16/12/17

Economisti e giuristi insieme”: nasce l’associazione di commercialisti, avvocati e notai

 
E' stata costituita il 15 dicembre 2017 l’associazione di avvocati, commercialisti e notai, “Economisti e Giuristi insieme”.

14/12/17

Tuttavia anche l’appello è inammissibile senza la presenza del difensore

Con la sentenza n.29919, depositata in data 13 dicembre 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l’appello è inammissibile se la parte privata, superando il previsto valore della lite, non si munisce di difensore ed a tal fine non è necessario che i giudici di secondo grado ammoniscano preventivamente il contribuente a provvedere in tal senso se di tale obbligo il contribuente era già stato edotto in primo grado.

L’Agenzia delle Entrate notificava ad una società un accertamento che veniva impugnato innanzi alla competente CTP. Il ricorso era sottoscritto dal rappresentante legale della società e non dal difensore abilitato nonostante la controversia fosse di valore superiore a 2582,28 euro.
L’Agenzia delle Entrate chiedeva l’inammissibilità del ricorso.
 
La CTP rigettava la richiesta dell’ufficio in quanto nelle more, la società aveva provveduto a conferire incarico a un difensore abilitato depositando il relativo atto di conferimento. Rigettava nel merito l’impugnazione della contribuente
La società appellava la decisione ma anche in questa circostanza proponeva il gravame senza difensore abilitato
La CTR riteneva l’appello inammissibile perché tra l’altro era stato sottoscritto personalmente dal legale rappresentante senza l’ausilio di difensore.

PMI: ufficiale l’accesso all’equity crowdfunding

Dal 3 gennaio 2018 anche le piccole e medie imprese (Pmi) potranno accedere al mercato dei capitali attraverso l’equity crowdfunding che, inizialmente, era riservato esclusivamente alle start-up e alle Pmi innovative. E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017 la delibera Consob che apporta alcune modifiche al “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line” (Regolamento sul crowdfunding), con Delibera 29 novembre 2017 n. 20204.

E’ stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, la delibera n. 20204 del 29 novembre 2017 della Consob ha apportato alcune modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche (Regolamento sul crowdfunding).
La novità principale è l’apertura a tutte le piccole e medie imprese (Pmi) al mercato dei capitali attraverso l’utilizzo dell’equity crowdfunding che, inizialmente, era riservata esclusivamente alle start-up e alle Pmi innovative.
Inoltre è prevista una maggiore tutela per gli investitori, grazie all'obbligo, in capo ai gestori dei portali per la raccolta di capitali on-line, di aderire a sistemi di indennizzo o di dotarsi di copertura assicurativa.

La delibera entra in vigore il 3/1/2018 con un'unica eccezione: l'adesione dei gestori a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o in alternativa la stipula di un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, che si applicano decorsi sei mesi dalla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

13/12/17

Codici tributo per controlli automatizzati


Codici tributo per versamenti dovuti a seguito di comunicazioni da controlli automatizzati
Codice tributo per autoliquidazione
915D - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. IRAP - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Imposta
3883
916D - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. IRAP - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Interessi
917D - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. IRAP - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Sanzioni

 

Fallimenti e chiusura

Io sono in fase di chiusura del fallimento con un attivo non cospicuo che soddisfa il pagamento del:
- Compenso del curatore
- Consulente del lavoro della procedura
Con la parte residuale dovrei provvedere al pagamento di due sentenze con esito negativo per la procedura e condanna alle spese di controparte e le spese condominiali in prededuzione del periodo fallimentare.
Al riguardo, premesso che non c'è la disponibilità per soddisfare entrambe per l'intero chiedo se debbano essere soddisfatte in misura percentuale o se trattandosi di spese in prededuzione vi sia un grado di preferenza di una rispetto all'altra. Il quesito è relativo solo a queste ultime due spese (condominiali e rimborso spese a controparte)in quanto ho già assodato come da vostra risposta precedente del 20/09/2017 a A.Sabatini, che il compenso del curatore e del consulente del lavoro hanno la priorità tra le spese di prededuzione.
Ringrazio fin d'ora della Vostra cortese risposta.
 Risposta
Il credito per le spese condominiali non gode di alcun privilegio ed egualmente quello per rimborso spese alla controparte del giudizio di cognizione, sicchè entrambi questi crediti vanno collocati, nell'ambito delle prededuzioni, in chirograf o e pagati, quindi, in proporzione.

Unicredit sofferenze fanno gola. Anche Generali nel business.

https://www.avvenire.it/economia/pagine/unicredit-aumenta-dividendo-npl-a-generali-e-king-street

Scioglimento camere

http://www.corriere.it/politica/17_dicembre_13/scioglimento-camere-ac1b958a-df86-11e7-b8cc-37049f602793.shtml

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...