21/10/16

IRI (IMPOSTA SUL REDDITO DI D'IMPRESA)

News
 
Per chi sceglierà di applicare l'IRI si riflette sulle perdite che potranno essere dichiarate derivanti dal prelievo delle somme dell'imprenditore,  dei collaboratori familiari e dei soci a carico dell'utile d'esercizio e delle riserve.
 
Sono riportabili negli esercizi successivi se si opta per il regime IRI le perdite sono  sempre riportabili senza limiti di tempo.
 
Quando finisce l'applicazione del regime si ritorna alle regole ordinarie e si deve prendere in considerazione l'anno di uscita come quello di maturazione delle perdite.

Lo studio del Dott. Marco Ruggeri si occupa di...


...associazioni e società sportive dilettantistiche
Le società ed associazioni che si propongono lo scopo di esercitare un'attività sportiva a livello dilettantistico sono disciplinate ex. art 90 comma 18 lett. a n. 3 Legge 289/2002.
L'attività sportiva dilettantistica può essere esercitata da associazioni, riconosciute e non, nonché da società sportive di capitali iscritte nel Registro delle Associazioni istituito presso il CONI.

Le associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.)
Le associazioni sportive dilettantistiche hanno la peculiarità di svolgere un'attività sportiva senza perseguire finalità lucrative.

Possono essere riconosciute, dunque dotate di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta conseguenti all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, o non riconosciute: in ogni caso ricadono nella disciplina generale prevista dal Codice Civile per le associazioni.

Per costituire un'associazione è necessario la redazione dell'atto costitutivo, che per le riconosciute deve avere prime obbligatoriamente la forma dell'atto pubblico, e dello statuto, da cui devono emergere gli elementi essenziali dell'associazione, le finalità perseguite e le norme che disciplinano il loro funzionamento.
L'assenza di qualsiasi scopo di lucro comporta per tali enti una serie di conseguenze: il divieto di distribuire utili tra i soci in qualsiasi modo, l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad enti con finalità analoghe.
 

04/10/16

Rate scadute equitalia cir. 41 AdE

Circolare n. 41 del 3/10/2016 dell'agenzia delle entrate rende noto la riapertura dei termini per richiedere le rate scadute e non più pagate ecco la circolare:
Direzione Centrale Affari Legali,

Roma, 03/10/2016


OGGETTO: Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento
dall’Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti - Possibilità di
rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di
rateazione - Art. 13-bis, comma 3, decreto legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.
160
Contenzioso e Riscossione


 INDICE


Premessa ................................................................................................................ 3
1. Ambito di applicazione .................................................................................... 3
1.1 Ambito soggettivo .................................................................................................... 4
1.2 Ambito oggettivo .................................................................................................... 5
2. Procedimento per ottenere il nuovo piano di rateazione ............................. 5
2.1 Presentazione dell’istanza ..................................................................................... 5
2.2 Pagamento della rata iniziale e predisposizione del nuovo piano rateale….7
2.3 Inadempimenti nel pagamento delle rate del nuovo piano rateale…….….10






Premessa
L’art. 13-bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (di seguito
decreto), inserito dalla legge di conversione del 7 agosto 2016, n. 160, ha
previsto la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per i contribuenti
decaduti - tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 - dalla rateazione delle somme
dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o per
acquiescenza, purché la relativa richiesta venga presentata all’Ufficio
dell’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dal 21 agosto 2016 (data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto1). Il suddetto nuovo piano
di rateazione può essere accordato anche qualora all’atto della presentazione
della richiesta le rate scadute non risultino saldate.
1 Legge di conversione n. 160 del 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016
Serie Generale, art. 1, comma 2: “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
Si illustrano di seguito le modalità e i termini per poter accedere a tale beneficio.

1. Ambito di applicazione

L’art. 13-bis, comma 3, del decreto prevede che “Il debitore decaduto in data
successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di
rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi, può
ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se,
all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute
non siano state saldate”.
La disposizione normativa sopra citata individua:
a) la tipologia di contribuenti potenzialmente interessati (ambito soggettivo);


 b) le condizioni che devono sussistere per poter usufruire del beneficio della
nuova rateazione (ambito oggettivo).

