27/09/22

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 26 SETTEMBRE 2022 somme indebitamente percepite.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 26 SETTEMBRE 2022 

Somme indebitamente percepite: restituzione al netto delle ritenute Imposte dirette  

In tema di restituzione di somme indebitamente percepite al netto delle ritenute, ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell'indebito (ad esempio, corresponsione rateale o mancata restituzione). Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 470 del 26 settembre 2022. Se il sostituito, nelle more della definitività della pretesa, corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d'imposta nel periodo in cui è avvenuta la restituzione.

Con la risposta a interpello n. 470 del 26 settembre 2022 ha fornito chiarimenti in tema di restituzione di somme indebitamente percepite.

L'art. 150, comma 1, del decreto Rilancio ("Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto") ha introdotto nell'art. 10 TUIR il comma 2-bis il quale prevede espressamente che le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

Nella circolare 14 luglio 2021, n. 8/E sono stati forniti chiarimenti in merito alla nuova modalità di restituzione al netto delle somme indebitamente percepite disciplinata dall'art. 150. Nel documento di prassi viene preliminarmente chiarito che la nuova disposizione che prevede la restituzione delle somme al "netto" della ritenuta si aggiunge a quella prevista dalla lettera d-bis) ossia al "lordo" della ritenuta.

Leggi anche Ripetizione dell’indebito: restituzione (al netto o al lordo) in tutti i casi di tassazione alla fonte

Al riguardo, nella relazione illustrativa alla norma viene infatti specificato che la modifica normativa, pertanto, attraverso l'inserimento del comma 2-bis nell'art. 10 TUIR prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore, deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 10 TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento in base alla diversa tipologia di ritenuta operata, è stato chiarito che la restituzione delle somme al netto delle ritenute subite può avvenire nell'ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a ritenuta alla fonte a qualsiasi titolo, nonostante la rubrica dell'art. 150 del decreto Rilancio faccia riferimento esclusivamente alle "ritenute alla fonte a titolo di acconto".

Nella circolare n. 8/E del 2021 è stato chiarito che al fine di determinare l'importo netto da restituire, con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, in assenza di disposizioni al riguardo, il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all'indebito.

Nel citato documento di prassi viene, altresì, specificato che le somme da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta IRPEF subita, nonché delle ritenute applicate relative anche alle eventuali addizionali all'IRPEF. L'art. 150 ha, inoltre, disciplinato le modalità con le quali il sostituto d'imposta recupera le ritenute IRPEF versate all'Erario all'atto della corresponsione delle somme, riconoscendogli un credito d'imposta pari al 30% delle somme restituite al "netto" delle ritenute.

In merito alle modalità di utilizzo del credito d'imposta, nella circolare n. 8/E/2021 è stato chiarito che il diritto del sostituto a fruire del credito di imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Più precisamente, tenuto conto che il recupero delle ritenute IRPEF ("operate e versate") attiene al rapporto tra sostituto d'imposta ed Erario, si è ritenuto che la "definitività" della pretesa alla restituzione delle somme consenta al sostituto di fruire dell'intero ammontare del credito, a prescindere dell'importo effettivamente corrisposto dal sostituito.

Ciò comporta che ai fini dell'utilizzo del credito di imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell'indebito (ad esempio, corresponsione rateale o mancata restituzione). Tuttavia, se il sostituito, nelle more della definitività della pretesa, corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d'imposta nel periodo in cui è avvenuta la restituzione.

La disposizione che prevede la possibilità di restituire le somme al netto delle ritenute IRPEF non trova applicazione se alla data del 19 maggio 2020:

- il contribuente ha già restituito l'indebito al "lordo";

- per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sia stabilita la restituzione al "lordo", salvo diverso successivo accordo tra le parti;

- sia in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al "lordo" delle ritenute operate all'atto dell'erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.

Viene, inoltre, considerato il fatto che potrebbero verificarsi dei casi in cui alla data del 31 dicembre 2019, a seguito di sentenza definitiva o di accordo, la restituzione sia stabilita al netto, in tal caso è stato chiarito che il sostituto d'imposta può fruire del credito in relazione alle restituzioni avvenute dal 1° gennaio 2020.

