il provvedimento muove da una premessa di fondo: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari), continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo. Con il disegno di legge delega, che consolida gli approdi dell’intervento del Governo dell’agosto 2015, la prospettiva riformatrice si evolve: si lascia la strada dell’intervento puntuale e urgente per delineare un disegno organico di riforma del diritto dell’insolvenza.
Inoltre, nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare:
viene tolta la parola fallimento mettendo al centro i concetti di gestione della crisi e dell’insolvenza;
vengono semplificate le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative che molto nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali;
vengono inserite norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano)
06/04/16
Regime forfettario e circ. 10/E dell'AdE
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono on line i chiarimenti che vogliono accedere al regime forfettariointrodotto dalla legge di stabilità 2015 che prevede l'imposta sostitutiva del 15% a partire dal 2016 l'aliquota scende al 5% per i primi 5 anni d'attività (nuove attività) prevista dalla legge.
Comporta la legge l'esclusione dagli studi di settore e semplificazioni ai fini IVA. Chi adotta questo regime non addebita l'Iva in rivalsa però non ha diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, su quelli comunitari e sulle importazioni.
Con la circolare 10/E l'AdE illustra le modifiche introdotte dalla legge di stabilità ed i piccoli contribuenti hanno molte agevolazioni ad es. l'imposta unica che sostituisce l'Irpef addizionali regionali e comunali ed Irap.
Aliquota fissa al 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla bas dei ricavi o dei compensi.
Le nuove attività beneficiano dell'imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni.
Non si prevedono limiti d'età per accedere nè limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore.
Come si accede?
Si deve inviare una comunicazionetelematica all'INPS entro il 28/2 di ogni anno. Quelli invece che già svolgono un'attività d'impresa o professione o arte accedono al forfettario senza dover fare alcuna comunicazione.
Per la dichiarazione?
in UNICO 2016 si dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.
Abrogazione dei precedenti limiti al 1° gennaio 2015.
Comporta la legge l'esclusione dagli studi di settore e semplificazioni ai fini IVA. Chi adotta questo regime non addebita l'Iva in rivalsa però non ha diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, su quelli comunitari e sulle importazioni.
Con la circolare 10/E l'AdE illustra le modifiche introdotte dalla legge di stabilità ed i piccoli contribuenti hanno molte agevolazioni ad es. l'imposta unica che sostituisce l'Irpef addizionali regionali e comunali ed Irap.
Aliquota fissa al 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla bas dei ricavi o dei compensi.
Le nuove attività beneficiano dell'imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni.
Non si prevedono limiti d'età per accedere nè limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore.
Come si accede?
Si deve inviare una comunicazionetelematica all'INPS entro il 28/2 di ogni anno. Quelli invece che già svolgono un'attività d'impresa o professione o arte accedono al forfettario senza dover fare alcuna comunicazione.
Per la dichiarazione?
in UNICO 2016 si dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.
Abrogazione dei precedenti limiti al 1° gennaio 2015.
31/03/16
DOMANDE E RISPOSTE BREVI
Domanda:
Salve buongiorno posso chiederLe una informazione?
Le spese viaggio di una consulente che fa sviluppo modelli in una società e che percepisce delle Design fees capitalizzabili sarebbero da spesare ed in quale voce?
Tra le spese viaggi no perchè è esterna. Tra i compensi non in quanto capitalizzati. Potrebbe aiutarmi a capire dove registrarle? Non credo si possano capitalizzare perchè non credo appartengano agli altri oneri legati alle spese di sviluppo. La ringrazio in anticipo.
Risposta:
La domanda rivoltami è inerente se ho ben capito ad una consulente esterna con propria partita iva. Se questo è esatto partiamo già da un dato certo. Quindi se così fosse le sue spese di viaggio dovrebbero essere inserite in un conto "Consulenze a Sua volta incluso in un conto che è dentro i "Costi per Servizi". Mentre per le design fees che dovrebbero essere dell Royalties per artisti esse vanno a percentuale sul fatturato annuo di ogni singolo prodotto ed è una forma di ricavo si possono classificare "Proventi vari" appunto quelli derivanti da Royalties. Nella speranza di averLe chiarito la problematica richiesta la saluto distintamente. Dott. Marco Ruggeri
Domanda:
Grazie delle info Se i compensi sono capitalizzati poiché inclusi tra le spese di sviluppo modelli Le corrispondenti spese viaggio sono da capitalizzare anche esse..? Grazie mille
Risposta:
Gent.ma Sig.ra Monica ....omissis, i costi non essendo una società la Sua non possono essere capitalizzati. Infatti solo per le società funziona così (vedi OIC 24 al punto n. 6 per gli oneri pluriennali), ma ripeto riguardano le società e non le ditte individuali che funzionano a costi e ricavi. Saluti
Salve buongiorno posso chiederLe una informazione?
