16/08/13

Commenti all'art. 2 ed 11 del DL 69 del 21/6/2013

Nel Decreto Legge n. 69 del 21/6/2013
vi sono molte note positive tra cui le misure al sostegno delle imprese e gli articoli di cui specifichiamo 
alcuni dettagli che sono i seguenti:
- Finanziamenti per l'acquisto dei macchinari impianti ed attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
(art. 2);
- Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico (art. 11);

Per i finanziamenti:
il riferimento sarà la Cassa Depositi e Prestiti spa per l'importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili fino al limite di 5 miliardi di euro.
Saranno concessi finanziamenti entro il 31/12/2016 dalla Banche aderenti alla Convenzione comma 7, a valere su un plafond di provvista
I finanziamenti hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto per un valore massimo di 2 milioni di euro per ogni impresa. Si precisa Al comma 6 del Decreto n. 69 che la concessione dei presenti finanziamenti può essere assistita dalla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese derivante dall'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 26 dicembre 1996, n. 662 nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento.
L'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti spa stipulano, come scritto al comma 7, una o più convenzioni per la definizione e l'attuazione.
Ci saranno meccanismi premiali che favoriranno il più efficace utilizzo delle risorse; definizione dei contratti di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche della provvista di scopo di cui al comma 2;attività informative , di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla Convenzione e che dovranno assicurare piena trasparenza.
l'art. 11 recita così:
"(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e
l'esercizio cinematografico)
1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di
cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (1) e successive modificazioni, nel limite massimo
di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento
dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita' di
fruizione dei crediti di imposta nonche' ogni altra disposizione
finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di
cui al primo periodo."
(1) Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Art. 1, commi da 325 a 343
325. (1) (2) (3)
Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini della
imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al
settore
cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi
dell'articolo 2549 del codice civile, e' riconosciuto per gli anni
2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento,
fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo
d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di
opere cinematografiche riconosciute di nazionalita' italiana ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il
beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del
codice civile.
326. (1) (3) Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli
apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per
cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano
d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e
l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.
327. (1) (3) Ai fini delle imposte sui redditi e' riconosciuto un credito
d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari
al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere
cinematografiche, riconosciute di nazionalita' italiana ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e,
comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per
ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul
territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento
del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per
la distribuzione nazionale di opere di nazionalita' italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo
annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per
la distribuzione nazionale di opere di nazionalita' italiana,
espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo
di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i
contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere filmiche di nazionalita' italiana riconosciute di
interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per
l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate
alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente,
per ciascuno schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i
contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere cinematografiche di nazionalita' italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di
euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.
328. (1) (3) Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui
al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero
di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonche'
di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero
controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e
per i due periodi d'imposta successivi. (4)
330. (1) (3) Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3),
e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente
il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia
campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli
utili degli associati non puo' superare il 70 per cento degli utili
derivanti dall'opera filmica.
331. (1) (3) I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b),
numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla
data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di
cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione
rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto
delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
332. (1) (3) Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai
commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore
per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei
contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali
contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che,
cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80
per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese
di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione
nazionale del film.
333. (1) (3) Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono
dettate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico.
334. (1) (3) L'efficacia dei commi da 325 a 333 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il
Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono
essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti
realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della
decisione di autorizzazione della Commissione europea.
335. (1) (3) Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di
postproduzione e' riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i
due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film,
girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana,
su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento
del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite
massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.
336. (1) (3) Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico.
337. (1) (3) Il credito d'imposta di cui al comma 335 non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
338. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
339. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
340. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
341. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
342. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
343. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DL 29/12/2010, n. 225, conv..,
con mod., dalla legge 26/2/2011, n. 10, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
le disposizioni di cui al presente art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340
della L. 24/12/07, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al
31 dicembre 2013.
(2) Cfr. DM del MAc Ministero Attività culturali del 21/01/2010 recante: "disposizioni
applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore
cineaudiovisivo ed alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per
attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche."
(3) Ai sensi dell'art. 11, commi 1, del DL 21/6/2013, n. 69, per il periodo d'imposta
2014 spettano i crediti d'imposta di cui al presente art. 1, commi da 325 a 328 e da 330
a 337, della legge n. 244/2007, e successive modifiche nel limite massimo di spesa di 45
milioni di europeo l'anno 2014. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono dettati
i termini di fruizione dei crediti d'imposta nonchè ogni altra disposizione finalizzata
a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