26/09/22

Credito autotrasportatori: ripresentazione delle domande con errori fino al 19 ottobre 2022 Dogane

DALL’AGENZIA DELLE DOGANE - 22 SETTEMBRE 2022 

Credito autotrasportatori: ripresentazione delle domande con errori fino al 19 ottobre 2022 Dogane  

Ai fini del credito autotrasportatori, è possibile ripresentare l’istanza, in caso di errori nei file trasmessi, fino alla data di chiusura del portale, attualmente fissata al 19 ottobre 2022. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Dogane con l’avviso pubblicato in data 22 settembre 2022: è stato concordato di mantenere non bloccante il controllo sul file targhe. Diversamente permangono controlli bloccanti sul file fatture, laddove dovessero esserci errori di compilazione e/o di conversione del file nel formato .csv.

Con un avviso in data 22 settembre 2022 l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcune indicazioni sul credito autotrasportatori.

Nell'incontro del 21 settembre tra l’Agenzia delle Dogane e le Associazioni di settore sono stati affrontati alcuni aspetti legati alle istanze presentate. In particolare, è stato deciso di mantenere la possibilità di ripresentare l’istanza con presenza di errori nei file trasmessi, fino alla data di chiusura del portale, attualmente fissata al 19 ottobre 2022.

E’ stato altresì concordato di mantenere non bloccante il controllo sul file targhe. Diversamente permangono controlli bloccanti sul file fatture, laddove dovessero esserci errori di compilazione e/o di conversione del file nel formato .csv, ad esempio la presenza di più di due cifre decimali, il punto come separatore di migliaia, più di un “;” come separatore di campo, la presenza di un separatore di campo diverso dal “;”.

Di conseguenza, le istanze che presentano errori soltanto nel file targhe, saranno inviate dopo 5 giorni dall’esito, al MIMS per il prosieguo dell’iter.

In ogni caso è stato evidenziato che gli operatori, tenuto conto delle due assunzioni di responsabilità sottoscritte all’atto del caricamento dell’istanza sulla piattaforma, di verificare che il file targhe contenga esclusivamente veicoli ammessi al beneficio dalla norma di riferimento.

24/09/22

Il bonus imprese turistiche per canoni di locazione trova il codice tributo.

Il bonus imprese turistiche per canoni di locazione trova il codice tributo.

Con la risoluzione n. 51 del 23 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate è stato istituito il codice tributo “7741” denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 51 del 23 settembre 2022, con cui ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta acquistato dai cessionari di cui all’articolo 5 del DL n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

L’articolo 5 del DL n. 4 del 2022 ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

L’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede inoltre, al comma 5-bis, che in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, con la risoluzione 37/E dell’11 luglio 2022 è stato istituito il codice tributo “6978”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che:

-la comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente compilando la sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione;

-per ciascun contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito, questo deve essere ceduto per l'intero importo e non è ammessa la cessione parziale;

-il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

-dopo l’accettazione alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Pertanto, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, è stato istituito il codice tribute “7741” denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.


Fonte AdE

17/09/22

13/09/22

Modello 730/2022

Modello 730/2022 da inviare entro il 30 settembre

Dichiarazioni fiscali  

C'è tempo fino al 30 settembre per inviare il modello 730/2022. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa dell’11 settembre 2022. In questi giorni è possibile ancora consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com’è e premere il tasto “invio”. Tra le novità, da quest’anno è possibile affidare a un familiare o a un’altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

12/09/22

I rapporti tra professionista e società di servizi

I rapporti tra professionista e società di servizi, di cui è socio, possono essere oggetto di contestazione se creano un risparmio di imposta e sono privi di sostanza economica. L’ordinamento italiano ha recepito il punto emanando una prima norma in tema di elusione fiscale: l’articolo 37-bis del DPR 600/73, abrogato nel 2015, il quale qualificava come “inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”. Poi, l’articolo 1 del Decreto Legislativo 128/2015, oggi in vigore, ha introdotto nello Statuto del contribuente l’articolo 10-bis, secondo il quale “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi”. La recente ordinanza numero 23135/2022 della Corte di Cassazione, di recente pubblicazione, tratta di una situazione che interessa i professionisti e che è spesso soggetta a contestazione per abuso del diritto: sono contestati i vantaggi fiscali che possono essere conseguiti da un professionista per effetto dei rapporti economici che possono intercorrere tra questo e una società di servizi di cui è socio. Sono molte le fattispecie potenzialmente contestabili nella medesima situazione, come ad esempio la locazione al professionista dell’immobile di proprietà della società di servizi, la fatturazione da parte della società di prestazioni che potrebbero essere svolte direttamente dal professionista, o altro.

