26/01/18

FCP Formazione professionale nuovo regolamento

Tra le numerose novità, l'esonero per gli iscritti nell'elenco speciale e per i non esercenti la professione e una specifica disciplina per l’accreditamento dei corsi Saf.
Sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale dei commercialisti nell’ottobre del 2017 e trasmesso al Ministro per l’acquisizione del parere favorevole nel dicembre scorso.
Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2018, contiene importanti novità, a cominciare dall’esonero dall’obbligo formativo per gli iscritti nell'elenco speciale e per i non esercenti la professione e da una specifica disciplina dell’accreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta Formazione. Vengono poi individuati ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202, criteri di equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e quella iniziale e biennale dei gestori della crisi. Il nuovo regolamento prevede poi l’istituzione dell’elenco delle piattaforme valide per l’erogazione delle attività formative a distanza e l’eliminazione del limite per l’acquisizione di crediti formativi professionali tramite la fruizione di attività in modalità e-learning. Semplificate inoltre le norme inerenti le procedure di accreditamento delle attività formative e riformulate e semplificate le norme aventi ad oggetto i rapporti con i “soggetti autorizzati”.
Il nuovo testo, infine, riformula alcuni adempimenti in capo agli Ordini territoriali al fine di consentire il necessario coordinamento con la disciplina della formazione dei revisori legali e dell’equipollenza fissata dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010 e introduce disposizioni transitorie volte a consentire una disciplina uniforme dell’obbligo formativo nel triennio in corso.
Nel testo pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero, sono presenti alcuni refusi. In particolare, si segnala nella Informativa n. 01/2018 del consiglio nazionale dei commercialisti, all’articolo 5, comma 4 del regolamento, dopo le parole “Salvo quanto previsto al comma 6,” è stato omesso il termine “non”. Pertanto, spiega il Consiglio nazionale, “la disposizione, come nel regolamento precedente, stabilisce il divieto di riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. Tale regola, per effetto delle nuove disposizioni contenute al comma 6 del citato articolo, subisce eccezione solo in presenza di crediti acquisiti attraverso la partecipazione ai corsi SAF”. Il Consiglio Nazionale ha già inoltrato al Ministero della Giustizia una richiesta di errata corrige.

Comunicato stampa agenzia delle entrate sui primi dichiarativi da utilizzare 2018

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 15 gennaio, ha reso disponibili, in versione definitiva, i primi dichiarativi da utilizzare per il periodo d'imposta 2017 e da presentare nel corso del 2018.

25/01/18

detrazione iva

Con Circolare 17 gennaio 2018, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017.
In particolare l’Agenzia (richiamando la normativa comunitaria in tema di detrazione) chiarisce che il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato, nel periodo di imposta, al verificarsi dei seguenti requisiti:
  • esigibilità dell’imposta;
  • possesso della fattura;
ovvero, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (si ricorda che la dichiarazione va presentata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile).
Per le fatture emesse/ricevute a cavallo d’anno l’Agenzia specifica che:
  • fattura ricevuta nel 2017, ma non annotata entro il 31 dicembre 2017, potrà essere registrata al più tardi entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017;
  • fattura relativa al 2017, ma ricevuta nel 2018, potrà essere registrata nel 2018 e detratta secondo le modalità ordinarie.
Sono fatti salvi, e non sanzionabili, i comportamenti del contribuente che, avendo ricevuto la fattura entro il 16 gennaio 2018, relativa ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito alla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017.

SE LA PEC NON FUNZIONA IL FISCO MANDA LA CARTELLA IN C.C.I.A.A.