12/08/13

CIRCOLARE N. 2/D F Roma, 23 maggio 2013

CIRCOLARE N. 2/DF
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
PROT. N. 10128
Roma, 23 maggio 2013

OGGETTO:
Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, in corso di conversione. Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2013.
Pervengono numerosi quesiti in ordine al pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’incertezza è determinata dalla circostanza che, in corso di conversione del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, è stato presentato un emendamento all’art. 10, comma 4, lett. b), il quale prevede che la prima rata dell’IMU è versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
Al riguardo, si deve premettere che l’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013, attualmente vigente, stabilisce che i contribuenti devono effettuare il versamento della prima rata dell’IMU entro il 17 giugno (poiché il 16 cade di domenica), tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta (1).
1 A questo proposito si richiamano i chiarimenti già illustrati nella Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013.
2
Tuttavia, si deve sottolineare che l’art. 13, comma 13-bis, appena citato, è oggetto di un importante intervento normativo contenuto nel testo dell’art. 10, comma 4, lett. b), dell’A.C. 676, approvato il 15 maggio 2013 e trasmesso al Senato per il relativo esame (A.S. n. 662), concernente la conversione del D. L. n. 35 del 2013. Il testo riformulato della disposizione in commento prevede che “il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.”
Vale la pena di ricordare che l’art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che “i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”.
Si deve, inoltre, aggiungere che l’art. 1 del D. L. 21 maggio 2013, n. 54 stabilisce, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU dovuta per:
? l’abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;
? le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n.
616;
? i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011.
L’art. 2 del D. L. n. 54 del 2013 precisa che la riforma di cui all’art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’IMU degli immobili di cui al medesimo art. 1 è fissato al 16 settembre 2013.
3
Alla luce della ricostruzione appena effettuata si passano ad analizzare i vari quesiti pervenuti.
1. VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DEL 2012, PRIMA DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D. L. N. 35 DEL 2013.
E’ stato chiesto se, per evitare disagi organizzativi, legati ai tempi di conversione del D. L. n. 35 del 2013, sia possibile dare attuazione anticipata all’emendamento in questione.
A questo proposito, si deve considerare la circostanza che la conversione del D. L. n. 35 del 2013 deve avvenire entro il 7 giugno 2013 e cioè a ridosso della scadenza del pagamento della prima rata dell’IMU, determinando evidenti difficoltà dal punto di vista organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (CAF) che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti IMU.
Alla luce di quanto, innanzi, evidenziato, ferma restando, in ogni caso, la potestà di accertamento del tributo da parte dei comuni, si ritiene che nell’ipotesi in cui i contribuenti effettuino il versamento della prima rata dell’IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento in questione, ancor prima della conversione in legge del D. L. n. 35 del 2013, possa trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base alla quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
Ovviamente, i contribuenti possono, prima della citata conversione, procedere, comunque, al pagamento della prossima rata di giugno sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio 2013, come attualmente disposto dalla lett. b), comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013.
Tali premesse di carattere generale conducono alle seguenti precisazioni.
1.1. MUTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DELL’IMU
Come già precisato, l’emendamento prevede che il pagamento della prima rata dell’IMU avvenga sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
Si deve evidenziare che l’emendamento in questione ha come finalità quella di semplificare al contribuente la determinazione dell’imposta, poiché alla scadenza prevista per il versamento della prima rata potrebbero non essere ancora note le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune per l’anno in corso. Pertanto, con la proposta emendativa il contribuente non è costretto a consultare il sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze due volte nell’arco delle stesso anno, come attualmente previsto dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013.
4
L’applicazione concreta della disposizione in esame comporta, in via generale, che, ai fini della prima rata dell’IMU, la locuzione “anno precedente” vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la prima rata dell’IMU potrebbe non coincidere esattamente con la metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente, poiché non sempre è riscontrabile un’identità di situazioni rispetto all’anno antecedente.
A tale riguardo, si può, ad esempio, prospettare il caso in cui, nel 2013, l’immobile viene destinato ad abitazione principale diversamente dall’anno precedente. In tale evenienza, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui l’immobile, nel 2013, non è più adibito ad abitazione principale, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.
Analogamente, nel caso in cui il contribuente possiede un’area fabbricabile che, nel 2013, diventa terreno agricolo, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo, nel 2013, diventa area edificabile, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.
