06/04/18

SCARTO E SPESOMETRO ECCO SEMBRA VALIDO QUESTO PRINCIPIO

Quando c’è uno scarto, solitamente ci sono cinque giorni per inviare di nuovo il documento in modo valido, evitando sanzioni. Vediamo in quali condizioni è possibile seguire questa procedura.

Quando un file viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate in prossimità
della scadenza attraverso il sito dei Servizi telematici, può
accadere che l'esito “scartato” venga generato e,
quindi, letto dopo l'ultimo giorno utile per l'invio.

In questa situazione, per alcuni casi ben determinati viene concessa la possibilità
di inviare lo stesso documento relativo allo stesso
codice fiscale entro cinque giorni dallo scarto, considerandolo
ugualmente valido. Così facendo, si evita di incorrere nelle sanzioni
e negli interessi che, invece, normalmente sono dovute nel caso di invio oltre
i termini. In pratica, può essere considerata come una sorta di mini
proroga concessa per motivi tecnico-informatici.

I cinque giorni decorrono dalla data dello scarto riportata
nel testo della ricevuta e non da quando viene aperto e letto
il messaggio dall'utente. Vengono calcolati considerando solo i giorni
lavorativi.


Nella sua formulazione iniziale riportata nella circolare 195 del 24 settembre
1999 del Ministero delle Finanze, l'opportunità è stata
prevista solo per le dichiarazioni. Successivamente è stata estesa anche
a diversi altri tipi di documenti inviati telematicamente che, però,
devono rispettare alcune specifiche condizioni.

L’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva

Pubblichiamo il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 n. 73203 che determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a partire dal 1° luglio 2018.
Il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante:
bonifico bancario o postale,
assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali,
addebito diretto in conto corrente,
carte di credito,
bancomat
carte prepagate,
ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente

Il presente provvedimento ha individuato così le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore.
Esse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).

Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nel presente provvedimento.

Restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

29/03/18

RICONOSCIUTO UN CREDITO D'IMPOSTA

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, alle imprese alberghiere e agli agriturismi esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e’ riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 relative a:
1. Interventi di manutenzione straordinaria
2. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia
4. Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
5. Interventi di incremento dell’efficienza energetica:
6. Adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
7. Spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive oggetto del presente decreto.
Il credito di imposta viene riconosciuto per le spese relative a interventi che abbiano finalità di ristrutturazione edilizia di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, di riqualificazione, a condizione che abbiano ANCHE finalità di incremento dell’efficienza energetica o di riqualificazione antisismica (punti 5 e 6), ovvero, fermo restando l’ultima condizione, per le spese per l’acquisto di mobili e componenti di arredo (punto 7), destinati esclusivamente alle strutture ricettive oggetto del presente decreto, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo di imposta successivo.

Beneficiari

Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° Gennaio 2012.

Tipo di Sovvenzione

Alle imprese ammesse è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 relative agli interventi sopra indicati, ripartito in due quote annuali di pari importo, fino all’importo massimo di 200.000 euro, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati.
Il credito di imposta riconosciuto può essere comunque utilizzato entro 10 anni.

FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO D.L. 145/13

Cosa sono i voucher digitalizzazione

Il decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013, più noto come Destinazione Italia, ha previsto la concessione di finanziamenti a fondo perduto in forma di voucher di importo non superiore a 10mila euro per:
  • l’acquisto di software, hardwareo servizi che consentano il miglioramento dell’efficienza aziendale,
  • lo sviluppo di soluzioni di e-commerce,
  • laconnettività a banda larga e ultralarga da parte delle imprese,
  • la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle piccole e medie imprese.

Chi può partecipare al bando voucher digitalizzazione

In base al decreto MISE del 23 settembre 2014 i voucher sono destinati alle PMI che:
  • abbiano sede legale sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  • non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le stesse spese;
  • non si trovino in stato di fallimento, liquidazione o altre situazioni equivalenti secondo la normativa vigente.

