23/04/20
22/04/20
Disposizioni società in materia di riduzione del capitale D.L. 23 del 8/4/2020
Art. 6.(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decretoe fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesiapplicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis,nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non sicommi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per loprimo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa'perriduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484.
19/04/20
Nuove scadenze fiscali 2020
Imprese
e lavoratori autonomi (art. 18 DL Liquidità)
Per
i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
in Italia, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini:
dei
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi Inail
e
dei versamenti in autoliquidazione relativi:
alle
ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e
comunale (di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 lavoro dipendente /
assimilato), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
all'imposta
sul valore aggiunto.
sono
sospesi alle seguenti condizioni:
i
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o
compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, devono
aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi
di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
i
soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei
compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli
stessi mesi del 2019;
A
prescindere dalla riduzione dei ricavi dei mesi di marzo / aprile 2020, la
sospensione di cui sopra, vale per tutti i soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa in Italia, che hanno intrapreso l’attività di impresa, di
arte o professione dal 1° aprile 2019.
Sempre
a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato, per i mesi di
aprile e di maggio 2020, sono sospesi i versamenti relativi alle ritenute alla
fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi
previdenziali e assistenziali / premi INAIL per gli enti non commerciali,
compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in
regime d'impresa.
La
sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i
mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei
compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza,
che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33% nel mese
di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel
mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
Ripresa:
Il
versamento dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed
interessi:
in
un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020
o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal 30.06.2020.
Sospensione
ritenute d’acconto lavoro autonomo (art. 19 DL Liquidità)
Per
i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede in Italia
con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019,
i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il
31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del
sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto
spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I
contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare
un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare
l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:
in
un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020
o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Consegna
e Trasmissione Certificazione Unica 2020 (art. 22 DL Liquidità)
Solo
per l’anno 2020, si differisce al 30 aprile il termine entro il quale i
sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le Certificazioni Uniche
relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro
autonomo, questo al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più
tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in
conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e,
nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano
l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per
compilare la dichiarazione dei redditi.
Non
si applicano le sanzioni previste nel caso in cui le certificazioni siano
trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31
marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.
Imprese
del turismo e altri soggetti (art.18 c.4 DL Liquidità e art.61 Cura Ita)
Per
i soggetti che operano nei settori considerati più colpiti dall’emergenza, la
sospensione dei versamenti non è soggetta al limite di fatturato.
Il
DL n. 23/2020 in esame ha disposto che “restano ferme” per il mese di aprile le
sospensioni già previste dall’'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo
61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per questi soggetti che
“non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione” disposta
dall’art. 18 del “nuovo” Decreto, ma vediamo nel dettaglio chi sono questi
soggetti e le regole che valgono per loro.
Inizialmente
l’articolo 8, comma 1, del DL 2 marzo 2020, n. 9, aveva sospeso fino al 30
aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e
turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti delle ritenute alla
fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria.
Successivamente
con il Decreto Cura Italia, al fine di sostenere ulteriormente i settori
maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, l’articolo 61 ha
esteso tale sospensione ad ulteriori categorie di soggetti che sono quelli
indicati dalla Risoluzione del 18.03.2020 n. 12, con la quale l'Agenzia delle
Entrate ha pubblicato, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle
attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Per
approfondire leggi l'articolo Covid-19: Sospensione tasse e contributi per i
settori più colpiti.
La
sospensione del versamento opera fino al 30 aprile (tranne che per associazioni
sportive fino al 31 maggio):
per
le ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
per
gli adempimenti riferiti a contributi previdenziali ed assistenziali e premi
INAIL
per
l’IVA in scadenza nel mese di marzo, ovvero la liquidazione dell’IVA relativa
al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020.
I
versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.03 e
16.04 e IVA scaduta il 16.03) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed
interessi:
in
unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.05.2020 cade di domenica);
o
in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La
prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.
Tuttavia
segnaliamo che, come indicato nella Relazione illustrativa al DL n. 23 qualora
un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione
dei ricavi dei mesi di marzo e aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se i ricavi
del 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti
mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione prevista dall’articolo 18 DL
Liquidità, in questo caso la sospensione opera anche con riferimento all’IVA
(in scadenza il 16.04 e il 18.5.2020).
