22/09/23

Triangolazione con dichiarazione d'intento

La triangolazione con dichiarazione d'intento è un'operazione di cessione di beni in cui tre soggetti, distinti tra loro, sono coinvolti in una serie di cessioni e acquisti. Il primo soggetto, detto "promotore", acquista i beni da un altro soggetto, detto "primo cedente", e li consegna a un terzo soggetto, detto "secondo cessionario", che li acquista dal promotore.

La dichiarazione d'intento è un documento che viene emesso dal secondo cessionario, in qualità di esportatore abituale, e che attesta l'intenzione di esportare i beni acquistati dal promotore. La dichiarazione d'intento deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate, che rilascia un'apposita ricevuta.

In caso di triangolazione con dichiarazione d'intento, l'operazione è esente da IVA. Il promotore, in qualità di primo cedente, emette una fattura senza IVA al secondo cessionario, che incassa il bene e lo esporta. Il secondo cessionario, in qualità di esportatore abituale, emette una fattura senza IVA al proprio cliente finale, che è il destinatario effettivo dei beni.

Ecco un esempio di triangolazione con dichiarazione d'intento:

Soggetto A: Promotore

Soggetto B: Primo cedente

Soggetto C: Secondo cessionario


Operazione:

A acquista da B 100 unità di un bene per un valore di 10.000 euro.

A consegna il bene a C.

C emette una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

A emette una fattura a C per 10.000 euro senza IVA.

C emette una fattura a D, il suo cliente finale, per 10.000 euro senza IVA.

Conseguenze fiscali:

A non deve versare IVA all'Erario.

B non deve versare IVA all'Erario.

C non deve versare IVA all'Erario.

D non deve versare IVA all'Erario.

La triangolazione con dichiarazione d'intento è un'operazione che può essere utilizzata per beneficiare dell'esenzione IVA nelle cessioni di beni a soggetti esteri. Tuttavia, è importante rispettare i requisiti previsti dalla normativa, in particolare l'obbligo di emissione della dichiarazione d'intento da parte del secondo cessionario.

Requisiti per la triangolazione con dichiarazione d'intento:

I soggetti coinvolti devono essere distinti tra loro.

Il secondo cessionario deve essere un esportatore abituale.

I beni devono essere consegnati direttamente al secondo cessionario.

Il secondo cessionario deve emettere una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni in caso di violazione dei requisiti:

In caso di violazione dei requisiti previsti per la triangolazione con dichiarazione d'intento, si applicano le seguenti sanzioni:

Per il promotore: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

Per il primo cedente: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

Per il secondo cessionario: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

07/09/23

Triangolazioni con l'estero

Le triangolazioni sono operazioni nelle quali i beni sono oggetto di due trasferimenti giuridici, ma vengono consegnate direttamente dal primo fornitore al secondo cessionario con un unico trasferimento fisico. Le triangolazioni possono essere nazionali, comunitarie o extra-comunitarie.

Le triangolazioni IVA Intra/Extracomunitarie sono operazioni che hanno a che vedere con tre soggetti diversi. Uno dei quali può essere un soggetto residente in un Paese UE (triangolazioni Iva comunitarie), o in un Paese Extra-UE (triangolazioni Iva Extracomunitarie).

Per quanto riguarda la fatturazione nelle triangolazioni, nella fattura occorre indicare la dicitura “Operazione triangolare” ed indicare il paese di destinazione delle merci. La società che vende il bene può emettere fattura immediata oppure fattura differita. La società che acquista il bene emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 8, co.1, lett. a), DPR 633/19721.

Ci sono vari casi che se volete posso spiegare e che però dovrete chiedermelo nei commenti.

Saluti

04/09/23

POS E NEGOZIANTI DISCIPLINA

Prende il via la disciplina sanzionatoria per chi non accetterà i pagamenti con carte e bancomat, secondo le novità fissate dal decreto del 2pnrr n. 36/2022 che ha anticipato l’entrata in vigore della norma prevista dall’articolo 19-ter della legge di conversione del decreto legge n. 152/2021, la cui decorrenza era fissata alla data del 1° gennaio 2023.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti con POS è composta da due voci: una multa dall’importo fisso, pari a 30 euro, alla quale si affiancherà la somma aggiuntiva del 4 per cento, calcolata in base al valore della transazione.

Stando alle novità inserite in Senato nel corso dell’iter per la conversione in legge del decreto PNRR 2, le sanzioni si applicheranno anche in caso di mancata accettazione dei pagamenti con carte prepagate. Restano invece escluse le app.

È stata introdotta per contrastare l’evasione fiscale, in parallelo alla riduzione del limite per l’uso del denaro contante, la sanzione prevista in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte e bancomat.