Quali sono le spese ammissibili ai contributi

I voucher possono essere concessi nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili, che sono:
  • per quanto riguarda ilmiglioramento dell’efficienza aziendale;
  • relativamente alla modernizzazione dell’organizzazione del lavoro;
  • quanto allo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
  • relativamente alla connettività a banda larga e ultralarga;
  • nel caso del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  • relativamente alla formazione qualificata nel campo ICT.

28/03/18

VERIFICA ANATOCISMO DEI CONTI CORRENTI E NON SOLO

VERIFICHIAMO L'ANATOCISMO SU CONTI CORRENTI BANCARI, VERIFICHIAMO I PRESTITI E MUTUI
INVIACI LA TUA RICHIESTA E PROCEDIAMO.
N.B. I PREZZI VARIANO IN BASE AL LAVORO DA SVOLGERE.

dr.marcoruggeri@gmail.com

Modello comunicazione iva periodica


Approvata la nuova versione del modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche
IVA


L’Agenzia Entrate, con il Provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018, ha approvato il nuovo modello per la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Nel modello sono stati inseriti i righi VP1 (Operazioni straordinarie) e VP13 (Metodo di calcolo dell’acconto dovuto). Il fine è stato quello di allineare il Modello con la Dichiarazione IVA annuale.
Le nuove istruzioni approvate insieme al Modello chiariscono che è possibile correggere errori od omissioni presentando una Comunicazione che vada a sostituire la precedente, prima della presentazione della Dichiarazione IVA annuale; dopo, invece, la correzione deve avvenire direttamente in Dichiarazione annuale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a cura di: AteneoWeb S.r.l.

08/03/18

Insinuazione al passivo istituto di credito

Buongiorno,
 ho ricevuto istanza di insinuazione al passivo da parte di una banca per un importo decisamente rilevante, comprensivo del saldo (negativo) di conto corrente di corrispondenza e di un muto chirografario.
 In relazione al conto corrente di corrispondenza viene richiesta l'ammissione di un importo comprensivo degli interessi nella misura del 12% circa maturati dal momento in cui il conto è andato in sofferenza.
 A prova di tutto ciò mi viene fornito il contratto di c/c e il decreto ingiuntivo in cui viene riconosciuto tale credito (comunque indicato per il valore complessivo).
 Non sono stati forniti gli estratti conto.
 Ho di conseguenza richiesto ulteriore documentazione, in particolare gli estratti conto, poichè in assenza degli stessi non sono in grado di effettuare alcuna verifica, nè in relazione agli interessi ne in relazione alla data in cui il conto è andato in sofferenza...
 Ad oggi nulla mi è stato fornito.
 Premetto che già quando inviai la comunicazione alla banca ex art 92 lf chiesi copia degli estratti conto (a titolo collaborativo). La stessa a suo tempo non me li ha forniti adducendo che il rapporto risale a oltre 5 anni prima...
 Parte degli stessi li ho reperiti per altre vie, ma riguardano i primi anni del rapporto, non gli ultimi.
 Vista la mancanza e la reticenza dimostrata a fornire gli e/c ora che devo valutare l'ammissione al passivo del credito (comprensivo di capitale e interessi) non so come comportarmi.
 Il mio dubbio riguarda soprattutto la questione anatocismo...  

01/07/2016 18:02  
Lei dice che la banca, a prova del suo credito, ha "fornito il contratto di c/c e il decreto ingiuntivo in cui viene riconosciuto tale credito". Orbene se il decreto ingiuntivo è passato in giudicato con la dichiarazione di esecutività ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento, non è necessaria altra documentazione perché il titolo posto a fondamento di tale domanda è proprio il decreto definitivo e non più modificabile. Se, invece, il decreto ingiuntivo non è ancora passato in giudicato, le sue perplessità sono fondate e può benissimo proporre di ammettere il credito per la parte che ritiene dovuta (calcolata anche non al centesimo), escludendo il residuo per mancanza di idonea documentazione; vedrà che la banca, in sede di opposizione, produrrà la documentazione necessaria a sostegno del suo credito.



FONTE ZUCCHETTI

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...