07/03/18

CONVEGNO SU COME INVESTIRE IN BRASILE 8/3/18

Il seminario “Investire in Brasile: opportunità in infrastrutture turistiche” si svolgerà l’8 marzo 2018 presso l’Ambasciata del Brasile a Roma.

Per iscriversi inviare una mail a : convegno.roma@itamaraty.gov.br

Revisori enti locali: on line i fac-simile della relazione sul rendiconto di gestione e sul nuovo accertamento dei residui.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili comunica che, in collaborazione con l’associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale due documenti: la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione e la bozza di parere sulla delibera di “riaccertamento ordinario dei residui”. Entrambi i documenti, formati da un testo word e da tabelle in formato excel, costituiscono soltanto una traccia per la formazione del parere da parte dell’organo di revisione, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti dello stesso destinatari.
Con un comunicato stampa del 7 marzo 2018, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili comunica che, in collaborazione con l’associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale due documenti:
- la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione;
- la bozza di parere sulla delibera di “riaccertamento ordinario dei residui”.
Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione
La relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione, è stata predisposta nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs.18/8/2000 n.267 (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D. Lgs. 118/2011 e tiene conto delle norme emanate fino al 31 dicembre 2017.
 
fonte ipsoa

03/03/18

Avviamento in bilancio

Ai sensi della riformata disposizione di legge, l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; tuttavia, nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento.
L’ultimo aspetto da trattare attiene al contenuto dell’Oic 24, anche esso novellato dopo il D.Lgs 139/2015.
Il principio contabile completa il contenuto del codice civile, prevedendo che la vita utile del bene stabilita all’atto della sua iscrizione non può essere modificata nel corso degli esercizi successivi, potendo in seguito soltanto procedere, in caso di necessità, alla rilevazione di una perdita durevole di valore (vedasi Oic 9).
Inoltre l’Oic 24 chiarisce che esiste comunque un periodo massimo di vita utile dell’avviamento, pari a 20 anni: tuttavia, se il periodo di ammortamento è superiore a 10 anni, è necessario indicare in nota integrativa i fatti e le circostanze oggettive che hanno giustificato un tale periodo di ammortamento.
fonte: Viviana Grippo

22/02/18

La sentenza della Corte Costituzionale - 22 Febbraio 2018

Indebita compensazione e infedele dichiarazione con diversa soglia di punibilità
 
È infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio con riferimento all’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, che prevede una soglia di punibilità per il reato di indebita compensazione diversa da quella predisposta per la dichiarazione infedele. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale bon sentenza n. 35 del 2018. I giudici riconoscono l’eterogeneità delle due fattispecie criminose per l’oggetto materiale, la condotta tipica e la sfera di tutela.
La fattispecie rimessa dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio all’esame della Consulta verteva sull’illegittimità costituzionale dell’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000 - nel testo anteriore alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 158/2015 - con il disposto dell’art. 3 Cost., nella parte in cui fissa la soglia di punibilità in 50.000 euro annui anziché in 150.000 euro con riferimento al delitto di indebita compensazione.
In particolare, il giudice rimettente riteneva irragionevole la suddetta soglia di 50.000 euro in quanto irragionevolmente sproporzionata rispetto a quella riservata alla dichiarazione infedele ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, fissata in 150.000 euro, apparendo le due ipotesi criminosi di identico disvalore.
Ad avviso della Corte Costituzionale, invece, non è possibile allineare le due soglie di punibilità, innanzitutto, perché il diverso trattamento delle due fattispecie è compatibile con la discrezionalità propria del legislatore.
 
 
fonte ipsoa


Omologa del concordato: causa di rettifica della detrazione IVA

L’omologazione definitiva di un concordato che dispone la riduzione delle somme dovute rappresenta una delle cause al ricorrere delle quali è necessario rettificare la detrazione dell’IVA. Infatti, l’omologazione costituisce un mutamento delle condizioni inizialmente assunte dal contribuente per effettuare la detrazione dell’IVA. È questa la conclusione alla quale è giunta la Corte di Giustizia UE con la sentenza relativa alla causa C-396/16, depositata il 22 febbraio 2018.
La riduzione delle obbligazioni ai sensi di un concordato omologato con decreto passato in giudicato deve essere qualificata come un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo dell’IVA ammesso in detrazione. È questa la conclusione alla quale è giunta la Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-396/16, depositata il 22 febbraio 2018.
La fattispecie esaminata era relativa ad una società nei cui confronti il competente tribunale aveva provveduto ad omologare il concordato, riducendo così al 40% l’importo dei debiti da pagare.
Di conseguenza, alla stessa società era stato richiesto dalla competente autorità fiscale di rettificare la detrazione IVA operata, richiesta contro la quale la società aveva proposto ricorso, poi rigettato.
La Corte di Giustizia UE veniva quindi investita della questione, per valutare se l’omologazione di un concordato rientri, ai sensi di quanto previsto dall’art. 185, paragrafo 1 della direttiva IVA, tra le situazioni che determinano un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo dell’imposta ammessa in detrazione.
 
 
 
fonte ipsoa

21/02/18

Depositi fiscali: pronto il codice tributo per versare l’IVA

Con risoluzione n. 18/E del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6044 per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato.

La legge di Bilancio 2018 stabilisce che “per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili […] introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato […], l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’imposta sul valore aggiunto con modello F24 […], senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti […]”.
Con D.M. 13 febbraio 2018, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha disciplinato le modalità attuative delle disposizioni della legge di Bilancio, nonché le modalità di comunicazione telematica ai gestori dei depositi dei dati relativi ai versamenti dell’IVA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fonte Ipsoa

20/02/18

Gratuito per i professionisti: pronta la convenzione INPS/Casse


La querelle sul cumulo gratuito per i liberi professionisti arriva finalmente a conclusione. È stata presentata da INPS e ADEPP la convenzione quadro che disciplina le modalità procedurali per liquidare le pensioni in totalizzazione e in cumulo nel caso in cui il contribuente abbia periodi assicurativi anche presso altri enti. L’INPS sarà l’ente erogatore e le nuove domande potranno essere gestite tramite una piattaforma digitale dedicata.
È stata presentata, durante una conferenza stampa congiunta, la convenzione quadro INPS/Casse in materia di cumulo gratuito per i liberi professionisti, previsto dalla legge di Bilancio 2017. I tempi lunghi, sottolinea la nota congiunta, sono stati dovuti dalla necessità di trovare delle modalità operative che consentissero all’INPS ed agli Enti/Casse coinvolti il rispetto del dettato normativo che ha previsto, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti presso Enti/Casse che, in base ai propri regolamenti, prevedono requisiti anagrafici differenti rispetto a quelli indicati dalla norma.
Il Presidente dell’INPS Tito Boeri ha espresso grande soddisfazione: si pone termine ad un’asimmetria del nostro mercato del lavoro che penalizzava i lavoratori con carriere mobili. Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente dell’AdEPP, Alberto Oliveti, che ha sempre definito il cumulo “una scelta di civiltà”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fonte ipsoa

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...