Le spese viaggio di una consulente che fa sviluppo modelli in una società e che percepisce delle Design fees capitalizzabili sarebbero da spesare ed in quale voce?
Tra le spese viaggi no perchè è esterna. Tra i compensi non in quanto capitalizzati. Potrebbe aiutarmi a capire dove registrarle? Non credo si possano capitalizzare perchè non credo appartengano agli altri oneri legati alle spese di sviluppo. La ringrazio in anticipo.
Risposta:
La domanda rivoltami è inerente se ho ben capito ad una consulente esterna con propria partita iva. Se questo è esatto partiamo già da un dato certo. Quindi se così fosse le sue spese di viaggio dovrebbero essere inserite in un conto "Consulenze a Sua volta incluso in un conto che è dentro i "Costi per Servizi". Mentre per le design fees che dovrebbero essere dell Royalties per artisti esse vanno a percentuale sul fatturato annuo di ogni singolo prodotto ed è una forma di ricavo si possono classificare "Proventi vari" appunto quelli derivanti da Royalties. Nella speranza di averLe chiarito la problematica richiesta la saluto distintamente. Dott. Marco Ruggeri
Domanda:
Grazie delle info Se i compensi sono capitalizzati poiché inclusi tra le spese di sviluppo modelli Le corrispondenti spese viaggio sono da capitalizzare anche esse..? Grazie mille
Risposta:
Gent.ma Sig.ra Monica ....omissis, i costi non essendo una società la Sua non possono essere capitalizzati. Infatti solo per le società funziona così (vedi OIC 24 al punto n. 6 per gli oneri pluriennali), ma ripeto riguardano le società e non le ditte individuali che funzionano a costi e ricavi. Saluti
19/03/16
FATTI CHE PORTANO AL DISSESTO DELLE SOCIETA' COLPOSI/DOLOSI
Il diritto fallimentare è una delle materie più complesse esistenti in Italia.
Cerco di spiegare l'art. 217, n. 1, che così recita:
"E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica".
"E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica".
CONSIDERAZIONI
Esso non è applicabile agli amministratori delle S.p.A. poichè le spese in eccesso non confluiscono sul patrimonio della società, ma si applica sull'amministratore delle snc e delle sas.
Il fatto non sussiste nella S.p.A. che hanno un bilancio in cui si rappresenta un patrimonio ed una situazione economica di una società che ha quindi una personalità giuridica e non solo le spese si riversano sulla società che approva i bilanci attraverso un voto in assemblea da parte dei soci ed essi sono responsabili solo per il capitale sociale sottoscritto, versato e deliberato.
Le spese nella S.p.A. non incidendo sul patrimonio significa che incidono sul conto economico annuale che modifica i numeri esposti nel patrimonio, ma non direttamente nella sfera patrimoniale dell'anno.
Il fatto non sussiste nella S.p.A. che hanno un bilancio in cui si rappresenta un patrimonio ed una situazione economica di una società che ha quindi una personalità giuridica e non solo le spese si riversano sulla società che approva i bilanci attraverso un voto in assemblea da parte dei soci ed essi sono responsabili solo per il capitale sociale sottoscritto, versato e deliberato.
Le spese nella S.p.A. non incidendo sul patrimonio significa che incidono sul conto economico annuale che modifica i numeri esposti nel patrimonio, ma non direttamente nella sfera patrimoniale dell'anno.
Art. 217 Legge Fallimentare, n. 2 che così recita:
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
CONSIDERAZIONI
E' applicabile a tutte le società riguardante il patrimonio della società e si deve sottolineare che il responsabile delle azioni deve essere un amministratore.
Il meccanismo di imprudenza però deve essere allargato da un discorso di mera spesa che incide sul patrimonio, ma se la spesa invece serve per gestire correttamente la società, all'amministratore, al liquidatore ed al sindaco revisore non può essere imputato niente di tutto ciò. Se ritardano nel fallimento e dilazionano i tempi per portare i libri in Tribunale, quello è dolo e si commette una grave imprudenza nel ritardo della dichiarazione di fallimento (questo lo troviamo al n. 3 dell'art. 217 L.F.) ed è contestabile agli amministratori, ai direttori generali, ed ai liquidatori.
Il meccanismo di imprudenza però deve essere allargato da un discorso di mera spesa che incide sul patrimonio, ma se la spesa invece serve per gestire correttamente la società, all'amministratore, al liquidatore ed al sindaco revisore non può essere imputato niente di tutto ciò. Se ritardano nel fallimento e dilazionano i tempi per portare i libri in Tribunale, quello è dolo e si commette una grave imprudenza nel ritardo della dichiarazione di fallimento (questo lo troviamo al n. 3 dell'art. 217 L.F.) ed è contestabile agli amministratori, ai direttori generali, ed ai liquidatori.