1.1 Ambito soggettivo
Possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che:
- hanno definito le somme dovute mediante adesione all’accertamento ai
sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 218 del 1997, al processo verbale di
constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del citato decreto legislativo2 oppure
all’invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis3, del medesimo
decreto, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi
dell’art. 15 del medesimo decreto;
- hanno optato per il pagamento in forma rateale;
- sono decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo aver effettuato il
versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze
del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è
verificata a causa del mancato versamento di una rata (diversa dalla
prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

2 Articolo soppresso dal 1 gennaio 2015 dall’art. 1 della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190. Tuttavia, ai
sensi dell’art. 1, comma 638, della medesima legge, le disposizioni di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 218
del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 dicembre
2015.
3 Comma abrogato dal 1 gennaio 2015 dall’art. 1 della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190. Tuttavia, ai
sensi dell’art.1, comma 638, della medesima legge, le disposizioni di cui all’art. 5, commi da 1-bis a 1-
quinquies, del d.lgs. n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio notificati
entro il 31 dicembre 2015.
Tale beneficio è circoscritto agli istituti di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 sopra
indicati (adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di
constatazione e all’invito a comparire nonché acquiescenza all’avviso di
accertamento) e non anche agli altri istituti deflattivi del contenzioso di cui al
d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546 (conciliazione e accordi di mediazione).



1.2 Ambito oggettivo
Il beneficio della nuova rateazione a seguito di decadenza è subordinato al
ricorrere delle seguenti condizioni, ovvero:
a) la decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata “in data
successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016” 4, ossia
nell’arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 20165;
b) la richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto
deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il 20
ottobre 2016, ossia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto;
c) alla data di presentazione dell’istanza è presente un debito residuo ancora
da pagare.

4 In questo arco temporale si intendono comprese le decadenze intervenute a seguito del mancato
pagamento della rata alla sua scadenza ordinaria. A titolo esemplificativo: l’ipotesi di decadenza
verificatasi in conseguenza del mancato pagamento della 4^ rata (con scadenza in data 25 agosto 2015)
entro la scadenza della rata successiva (25 novembre 2015) non rientra nell’arco temporale contemplato
dalla norma in esame per poter accedere alla nuova rateazione.
5 Pur potendosi trattare di casi limitati, si precisa che non sono ammessi a godere del beneficio di che
trattasi coloro che, nel suddetto arco temporale, siano eventualmente decaduti anche dalla rateazione a
cui erano stati riammessi ai sensi dell’art.1, commi 134-138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; il
comma 137 prevede, infatti, che è “…esclusa ogni ulteriore proroga” (si veda la Circolare n. 13/E del
22 aprile 2016).

2. Procedimento per ottenere il nuovo piano di rateazione

2.1 Presentazione dell’istanza
I contribuenti interessati possono chiedere che venga accordato un nuovo piano
di rateazione delle residue somme dovute oggetto del precedente piano di
ammortamento “a semplice richiesta”, vale a dire mediante un’istanza in carta

semplice6 da presentare all’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate7,
avente le seguenti caratteristiche8:
6 Si veda fac-simile di istanza allegato alla presente Circolare.
7 Per Ufficio competente si intende l’Ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione (Direzione
Regionale, Direzione Provinciale, Centro Operativo di Pescara).
8 È opportuno che il contribuente indichi altresì i recapiti telefonici o l’indirizzo di posta elettronica dove
può essere contattato dall’Ufficio.
9 Nel caso di trasmissione all’Ufficio per posta, la tempestività dell’istanza è valutata in base della data di
invio attestata dal timbro postale presente sulla busta.
10 In caso di mancata indicazione si intende il numero massimo di rate consentito.
a) deve essere presentata mediante:
- consegna diretta presso l’Ufficio;
- invio per raccomandata;
- invio per posta elettronica certificata;
b) deve essere tempestiva, ovvero deve essere presentata all’Ufficio “a pena
di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto [d.l. n. 113 del 2016]”, ossia
entro e non oltre il 20 ottobre 20169;
c) deve riportare l’indicazione degli estremi dell’atto a cui si riferisce il
piano di rateazione per il quale si è verificata la decadenza nonché del
numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l’importo ancora
dovuto10.

Al riguardo, si precisa che il nuovo piano rateale - con il quale viene consentito
al contribuente decaduto di usufruire nuovamente di un numero di rate fino al
massimo normativamente consentito - resta collegato all’atto che è stato
perfezionato o definito al quale afferisce la precedente rateazione da cui il
contribuente è decaduto. Occorre, pertanto, distinguere tra:
a) atti che si sono perfezionati o definiti prima del 22 ottobre 2015;
b) atti che si sono perfezionati o definiti successivamente al 22 ottobre 2015.
Il 22 ottobre 2015 coincide con la data di entrata in vigore del d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159, il cui art. 2, comma 2, ha sostituito il precedente art. 8 del d.lgs. n.

