Con l’ordinanza n. 2231, depositata in data 30 gennaio 2018, la Cassazione ha precisato che in caso di impugnazione di una cartella di pagamento contestuale al pagamento della stessa, quest’ultimo non può essere qualificato come spontaneo, con conseguente irripetibilità di quanto versato, a maggior ragione se l’adempimento è finalizzato solo ad evitare la possibile esecuzione. Pertanto il contribuente può anche in tal caso opporre all’Erario il giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato in solido che aveva tempestivamente impugnato l’atto presupposto alla cartella in questione.
L’Ufficio notificava ad una società venditrice ed a quattro persone fisiche acquirenti degli avvisi di rettifica e liquidazione relativi a delle compravendite di un terreno.
Gli atti impositivi erano impugnati solo dalle parti acquirenti, mentre quella venditrice non proponeva alcun ricorso.
Successivamente la società, appreso l’esito favorevole dei giudizi degli acquirenti, impugnava la cartella che le era stata medio tempore notificata, provvedendo però nello stesso giorno al pagamento della stessa, al fine di evitare un’esecuzione nelle more del procedimento.
Sia la CTP che la CTR ritenevano inammissibile l’eccezione di giudicato favorevole sulla stessa vicenda ottenuto dagli acquirenti, ex art. 1306 comma 2 c.c., atteso che il pagamento effettuato dalla società doveva considerarsi spontaneo. Questo perché era stato fatto nella stessa data della presentazione del ricorso avverso la cartella e quindi non vi sarebbe stata prova dell’anteriorità della proposizione dell’impugnazione rispetto al pagamento.
 
 
fonte Ipsoa