Ulteriori ipotesi possono verificarsi quando il contribuente abbia acquistato l’immobile nel corso dell’anno precedente, per cui il possesso non si è protratto per dodici mesi. Si supponga, ad esempio, che:
? il contribuente abbia acquistato un immobile, non destinato ad abitazione principale, il 1° ottobre 2012. In tal caso, il soggetto passivo, entro il 17 giugno 2013, dovrà calcolare l’IMU dovuta per l’anno 2013 sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente, indipendentemente cioè dalla circostanza che nell’anno 2012 abbia avuto il possesso dell’immobile per soli tre mesi;
? il contribuente, al momento del pagamento della prima rata non ha avuto il possesso dell’immobile per sei mensilità, avendolo venduto il 28 marzo 2013, possedendolo, dunque, nell’anno 2013 per soli tre mesi. Questa circostanza è determinante per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che disciplinano il presupposto impositivo del tributo imporre al soggetto passivo IMU di calcolare l’imposta sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente. Se così fosse, infatti, si addosserebbe a quest’ultimo l’onere di anticipare una somma superiore a quella
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realmente dovuta per l’anno in corso - in violazione del disposto dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 23 del 2011, il quale stabilisce che l’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso - costringendolo, poi, a presentare istanza di rimborso per l’ammontare del tributo versato in eccedenza.
Alla luce di queste precisazioni si può, quindi, concludere che in tal caso l’interessato, entro il 17 giugno 2013, dovrà versare l’IMU dovuta per l’anno 2013, commisurandola ai tre dodicesimi dell’importo calcolato sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente.
1.2. IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D.
L’art. 13, comma 4, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria catastale D/5, è elevato a 65.
A decorrere dalla stessa data, l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina degli immobili classificati nel gruppo catastale D2, poiché:
• la lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
• la lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Pertanto, essendo mutata, in via generale, la disciplina sostanziale della fattispecie in questione, si ritiene che il calcolo per il versamento della prima rata deve essere effettuato tenendo conto, innanzitutto, del moltiplicatore elevato a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5.
Si deve, inoltre, precisare che, in coerenza con le citate esigenze di semplificazione, e, in considerazione della formulazione dell’emendamento in via di approvazione, i contribuenti applicano in ogni caso l’aliquota vigente nei dodici mesi dell’anno precedente per la fattispecie in questione, anche nel caso in cui detta aliquota risulti inferiore a quella standard stabilita dal citato art. 1, comma 380, lett. f), della legge n. 228 del 2012.
2 Si veda la risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013.
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Ovviamente, in sede di versamento della seconda rata dell’IMU, i contribuenti dovranno applicare l’aliquota dello 0,76% o quella eventualmente elevata dai comuni per l’anno 2013, in virtù della lett. g) del citato comma 380.
Si fa, altresì, presente che, con risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento dell’IMU relativa a tale tipologia di fabbricati.
2. IMMOBILI ASSIMILATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI
E’ stato chiesto, inoltre, di chiarire se il provvedimento recante la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze riguardi anche i casi in cui i comuni abbiano “assimilato all’abitazione principale i fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all’estero”.
Al riguardo, si fa presente che l’art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011, attribuisce ai comuni la facoltà di considerare, con regolamento, “direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.
Pertanto, considerata la finalità del legislatore di assicurare, comunque, un regime di favore per l’abitazione principale e relative pertinenze, si deve concludere che, sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta per l’anno 2013, sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l’assimilazione in questione determina l’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze, compresa, quindi, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU.
3. IMMOBILE ASSEGNATO ALL’EX CONIUGE
E’ stato chiesto se ricadono nella sospensione della prima rata dell’IMU due unità immobiliari destinate ad abitazione principale, la prima dall’ex coniuge assegnatario e la seconda dall’altro coniuge non assegnatario.
Si ricorda, a questo proposito, che il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a
7
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”
3.
Tale assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all’art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n 16 del 2012, per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell’IMU.
Ovviamente, la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.
Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella
3 Si vedano la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 (paragrafo 6.1, pag. 16 e segg.) e la Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013, paragrafo 3.
-----------
NOTA (1) SI RICHIAMA LA CIRC. N. 1 DF DEL 29/4/2013

Sent. n. 4927 del 27 febbraio 2013 LA SOPRAVVALUTAZIONE DELLE ROYALTIES COSTITUISCE ELUSIONE

