Nel Decreto Legge n. 69 del 21/6/2013
vi sono molte note positive tra cui le misure al sostegno delle imprese e gli articoli di cui specifichiamo
alcuni dettagli che sono i seguenti:
- Finanziamenti per l'acquisto dei macchinari impianti ed attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
(art. 2);
(art. 2);
- Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico (art. 11);
Per i finanziamenti:
il riferimento sarà la Cassa Depositi e Prestiti spa per l'importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili fino al limite di 5 miliardi di euro.
Saranno concessi finanziamenti entro il 31/12/2016 dalla Banche aderenti alla Convenzione comma 7, a valere su un plafond di provvista
I finanziamenti hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto per un valore massimo di 2 milioni di euro per ogni impresa. Si precisa Al comma 6 del Decreto n. 69 che la concessione dei presenti finanziamenti può essere assistita dalla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese derivante dall'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 26 dicembre 1996, n. 662 nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento.
L'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti spa stipulano, come scritto al comma 7, una o più convenzioni per la definizione e l'attuazione.
Ci saranno meccanismi premiali che favoriranno il più efficace utilizzo delle risorse; definizione dei contratti di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche della provvista di scopo di cui al comma 2;attività informative , di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla Convenzione e che dovranno assicurare piena trasparenza.
Saranno concessi finanziamenti entro il 31/12/2016 dalla Banche aderenti alla Convenzione comma 7, a valere su un plafond di provvista
I finanziamenti hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto per un valore massimo di 2 milioni di euro per ogni impresa. Si precisa Al comma 6 del Decreto n. 69 che la concessione dei presenti finanziamenti può essere assistita dalla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese derivante dall'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 26 dicembre 1996, n. 662 nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento.
L'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti spa stipulano, come scritto al comma 7, una o più convenzioni per la definizione e l'attuazione.
Ci saranno meccanismi premiali che favoriranno il più efficace utilizzo delle risorse; definizione dei contratti di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche della provvista di scopo di cui al comma 2;attività informative , di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla Convenzione e che dovranno assicurare piena trasparenza.
l'art. 11 recita così:
"(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e
l'esercizio cinematografico)
1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di
cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (1) e successive modificazioni, nel limite massimo
di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento
dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita' di
fruizione dei crediti di imposta nonche' ogni altra disposizione
finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di
cui al primo periodo."
l'esercizio cinematografico)
1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di
cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (1) e successive modificazioni, nel limite massimo
di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento
dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita' di
fruizione dei crediti di imposta nonche' ogni altra disposizione
finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di
cui al primo periodo."
(1) Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Art. 1, commi da 325 a 343
325. (1) (2) (3)
Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini della
imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al
settore
cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi
dell'articolo 2549 del codice civile, e' riconosciuto per gli anni
2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento,
fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo
d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di
opere cinematografiche riconosciute di nazionalita' italiana ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il
beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del
codice civile.
Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini della
imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al
settore
cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi
dell'articolo 2549 del codice civile, e' riconosciuto per gli anni
2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento,
fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo
d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di
opere cinematografiche riconosciute di nazionalita' italiana ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il
beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del
codice civile.
326. (1) (3) Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli
apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per
cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano
d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e
l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.
apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per
cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano
d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e
l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.
327. (1) (3) Ai fini delle imposte sui redditi e' riconosciuto un credito
d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari
al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere
cinematografiche, riconosciute di nazionalita' italiana ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e,
comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per
ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul
territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento
del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per
la distribuzione nazionale di opere di nazionalita' italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo
annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per
la distribuzione nazionale di opere di nazionalita' italiana,
espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo
di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i
contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere filmiche di nazionalita' italiana riconosciute di
interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per
l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate
alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente,
per ciascuno schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i
contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere cinematografiche di nazionalita' italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di
euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.
d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari
al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere
cinematografiche, riconosciute di nazionalita' italiana ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e,
comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per
ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul
territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento
del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per
la distribuzione nazionale di opere di nazionalita' italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo
annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per
la distribuzione nazionale di opere di nazionalita' italiana,
espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo
di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i
contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere filmiche di nazionalita' italiana riconosciute di
interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per
l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate
alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente,
per ciascuno schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i
contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere cinematografiche di nazionalita' italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di
euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.
328. (1) (3) Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui
al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero
di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonche'
di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero
controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero
di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonche'
di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero
controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e
per i due periodi d'imposta successivi. (4)
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e
per i due periodi d'imposta successivi. (4)
330. (1) (3) Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3),
e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente
il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia
campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli
utili degli associati non puo' superare il 70 per cento degli utili
derivanti dall'opera filmica.
e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente
il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia
campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli
utili degli associati non puo' superare il 70 per cento degli utili
derivanti dall'opera filmica.
331. (1) (3) I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b),
numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla
data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di
cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione
rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto
delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla
data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di
cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione
rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto
delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
332. (1) (3) Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai
commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore
per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei
contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali
contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che,
cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80
per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese
di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione
nazionale del film.
commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore
per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei
contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali
contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che,
cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80
per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese
di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione
nazionale del film.
333. (1) (3) Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono
dettate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico.
dettate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico.
334. (1) (3) L'efficacia dei commi da 325 a 333 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il
Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono
essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti
realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della
decisione di autorizzazione della Commissione europea.
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il
Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono
essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti
realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della
decisione di autorizzazione della Commissione europea.
335. (1) (3) Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di
postproduzione e' riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i
due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film,
girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana,
su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento
del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite
massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.
postproduzione e' riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i
due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film,
girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana,
su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento
del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite
massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.
336. (1) (3) Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico.
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico.
337. (1) (3) Il credito d'imposta di cui al comma 335 non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
338. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
339. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
340. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
341. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
342. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
343. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DL 29/12/2010, n. 225, conv..,
con mod., dalla legge 26/2/2011, n. 10, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
le disposizioni di cui al presente art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340
della L. 24/12/07, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al
31 dicembre 2013.
con mod., dalla legge 26/2/2011, n. 10, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
le disposizioni di cui al presente art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340
della L. 24/12/07, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al
31 dicembre 2013.
(2) Cfr. DM del MAc Ministero Attività culturali del 21/01/2010 recante: "disposizioni
applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore
cineaudiovisivo ed alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per
attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche."
applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore
cineaudiovisivo ed alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per
attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche."
(3) Ai sensi dell'art. 11, commi 1, del DL 21/6/2013, n. 69, per il periodo d'imposta
2014 spettano i crediti d'imposta di cui al presente art. 1, commi da 325 a 328 e da 330
a 337, della legge n. 244/2007, e successive modifiche nel limite massimo di spesa di 45
milioni di europeo l'anno 2014. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono dettati
i termini di fruizione dei crediti d'imposta nonchè ogni altra disposizione finalizzata
a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.
2014 spettano i crediti d'imposta di cui al presente art. 1, commi da 325 a 328 e da 330
a 337, della legge n. 244/2007, e successive modifiche nel limite massimo di spesa di 45
milioni di europeo l'anno 2014. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono dettati
i termini di fruizione dei crediti d'imposta nonchè ogni altra disposizione finalizzata
a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.