Con
la pubblicazione del Decreto Liquidità DL n. 23/2020, contenente “Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali”, in vigore dal 9 aprile 2020, sono state definite disposizioni in
merito a nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e
dei relativi adempimenti a seguito dell’emergenza Coronavirus, che integrano
quelle definite dal “Decreto Cura
Italia” DL 18/2020 (per un approfondimento del quale si rimanda all'articolo
"Sospensione versamenti e adempimenti tributari nel Decreto Cura
Italia").
Tra
le novità, innanzitutto segnaliamo che per tutti i soggetti, a prescindere
dalla natura giuridica (persone fisiche, ditte individuali, società di capitali
/ di persone, enti commerciali e non commerciali) i versamenti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, che
erano in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20.03.2020 dalla c.d.
"mini proroga", sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16
aprile 2020 (c.d. rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16.03),
si tratta ad esempio:
della
Tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali,
della
liquidazione Iva del mese di febbraio e versamento del saldo Iva ecc.
Ma
vediamo in una breve sintesi le nuove scadenze dei versamenti e adempimenti
tributari e contributivi sospesi per i mesi di aprile e maggio, previste dal
nuovo Decreto Liquidità.
1)
Imprese e lavoratori autonomi (art. 18 DL Liquidità)
2)
Sospensione ritenute d’acconto lavoro autonomo (art. 19 DL Liquidità)
3)
Consegna e Trasmissione Certificazione Unica 2020 (art. 22 DL Liquidità)
4)
Imprese del turismo e altri soggetti (art.18 c.4 DL Liquidità e art.61 Cura
Ita)
17/04/20
CORTE SUP. DI CASSAZ. SEZ.I CIV. Sentenza 28/2/2020, n. 5610
Il caso
La sentenza in esame, trae origine dalle richieste di un correntista,
il quale aveva citato in giudizio il proprio Istituto di credito, chiedendone
la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite con
l’applicazione di interessi debitori ultra-legali la cui misura non era stata
concordata per iscritto, la capitalizzazione trimestrale e la commissione di
massimo scoperto non pattuita. La Banca convenuta, aveva chiesto il rigetto
della domanda, eccependo la decadenza per mancata contestazione degli estratti
conto, l'irripetibilità del pagamento degli interessi in misura ultra-legali,
quali obbligazioni naturali, la prescrizione decennale.
Il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda con riferimento agli
interessi ultra-legali ed all'anatocismo, condannando la Banca convenuta a
pagare oltre interessi e spese. Avverso tale sentenza il cliente aveva proposto
appello a cui ha resistito la Banca appellata, proponendo appello incidentale.
La Corte territoriale, aveva rigettato gli appelli presentati da entrambe le
parti, rideterminando anche l'importo dell'indebito; gli eredi dell’appellante
principale, nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione.
La sentenza
Con il primo motivo, sollevato ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti
hanno denunciato la violazione o falsa applicazione di legge in relazione sia
all'art. 2697 c.c., comma 2, che all'eccezione di prescrizione sollevata dalla
Banca. In particolare, hanno rilevato che non gravava sugli stessi ricorrenti
l’onere di provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito e la
natura ripristinatoria delle rimesse, bensì spettava alla Banca dover
dimostrare i presupposti dell’eccezione di prescrizione, sollevata dalla
convenuta, dunque la conseguente, asserita inesistenza di una apertura di
credito e la natura solutoria delle rimesse.
A tal proposito, la Suprema Corte ha richiamato la sentenza n. 24418
del 2010, secondo cui la prescrizione del diritto alla restituzione ha una
differente decorrenza a seconda del versamento effettuato, di tipo solutorio o
ripristinatorio. In merito a ciò, era sorta la questione se, nel formulare
l'eccezione di prescrizione, la banca dovesse necessariamente indicare il
termine iniziale del decorso della prescrizione, e cioè l'esistenza di singoli
versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto
poteva venire in rilievo, oppure potesse limitarsi ad opporre tale inerzia,
spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, in base alla norma
applicabile al caso concreto.