218 del 1997, innovando le modalità di pagamento delle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione e di acquiescenza, in particolare elevando il
numero delle rate fruibili dal contribuente al di sopra di un certo importo (da
dodici a sedici rate trimestrali se le somme dovute superano cinquantamila euro).
Atteso che il d.lgs. n. 159 del 201511 ha espressamente previsto che le nuove
disposizioni non si applicano agli atti di adesione nonché agli atti definiti per
acquiescenza già perfezionati alla data del 22 ottobre 2015, per la scelta del
numero massimo di rate del nuovo piano di rateazione occorre far riferimento
alla data di perfezionamento dell’atto in questione. In sintesi:
11 Art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2015.
a) nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto
afferisce ad un atto perfezionatosi o definitosi prima del 22 ottobre 2015,
il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate
trimestrali da otto a dodici;
b) nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto
afferisce ad un atto perfezionatosi o definitosi successivamente al 22
ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un
numero di rate trimestrali da otto a sedici.

2.2 Pagamento della rata iniziale e predisposizione del nuovo piano rateale
Ricevuta l’istanza da parte del contribuente, l’Ufficio procede ad effettuare gli
opportuni controlli in ordine alla tempestività dell’istanza stessa e alla
circostanza che la decadenza dalla rateazione si sia verificata nel lasso temporale
prescritto dall’art. 13-bis, comma 3, del decreto.
Appurata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, l’Ufficio sospende i
carichi eventualmente già iscritti a ruolo o affidati all’Agente della riscossione a
seguito dell’avvenuta decadenza dalla rateazione ed elabora un nuovo piano
rateale che terrà conto del numero di rate richieste dal contribuente nonché della

diversa disciplina applicabile in base alla data di perfezionamento dell’atto a cui
il piano rateale afferisce (ossia prima o dopo la data del 22 ottobre 2015)12.
L’importo oggetto del nuovo piano rateale è costituito da imposte, interessi e
sanzioni ancora dovuti in base all’originario piano rateale13 nonché dagli
interessi di rateazione14.
12 Per una trattazione approfondita delle novità apportate in materia di rateazione dal d.lgs. n. 159 del
2015 si veda la Circolare n. 17/E del 29 aprile 2016.
13 Sono dedotte le somme pagate dal contribuente successivamente all’intervenuta decadenza, anche a
seguito dell’eventuale attività di recupero già intrapresa dall’Ufficio e dall’Agente della riscossione.
14 Il tasso di interesse legale da considerare è quello applicato al momento del pagamento della prima rata
del piano di rateazione originario (ossia quella che ha determinato la definizione dell’atto), a
prescindere da eventuali modifiche intervenute in pendenza dei termini per il versamento delle rate
successive (si veda Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011).
15 Tale interpretazione si basa sulla considerazione che, nell’ipotesi di decadenza dalla rateazione, il
termine entro cui il contribuente è tenuto al pagamento delle residue somme dovute è di sessanta
giorni dalla notifica della cartella di pagamento (nelle ipotesi di pagamento rateale a seguito di
accertamento con adesione) o dell’atto di intimazione (nelle ipotesi di pagamento rateale a seguito di
acquiescenza ad avvisi di accertamento c.d. esecutivi emessi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.l. 31
maggio 2010, n. 78).
L’Ufficio informa il contribuente circa l’accoglimento dell’istanza presentata
mediante la consegna di una comunicazione che può avvenire per:
 - consegna diretta;
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- posta elettronica certificata qualora il contribuente abbia utilizzato lo
stesso mezzo per la presentazione dell’istanza, ovvero ne abbia fatto
espressa richiesta nell’istanza stessa.

Tale comunicazione indica, inoltre, al contribuente l’importo della rata iniziale
che deve essere versato mediante modello di delega F24, avendo cura di riportare
il codice dell’atto originario a cui il piano rateale afferisce. Relativamente al
termine di scadenza del versamento - stante l’assenza nell’art. 13-bis, comma 3,
del decreto di una espressa previsione al riguardo - si ritiene che lo stesso debba
essere individuato nei sessanta giorni successivi alla ricezione da parte del
contribuente della predetta comunicazione15.
Atteso che, come già detto, il nuovo piano rateale si collega all’atto che è stato
perfezionato o definito e si innesta sulla precedente rateazione da cui il

