02/10/16

School bonus Ministero dell'Istruzione


Ha avuto inizio la campagna informativa del Ministero dell’Istruzione relativa allo School bonus, che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 65% delle donazioni effettuate a favore degli istituti scolatici nel corso del 2016 e del 2017. Ridotto al 50% il credito per le donazioni fatte nel 2018. Possibili le donazioni a favore degli istituti paritari. Il nuovo strumento ha il compito di sostenere gli interventi di costruzione, manutenzione e potenziamento delle strutture scolastiche e per migliorare i progetti di alternanza scuola-lavoro a favore degli studenti.

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato la campagna informativa relativa allo School bonus.

La pubblicizzazione verrà fatta tramite spot sulle reti RAI e in radio; inoltre verrà messa a disposizione una pagina facebook (#Schoolbonus) per consentire agli utenti di interagire, oltre a un sito web (www.schoolbonus.gov.it) contenente tutte le informazioni necessarie.

08/09/16

NON PAGANO L'IRAP I SEGUENTI SOGGETTI>>>>SEGUE

Non paga l’Irap il promotore finanziario se la sua attività viene svolta senza l’utilizzo di una struttura di mezzi e/o lavoro altrui tale da costituire un’attività “autonomamente organizzata.
È questo il principio emerso da una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma relativa a un caso affrontato dal nostro studio, nella quale si ribadisce come spetti ai giudici “stabilire, caso per caso, se vi siano o meno quegli elementi di organizzazione cui fa cenno la sentenza della Corte Costituzionale 156/2001” (Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.18354/41/16, Presidente Dott. Gian Piero RINALDI, depositata in Segreteria il 22.06.2016 .
Sul punto, occorre ricordare che il presupposto dell’Irap consiste nell’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi(articolo 2  del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446) e come solo dopo una lunga vicenda processuale culminata con la cosiddetta “Irap Day” (ossia con la mega udienza tenutasi in data 8 febbraio 2007 dalla Suprema  Corte) la Cassazione  decideva circa una novantina di controversie delineando alcuni punti fermi relativi alla cosiddetta “attività  autonomamente organizzata” ai fini Irap.
In tale occasione, quindi, si è stabilito che essa sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali “al di là di quelli indispensabili alla professione” oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (si veda per esempio la sentenza nr.3678/2007 della Corte di Cassazione).
Ora, ciò che è importante in questo caso è il riconoscimento del rimborso IRAP non solo per i lavoratori autonomi ed i professionisti (ad es. commercialisti, medici, architetti, ecc…) ma anche per i promotori finanziari e, dunque, per i piccoli imprenditori.
Ebbene, sul punto i giudici romani stabiliscono che “Questo Collegio ritiene che gli elementi di organizzazione debbano essere individuati nell’esistenza di una struttura costituita da mezzi e/o lavoro altrui (organizzazione), le cui peculiari qualità consentono di rendere in tutto o in parte la stessa prestazione ovvero svolgere la medesima attività, a prescindere da quella lavorativa personale del professionista o del titolare dell’impresa (autonomia). Solo così, a parere di questo Collegio, tale presupposto consente di conferire coerenza rispetto alla ratio del tributo. Da qui la necessità di verificare nel caso di specie la sussistenza di elementi organizzativi del contribuente nel senso sopra evidenziato. Nel caso de quo trattasi di promotore finanziario e, quindi, occorre esaminare la documentazione in atti dalla quale emerge che l’attività di lavoro esercitata dal contribuente è formata da una dotazione necessaria per lo svolgimento della suddetta attività i cui componenti negativi altro non sono che i corrispettivi versati a titolo di locazione dell’ufficio oltre che il leasing della vettura e le spese relative al computer e alla cancelleria(pagina tre della sentenza).
Alla luce di quanto sopra detto, dunque, ci si augura che il Fisco possa finalmente prendere atto della situazione, evitando di chiedere il pagamento dell’IRAP a quei piccoli professionisti e lavorati autonomi che di fatto risultano privi di una struttura “autonomamente organizzata”..

 
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12/07/16

Credito imposta autotrasportatori


Con il Comunicato Stampa del 5 luglio 2016 l'Agenzia delle Entrate rende noto che sono pronte le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2016 definite dal Dipartimento delle Finanze del Mef sulla base delle risorse disponibili.

Rispetto al 2015 cambiano le deduzioni forfetarie: in particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2015, nella misura di 51,00 euro.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

E' stata inoltre confermata la misura relativa al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest'anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo "6793".
 

