Il coronavirus ha dato la botta finale a questa Italia, l'economia è distrutta, gli italiani non sanno come evolverà la situazione. Siamo il vero fardello di tutta europa, pensare che ci mantenevamo, e che nonostante la lira sia scomparsa e l'euro valeva le vecchie duemila lire, ce l'avevamo fatta ad uscire dalla crisi del 2008 che ci aveva atterrato per circa dieci anni. Adesso si ricomincia da sottozero, siamo alla conclusione di un periodo medio alto, siamo sconnessi, eppure ancora facciamo i sostenuti con gli altri. Restiamo uniti dice il Papa, ed ha ragione a dire questo, perché vede che i rapporti tra le persone, sono ancora freddi e non si animano di amicizia, di collaborazione, di comunità. Siamo ancora del pensiero che la vita è lunga, al contrario la vita è un soffio di vento. La gente continua ad essere impassibile ed estranea a questa pandemia, meglio tu che io, pensa, forse è servita quando c'erano molti decessi, adesso già sta passando. Ancora non ci rendiamo conto della vita che abbiamo da vivere nel modo migliore cercando di essere veri amici, purtroppo non ancora, si spaccia droga, si ruba al prossimo e c'è corruzione. Quanto mi domando potremmo andare avanti in questa situazione economica, la gente comincia a lamentarsi di non avere più soldi, il governo fa quello che può, ma le necessità sono tante e incolmabili. L'economia si potrà riprendere quando tutto il mondo si sarà ripreso e non c'è sicurezza di niente fin da oggi. Bene però il fatto degli incentivi alle imprese, bene il sostentamento di chi aveva già un reddito basso. Possiamo andare avanti così altri tre o sei mesi, forse poco più, poi dovrà aiutarci la nostra mente, quella degli italiani che mettono in pratica ottime idee, si costruiscono da soli, mentre per i cialtroni ci sarà la strada o la prigione.Spero tutti se ne rendano conto.
Marco Ruggeri
05/05/20
La Corte UE sull’imposta sulle transazioni su strumenti finanziari derivati
Corte di Giustizia UE, Sez. II, 30 aprile 2020, C 565/18 –
Pres. Arabadjiev, Rel. von Danwitz
Corte di Giustizia UE, Sez. II, 30 aprile 2020, C 565/18
L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non
osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta ad un’imposta le
transazioni finanziarie riguardanti strumenti finanziari derivati, che gravi
sulle parti dell’operazione, indipendentemente dal luogo in cui la transazione
è conclusa o dallo Stato di residenza di tali parti e dall’eventuale
intermediario che interviene nell’esecuzione della stessa, qualora tali
strumenti siano basati su un titolo emesso da una società stabilita in tale Stato
membro. Gli adempimenti amministrativi e dichiarativi associati a tale imposta
e incombenti ai soggetti non residenti non devono tuttavia eccedere quanto
necessario per la riscossione di detta imposta.
04/05/20
Secondo la Suprema Corte il "correntista" deve produrre il contratto
Come in materia di ripetizione di indebito operi il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, cfr. Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).
Tale principio trova applicazione, spiega la Corte, anche ove si faccia questione dell’obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti del accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).
Ciò implica che, assunta l’esistenza del contratto scritto di conto corrente, l’attore in ripetizione che alleghi, come nella vertenza in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, dell’interesse debitore, sia onerato di dar prova dell’assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa.
Erra dunque, la società attrice, allorquando pretende di riversare l’onere della prova relativa alla documentazione del contratto sulla banca.
Irrilevante altresì, a parere della Suprema Corte, la deduzione svolta in ricorso dalla società correntista volta a far valere il criterio della c.d. vicinanza della prova.
Ciò perché, se è vero da un lato che la ripartizione dell’onere della prova deve tenere conto anche del principio, riconducibile all’art. 24 Cost., per cui non è ammissibile rendere impossibile o troppo difficoltoso l’esercizio dell’agire in giudizio, è pur vero dall’altro che tale criterio non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) si cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari). Per altro, precisa il Collegio, la mancata conservazione dello scritto trova rimedio nell’art. 2724 c.c., n. 3, che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Il principio dell’irrinunciabilità della produzione del contratto non sarebbe eludibile, parrebbe, nemmeno in caso di mancata evasione della banca della richiesta ex art. 119 TUB avanzata ante causam. Infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione quanto alla contestata esistenza dell’obbligo, da parte della banca, di ottemperare alla richiesta di ostensione di un documento che risaliva a più di dieci anni prima , ciò che rileva, nella presente sede, è che la ricorrente non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata.
Ora, al lettore non saranno di certo sfuggite, tra le altre, Cass. Civ. n. 33321 del 21.12.2018, Cass. Civ. n. 30822 del 28.11.2018, Cass. Civ. n. 12845 del 23.05.2018, che già confermavano gli approdi che precedono ma che, forse, si soffermavano esplicitamente solo sulla produzione degli estratti conto. L’arresto in commento ha il pregio di chiarire definitivamente, se ve ne fosse bisogno, che ai fini della dimostrazione dell’assenza della causa debendi, l’attore deve altresì procedere alla produzione del contratto.