contribuente è decaduto, ciò comporta che la rata iniziale del nuovo piano
contenga - oltre agli importi pro rata ancora dovuti a titolo di imposte, interessi e
sanzioni - anche gli interessi di rateazione. Questi ultimi vengono quantificati
dall’Ufficio fino ad una certa data, non potendo conoscere anzitempo il giorno in
cui verrà effettuato il versamento16. Il contribuente dovrà, pertanto, aggiungere
all’importo indicato nella comunicazione gli ulteriori interessi di rateazione
giornalieri da calcolarsi fino alla data dell’effettivo pagamento secondo le
istruzioni ivi fornite.
 16 Generalmente la quantificazione viene effettuata fino alla data di presumibile notifica della
comunicazione.
17 In analogia a quanto stabilito dall’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997.
Effettuato il versamento della rata iniziale, il contribuente avrà cura di far
pervenire, entro dieci giorni17, la quietanza dell’avvenuto pagamento all’Ufficio
competente. Quest’ultimo, sulla base della data di effettivo versamento della
suddetta rata, predispone il piano di rateazione definitivo con la corretta
indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive e dei relativi importi
dovuti, comprensivi degli interessi di rateazione aggiornati nel loro ammontare in
base alle suddette scadenze.
Con riguardo alla scadenza delle rate successive, il termine trimestrale per il
pagamento viene individuato:
a) per gli atti perfezionati o definiti prima del 22 ottobre 2015, in base alla
data di effettuazione del versamento della rata iniziale;
b) per gli atti perfezionati o definiti successivamente al 22 ottobre 2015, in
base al termine previsto per il versamento della rata iniziale.
Al fine di evitare, nell’effettuazione dei versamenti, errori che potrebbero
comportare una successiva decadenza dal nuovo piano accordato, è consigliabile
che il contribuente si rivolga all’Ufficio per ottenere il piano di rateazione
definitivo con l’indicazione delle date di scadenza delle rate e degli importi delle
stesse nel loro esatto ammontare, oltre che eventuali ulteriori chiarimenti.


2.3 Inadempimenti nel pagamento delle rate del nuovo piano rateale
In relazione al nuovo piano di ammortamento possono verificarsi le seguenti
ipotesi:
a) mancato pagamento della rata iniziale pur in presenza di un’istanza
presentata tempestivamente: in tal caso il contribuente non si avvale della
possibilità di accedere alla nuova rateazione e permane nella condizione di
“decaduto”. L’Ufficio procederà, pertanto, a revocare la sospensione
inizialmente emessa degli importi già iscritti a ruolo o affidati all’Agente
della riscossione18; oppure ad iscrivere a ruolo19 - nel caso non vi avesse già
provveduto - i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni
del piano di rateazione originario nonché la sanzione aggiuntiva prevista
per la decadenza20;
18 In tal caso sono dovuti dal contribuente gli interessi maturati nel periodo di durata della sospensione.
19 Oppure alla notifica di un atto di intimazione nel caso si tratti di pagamento rateale a seguito di
acquiescenza ad avvisi di accertamento c.d. esecutivi (ossia emessi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
20 Circa l’applicazione della sanzione del 30 per cento aumentata della metà (anziché del doppio) anche
con riguardo alle decadenze da piani di rateazione relativi ad atti perfezionatisi o definiti prima del 22
ottobre 2015 si veda la Circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, paragrafo 3.2.
b) mancato pagamento di una delle rate diverse dalla quella iniziale entro il
termine di pagamento della rata successiva: ciò comporta la decadenza
dalla nuova rateazione. L’Ufficio, conseguentemente, procederà a porre in
essere le attività volte al recupero coattivo di quanto ancora dovuto in base
al nuovo piano rateale, inclusa la sanzione aggiuntiva per la decadenza dal
nuovo piano di rateazione.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
 (firmato digitalmente)




 Alla Direzione provinciale_________________

Richiesta di nuovo piano rateale per i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1
luglio 2016
(Art. 13-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016,
n. 160 - Circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016)

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________
residente in______________________________________________________(Prov.___)
via/piazza________________________________________n.____CAP______________
Recapito telefonico ________________________________________________________
Indirizzo e-mail/PEC_______________________________________________________


PREMESSO CHE

non ha effettuato il pagamento della rata avente scadenza1 in data GG/MM/AAAA (la data
deve essere compresa nell’arco temporale tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016) del
piano rateale relativo all’atto (indicare numero e anno dell’atto)
___________________________________________________
1 Il mancato pagamento della rata non è stato neppure sanato mediante versamento della stessa entro il
termine di scadenza della rata successiva.
2 Il numero massimo di rate fruibili è elevato a 16 se l’atto è stato definito o perfezionato dopo il 22 ottobre
2015, data di entrata in vigore del d. lgs. 24 settembre 2015, n. 159.