La motivazione per cui la fattispecie è spesso soggetta a contestazione da parte del fisco è che, attraverso l’utilizzo di una società di servizi, un professionista potrebbe ottenere alcuni vantaggi fiscali derivanti dalle divergenze di trattamento previsti tra redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Secondo l’ordinamento italiano, i vantaggi fiscali derivanti da una siffatta costruzione formale, legittima di per sé, assumono i caratteri dell’illegittimità nel momento in cui sono privi di sostanza economica. Con l’ordinanza 23135/2022, in trattazione, pur cassando nel caso in esame le contestazioni di abuso del diritto a carico del professionista, per il quale sono state considerate valide le ragioni economiche alla base dell’operazione, la Corte di Cassazione chiarisce che “ricorre l'abuso del diritto […] ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica; di talché, per configurare la condotta abusiva è necessaria un'attenta valutazione delle ragioni economiche delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di anormalità economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso, la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato”, e che “costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera ove esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta; la prova del disegno elusivo, nonché delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato ed utilizzati solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria”. 

Fermo restando che resta in capo all’Amministrazione finanziaria dello Stato l’onere di dimostrare l’esistenza di un progetto elusivo, la cui valutazione spetterà al giudice di merito, i rapporti che intercorrono tra professionista e società di servizi, di cui questo è socio, possono essere ricondotti alla fattispecie abusiva dell’abuso del diritto in tutte le situazioni in cui la struttura organizzativa esistente sia giustificata da valide ragioni economiche e non dal solo obiettivo di creare un guadagno d’imposta.

Fonte: Fisco e tasse

09/09/22

Autotrasporto: in arrivo 29,6 milioni di euro per il 2022

Autotrasporto: in arrivo 29,6 milioni di euro per il 2022 per compensare l’aumento dei prezzi dell’Ad Blue Imprenditoria  

Firmato il decreto che prevede un contributo straordinario di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese italiane iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all’Albo degli autotrasportatori che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto merci con mezzi di ultima generazione (Euro 6/D, Euro 6/C, Euro 6B, Euro 6/A ed Euro 5). Con successivo decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili saranno definiti termini e modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese tramite una piattaforma informatica nella quale inserire le informazioni necessarie per determinare il credito concedibile. Il decreto direttoriale definirà inoltre le modalità di verifica del rispetto dei requisiti per beneficiare del contributo e la determinazione dell’agevolazione massima concedibile.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che prevede un contributo straordinario di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese italiane iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all’Albo degli autotrasportatori che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto merci con mezzi di ultima generazione (Euro 6/D, Euro 6/C, Euro 6B, Euro 6/A ed Euro 5).

Il contributo viene concesso nella misura pari al 15% delle spese sostenute nell’anno 2022 (al netto dell’Iva) per l'acquisto del componente Ad Blue, utilizzato per la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli diesel, per un ammontare massimo di 500 mila euro a impresa.

I contributi sono cumulabili con quelli previsti all’articolo 3 del decreto-legge 50/2022 per compensare le imprese di autotrasporto per il caro carburante e mirano a sopperire alla carenza di liquidità delle imprese di trasporto di merci su strada e mitigare l’impatto negativo sulla redditività delle imprese determinato dalle tensioni sui mercati internazionali a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il Decreto prevede inoltre che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) individui le imprese beneficiarie della misura, determini l’importo concedibile, approvi gli atti necessari per il riconoscimento del credito d’imposta.

Con successivo decreto direttoriale saranno definiti termini e modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese tramite una piattaforma informatica nella quale inserire le informazioni necessarie per determinare il credito concedibile (dati dell’impresa, fatture di acquisto del componente Ad Blue, somme spese, veicoli per i quali è stato acquistato il componente, ecc.). Il decreto direttoriale definirà inoltre le modalità di verifica del rispetto dei requisiti per beneficiare del contributo e la determinazione dell’agevolazione massima concedibile.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con la presentazione del modello F24 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa. Il Mims dopo aver riconosciuto il contributo, trasmette all’Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e la comunicazione di eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.

Infatti, fatta salva l’ordinaria attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, Il Ministero può effettuare gli accertamenti e le verifiche anche dopo l'erogazione dei contributi e procedere, nei casi in cui emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dalle imprese, alla revoca del provvedimento di accoglimento disponendo la restituzione dell’ammontare concesso. In tali casi, il Mims procede al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Fonte: Ipsoa

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...