Cass., Sez. VI, Ord., 13 dicembre 2019, n. 33009
Tale principio trova applicazione, spiega la Corte, anche ove si faccia questione dell’obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti del accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).
Ciò implica che, assunta l’esistenza del contratto scritto di conto corrente, l’attore in ripetizione che alleghi, come nella vertenza in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, dell’interesse debitore, sia onerato di dar prova dell’assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa.
Erra dunque, la società attrice, allorquando pretende di riversare l’onere della prova relativa alla documentazione del contratto sulla banca.
Irrilevante altresì, a parere della Suprema Corte, la deduzione svolta in ricorso dalla società correntista volta a far valere il criterio della c.d. vicinanza della prova.
Ciò perché, se è vero da un lato che la ripartizione dell’onere della prova deve tenere conto anche del principio, riconducibile all’art. 24 Cost., per cui non è ammissibile rendere impossibile o troppo difficoltoso l’esercizio dell’agire in giudizio, è pur vero dall’altro che tale criterio non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) si cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari). Per altro, precisa il Collegio, la mancata conservazione dello scritto trova rimedio nell’art. 2724 c.c., n. 3, che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Il principio dell’irrinunciabilità della produzione del contratto non sarebbe eludibile, parrebbe, nemmeno in caso di mancata evasione della banca della richiesta ex art. 119 TUB avanzata ante causam. Infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione quanto alla contestata esistenza dell’obbligo, da parte della banca, di ottemperare alla richiesta di ostensione di un documento che risaliva a più di dieci anni prima , ciò che rileva, nella presente sede, è che la ricorrente non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata.
Ora, al lettore non saranno di certo sfuggite, tra le altre, Cass. Civ. n. 33321 del 21.12.2018, Cass. Civ. n. 30822 del 28.11.2018, Cass. Civ. n. 12845 del 23.05.2018, che già confermavano gli approdi che precedono ma che, forse, si soffermavano esplicitamente solo sulla produzione degli estratti conto. L’arresto in commento ha il pregio di chiarire definitivamente, se ve ne fosse bisogno, che ai fini della dimostrazione dell’assenza della causa debendi, l’attore deve altresì procedere alla produzione del contratto.
Cass., Sez. VI, Ord., 13 dicembre 2019, n. 33009
03/05/20
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😀
28/04/20
Atto spedito via pec senza firma digitale non è valido...
E’ giuridicamente inesistente la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi esattoriale in formato PDF senza la firma digitale.
L’atto spedito a mezzo pec in formato pdf, infatti, non è un atto originale ma solamente una copia informatica dell’originale o, al limite, della copia informatica di un documento analogico e, come tale, non è idoneo a garantire con certezza né l’autore né la sua integrità.
A tal fine è necessario che l’atto sia munito di firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del DLGS 82/2005 ( CAD ).
Oltre a questo, è altresì necessario, ai fini della prova della notifica a mezzo pec, che le copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna siano munite di idonea attestazione di conformità, apposta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La mancanza dei suindicati requisiti impedisce alla radice la formazione del complesso atto processuale, come disciplinato dalle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011.
Sulla base di tali principi, la notifica a mezzo pec di un mero pdf senza firma digitale dovrà considerarsi inesistente, e non semplicemente nulla.
Va quindi ribadito che la certificazione della firma può essere attestata solo dall’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografata” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica del mezzo adoperato e la chiave per la verifica, il che non è dato riscontrare nel caso in oggetto.
Tribunale Messina 05-09-2018
25/04/20
Confermato il Decreto Cura Italia ecco alcune norme
DECRETO CURA ITALIA
Confermato il credito
d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo,
di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il
credito d’imposta è riservato agli esercenti attività d’impresa.
In particolare, è stato disposto che il credito d’imposta
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini pro-rata di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.
Confermato il premio
di 100 euro per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito
complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza
sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel
mese di marzo 2020.
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti
pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in
credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets -
DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del
reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito
complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla
data della cessione.
24/04/20
Sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 la Suprema Corte di Cassazione e clausula salvaguardia
Con la sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 la Suprema Corte di Cassazione statuisce importanti principi di diritto in materia di rapporti bancari, affrontando sia la questione relativa al possibile cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, ai fini del raggiungimento del tasso anti-usura, sia quella inerente la valenza e gli effetti della c.d. “clausola di salvaguardia”, spesso inserita nei contratti stipulati con gli istituti di credito.
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L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità
Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...
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I RIMBORSI DELLE SPESE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI NON VANNO CON RITENUTA D'ACCONTO A TITOLO D'ESEMPIO: LA FONDAZIONE CHE CORRISPON...
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