18/03/16

RESPONSABILITA' DEI SINDACI PARAGONABILE A QUELLA DEGLI AMMINISTRATORI


La responsabilità dei Sindaci è connessa a quella degli amministratori e non si può escludere la responsabilità di tali organi siano responsabili direttamente dei fatti di bancarotta fraudolenta.
 
Pertanto gli amministratori esercitano il potere di gestione della società, e possono essere diversi come un Consiglio d'amministrazione detto C.d.A.
 
Mi sono posto l'interrogativo se può essere chiamato anche l'amministratore di fatto quelli cioè che svolgono i poteri di gestione senza essere investiti di qualifica e la risposta è si viste le Sentenze di Cassazione che sono state emesse già dagli anni '90 in poi.
 
La responsabilità rilevata negli amministratori di fatto non esclude quella per gli amministratori di diritto quando agiscono insieme si dice in concorso.
 
L'amministratore di diritto deve far valere la presunta esistenza di fatti provati e deve indicare la gestione dell'altro amministratore per essere esonerato dai fatti addebitatigli.
 
Stessa modalità è stata ritenuta valida anche per l'amministratore occulto (Conti, diritto penale , cit. 119). Vi è responsabilità anche quando la contabilità sia stata affidata ad un commercialista presumendo che sia stata diretta dagli organi sociali.
 
Nell'art. 223, II comma, vi deve essere un nesso causale tra il comportamento delittuoso e quindi negli altri reati. Tale collegamento non è contemplato negli altri rapporti delittuosi per gli altri reati citati dalla stessa disposizione. Pertanto l'aggravamento della pena non si potrebbe giustificare.
 
L'art. 223, comma II, n.2 L.F.  riguarda la fattispecie in cui gli organi della società abbiano cagionato il fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose.
 
 

17/03/16

Responsabilità dei Sindaci Revisori sia nel Civile e sia nel Penale

Reati per cui bisogna stare attenti quando si ricopre una carica sindacale:
1) Responsabilità per reati propri;
2) Responsabilità a titolo di concorso.
Libro V, titolo XI del codice civile ai reati societari.

RESPONSABILITA' DEI SINDACI
Il reato proprio a differenza di quello comune non può essere commesso da tutti, ma solo da determinati soggetti.
Pertanto solo chi ha una determinata qualifica può divenire soggetto all'illecito penale come ad esempio una società che fallisce e viene destinata alla bancarotta fraudolenta. La pericolosità, per il sindaco facente parte del collegio sindacale, deriva dal fatto che  si  può arrivare fino a rendersi corresponsabile di una condotta illecita dell'amministratore C.d.A. (Consiglio di Amministrazione).
Le norme penali considerate nel libro V sono molte e sono varie le fattispecie.
I reati penali coprono una vastità d'interessi tra cui si va dall'aspetto patrimoniale delle società all'interesse generale dell'economia pubblica.
Perché ci interessiamo a tale argomento? Per cercare di informare molti professionisti che vengono a contatto con altri colleghi i quali propongono magari per un loro cliente, chiedono di effettuare il Sindaco revisore o contabile (con compensi buoni)  all'amico o conoscente per una società tranquilla (si fa per dire) che poi si scopre che ha effettuato diverse azioni multi offensive e va soggetta poi a bancarotta in cui ci si può tirare dentro anche il professionista in buona fede che ha svolto l'incarico solo per fare un piacere ad un amico (diffidate ed informatevi prima).
I creditori sociali sono al centro dell'attenzione coloro i quali vengono a trovarsi a contatto della società in rapporti d'affari.
Vi sono dunque tanti soggetti che possono essere al centro dell'attenzione per i reati societari tra cui: Amministratori, direttori generali, liquidatori, promotori, soci fondatori, rappresentante comune degli obbligazionisti, commissari governativi ed infine i Sindaci.
Tra le due norme penali societarie che si occupano dei sindaci vi sono: Reati commissivi (che hanno avuto una condotta attiva) e quindi i Sindaci per le false comunicazioni sociali, ai prestiti e garanzie prestate della società ed altro.
Gli artt.li 2621, 2622, 2624 si occupano rispettivamente di divulgazioni di notizie sociali, il secondo si occupa di prestiti e garanzie delle società, mentre l'ultimo manovre si titolo svolti in modo fraudolente.
Per i Reati omissivi invece vi si deve ricondurre una condotta negativa per cui può essere svolta solo dai Sindaci e questo reato è sanzionato dal 2632 c.c..
I reati vanno dall'omessa convocazione d'assemblea 2408 c.c. 
I reati d'inadempimento imposti dalla legge per illegale distribuzione sugli utili da pare di amministratori e direttori generali art. 2621 c.c. oltre ad altre fattispecie come la riduzione del capitale sociale ed illegittimo acquisto di azioni proprie vedi l'art. 2357 c.c., IV comma.
L'omessa richiesta al Tribunale di vendita d'azioni o quote della società controllante art. 2359/bis c.c., III comma che così recita:
- [3] In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.
Inoltre si deve far presente che gli artt. 223 e 224 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 Legge fallimentare indicano i SINDACI soggetti al reato di bancarotta fraudolenta e quella di bancarotta semplice.
Scritto da:
Dott.  Marco Ruggeri ogni diritto è riservato su questo articolo.