CHIEDE

un nuovo piano di rateazione dei residui importi ancora dovuti in rate trimestrali n. ____
(indicare un numero di rate fino a 8, oppure fino a 122 se le somme ancora dovute superano
€ 50.000) con sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo o dei carichi affidati
all’Agente della riscossione a seguito dell’avvenuta decadenza dalla precedente rateazione.

02/10/16

School bonus Ministero dell'Istruzione


Ha avuto inizio la campagna informativa del Ministero dell’Istruzione relativa allo School bonus, che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 65% delle donazioni effettuate a favore degli istituti scolatici nel corso del 2016 e del 2017. Ridotto al 50% il credito per le donazioni fatte nel 2018. Possibili le donazioni a favore degli istituti paritari. Il nuovo strumento ha il compito di sostenere gli interventi di costruzione, manutenzione e potenziamento delle strutture scolastiche e per migliorare i progetti di alternanza scuola-lavoro a favore degli studenti.

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato la campagna informativa relativa allo School bonus.

La pubblicizzazione verrà fatta tramite spot sulle reti RAI e in radio; inoltre verrà messa a disposizione una pagina facebook (#Schoolbonus) per consentire agli utenti di interagire, oltre a un sito web (www.schoolbonus.gov.it) contenente tutte le informazioni necessarie.

08/09/16

NON PAGANO L'IRAP I SEGUENTI SOGGETTI>>>>SEGUE

Non paga l’Irap il promotore finanziario se la sua attività viene svolta senza l’utilizzo di una struttura di mezzi e/o lavoro altrui tale da costituire un’attività “autonomamente organizzata.
È questo il principio emerso da una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma relativa a un caso affrontato dal nostro studio, nella quale si ribadisce come spetti ai giudici “stabilire, caso per caso, se vi siano o meno quegli elementi di organizzazione cui fa cenno la sentenza della Corte Costituzionale 156/2001” (Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.18354/41/16, Presidente Dott. Gian Piero RINALDI, depositata in Segreteria il 22.06.2016 .
Sul punto, occorre ricordare che il presupposto dell’Irap consiste nell’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi(articolo 2  del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446) e come solo dopo una lunga vicenda processuale culminata con la cosiddetta “Irap Day” (ossia con la mega udienza tenutasi in data 8 febbraio 2007 dalla Suprema  Corte) la Cassazione  decideva circa una novantina di controversie delineando alcuni punti fermi relativi alla cosiddetta “attività  autonomamente organizzata” ai fini Irap.
In tale occasione, quindi, si è stabilito che essa sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali “al di là di quelli indispensabili alla professione” oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (si veda per esempio la sentenza nr.3678/2007 della Corte di Cassazione).
Ora, ciò che è importante in questo caso è il riconoscimento del rimborso IRAP non solo per i lavoratori autonomi ed i professionisti (ad es. commercialisti, medici, architetti, ecc…) ma anche per i promotori finanziari e, dunque, per i piccoli imprenditori.
Ebbene, sul punto i giudici romani stabiliscono che “Questo Collegio ritiene che gli elementi di organizzazione debbano essere individuati nell’esistenza di una struttura costituita da mezzi e/o lavoro altrui (organizzazione), le cui peculiari qualità consentono di rendere in tutto o in parte la stessa prestazione ovvero svolgere la medesima attività, a prescindere da quella lavorativa personale del professionista o del titolare dell’impresa (autonomia). Solo così, a parere di questo Collegio, tale presupposto consente di conferire coerenza rispetto alla ratio del tributo. Da qui la necessità di verificare nel caso di specie la sussistenza di elementi organizzativi del contribuente nel senso sopra evidenziato. Nel caso de quo trattasi di promotore finanziario e, quindi, occorre esaminare la documentazione in atti dalla quale emerge che l’attività di lavoro esercitata dal contribuente è formata da una dotazione necessaria per lo svolgimento della suddetta attività i cui componenti negativi altro non sono che i corrispettivi versati a titolo di locazione dell’ufficio oltre che il leasing della vettura e le spese relative al computer e alla cancelleria(pagina tre della sentenza).
Alla luce di quanto sopra detto, dunque, ci si augura che il Fisco possa finalmente prendere atto della situazione, evitando di chiedere il pagamento dell’IRAP a quei piccoli professionisti e lavorati autonomi che di fatto risultano privi di una struttura “autonomamente organizzata”..

 
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Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...