Sent. n. 4927 del 27 febbraio 2013
(emessa il 10 gennaio 2013) della Corte Cass., Sez. Trib. - Pres. Merone, Rel. Sambito

LA SOPRAVVALUTAZIONE DELLE ROYALTIES COSTITUISCE ELUSIONE

ABUSO DI DIRITTO - TRANSFER PRICE - SOCIETÀ COLLEGATE - ELUSIONE - CASO DI SPECIE - CORRESPONSIONE DI ROYALTIES ECCESSIVE

La problematica del cd. transfer price o transfer prìcing (la prima espressione pone l’accento sul profilo statico del fenomeno, la seconda su quello dinamico), deve essere affrontata in base alla corretta applicazione della normativa in materia di prezzi di trasferimento tra parti fra loro correlate. Tale normativa consente all’amministrazione finanziaria un controllo dei corrispettivi applicati alle operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse tra società collegate e/o controllate residenti in nazioni diverse, al fine di evitare che vi siano aggiustamenti “artificiali” di tali prezzi, determinati dallo scopo di ottimizzare il carico fiscale di gruppo, ad esempio canalizzando il reddito verso le società dislocate in aree o giurisdizioni caratterizzate da una fiscalità più mite. In tale prospettiva assume un ruolo centrale l’art. 110, co. 7 del d.P.R. n. 917/86 (art.76, co. 5 del testo previgente) , a norma del quale i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente controllano l’impresa o ne sono controllate, o che sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa nazionale, sono valutati in base al “valore normale” dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni ricevuti, determinato ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 917/86. La disposizione costituisce una deroga al principio per cui, nel sistema di imposizione sul reddito, questo viene determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti dalle parti della singola transazione commerciale (art. 109 d.P.R. 917/86). Nelle ipotesi in cui tali corrispettivi risultano scarsamente attendibili e possono essere manipolati in danno del Fisco italiano, i corrispettivi medesimi sono sostituiti, per volontà di legge, dal “valore normale” dei beni o dei servizi oggetto dello scambio, senza che sia necessario che si siano verificate condotte “simulatorie” danti luogo a fenomeni di tipo “evasivo”, avendo la norma la finalità ulteriore di evitare che, mediante fenomeni non simulatori come l’alterazione di prezzo di trasferimento, l’Erario italiano abbia a subire comunque un concreto pregiudizio. Le norme sul transfer pricing- non combattono cioè l’occultamento del corrispettivo, ma le manovre che incidono sul corrispettivo palese, consentendo il trasferimento surrettizio di utili da uno Stato all’altro, sì da influire in concreto sul regime dell’imposizione fiscale. Si tratta dunque di una clausola antielusiva, in linea con i principi comunitari in tema di abuso del diritto. La norma in esame, va letta, poi, in combinato disposto con l’art. 9 del modello di convenzione fiscale OCSE del 1995 - 1996, secondo il quale “quando le condizioni convenute o imposte tra le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle due imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”. Viene perciò respinto il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva definito come elusiva la corresponsione di royalties al 30% alla casa madre americana (che nel Delware era soggetta all’imposta sul reddito del 8,7%, mentre la società figlia era soggetta in Italia all’imposta del 36%), ed aveva perciò ritenuto legittimo l’accertamento in cui era stato riconosciuta una royalty solo del 7%.

SOSPENSIONE DELL'IMU SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI,SUI TERRENI AGRICOLI IL PROVV.