16/03/16

REGIME DEI MINIMI MODIFICHE CON LEGGE DI STABILITA' 2016

111. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera d) del comma 54 e' abrogata;
    b) al comma 57, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
  «d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi
di  lavoro  dipendente  e  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e  50  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  eccedenti  l'importo  di
30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto
di lavoro e' cessato»;
    c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i  due  successivi,  il
reddito determinato ai sensi del comma 64 e'  ridotto  di  un  terzo»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  per  i  quattro   successivi,
l'aliquota di cui al comma 64 e' stabilita nella  misura  del  5  per
cento»;
    d) il comma 77 e' sostituito dal seguente:
  «77. Il reddito forfettario determinato  ai  sensi  dei  precedenti
commi costituisce base imponibile  ai  sensi  dell'articolo  1  della
legge  2  agosto  1990,  n.  233.  Su  tale  reddito  si  applica  la
contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.
Si applica, per l'accredito della contribuzione, la  disposizione  di
cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
  112. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
e' sostituito dal seguente:
«ALLEGATO 4
Articolo 1, comma 54, lettera a)
(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

NELLA LEGGE E' INSERITA LA "TABELLA LIMITI RICAVI"
CHE QUI NON SI RIPRODUCE.

113. Le disposizioni di cui  alla  lettera  c)  del  comma  111  si
applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019,  anche  ai  soggetti
che nel 2015 hanno iniziato una nuova  attivita',  avvalendosi  delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata  legge  n.
190 del 2014,  vigente  anteriormente  alle  modifiche  di  cui  alla
lettera c) del comma 111.

15/03/16

Mi è stato richiesto di spiegare cosa è la ritenuta d'acconto.

Cosa deve fare colui che richiede e paga la prestazione:
 
se un professionista riceve un’imponibile di € 100,00, il debitore, ovvero colui che ha richiesto la prestazione, deve versare € 80,00 al professionista come suo compenso maggiorato delle imposte ed eventuali oneri previdenziali oltre ad  € 20,00 all’Erario come ritenuta di acconto da versare tramite modello F24 Agenzia delle Entrate utilizzando il codice tributo 1040 entro il 16 del mese successivo al giorno di pagamento della parcella. 
 
Cosa deve fare il professionista che riceve il compenso:
 
il professionista per contabilizzare il compenso ricevuto nella dichiarazione dei redditi, ha bisogno di ricevere dal debitore la certificazione dell’ammontare complessivo delle somme pagate (1) al professionista più l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta e dei contributi previdenziali più altri dati non obbligatori come l’IVA.
-----------
 
(1) adesso si può autocertificare senza aspettare di ricevere dal debitore la certificazione.

13/03/16

Articolo 194 c.p.c usato dai CTU nelle perizie tecniche.Modificato il 14/3/2016 nella parte finale.

Articolo 194 Codice di Procedura Civile.
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62 (1), da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi (2) e a eseguire piante, calchi e rilievi (3).
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori (4), e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [90, 91, 92 disp. att.].
-----

Note:
(1) Il riferimento all'art. 62 del c.p.c. indica le indagini che il giudice istruttore commissiona al consulente tecnico mediante la formulazione del quesito peritale.

(2) Il consulente che necessiti di assumere informazioni da terzi non ha bisogno di alcuna autorizzazione se le notizie riguardino fatti secondari della controversia: diversamente, trattandosi di fatti costitutivi, sarà necessario che le parti li abbiano dedotti e provati.
Quanto ai documenti non già acquisiti al processo, il consulente potrà esaminarli purché essi siano reciprocamente comunicati alle parti, per il rispetto del principio del contraddittorio.

(3) Il c.t.u. è tenuto ad accertare i fatti di natura tecnica ed accessoria sottoposti alla sua indagine, non i fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, che vanno provati dalle parti, sulle quali incombe pur sempre l'onus probandi. Sono, infatti, destinate a non essere ammesse le richieste di c.t.u. che abbiamo fini meramente esplorativi a vantaggio di una sola delle parti.

(4) Per il principio del contraddittorio, è consentito alle parti di nominare propri consulenti tecnici e di poter assistere, a mezzo di questi o dei propri difensori, alle indagini effettuate dal consulente d'ufficio senza l'intervento del giudice.
Per consentire a tutti una paritaria partecipazione, il consulente tecnico è tenuto a comunicare alle parti, tramite i loro difensori o consulenti di parte, giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. In mancanza di questa comunicazione, si deve ritenere che la consulenza sia affetta da nullità relativa, che resterebbe sanata se non eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione. Tuttavia, affinché la consulenza possa dichiararsi a tutti gli effetti nulla, è necessario che il mancato avviso dell'inizio delle operazioni peritali abbia comportato un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte non informata (ad esempio, se questa vi ha comunque partecipato, la consulenza non potrà essere nulla).
 
