13/02/14

leggete: "fiscoepolitica.it" L'ANATOCISMO

La Legge ha dichiarato espressamente nulla la commissione di massimo scoperto nell'anno 2011, per i contratti di conto corrente la commissione deve comprendere anche le spese di istruttoria, le spese per i conteggi degli affidamenti e ogni altra spesa collegata al servizio di credito apertura di credito, la banca può chiedere al cliente solo il pagamento di una commissione onnicomprensiva sull'affidamento.
Al contrario ad esempio nel caso in cui un cliente dell'Istituto di credito, abbia prelevato denaro in mancanza di affidamento, od oltre i limiti del fido, la banca può prevedere quale unico onere, il pagamento di una commissione di istruttoria veloce, il cui importo è però determinato in misura fissa, ma non in percentuale. La commissione di istruttoria veloce non trova applicazione nei confronti dei consumatori titolari di conto corrente, per sconfinamenti pari o superiori a € 500 e specificatamente in mancanza di affidamento o oltre il limite del fido. Quindi attenzione al rientro immediato, altrimenti ci si potrebbe trovare nei guai con la banca. Se la banca ha invece preteso il pagamento della commissione di massimo scoperto, magari insieme agli interessi passivi di conto corrente, attraverso un decreto ingiuntivo, il cliente è legittimato a presentare opposizione, chiedendo che venga dichiarata la nullità della clausola contrattuale, oltre alla restituzione delle somme già pagate per effetto dell'addebito effettuato sul conto. Per poter fare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario, le pratiche non possono avere un valore superiore ad euro centomila. Vi deve essere prima di tutto un reclamo scritto alla banca e attendere 30 giorni la risposta dell'istituto di credito prima di presentare il ricorso. L'azione di ripetizione dell'indebito diretta cioè a recuperare le somme che sono state ingiustamente addebitate dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto, la prescrizione in questo caso di dieci anni.

10/02/14

Corte Cassazione Sentenza n. 15321 del 19 giugno 2013 (emessa il 28 febbraio 2013


TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE E NOZIONE DI AREA EDIFICABILE Sez. V - Pres. Merone, Rel. Greco. La massima: IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE; TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE; AREE EDIFICABILI; ZONE IN CUI SONO PREVISTI SOLO INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE...

Ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, "le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", che concorrono a formare il reddito imponibile secondo l'art. 81, ora 67, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, vanno individuate sulla base dell'interpretazione fornita dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui "ai fini dell'applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Erra perciò il giudice di merito che consideri edificabile un'area inserita nella zona omogenea A del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, "residenziale storica di risanamento conservativo", in cui la normativa comunale preveda solo interventi edilizi di recupero e risanamento delle costruzioni esistenti, senza possibilità di incrementi volumetrici.

IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE - AREE IN CUI SONO PREVISTI SOLO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER SERVIZI DI QUARTIERE.
Le aree comprese nella zona G destinate ad opere di urbanizzazione - "per servizi di quartiere con particolare destinazione ad attrezzature scolastiche", "per servizi di quartiere con particolare destinazione ad attrezzature sociali, culturali, assistenziali, verde pubblico e parcheggio", e "per servizi di quartiere con particolare destinazione a verde pubblico" - sono edificabili ed è certamente nell'effettiva individuazione della plusvalenza venutasi a determinare che si tiene conto dell'effettiva destinazione del terreno, ma non fino al punto da togliere al terreno la qualifica di edificabile, in quanto il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b) non contiene alcun elemento dal quale possa evincersi la limitazione unicamente all'edilizia residenziale.)

04/02/14

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE DEL 7 GIUGNO 2013 N. 14396


LA VARIAZIONE CATASTALE DELLA “PRIMA CASA” BASTA SIA TEMPESTIVAMENTE RICHIESTA Massima:
IMPOSTE E TASSE - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - UTILIZZAZIONE COME ABITAZIONE - DATI CATASTALI - ADEGUAMENTO.

Il principio secondo cui l’acquisto dell’edificio, per godere delle agevolazioni “prima casa” deve essere destinato ad abitazione (e quindi convenientemente accatastato) è soddisfatto ove la variazione dell'accatastamento ad abitazione sia richiesta prima dell'atto, ancorché sia effettivamente intervenuta in epoca successiva all'atto d'acquisto, con la conseguente realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato a casa di abitazione, in concreto utilizzato.


31/01/14

SPESOMETRO OGGI 31 GENNAIO 2014 INVIATE IL FILE APPOSITO

POTETE ANCHE RIVOLGERVI PER QUESTO ARGOMENTO A TAX AND LEGAL CED SRL INVIANDOCI UNA E-MAIL: 

INFO@FISCOEPOLITICA.IT 

VI RICONTATTIAMO E QUINDI SCRIVETE I RECAPITI TELEFONICI 

Per questo si deve essere preparati ed avere un programma apposito con già inserite nella contabilità, tutte le fatture attive e passive. Il perchè di tale informazione, è importante, in quanto si può inviare l'inserimento della contabilità del solo anno 2012 nell'apposito programma anti elusione o spesometro.