da “Affaritaliani.it” del 15/12/17

Se la posta elettronica certificata del contribuente (PEC) risulta piena o scaduta il Fisco può notificare l’accertamento fiscale o la cartella esattoriale direttamente in Camera di Commercio.
Questo è il principio sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con recente sentenza, ha respinto il ricorso presentato da un imprenditore avverso una cartella di pagamento notificatagli presso la Camera di Commercio (sentenza n.6464/15/2017 depositata in segreteria il 21/11/2017, Presidente Dott. Nino DUCHI, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).
Secondo i giudici meneghini, infatti, “la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. n.68 del 2011, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All’agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. … Se l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura…”.
Nel caso in questione, l’allora Equitalia aveva notificato a un imprenditore una cartella esattoriale presso gli uffici della Camera di Commercio di Milano poiché egli era sprovvisto di un valido indirizzo di posta elettronica certificata.
A seguito di ciò, dunque, l’imprenditore impugnava la suddetta cartella di pagamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, contestando la debenza delle pretese oltre che la validità della notifica.
Successivamente, si costituiva in giudizio il concessionario della riscossione, il quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine previsto dalla legge. A sostegno delle proprie affermazioni, l’agente della riscossione evidenziava come non fosse stato possibile rinvenire, nell’indice INI-PEC, alcun indirizzo di posta elettronica del contribuente valido ed attivo. Per tale motivo, quindi, Equitalia si era vista costretta a depositare telematicamente la cartella esattoriale presso gli uffici della Camera di Commercio, a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima (nel rispetto della fattispecie prevista dall’art.60 del D.P.R. n.600/73) e, infine, a darne notizia al contribuente tramite l’invio di apposita raccomandata A/R.
Secondo il concessionario, quindi, la notifica della cartella esattoriale in questione doveva ritenersi perfezionata una volta decorso il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata A/R, con la conseguenza che il contribuente avrebbe dovuto presentare ricorso entro 60 giorni da tale data.
I Giudici di primo grado hanno totalmente accolto quanto sostenuto dall’agente della riscossione affermando che “la notifica effettuata ai sensi dell’art.26 del D.P.R. n.602/73 si perfeziona il 10° giorno successivo dalla spedizione della predetta raccomandata…indipendentemente dal buon esito oppure dall’esito negativo della stessa. Conseguentemente la data di notifica della cartella di pagamento de qua risulta essere il 3 ottobre 2016 e il termine di 60 giorni per l’impugnativa della stessa scadeva il 2 dicembre 2016. Risulta invece…come il contribuente abbia notificato il ricorso solo in data 26 gennaio 2017, quindi, ben oltre il termine sopra indicato con conseguente inammissibilità dello stesso per tardività, ex art.21 del D.lgs. n.546 del 1992”.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ne deriva che qualora l’indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal contribuente sia INATTIVO, SATURO o SEMPLICEMENTE NON VALIDO, il Fisco può notificare la cartella esattoriale presso la Camera di Commercio competente.
Tale fattispecie trova applicazione nei confronti dei contribuenti soggetti alle notifiche via pec, ossia le imprese individuali, quelle costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti ex lege. Le persone fisiche, invece, possono ricevere la notifica degli atti esattoriali tramite pec solo nel caso in cui siano esse stesse a richiederlo, comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Fisco.
Si consiglia, dunque, a tutti i contribuenti/imprenditori di fare molta attenzione allo stato della propria PEC.

Legge di bilancio e modifiche all'art. 20 del DPR 131/86 imposta di registro

La Legge di Bilancio 2018 modifica l’articolo 20 del DPR 131/86 stabilendo che la tassazione degli atti, ai fini dell’imposta di registro, va effettuata sulla base della natura e degli effetti giuridici del singolo atto, prescindendo dagli elementi extratestuali e da eventuali atti collegati. La norma è finalizzata a limitare l’attività di riqualificazione degli uffici, basata sulla prevalenza dell’effetto economico su quello giuridico.
La Legge di bilancio 2018
riscrive la disposizione del Testo Unico dell’imposta di registro relativa alla interpretazione degli atti (art. 20, D.P.R. n. 131/1986). In particolare, viene stabilito che ogni atto presentato per la registrazione va assoggettato all’imposta “sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”.
La novità è tesa a limitare le operazioni di riqualificazione da parte degli uffici, stabilendo che l’attività interpretativa debba riguardare il singolo atto portato alla registrazione, prescindendo da eventuali legami con altri atti negoziali.
Come precisato nella Relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2018, eventuali vantaggi fiscali indebitamente conseguiti potranno essere disconosciuti tramite la disciplina generale antiabuso contenuta nello Statuto dei diritti del contribuente.


fonte:Ipsoa

Solidarietà del cessionario IVA anche per benzina e gasolio per autotrazione

Viene estesa anche alle cessioni di carburanti per autotrazione avvenute a prezzi inferiori al valore normale la solidarietà del cessionario nel pagamento dell’IVA, qualora il cedente non abbia proceduto con il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. Lo prevede il D.M. 10 gennaio 2018 del Ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2018.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2018, il D.M. 10 gennaio 2018, con il quale il Ministero dell'Economia e delle finanze ha previsto l’estensione, nei confronti del soggetto cessionario, della solidarietà nel pagamento dell’IVA anche per quanto concerne le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate a prezzi inferiori al valore di mercato.
Il cessionario è obbligato in solido nell’ipotesi in cui il soggetto cedente non abbia proceduto con il versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
Il decreto entra in vigore il 24 gennaio 2018.
 
 
 
fonte:Ipsoa

24/01/18

membri del CDA possono rispondere dell'omesso versamento di ritenute


Con la sentenza n. 2741, depositata il 23 gennaio 2018, la Corte di Cassazione, in riferimento al reato di omesso versamento di ritenute, ha esteso la responsabilità penale anche ai membri del consiglio di amministrazione. Questi ultimi rispondono in proprio della violazione dell’obbligo di versamento e non quali garanti dell’adempimento del legale rappresentante della società: ogni membro del CdA ha infatti la possibilità giuridica di estinguere l’obbligazione tributaria e conseguentemente risponde in caso di inadempimento.

I membri di un consiglio di amministrazione venivano indagati per il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000) sulle retribuzioni ai dipendenti della società. Nei loro confronti veniva di conseguenza emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per la somma corrispondente al profitto del reato.
Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, gli indagati proponevano ricorso in Cassazione lamentando in particolare l’illegittimità dell’estensione della responsabilità nei loro confronti, dovendo la stessa essere circoscritta al solo legale rappresentante della società. Veniva inoltre eccepita l’insussistenza del fumus del reato in quanto basato sulla sola dichiarazione del sostituto d’imposta, elemento ritenuto non costituente un grave indizio di reato.
La decisione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2741, depositata il 23 gennaio 2018, ha ritenuto legittimo il provvedimento di sequestro preventivo.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...