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Considerazioni alla nota (2):
Fino a quando possa essere fatta chiarezza su un fatto o su un documento tale articolo 194 c.p.c. potrebbe essere utilizzato per acquisire visivamente una documentazione che è definita importante al fine di una CTU.
Se infatti non compaiono degli atti importanti per mera dimenticanza di deposito è data possibilità al CTU di poter visionare la documentazione mancante e secondo la nota (2) questo è possibile.
Cosa dice in particolare la nota (2):
"Quanto ai documenti non già acquisiti al processo, il consulente potrà esaminarli purché essi siano reciprocamente comunicati alle parti, per il rispetto del principio del contraddittorio".
Penso  se  questi documenti sono indispensabili per far chiarezza nella perizia per arrivare ad una sentenza perfetta e se tali documenti non si possono acquisire credo non si giungerà mai ad una soluzione finale perfetta.
Questa forma nella [nota (2)] a mio parere non esplica  una procedura corretta.
Infatti attraverso la CTU si deve giungere ad una conclusione veritiera e secondo il mio modesto pensiero tale articolo 194 c.p.c. dovrebbe essere modificato fornendo una opportunità al CTU di svolgere il proprio lavoro in condizioni ottimali e cioè concedendo la possibilità di chiedere documentazione se carente nel fascicolo di causa (es. nell'anatocismo c/c mancanti).
Purtroppo però una volta depositati i documenti da parte dei legali alla prima udienza, poi non è più possibile aggiungerne altri.
Ora volendo approfondire il comma finale dell'art. 194 cpc così recita:
"Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori (4), e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [90, 91, 92 disp. att.]."
Se però si specifica in udienza al giuramento del CTU con la formula presente: "(Omissis)... il perito nominato, non potrà nemmeno con il consenso di tutte le parti, acquisire documenti diversi da quelli ritualmente prodotti in giudizio". Pertanto si crea una lacuna rispetto alla norma principale art. 194 c.p.c. e dispos. att. 90, 91 e 92 il quale menziona che si possono presentare al consulente: per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
Il CTU in tal caso come deve agire? Secondo la norma o la specifica fatta in udienza?
 
Secondo me si può aprire un dibattito con i Vs. commenti.
 



12/03/16

Strumenti musicali da acquistare con agevolazioni della Legge di Stabilità comma 984

984.
Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e
degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento
secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo
livello secondo il nuovo ordinamento, e' concesso un contributo una
tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per
l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di
studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento
musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un
produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato
di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali
pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di
strumento cui lo studente e' iscritto. Il contributo e' anticipato
all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto
sul prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita'
attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria
per il monitoraggio dell'agevolazione.

----------------

Considerazioni:
La soluzione è certamente ottimale ma il venditore potrebbe avere oltre al credito d'imposta anche contanti da parte attraverso un particolare documento (carta apposita) che lo rimborsi senza andare sul credito d'imposta.
Sembra che invece sia obbligatorio attenersi alle direttive della Legge di Stabilità e così se un giovane vuole imparare senza che sia iscritto al Conservatorio allora non può accedervi cosa non gradita alla maggioranza dei giovani che potrebbero avvalersi nel possedere uno strumento ed imparare con un maestro o con addirittura amici.
 

11/03/16

Norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (Legge di Stabilità) comma 407

Norme  dell'Unione  europea  sugli  aiuti  di  Stato:

407.
A decorrere dal 1º gennaio 2015 al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 2, lettera b), le parole: «i due
decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) all'articolo 73, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Le province possono, con apposita legge e nel
rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato,
concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici
di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari
per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad
esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla
stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di
disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle suddette
agevolazioni»;
c) all'articolo 75, comma 1, lettera d), le parole: «i sette
decimi» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto decimi»;
d) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o
dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla
copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove
specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano
nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi
comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo
Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche'
contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi
quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al
raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.
Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268»;
e) all'articolo 79:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il sistema
territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle
province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre
2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei
doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea:»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da
parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le
province provvedono al coordinamento della finanza pubblica
provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e
organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti
locali, delle aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle
non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio
1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o
provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di
conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare
previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente
articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva
competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e,
ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i
risultati conseguiti»;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti
appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono
applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri,
accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati,
ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi
da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province
provvedono, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale
integrato di rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento
della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni
legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai
principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle
materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente,
autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa,
anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad
assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle
amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo
della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di
saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale
integrato, e' pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali
15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo
delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del
maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo
1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul
prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono
concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»;
4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero 3) della presente
lettera, sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di
905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' rideterminato annualmente applicando al predetto importo
la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche
amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto
all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315
milioni di euro e' ripartita tra le province sulla base
dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna
provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno lordo indicato
dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province
conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la
regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di
competenza un importo definito d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralita'
finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno
2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il
saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo l della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di
stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al
primo periodo del presente comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di
monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e
462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di
saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra
il Governo, la regione e le province e' versato all'erario con
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello
Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e
della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero
dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e' autorizzato a
trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a
qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia
relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche
dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite
della Struttura di gestione.
4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di
modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini
di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico
della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018,
per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica
nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi.
Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le
province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie
volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di
riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono
essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale
ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non
superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con
propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio
formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l'operativita' e l'applicazione
delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto
legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario,
posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un
provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di
entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilita'
di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo
di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti».

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...