18/02/14

Revocatoria e decorrenza termini

Domanda:

Domando un Suo parere in merito alla determinazione del momento da cui far decorrere il termine per esperire l'azione revocatoria fallimentare nel caso di possibile consecuzione fra procedure concorsuali. 
La società Alibab depositava domanda di concordato preventivo in bianco il 20.11.12.
L'istanza veniva rigettata con decreto del 19.4.13. 
In seguito la società depositava una seconda istanza di concordato il 1 agosto 2013: la società veniva quindi ammessa alla procedura di concordato con decreto del 21.10.13. 
Seguono la revoca del concordato e la dichiarazione di fallimento.
A parere dello scrivente dovrebbe operare sicuramente la consecuzione fra procedure ex art. 69 bis l.f. fin dalla prima domanda di concordato.
Ci si poneva il dubbio se si potesse eccepire la decorrenza per l'esperimento delle azioni revocatorie dalla data di pubblicazione della seconda domanda di concordato. 
Nella giurisprudenza prima della modifica art. 69 bis si parla di consecuzione quando due procedure concorsuali relative ad uno stesso imprenditore, oltre a susseguirsi nel tempo, sono correlate fra loro logicamente e vi è alla base una identica situazione di crisi (v. Cassazione 8013/1992 e Cassazione. 18437/2010). Attendo una Sua risposta grazie mille.

Risposta:

l’introduzione del secondo comma dell’art. 69 bis- che fa retrocedere l’inizio del periodo sospetto per la revocatoria alla data della pubblicazione della domanda di concordato in bianco o pieno - ha legalizzato il concetto di consecuzione e determinato anche un ampliamento dello stesso. La nuova norma, infatti, è applicabile a tutte le ipotesi in cui ad una domanda di concordato segua la dichiarazione di fallimento, a prescindere dalle ragioni che hanno giustificato quest’ultimo e dal tempo decorso tra la cessazione della prima procedura e l’apertura della seconda, ritenendosi che la previsione normativa abbia reso superflua ogni indagine circa la riconducibilità delle due procedure alla stessa situazione di insolvenza che in precedenza, in mancanza di una previsione normativa, era necessaria per giustificare la consecuzione.
Questo discorso, tuttavia, può valere, a nostro avviso, nel rapporto diretto tra concordato e fallimento, quando, cioè ad un concordato andato male (come quello aperto sulla domanda presentata l’1.8.2013 e poi revocato) segua la dichiarazione di fallimento, ma non quando ad una domanda di concordato, non ammessa segua altra domanda di concordato.
Dai fatti non si capisce, se sulla domanda di concordato in bianco presentata il 20.11.2012, sia stato concesso il termine e poi alla scadenza non sia stato ammesso il concordato in data 19.4.2013 (ipotesi più probabile, essendo impensabile che il tribunale abbia deciso sulla domanda ex art. 161 comma sesto dopo cinque mesi) oppure non sia stato proprio concesso il termine (come il dato letterale indurrebbe a propendere). Ad ogni modo, qualunque cosa si avvenuta sulla prima domanda, nessuna continuità si può porre tra la prima domanda e il fallimento; invero, anche nella prima ipotesi, in cui vi è stata la presentazione di una proposta e un piano concordatario, la procedura non è stata proprio aperta quando anche fosse stata aperta alla stessa, non è seguito il fallimento, ma altra proposta di concordato.
In sostanza, a nostro parere, il periodo sospetto per le revocatorie inizia a decorrere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 bis, dalla data della pubblicazione della domanda di concordato depositata.
I periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese e viene fissato alla data della pubblicazione della domanda di concordato, ove a questo sia seguito il fallimento. l’art. 2467 c.c.; se, infatti, essa si considera come la conseguenza di una azione revocatoria di pagamento (consistente nel rimborso che il socio ha ricevuto del suo credito per finanziamento) trova applicazione l’art. 69 bis, con retrodatazione del decorso dell’anno alla data della pubblicazione della domanda di concordato; se invece si ritiene che l’inefficacia del rimborso sia automatica, come ad esempio per gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l’anno va limitato a quello anteriore alla dichiarazione di fallimento non essendosi in presenza di un’azione revocatoria, per le quali soltanto il termine viene retrodatato lo scrivente propende per quest'ultima soluzione.

