21/06/17

RIORDINA NORMATIVA SUI COMPRO ORO

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, il decreto legislativo n. 92 del 25 maggio 2017 che detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite.
Tra le novità previste dal decreto vi è innanzi tutto l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali è necessario, quale requisito indispensabile, il possesso della licenza di pubblica sicurezza.

20/06/17

RIFORMA PENSIONI - APE SOCIALE

 
Dopo l’annuncio via tweet da parte del Presidente Gentiloni lo scorso 22 maggio dell’avvenuta firma in via definitiva, i decreti 23 maggio 2017, n. 87 e 88, attuativi dell’APE sociale e del pensionamento dei lavoratori precoci, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017.
Contestualmente sono state pubblicate la circolare Inps n. 99 che disciplina l'applicazione del beneficio per i lavoratori precoci e la circolare n. 100 del 16 giugno 2017 che disciplina l'applicazione dell'APE sociale.
PER LE CIRCOLARI POTETE VEDERE IL SITO INPS.

ANTIRICICLAGGIO

E' STATO PUBBLICATO IL DECRETO DELLA IV DIRETTIVA
 
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il D.Lgs. n. 90 che, in attuazione della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849), detta misure idonee a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza della condotta degli operatori tenuti alla loro osservanza.

23/05/17

QUADRO RU

VUOTO IL CANESTRO DEL BONUS MA NON VIENE ANNULLATO IL CREDITO

Per le aree svantaggiate; per la ricerca; per i beni strumentali nuovi o del campo cinematografico; bonifica di amianto; si deve riportare il codice e importo nel quadro RU della dichiarazione redditi.

Se viene omesso tale codice con parimenti la compensazione l'AdE (Agenzia delle Entrate) procede inviando un avviso bonario a seguito di controllo automatico inerente l'art. 36 BIS del DPR 600/73 oppure del 54 BIS del DPR 633/72e recupera così il credito oltre la sanzione del 30% dell'importo utilizzato.

In caso di omesso importo nel quadro RU, anche dopo dell'avviso bonario è accettata una dichiarazione integrativa entro e non oltre il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Devono però essere stati rispettati i vincoli per beneficiare del credito d'imposta.

A trenta giorni dalla comunicazione bonaria dell' AdE è opportuno presentare istanza di annullamento facendo rilevare il credito esistente e la sua mancanza di iscrizione nella dichiarazione dei redditi formale che non ha interrotto il credito e la possibilità di fare una dichiarazione integrativa.

In caso di annullamento dell'avviso bonario con le sanzioni si può prendere in considerazione il fatto d'impugnare la successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nel caso di omessa compilazione del quadro che non ha arrecato danni alla determinazione dell'imponibile e non è dovuta la sanzione.



19/05/17

VOLUNTARY






               
VOLUNTARY
 

ACCERTAMENTO: nel caso di evidente violazione sul trasferimento del danaro in entrata ed in uscita dall’Italia. Sarà eseguito dalla Guardia di Finanza o dall’agenzia delle dogane. L’opposizione deve vedere come il viaggio è stato fatto in auto o in treno il passaggio è stato fatto l’attraversamento di confine se in aereo o nave sarà dove è avvenuto l’imbarco.
NOVITA’: ci può essere accertamento da parte del Ministero dell’ Economia  che ha il compito di verificare alla irrogazione delle sanzioni come natura dolosa, colposa, condotta illecita, personalità del committente e sue condizioni economiche,  se recidivo, se ha effettuato l’eliminazione  o cercato di diminuire gli effetti provocati da condotta illecita.
  
SANZIONI: fino al 40% dell’importo trasferito eccedente la soglia di 10 mila euro. Per violazioni commesse dal 2012: dal 10% al 30% dell’importo trasferito se pari o superiore alla soglia di € 10.000; dal 30% al 50% dell’importo trasferito in eccedenza rispetto alla soglia di legge prevista (superiore a € 10.000) se l’eccedenza è superiore a € 10.000.


17/05/17

Spese vitto e alloggio e deducibilità

Tali spese di cui all'oggetto sono sostenute dal titolare dell'impresa con deducibilità  al 75% del loro importo.
Devono ovviamente essere spese inerenti all'attività esercitata altrimenti non si possono dedurre.

FORNISCO I RECAPITI SE AVETE BISOGNO DELLA NOSTRA CONSULENZA


Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

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