11/07/16

EQUITALIA RIPRENDONO LE RATEAZIONI

Per tutti quelli che sono decaduti dalla dilazione del debito anche se gli importi saldati non sono stati interamente saldati.
Riammessi anche quelli concessi con decreto di riscossione dell'ottobre 2015, si può presentare una dchiarazione semplice senza dimostrare la difficoltà per debiti fino e non oltre 60 mila euro (era 50 mila). Pagamenti dilazionati fino a 72 mensilità con l'aggiunta di un nuovo periodo per altri sei anni anche per le ingiunzioni fiscali.
Questo emendamento è stato presentato ed approvato ieri superando il primo ostacolo in commissione Bilancio alla Camera.

01/07/16

SCADENZA 770 SI ARRIVERA' AL 22 AGOSTO

I TERMINI:
 
SIA IL SEMPLIFICATO CHE L'ORDINARIO (NON E' CONFERMATO) I TEMPI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE FORSE ARRIVERA' VERSO IL 22 AGOSTO 2016 POICHE' IL TERMINE DEL 31 LUGLIO SARA' DI DOMENICA.
 
SE IL 31 LUGLIO (DOMENICA) SCADRA' (CON LA COSIDETTA PROROGA DI FERRAGOSTO) IL 20 DI AGOSTO, MA ANCHE QUESTA DATA CADRA' DI SABATO, ALLORA SI ANDRA'A FINIRE AL 22 AGOSTO 2016.
 
IL 22 AGOSTO SARA' L'ULTIMO GIORNO IN CUI SI POTRA' PRESENTARE TELEMATICAMENTE IL 770 SIA SEMPLIFICATO E SIA ORDINARIO.
 
SI PUO' QUINDI GODERE DEL RAVVEDIMENTO LUNGO ESEGUENDO IL PAGAMENTO TARDIVO ENTRO LA PRESENTAZIONE TELEMATICA RELATIVA ALL'ANNO IN CUI E' STATA COMMESSA VIOLAZIONE.
 
LA SANZIONE E' DEL 3,75% PER IL RAVV. LUNGO 1/8 DEL 30%.
 
INOLTRE SONO DOVUTI ANCHE GLI INTERESSI ANNUI DELLO 0,5% FINO AL 31 DICEMBRE 2015 - DELLO 0,2% DAL 1° GENNAIO 2016.
 
LE VIOLAZIONI 2015 PER IL 2014 POSSONO ESSERE RAVVEDUTE SEMPRE CON IL RAVVEDIMENTO LUNGO E REGOLARIZZATE CON PRESENTAZIONE TELEMATICA ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL 770/16.
 
 

CORREZIONI DICHIARAZIONE REDDITI PRO-CONTRIBUENTE SENTENZA 13378/16

DICHIARAZIONI A FAVORE DEL CONTRIBUENTE
Si può rettificare entro i tempi ordinari di decadenza del potere di accertamento (art. 43 DPR 600/73)

L'ISTANZA DI RIMBORSO:
regolamenta attraverso l'art. 38 del DPR 602/73 la possibilità di rimborso delle imposte.

DICHIARAZIONE PRO-CONTRIBUENTE:
la dichiarazione può essere approvata entro il termine di presentazione della dichiarazione (30/9/anno n..) per l'anno successivo e si può compensare il credito risultante.

LA RETTIFICA IN SEDE DI CONTENZIOSO:
si può correggere la dichiarazione mediante l'allegare gli errori oppure nella fase processuale opponendosi alla richiesta del tributo.

COMMENTO:

In tutto questo sembra che alle entrate dello stato vi è sempre un solito pensiero monetizzare velocemente. Secondo i magistrati il contribuente deve rettificare la dichiarazione entro i termini di decadenza dell'accertamento (QUINDI IN TEMPI BREVISSIMI).

La Sentenza della Cassazione n. 13378/16 prevede ipotesi solo a sfavore del contribuente e si vorrebbe sapere qual è il contribuente che poco prima che scatti il quinto anno si voglia caricare di sanzioni piene.
Si doveva quindi decidere diversamente dare la possibilità di utilizzare il credito, mentre la rettifica a favore non consente la compensazione quasi a dire che consente un (prelievo indebito) onere pesante per il contribuente.

Gli effetti molto più ampi dovevano essere previsti a favore del contribuente, infatti per l'Agenzia delle Entrate i tempi sono molto più estesi.

Pertanto non si è concesso quel segnale di riavvicinamento tra fisco e contribuente e questo dispiace poteva essere un buon momento per attuarlo.







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