Art. 217 Legge Fallimentare, n. 4 che così recita:
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
CONSIDERAZIONI
Qui si inserisce proprio la responsabilità che viene riportata al n. 3 dello stesso art. 217 L.F.. Infatti vi è "grave colpa" nel dissesto che è appunto la conseguenza del mancato fallimento.
Secondo la dottrina prevalente il dissesto viene addeitato agli amministratori ed ai liquidatori (ad esempio se non presentatono i libri in Tribunale al fine di renderlo edotto della situazione debitoria della società).
Secondo la dottrina prevalente il dissesto viene addeitato agli amministratori ed ai liquidatori (ad esempio se non presentatono i libri in Tribunale al fine di renderlo edotto della situazione debitoria della società).
Se al contrario la società ha delle entrate ad esempio provenienti dall'affitto d'azienda la problematica non si pone a livello giudiziario per gli ammnistratori e per i liquidatori poiché vi è un entrata certa su cui si basa la società e con quella somma in entrata va portata avanti la gestione rientrando nei limiti.
Diverso è per i Direttori Generali che possono aver avuto il ruolo di amministrare la società in prima persona e solo in quel caso ne rispondono. Il reato al n. 4 dell'art. 217 L.F. e quello previsto al n. 2 dell'art. 224 della stessa legge che scosì recita [4) ha aggravato il proprio dissesto (4), astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa], colpa grave (n. 4 dell'art. 217), mentre è inadempimento nel n. 2 dell'art. 224.
Diverso è per i Direttori Generali che possono aver avuto il ruolo di amministrare la società in prima persona e solo in quel caso ne rispondono. Il reato al n. 4 dell'art. 217 L.F. e quello previsto al n. 2 dell'art. 224 della stessa legge che scosì recita [4) ha aggravato il proprio dissesto (4), astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa], colpa grave (n. 4 dell'art. 217), mentre è inadempimento nel n. 2 dell'art. 224.
In questi casi il secondo comma dell'art. 224, la condotta deve essere caratterizzata come "di tipo colposo" e non del dissesto mediante operazioni "dolose" previste dall'art. 223 della stessa legge.
Quindi il dissesto è fondato su colpa generica ci vuole l'art. 217 con "colpa grave", mentre se dispeso dalla mancata osservanza degli obblighi legali rientra nel 224 L.F.
Quindi il dissesto è fondato su colpa generica ci vuole l'art. 217 con "colpa grave", mentre se dispeso dalla mancata osservanza degli obblighi legali rientra nel 224 L.F.
"Dispositivo dell'art. 224 Legge Fallimentare:
Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo ;
2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge".
Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo ;
2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge".
In base al 224 L.F. sono ritenuti responsabili anche i precedenti amministratori ed i soci che siano cessati dalla carica in data anteriore alla data del fallimento, se si sono ad esempio fatti già verificati nel triennio anteriore alla dichiarazione di fallimento anche in riferimento alla mancata/irregolare tenuta dei libri contabili.
Marco Ruggeri
-------------------------------------
N.B. : Dispositivo dell'art. 217 Legge Fallimentare
E' punito con la reclusione da sei
mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai
casi preveduti nell'articolo precedente:
1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica (1);
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti (2);
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento (3);
4) ha aggravato il proprio dissesto (4), astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti
alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se
questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale [28
ss. c.p.], la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di
un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa fino a due anni.
-------------------------------------
Note
(1)
Il punto 1 si riferisce alle spese in generale, quali esborsi economici
di qualsiasi tipo. La "famiglia" indicata dal legislatore va intesa in
senso ampio, non limitata al solo nucleo coniugi-figli.
(2)
Sono operazioni inerenti all'esercizio dell'impresa, dalle quali si
evinca la temerarietà dell'imprenditore. Si parla di dissipazione ai
sensi dell'art. 216 della l. fall., invece, quando le operazioni temerarie abbiano carattere personale.
(3)
Un caso frequente è quello del ricorso a mutui con tassi usurari, nel
tentativo di mascherare la situazione di insolvenza e posticipare
l'inevitabile fallimento.
(4)
Per dissesto, secondo la giurisprudenza, deve intendersi una situazione
di squilibrio economico patrimoniale progressivo, tale da comportare un
inarrestabile aggravamento della situazione dell'impresa, fino alla
totale insolvenza.
Tale espressa definizione dell'art. 217 L.F. deve essere riferita all'A.U. delle società s.n.c. e s.a.s. (v. diritto penale, cit. 296-297).
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L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità
Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...
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