La novità approvata nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto n. 152/2021 per l’attuazione del pnrr che prevede l’applicazione delle sanzioni per chi rifiuta pagamenti con POS entrerà in vigore con sei mesi di anticipo.

Volete sapere come funzionerà la doppia multa per chi rifiuta i pagamenti con pos?

L’articolo 19-ter del decreto n. 152/2021, “Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito”, prevede una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione, in caso di violazione dell’obbligo di accettare pagamenti con carte di credito o debito da parte di commercianti e professionisti.

Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Si integra quanto previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 modificando il comma 4 e aggiungendovi il comma 4-bis, ossia la norma che a decorrere dal 30 giugno 2014 ha introdotto l’obbligo di accettare pagamenti tramite carte e bancomat per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni professionali.

L’obbligo di POS è però rimasto solo su carta, non essendo previste ad oggi sanzioni in caso di mancata accettazione di strumenti di pagamento diversi dal contante.

Sanzioni POS anche a chi non accetta pagamenti con carte prepagate

Commercianti e professionisti saranno quindi tenuti a dotarsi di strumenti che consentono al cliente di pagare con carte di credito, bancomat, e anche carte prepagate.

A inserire l’ultimo tassello utile per l’avvio della disciplina sanzionatoria è un emendamento approvato in Senato nel corso della conversione in legge del decreto PNRR 2, che prevede quanto segue:

“All’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”, sono sostituite dalle seguenti: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate””

Le sanzioni non saranno applicate in caso di oggettiva impossibilità tecnica, come ad esempio nelle ipotesi di assenza di connessione.

Sanzioni POS dal 30 giugno 2022 dopo 8 anni dall’avvio dell’obbligo. Non è certo la prima volta che si parla di introdurre sanzioni per chi non si è dotato di POS e rifiuta i pagamenti con carte e bancomat.

L’ultimo tentativo, in ordine temporale, è stato fatto con il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, il DL n. 124/2019, che in una prima versione disponeva l’introduzione della stessa disciplina sanzionatoria ora prevista dalla legge di conversione del decreto sul PNRR n. 152/2021.

Una misura in cantiere da tempo, per dare una spinta ulteriore all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili e per ridurre l’uso del denaro contante, fortemente osteggiata ma che presto sarà definitivamente operativa.

La disposizione attualmente in vigore prevede quindi l’applicazione di una sanzione applicata secondo due diversi criteri: un importo fisso pari a 30 euro; un importo del 4 per cento calibrato in relazione al valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento con POS.

La sanzione sarà quindi calcolata anche in base all’entità della somma per la quale verrà rifiutato l’uso di mezzi di pagamento tracciabili, secondo il principio di proporzionalità.

Per le sanzioni applicate in caso di violazione dell’obbligo di POS non sarà possibile procedere al pagamento in misura ridotta, ossia all’oblazione amministrativa, che consente, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Inoltre, la sanzione sarà applicata a prescindere dall’importo dell’operazione per la quale è stato rifiutato il pagamento con strumenti tracciabili.

01/09/23

IL MAGAZZINO DI UN NEGOZIO COMMERCIALE

Il calcolo del magazzino di un negozio commerciale dipende da diversi fattori come il costo del capitale, dei servizi del magazzino, dello spazio e del rischio inventariale.

In media, questi costi rappresentano dal 15% al 30% circa del valore dell’inventario.

Puoi calcolare il costo delle giacenze in eccesso inserendo un valore in ciascuna componente per calcolare i costi di gestione magazzino.

Inoltre, è importante conoscere il tasso di rotazione del singolo articolo per rendere subito disponibili i prodotti ad alta rotazione.

L’indice di rotazione del magazzino è il rapporto tra la quantità venduta di un determinato articolo in un certo periodo di tempo e la quantità esistente in media in magazzino (la cosiddetta scorta media) nello stesso lasso di tempo.

Un indice di rotazione elevato significa che le scorte non rimangono ferme in magazzino ma vengono vendute velocemente e producono valore. Come calcolare l'indice di rotazione.

L'indice di rotazione di un determinato articolo esprime il numero di volte in cui, in un certo periodo di tempo, il materiale si "rinnova" o "ruota" in magazzino. Un indice di rotazione annuale pari a 3 significa che il materiale ruota tre volte in dodici mesi: dopo un primo carico a magazzino ed un successivo scarico, vi è un secondo ricevimento con conseguente scarico ed infine un terzo carico e scarico. Un elevato numero dell'indice di rotazione significa che le scorte ruotano molte volte (o velocemente); un indice di rotazione basso, significa invece che le scorte rimangono più "ferme" o ruotano più lentamente.