D.L. 21 maggio 2013, n. 54(Gazz. Uff. n. 117 del 21 maggio 2013 Serie Generale)
Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria,
di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in
materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e
di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
Entrata in vigore:
22 maggio 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in
materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
conseguente alla contingente situazione economico-finanziaria del Paese;
Considerate le particolari ragioni di urgenza, connesse alla contingente
situazione economico-finanziaria ed occupazionale del Paese, che impongono
l'adozione di misure di sostegno al lavoro e di potenziamento degli
ammortizzatori sociali per fare fronte alla perdurante situazione di crisi
dei settori produttivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di imposta municipale propria
Entrata in vigore:
22 maggio 2013
ART. 1.
Nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in
particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a
livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del
reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili
utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della
prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di
immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13,
commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui
all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013,
di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al
cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per
l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative
pertinenze;
b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale
propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno
medesimo, con riferimento agli immobili di cui alle lettere b) e c) del
comma 1.
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle
maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal
Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del
Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno
2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi
derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 2
Clausola di salvaguardia
Entrata in vigore:
22 maggio 2013
1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto
degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e
finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in
ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito
europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31
agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di
versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili
di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.
Art. 3
Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica
1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del
Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono
cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8
aprile 1952, n. 212, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in
godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti
pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Art. 4
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di
solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della
prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei
lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione
sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e
dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante
riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari
2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in
vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che
richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la
ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione
vigente, si dispone quanto segue:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione
e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni
di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori
sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di
cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento
del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi;
b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, è sostituito dal seguente:
«255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono
versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013
al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale
per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28
giugno 2012, n. 92.»;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione
e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormente incrementata, per l'anno 2013,
di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi:
1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in vigore del
presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il
Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro;
2) per l'anno 2013 le disponibilità di cui all'articolo 5 della
legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per un importo di 100 milioni di euro;
3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è ridotta di 100
milioni di euro per l'anno 2013.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono
determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri
di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con
particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle
relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e
reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione
rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di
datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli
andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati
telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle
regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo
disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto
dal presente comma, l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme già impegnate per il
finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e
8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel
conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate,
nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della
successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.».
4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le
parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2013, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro
9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato
di previsione del Ministero dell'interno.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

05/08/13

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03/08/13

REDDITOMETRO E NOVITA' 2013

REDDITOMETRO

IL DPR 600/73 ART. 38, COMMA 4  RIGUARDA  L'ACCERTAMENTO SINTETICO VERO E REALE ED E' COSTRUITO SULLE SPESE EFFETTIVE  MENTRE IL COMMA 5 REGOLA IL REDDITOMETRO.
SONO RILEVANTI  LE SPESE MEDIE ISTAT AI FINI DEL REDDITOMETRO.
VI SONO LE SPESE CHE IL CONTRIBUENTE EFFETTIVAMENTE SOSTIENE E A CUI VENGONO AGGIUNTE LE SPESE FIGURATIVE CALCOLATE SULLA SPESA MEDIA ISTAT COME AD ESEMPIO GLI INCREMENTI PATRIMONIALI.
PARE CHE TALI SPESE ISTAT, VENGONO AGGIUNTE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GLI ANIMALI DOMESTICI, LE SPESE SCOLASTICHE E LE VACANZE, TALI SPESE VERRANNO DISCUSSE TRA IL CONTRIBUENTE E L'UFFICIO E NON VERRANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLO.
LE SPESE MEDIE ISTAT RILEVANO SOLO QUANDO RISULTANO SUPERIORI ALLE SPESE REALI SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE E SOPRATTUTTO QUANDO L'AGENZIA RISULTA GIA' INFORMATA SULLE SPESE REALI DEL CONTRIBUENTE.
PERTANTO SI VUOLE  CHE LE SPESE ISTAT RILEVANO SOLO QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' A CONOSCENZA CHE IL CONTRIBUENTE HA SOSTENUTO QUEL TIPO DI SPESA.
IL CONTRIBUENTE A SUA VOLTA POTREBBE DIRE CHE LE SPESE REALI SONO INFERIORI, A PROPRIA DIFESA.
UN ESEMPIO PRATICO DELLA LACUNA CREATASI, POTREBBE ESSERE CHE SE SI E' ACQUISTATA UNA CASA PER 400.000 EURO E SI CONTRATE UN MUTUO PER 350.000 EURO LA DIFFERENZA DI 50.000 EURO VIENE CONSIDERATA SOSTENUTA CON IL REDDITO ANNUO. PERTANTO SI DEVE AL PIU' PRESTO INTERVENIRE PER COLMARE QUESTO VUOTO LEGISLATIVO.
 

01/08/13

NESSUNA RITENUTA D' ACCONTO SE VI E' SOLO IL RECUPERO DELLE SPESE RIS. N. 49/E

I RIMBORSI DELLE SPESE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI NON VANNO CON RITENUTA D'ACCONTO A TITOLO D'ESEMPIO: LA FONDAZIONE CHE CORRISPONDE AI DOCENTI IL SOLO RIMBORSO SPESE PER VIAGGI E ALLOGGIO. IL PERCIPIENTE NON DEVE RIPORTARE IN DICHIARAZIONE ALCUNA SOMMA, MA VI SONO SOLO I COSTI ANCHE PER L'IRAP.
SI PUO' VEDERE LA RIS. 49/E DELL'11/7/2013 SI GENERA UN REDDITO DIVERSO DI LAVORO AUTONOMO PARI ALLA SOMMA ZERO.