Da tali considerazioni è scaturito un contrasto giurisprudenziale fra
opposti indirizzi, solo di recente risolto dalla sentenza n. 15895 del 13/06/2019
delle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno stabilito che, in tema di
prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di
credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione
al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme
indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da
apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare
del diritto, senza l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute
prescritte. Ad avviso delle Sezioni Unite, va distinto l’onere di allegazione
del convenuto a seconda che si sia in presenza di eccezioni in senso stretto, o
eccezioni in senso lato: nel primo caso, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi,
possono esser introdotti nel processo solo dalla parte, mentre nel secondo
sussiste il potere-dovere di rilievo da parte dell’ufficio.
Orbene, l’onere di allegazione va distinto dall’onere della prova, in
quanto il primo riguarda la delimitazione del thema decidendum mentre il
secondo, costituisce per il giudice regola di definizione del processo;
pertanto, l’aver assolto all’onere di allegazione non vuol dire aver proposto
una domanda o un’eccezione fondata, in quanto poi l’allegazione va provata
dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze
probatorie devono poi esser valutate, in fatto e in diritto, dal giudice.
Tra l’altro, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10955 del 2002,
avevano chiarito che, l’elemento costitutivo della prescrizione estintiva, è
l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la
determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi
dell'effetto estintivo, è come una quaestio iuris riguardante l'identificazione
del diritto e del regime prescrizionale previsto dalla legge; riservando alla
parte la possibilità di sollevare l'eccezione - implica che ad essa sia fatto
onere soltanto di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la
volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o
indirettamente, le norme applicabili, la cui identificazione spetta solo al
giudice. Pertanto, in tema di onere di allegazione, in generale, e di onere di
allegazione riferito all’eccezione di prescrizione, non spetta alla banca
indicare il dies a quo del decorso della prescrizione; in effetti, l'elemento
qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del
titolare del diritto, che costituisce, l’elemento principale, al quale la legge
collega l’effetto estintivo.
In conclusione, non è la banca a dover provare l’inesistenza di
apertura di credito, o la natura solutoria delle rimesse, essendo sufficiente
alla medesima, eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall'annotazione
delle singole rimesse.
Con la seconda parte del motivo di censura formulato nel ricorso, i
ricorrenti avevano rilevato che, per provare la stipulazione di un contratto
bancario di apertura di credito risalente al 1990, non era necessaria la forma
scritta.
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che, l'obbligo della forma
scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stato
stabilito dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, e prima della sua entrata in
vigore, il contratto di apertura di credito veniva considerato un contratto a
forma libera, suscettibile di conclusione anche per fatti concludenti.
Tuttavia, i ricorrenti non hanno contrastato l'affermazione della Corte
di merito che ha escluso che con l'atto di appello, con cui si era limitato ad
affermare l'esistenza di una "apertura di credito rotativa", il loro
dante causa, l'originario attore ed appellante, avesse tempestivamente dedotto
gli elementi sulla base dei quali era stata solo successivamente argomentata criticamente
negli scritti conclusionali l'esistenza dell'affidamento in conto corrente.
Pertanto, la Cassazione ha ritenuto infondata anche tale censura.
Ulteriore denuncia mossa dagli istanti, riguardava la violazione
dell'art. 111 Cost. e art. 101 c.p.c. e dei principi del giusto processo,
nonché degli artt. 61, 101 e 191 c.p.c., nonché vizio di ultra-petizione e
violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza
anche in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4.
La Suprema Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno confutato la
esplicita motivazione sul punto offerta dalla Corte distrettuale, secondo la
quale non si era verificata alcuna violazione del principio del contraddittorio
e nessuna missione esplorativa poteva essere rimproverata alla disposizione
della consulenza tecnica, diretta a ricercare elementi a favore della tesi
attorea dell'esistenza di un rapporto di affidamento in atto sul conto
corrente.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Cassazione ha rigettato il
ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore
della controricorrente.
(fonte Altalex quotidiano d'informazione giuridica)Per chi desidera la sentenza la possiamo inviare via e-mail rilasciando un indirizzo.
D.L. 29/11/08 N. 185 ART. 2 BIS ESCLUDE LA CMS NEL CASO LA BANCA ABBIA STIPULATO CLAUSULE CONFORMI A QUESTO D.L.
(( Art. 2-bis Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento. 2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. ))
Legge 28/1/2009 n. 2 (inerente le commissioni di max scoperto)
Art. 2. (Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE)
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.
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