13/02/14

NUOVE REGOLE EMIR PER LE IMPRESE NON FINANZIARIE

Il 12 febbraio 2014 entreranno in vigore gli obblighi di segnalazione dei contratti derivati (sia OTC sia negoziati su mercati regolamentati) ai repertori di dati sulle negoziazioni, previsti dal Regolamento EMIR, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 4 luglio 2012.
Gli obblighi di segnalazione si applicano anche alle controparti non finanziarie (ovvero imprese diverse da controparti centrali, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione/riassicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali, OICVM o loro società di gestione, fondi di investimento alternativo).
La circolare commenta gli obblighi in capo alle controparti non finanziarie, previsti sia dal Regolamento che dai regolamenti di esecuzione del dicembre 2012, nonché dai regolamenti delegati del febbraio 2013.
Oltre agli obblighi di segnalazione, le controparti non finanziarie devono compensare presso una controparte centrale i derivati OTC conclusi che superano determinate soglie e adottare tecniche di mitigazione dei rischi per gli strumenti finanziari derivati OTC non compensati.
Gli obblighi di compensazione non sono ancora entrati in vigore, in attesa degli standard tecnici dell'ESMA che devono definire le classi di derivati soggette a tali obblighi. Non sono ancora entrati in vigore anche una parte degli obblighi di mitigazione dei rischi, sempre per mancanza degli standard tecnici. L'entrata in vigore degli obblighi è descritta puntualmente dalla circolare.

leggete: "fiscoepolitica.it" L'ANATOCISMO

La Legge ha dichiarato espressamente nulla la commissione di massimo scoperto nell'anno 2011, per i contratti di conto corrente la commissione deve comprendere anche le spese di istruttoria, le spese per i conteggi degli affidamenti e ogni altra spesa collegata al servizio di credito apertura di credito, la banca può chiedere al cliente solo il pagamento di una commissione onnicomprensiva sull'affidamento.
Al contrario ad esempio nel caso in cui un cliente dell'Istituto di credito, abbia prelevato denaro in mancanza di affidamento, od oltre i limiti del fido, la banca può prevedere quale unico onere, il pagamento di una commissione di istruttoria veloce, il cui importo è però determinato in misura fissa, ma non in percentuale. La commissione di istruttoria veloce non trova applicazione nei confronti dei consumatori titolari di conto corrente, per sconfinamenti pari o superiori a € 500 e specificatamente in mancanza di affidamento o oltre il limite del fido. Quindi attenzione al rientro immediato, altrimenti ci si potrebbe trovare nei guai con la banca. Se la banca ha invece preteso il pagamento della commissione di massimo scoperto, magari insieme agli interessi passivi di conto corrente, attraverso un decreto ingiuntivo, il cliente è legittimato a presentare opposizione, chiedendo che venga dichiarata la nullità della clausola contrattuale, oltre alla restituzione delle somme già pagate per effetto dell'addebito effettuato sul conto. Per poter fare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario, le pratiche non possono avere un valore superiore ad euro centomila. Vi deve essere prima di tutto un reclamo scritto alla banca e attendere 30 giorni la risposta dell'istituto di credito prima di presentare il ricorso. L'azione di ripetizione dell'indebito diretta cioè a recuperare le somme che sono state ingiustamente addebitate dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto, la prescrizione in questo caso di dieci anni.

10/02/14

Corte Cassazione Sentenza n. 15321 del 19 giugno 2013 (emessa il 28 febbraio 2013


TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE E NOZIONE DI AREA EDIFICABILE Sez. V - Pres. Merone, Rel. Greco. La massima: IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE; TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE; AREE EDIFICABILI; ZONE IN CUI SONO PREVISTI SOLO INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE...

Ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, "le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", che concorrono a formare il reddito imponibile secondo l'art. 81, ora 67, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, vanno individuate sulla base dell'interpretazione fornita dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui "ai fini dell'applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Erra perciò il giudice di merito che consideri edificabile un'area inserita nella zona omogenea A del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, "residenziale storica di risanamento conservativo", in cui la normativa comunale preveda solo interventi edilizi di recupero e risanamento delle costruzioni esistenti, senza possibilità di incrementi volumetrici.

IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE - AREE IN CUI SONO PREVISTI SOLO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER SERVIZI DI QUARTIERE.
Le aree comprese nella zona G destinate ad opere di urbanizzazione - "per servizi di quartiere con particolare destinazione ad attrezzature scolastiche", "per servizi di quartiere con particolare destinazione ad attrezzature sociali, culturali, assistenziali, verde pubblico e parcheggio", e "per servizi di quartiere con particolare destinazione a verde pubblico" - sono edificabili ed è certamente nell'effettiva individuazione della plusvalenza venutasi a determinare che si tiene conto dell'effettiva destinazione del terreno, ma non fino al punto da togliere al terreno la qualifica di edificabile, in quanto il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b) non contiene alcun elemento dal quale possa evincersi la limitazione unicamente all'edilizia residenziale.)

04/02/14

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE DEL 7 GIUGNO 2013 N. 14396


LA VARIAZIONE CATASTALE DELLA “PRIMA CASA” BASTA SIA TEMPESTIVAMENTE RICHIESTA Massima:
IMPOSTE E TASSE - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - UTILIZZAZIONE COME ABITAZIONE - DATI CATASTALI - ADEGUAMENTO.

Il principio secondo cui l’acquisto dell’edificio, per godere delle agevolazioni “prima casa” deve essere destinato ad abitazione (e quindi convenientemente accatastato) è soddisfatto ove la variazione dell'accatastamento ad abitazione sia richiesta prima dell'atto, ancorché sia effettivamente intervenuta in epoca successiva all'atto d'acquisto, con la conseguente realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato a casa di abitazione, in concreto utilizzato.


31/01/14

SPESOMETRO OGGI 31 GENNAIO 2014 INVIATE IL FILE APPOSITO

POTETE ANCHE RIVOLGERVI PER QUESTO ARGOMENTO A TAX AND LEGAL CED SRL INVIANDOCI UNA E-MAIL: 

INFO@FISCOEPOLITICA.IT 

VI RICONTATTIAMO E QUINDI SCRIVETE I RECAPITI TELEFONICI 

Per questo si deve essere preparati ed avere un programma apposito con già inserite nella contabilità, tutte le fatture attive e passive. Il perchè di tale informazione, è importante, in quanto si può inviare l'inserimento della contabilità del solo anno 2012 nell'apposito programma anti elusione o spesometro.

Le istruzioni che fanno sempre comodo per cercare di inviare fino a mezzanotte di oggi 31 gennaio 2014, ma state attenti alle varie fasi per inviare come ad esempio fate il controllo del vostro programma, scaricando prima tutti i software del controllo Entratel che sitrovano nel sito stesso denominato: "controllo polivalente" (comunemente detto spesometro).

In seguito per gli addetti del settore, viene proposto nel vostro programma di contabilità, il controllo con la ditta che Vi fornisce il programma e poi dovrete controllare con il programma ufficiale di Entratel.

Sappiate però che se non funziona e non è andato a buon fine il controllo primario, da parte della ditta software "fornitore", risulta inutile continuare con il controllo Entratel.

Inoltre per nostra esperienza è bene che controlliate ogni singola fattura e modifichiate il C.F. e partita Iva dei clienti o fornitori in modo esatto altrimeni Entratel blocca la fornitura e non potete inviare.

Per Vs. tranquillità è bene chiamare l'assistenza telefonica che vi darà tutte le soluzioni del caso, ma fatevi assistere fino all'invio se vi danno retta.

da: (fiscoepolitica.it)

SE UN PENSIONATO SVOLGE CTU E RICEVE COMPENSI ECCO COME SI DEVE COMPORTARE

In base al DPR 633/72 art. 5 si deve sottostare al regime Iva come "professione abituale" di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La via per decidere se via sia o meno abitualità è necessario che la sia consulenza sia svolta con regolarità vedi Risoluzione 9 Novembre 1978. Se il lavoratore è in pensione, ma ha l'abitualità di un lavoro quale consulente, allora deve dichiarare i compensi. 

Quindi ci vuole l'apertura della partita IVA.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...