Le istruzioni che fanno sempre comodo per cercare di inviare fino a mezzanotte di oggi 31 gennaio 2014, ma state attenti alle varie fasi per inviare come ad esempio fate il controllo del vostro programma, scaricando prima tutti i software del controllo Entratel che sitrovano nel sito stesso denominato: "controllo polivalente" (comunemente detto spesometro).

In seguito per gli addetti del settore, viene proposto nel vostro programma di contabilità, il controllo con la ditta che Vi fornisce il programma e poi dovrete controllare con il programma ufficiale di Entratel.

Sappiate però che se non funziona e non è andato a buon fine il controllo primario, da parte della ditta software "fornitore", risulta inutile continuare con il controllo Entratel.

Inoltre per nostra esperienza è bene che controlliate ogni singola fattura e modifichiate il C.F. e partita Iva dei clienti o fornitori in modo esatto altrimeni Entratel blocca la fornitura e non potete inviare.

Per Vs. tranquillità è bene chiamare l'assistenza telefonica che vi darà tutte le soluzioni del caso, ma fatevi assistere fino all'invio se vi danno retta.

da: (fiscoepolitica.it)

SE UN PENSIONATO SVOLGE CTU E RICEVE COMPENSI ECCO COME SI DEVE COMPORTARE

In base al DPR 633/72 art. 5 si deve sottostare al regime Iva come "professione abituale" di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La via per decidere se via sia o meno abitualità è necessario che la sia consulenza sia svolta con regolarità vedi Risoluzione 9 Novembre 1978. Se il lavoratore è in pensione, ma ha l'abitualità di un lavoro quale consulente, allora deve dichiarare i compensi. 

Quindi ci vuole l'apertura della partita IVA.

ESCLUSE LE OPERAZIONI VERSO SOGGETTI PRIVATI

Affinchè possa attuarsi il differimento dell'esigibilità considerato nell'Iva per cassa, il cessionario deve essere ricompreso nel D.L. 82/2012, art. 32/bis, e deve agire nel regime d'impresa. Se il cliente fornisce al cedente del bene o colui che effettua una prestazione di servizi e gli fornisce il proprio codice fiscale, si tratta di un soggetto che non ha un'attività, pertanto deriva che il regime di cassa è inapplicabile e l'Iva è dovuta ordinariamente. 
Infatti l'iva deve essere esigibile al momento dell'operazione in base al DPR 633/72, art. 6, importante è anche la circolare n 44/E del 2012.

28/01/14

LEGGE DI STABILITA' E LEASING IMMOBILIARE PER PROFESSIONISTI

Questo è l'appuntamento al quale tutti aspettavano una risposta il leasing immobiliare  per i professionisti ai sensi dell'art. 54, comma 2 del t.u.i.r. per gli immobili strumentali.

Si può dedurre il 50% dell'ammortamento con la deduzione dei canoni per un tempo pari a dodici anni era un norma che era contenuta nella Legge 296/06 che aveva disposto la deducibilità dei leasing immobiliari dei lavoratori autonomi solo per i contratti sottoscritti, fino al 2009 che ad oggi non è più in vigore.

Dal 2014 i professionisti potranno dedurre i canoni così come fatto in passato, anche sugli immobili destinati ad attività applicando quello che era concesso alle imprese.

Le deduzioni non si concertano bene però con l'Irap e quindi non possono essere applicate quali deduzioni per questo fine, ma sicuramente solo per le imposte dirette.

L'esempio che si fa è basato su un arco temporale breve e dobbiamo prendere in considerazione un capitale di euro 100.000:
così abbiamo il seguente calcolo in leasing [(100:15)x50%]=3,333 anni pari a 40 mesi, se la durata del contratto è uguale o minore a 40 mesi, il calcolo è espresso in questa maniera: 2014:(100.000:40X10)= 25.000; e l'anno successivo sarà 2015:(100.000:40X12)= 30.000 e via di seguito.

Il comma 162 della Legge di stabilità n. 147 riduce da 2/3 al 50% il tempo di ammortamento, e viene fissata una deducibilità pari a 12 anni dall'1/1/ 2014.

Auto

La legge non ha modificato il leasing sulle auto dei professionisti o delle imprese e il dubbio rimane su quali siano i veicoli interessati.

La deduzione va ripartita su un periodo pari a 48 mesi pari a quello di ammortamento, ma niente di più pertanto non abbiamo altra circolare che specifichi questo all'infuori della 28/E del 2006 emessa dopo la Legge 233/06.



L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...