16/09/21

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021 individuati, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, che servono per calcolare il valore dei risultati economici d’esercizio che danno diritto o meno all’erogazione del contributo perequativo introdotto dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021).

Il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con successivo provvedimento saranno approvati il modello e le istruzioni e saranno definiti modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo.

08/09/21

DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE - 07 SETTEMBRE 2021


IVA al 4% per l'olio di oliva destinato alla produzione di cosmetici.

Le cessioni di olio di oliva sono soggette all'aliquota IVA ridotta del 4% anche se destinate alla produzione di cosmetici, ai sensi del n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 12 del 7 settembre 2021. Dal punto di vista doganale, ha precisato l'Agenzia, non è richiesta una particolare destinazione d'uso per l'olio d'oliva: infatti, mentre per gli oli vegetali è espressamente richiesta la destinazione all'alimentazione umana o animale, l'olio di oliva è richiamato in generale.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a consulenza giuridica n. 12 del 7 settembre 2021 in tema di aliquota IVA oli d'oliva.

Il n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento a olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare.

10/08/21

Impianti sciistici: 430 milioni di euro destinata a risarcire i danni della pandemia



La Commissione europea ha approvato, a norma della legislazione UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 430 milioni di euro destinata a risarcire, sotto forma di sovvenzioni dirette, gli operatori di impianti sciistici per i danni subiti a causa delle misure restrittive che ha introdotto il governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus, vietando l'accesso del pubblico agli impianti tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021.


La Commissione europea con un comunicato stampa del 4 agosto 2021 informa che ha approvato, a norma della legislazione UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 430 milioni di euro destinata a risarcire gli operatori di impianti sciistici per i danni subiti a causa delle misure restrittive che ha introdotto il governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus, vietando l'accesso del pubblico agli impianti tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021.

Il risarcimento agli operatori di impianti sciistici sarà accordato sotto forma di sovvenzioni dirette per parte dei danni subiti durante questo periodo. Le autorità italiane verificheranno che il risarcimento sia commisurato alle perdite nette causate dalla pandemia.

Cassa dottori commercialisti: esonero contributivo da richiedere online

 



Fino al 31 ottobre 2021 gli iscritti alla Cassa dei dottori commercialisti possono presentare domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l’anno 2021 utilizzando esclusivamente il servizio online DEC attivo nei servizi dell'area riservata. L’esonero contributivo può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria e ha ad oggetto la contribuzione soggettiva per un importo massimo pari a 3.000 euro.


La Cassa dei Dottori Commercialisti ha ricordato che, fino al 31 ottobre 2021, è possibile presentare domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l’anno 2021 utilizzando esclusivamente il servizio online DEC attivo nei servizi online dell'area riservata.

Caratteri dell’esonero

L’esonero parziale può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria e ha ad oggetto la sola contribuzione soggettiva (fino ad un massimo di € 3.000 dei contributi riferiti al 2021 e dovuti entro il 31/12/2021) e non alla contribuzione integrativa e al contributo di maternità.

A chi spetta

Possono richiedere l’esonero dal versamento parziale dei contributi i dottori commercialisti iscritti alla Cassa con esclusione di coloro che si sono iscritti nel corso dell’anno 2021 in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti per l’anno 2021:

a) per l’anno 2021, non devono essere stati titolari di pensione diretta, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato. Pertanto, i pensionati di invalidità in attività possono presentare domanda di esonero parziale;

b) non essere stati titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;

c) aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 (dichiarazione 2021) non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 (dichiarazione 2020);

d) aver conseguito nell’anno d'imposta 2019 (dichiarazione 2020) un reddito professionale non superiore a € 50.000. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività;

e) essere in regola con i versamenti dei contributi.

Presentazione della domanda

La domanda di esonero parziale, a pena di inammissibilità, deve essere presentata utilizzando esclusivamente il servizio online DEC, disponibile nell’area riservata. Alla domanda deve essere allegate, a pena di inammissibilità:

• copia del codice fiscale;

• copia del documento di identità in corso di validità.

P.S.
Interpretazione quella di essere in "regola con i contributi per avere lo sgravio dovuto" proveniente dalla pandemia mi sembra una cosa che non sta in piedi e come al solito ci rimettono gli iscritti!!!


09/08/21

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 21 LUGLIO 2021 Interessi pagati alla banca estera priva di stabile organizzazione: quale trattamento fiscale



Gli interessi derivanti dai finanziamenti erogati dalla banca estera priva di stabile organizzazione in Italia a persone fisiche residenti sono soggetti a imposizione in Italia. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 500 del 21 luglio 2021. In linea generale, i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell'esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta qualora corrisposti da sostituti d'imposta. Se gli interessi sono corrisposti da persone fisiche residenti che, non essendo sostituti d'imposta, al momento del pagamento non devono effettuare alcuna ritenuta alla fonte, la banca, priva di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, deve tassare tali proventi in Italia e presentare il modello Redditi SC.

Sostegni bis: come cambia il calendario delle scadenze fiscali

 



Rate rottamazione ter

Sempre in tema di proroghe di versamenti, si segnala anche il posticipo del versamento per alcune rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

In particolare, non si decade se il versamento viene effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 

- entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020; 

- entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020; 

- entro il 31 ottobre 2021 (in realtà 2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre cade di domenica), relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020; 

- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Leggi anche Rottamazione e saldo e stralcio: nuove scadenze per versare le rate 2020

É sempre possibile versare gli importi entro cinque giorni senza perdere il beneficio.


Versamento imposte soggetti ISA

Una ulteriore novità riguarda il termine di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP per i contribuenti soggetti agli ISA e gli altri collegati (soci di società di persone e di quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o collaboratori di imprese familiari, nonché contribuenti forfettari e in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), che, di fatto, annulla la proroga al 20 luglio fissata dal D.P.C.M. 28 giugno 2021.

Leggi anche Soggetti ISA: versamenti delle imposte al 15 settembre

In sintesi, con una modifica introdotta nel decreto si dà la possibilità, a questi soggetti, di effettuare i pagamenti delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto, entro il 15 settembre 2021, senza interessi e senza l’applicazione dello 0,40% in più


DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 22 LUGLIO 2021 Adempimento collaborativo con interlocuzioni costanti e preventive



Nell'ambito del regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), relativamente alla gestione delle interlocuzioni costanti e preventive, le risposte rese dall’Ufficio a fronte delle comunicazioni vincolano l’Amministrazione finanziaria e restano valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese e generano affidamento per il contribuente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49/E del 22 luglio 2021, con cui ha individuato anche le caratteristiche delle comunicazioni. La comunicazione “non qualificata”, invece, non costituisce fonte d’innesco di una “interlocuzione preventiva” e non dà diritto alla riduzione delle sanzioni.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...