RISOLUZIONE N. 49/E

Roma, 11 luglio 2013

OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fondazione

Istituto Italiano di Tecnologia – regime fiscale dei rimborsi

spese – art. 25 del DPR n. 600 del 1973

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

L’Istituto Italiano di Tecnologia è stato istituito dall’art. 4 del decreto legge

30 settembre 2003, n. 269, con lo scopo di promuovere lo sviluppo

tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica. A tal fine, l’Istituto

instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l’apporto di

ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

Nell’ambito delle proprie attività, l’Istituto invita docenti e ricercatori di

altre istituzioni scientifiche a visitare i propri laboratori e a svolgere seminari

scientifici (c.d. invited speakers), favorendo la divulgazione e lo scambio

reciproco delle conoscenze.

L’Istituto non corrisponde ai docenti e ricercatori, che in genere non

svolgono attività di lavoro autonomo abituale, alcun compenso a titolo personale,

limitandosi al solo rimborso delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio) o al

sostenimento diretto delle stesse.

Ciò evidenziato, l’Istituto chiede di sapere se debba applicare la ritenuta

alla fonte prevista dall’art. 25 del DPR n. 600 del 1973 nell’ipotesi di rimborso

analitico delle spese ai docenti e ricercatori e nell’ipotesi di spese prepagate.

Direzione Centrale Normativa

2

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL

CONTRIBUENTE

L’Istituto ritiene di non dover applicare la ritenuta alla fonte, in quanto il

reddito imponibile, data la coincidenza tra compenso e spese, risulterebbe pari a

zero.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Si premette che il trattamento tributario dei rimborsi spese varia in

relazione alla natura del rapporto in base al quale sono svolte, presso l’Istituto, le

varie attività dei docenti e dei ricercatori appartenenti alle altre istituzioni

scientifiche.

Tra queste attività, l’istanza di interpello pone l’attenzione in particolare

sullo svolgimento di seminari da parte di docenti e di ricercatori (c.d. invited

speakers), cui l’Istituto rimborsa, o anticipa direttamente, le spese per la

partecipazione ai seminari stessi. Nell’istanza è altresì precisato che gli invited

speakers non svolgono, in genere, attività di lavoro autonomo abituale.

Sul punto si precisa che le norme sostanziali relative alla determinazione

del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato

abitualmente fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il

lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute

per l’espletamento dell’incarico (cfr. circolare n. 1 del 1973, risoluzione n. 20 del

1998, circolare n. 58 del 2001, risoluzione n. 69 del 2003).

L’art. 54, comma 1, del TUIR prevede, infatti, che “Il reddito derivante

dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare

dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto

forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo

stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, …”, e, per i redditi di lavoro

autonomo occasionale, l’art. 71, comma 2, del TUIR, stabilisce che questi “sono

3

costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le

spese specificamente inerenti alla loro produzione”.

La determinazione del reddito di lavoro autonomo differisce, tuttavia, da

quella del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente per il diverso

criterio di imputazione delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

In particolare, mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti

dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti

all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso,

senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per

conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio

in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra

compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di

imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo

specifico.

Ne consegue che, nell’ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo

occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese

strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle

stesse da parte del committente, si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro

autonomo occasionale, pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso

periodo d’imposta.

In un’ottica di semplificazione, per evitare che l’Istituto sia gravato

dall’obbligo di effettuare e versare la ritenuta alla fonte in ipotesi di attività

occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari

alle spese sostenute, la scrivente ritiene possibile per l’Istituto non assoggettare

alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del DPR n. 600 del 1973 i rimborsi spese

di viaggio, vitto, e alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente

quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa

acquisizione dei titoli certificativi delle spese. Detta soluzione, alle medesime

condizioni, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le spese siano

direttamente sostenute dall’Istituto.

4

La suddetta semplificazione opera anche per il percipiente, che non è

tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei

redditi.

Naturalmente, quanto precede vale anche nel caso in cui gli invited

speakers siano soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato.

Detta semplificazione, invece, non è applicabile quando il compenso,

anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le

spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale,

facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal

caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro

autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del

D.P.R n. 600 del 1973.

In ogni caso, rimane ferma la rilevanza dei costi per il committente, anche

ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati

dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

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