29/08/23

Se non ricevi fattura cosa devi fare

Studiomarcoruggeri@gmail.com

Se non ricevi la fattura dal fornitore entro 4 mesi dalla data in cui hai effettuato l’operazione, hai 30 giorni di tempo per emettere un’autofattura, cioè un documento fiscale dove sei sia il mittente che il destinatario. Se l’operazione per cui non hai ricevuto la fattura prevede il pagamento dell’IVA, devi versarla autonomamente tramite modello F24, inserendo il codice tributo “9399 - regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione”. 

14/08/23

GESTIONE DEI COSTI AZIENDALI

Analisi dei costi: L'analisi dei costi è il processo di raccolta, organizzazione e analisi delle informazioni sui costi di un'azienda. Questa informazione può essere utilizzata per identificare i costi non necessari, per trovare modi per ridurre i costi e per prendere decisioni migliori sulle spese.

Budgeting: Il budgeting è il processo di pianificazione delle entrate e delle spese di un'azienda per un periodo di tempo specifico. Il budgeting può aiutare le aziende a rimanere in linea con i loro obiettivi finanziari e a evitare sorprese indesiderate.

Controllo dei costi: Il controllo dei costi è il processo di monitoraggio dei costi di un'azienda e di apportare modifiche quando necessario. Il controllo dei costi può aiutare le aziende a identificare e correggere eventuali problemi di costi prima che diventino troppo grandi.

Monitoraggio dei costi: Il monitoraggio dei costi è il processo di raccolta e analisi delle informazioni sui costi di un'azienda in modo continuo. Il monitoraggio dei costi può aiutare le aziende a identificare tendenze nei costi e a prendere decisioni migliori sulle spese.

Alcuni suggerimenti per migliorare la gestione dei costi aziendali:

Identificare e monitorare tutti i costi: La prima fase per migliorare la gestione dei costi è identificare tutti i costi di un'azienda. Ciò include i costi diretti, come il costo delle materie prime e la manodopera, nonché i costi indiretti, come i costi generali e amministrativi.

Valutare i costi: Una volta identificati tutti i costi, è importante valutarli per determinare se sono necessari e se sono efficienti. I costi non necessari possono essere ridotti o eliminati e i costi inefficienti possono essere migliorati.

Implementare misure di controllo: Dopo aver valutato i costi, è importante implementare misure di controllo per garantire che i costi rimangano sotto controllo. Queste misure possono includere l'uso di budget, il monitoraggio dei costi e l'analisi dei costi.

Educare i dipendenti sui costi: I dipendenti svolgono un ruolo importante nella gestione dei costi. È importante educare i dipendenti sui costi dell'azienda e su come possono contribuire a ridurre i costi. Ciò può essere fatto attraverso programmi di formazione, materiali informativi e campagne di sensibilizzazione.

11/08/23

CONSIDERAZIONI SU ISCRIZIONE E TIROCINIO GESTIONE CRISI D'IMPRESA E NORMATIVA

NORMATIVA

Il Decreto n 75 del 2022 del Ministero della Giustizia pubblicato in GU N 143 DEL 21 giugno 2022 con i suoi 12 articoli reca le disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.


In particolare, l'art.356 comma 1 del Codice della crisi e dell'insolvenza sancisce che è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. 


Il comma 2 recita che possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni.


Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. 


Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.


Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto.


2) Albo gestori crisi d'impresa: sezioni e funzionamento

L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali. 


Esso è articolato in due sezioni:


a) sezione ordinaria; 


b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice. Attenzione al fatto che l'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI. 


Il responsabile dell'albo cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del regolamento.


L'albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque,connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.


L'albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata.


Nella parte pubblica sono inseriti: 

i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, 

la sezione dell'albo nella quale è iscritto 

e l'eventuale ordine professionale di appartenenza. 

Nella parte riservata sono inseriti: 

le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; 

le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile. 

L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo. 


Possono accedere alla parte riservata dell'albo:

i magistrati, 

i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, 

nonché limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.

L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. 

Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati.

3) Albo gestori crisi d'impresa: come iscriversi

Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice.

Il responsabile dell'albo approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata. 

Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente: 

a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione; 

b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice: 

1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione; 

2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;

3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato; 

c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società; 

d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura; 

e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità';

f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità

g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni; 

h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice. 

In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice. 

A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico.

4) Albo gestori crisi d'impresa: costi e obblighi per gli iscritti

Per l'iscrizione all'albo è dovuto un contributo di euro 150, mentre per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. 

Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione.

Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile. 

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.


La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 


Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo: 


a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice; 


b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice; 


c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. 


Le richieste e le comunicazioni sono effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5. 


Per la fase di prima formazione dell'albo e comunque per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 è di novanta giorni. 

La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

5) Albo gestori crisi d'impresa: la Circolare 19 gennaio 2023 con i requisiti formativi

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato in data 19 gennaio 2023 una circolare con Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. 



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