23/04/20
COSA BISOGNA PRESENTARE PER AVERE € 25.000
Richiesta
del finanziamento
- il modulo compilato e firmato di
richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul
sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it . Nel modulo deve essere
indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento quale acquisto
scorte, fido a breve per anticipo fatture o liquidità. Bisogna anche specificare gli aiuti come sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o
agevolazioni fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza pandemia di cui si è già
beneficiato. Non devono essere indicati gli aiuti per il quali è stata
semplicemente presentata la domanda, ma quelli di cui si è già in possesso del
provvedimento con il quale è stata riconosciuta l’agevolazione. Non vanno
invece indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal
Fondo PMI.
Entrambi i moduli devono essere compilati
e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio
all’indirizzo e-mail della banca/intermediario finanziario (indicato sul sito
internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con
altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli
direttamente sul sito della banca).
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto
Liquidità, per i contratti conclusi con la clientela al dettaglio (tra cui
rientrano le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale,
gli enti senza finalità di lucro, le micro-imprese) anche il consenso prestato
mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo soddisfa
sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo Unico bancario a pena
di nullità – rispettivamente negli artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies
- sia l’efficacia probatoria dell’articolo 2702 del codice civile “piena prova
fino a querela di falso”. La copia cartacea del contratto sarà consegnata
dall’intermediario alla prima occasione utile successiva al termine dello stato
di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020), così come deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020.L’importo massimo erogabile è pari al venticinque per cento dei ricavi
dell’impresa, per un massimo in ogni caso non superiore a venticinquemila euro.
I ricavi dovranno essere desunti dall’ultimo bilancio depositato o l’ultima
dichiarazione fiscale. I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 dovranno
invece presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000 o altra idonea documentazione (ad esempio la dichiarazione annuale
IVA). Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima
attività dovranno essere considerato l’ammontare dei ricavi risultante
dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal
cedente o dal locatore.
TRAPPOLE DA VEDERE BENE PER LA RICHIESTA DI € 25000
DECRETO LIQUIDITÀ - 23 APRILE 2020
Alcuni accorgimenti da vedere prima di inoltrare i moduli che sono due e qui si descrive il primo Finanziamenti fino a venticinquemila euro:
accesso semplice alla garanzia, ma con qualche punto fermo.
Le imprese e i professionisti si stanno
attivando in questi giorni per ottenere in modo automatico la garanzia Fondo
piccole e medie imprese su finanziamenti di importo non superiore a venticinquemila euro. Ma la semplicità del
modulo per la domanda, in aggiunta al bisogno di ricevere risorse fresche in
tempi rapidi, può trarre in inganno e nascondere alcune insidie tecniche che
devono essere valutate con attenzione. In particolare, si fa riferimento alla
sottoscrizione di una dichiarazione di atto notorio sul danneggiamento
dell’attività, in assenza, ad esempio, della chiusura forzata nel caso di
imprese che hanno continuato ad operare, che potrebbe rivelarsi, in futuro, non
pienamente veritiera e quindi alle possibili responsabilità. Anche
l’indicazione del numero medio degli occupati espresso in unità-lavorative-anno
deve essere calcolato in modo corretto.
È iniziata la domanda delle imprese e professionisti per richiedere
la garanzia del Fondo piccole e medie imprese sui finanziamenti fino a venticinquemila euro. Lo strumento,
che copre tutto del finanziamento ed è concesso automaticamente attraverso
modalità semplificate, è molto appetibile.
Ma le imprese richiedenti, in molti
casi, firmano il modulo di richiesta senza sapere cosa stanno dichiarando,
complice la fretta dettata dal momento.
Il finanziamento deve portare nuove
risorse in azienda, può avere una durata massima di settantadue mesi, con un
pre-ammortamento non inferiore a ventiquattro mesi, e deve essere realizzato a condizioni
favorevoli di tasso. Questo è quanto prevede il decreto Liquidità (D.L. n.
23/2020). Il finanziamento può essere concesso per un importo non superiore al
25% del fatturato o del volume di affari, come emerge nell'ultimo bilancio o nell'’ultima dichiarazione fiscale, se disponibili, oppure da autocertificazione
dei soggetti per i quali tali documenti non sono ancora disponibili.
Come richiedere il finanziamento
Per richiedere il finanziamento
garantito, occorre fornire i seguenti documenti:
- un’autocertificazione che attesti di
aver subito dei danni epidemia attenzione perché se l'attività come un supermercato è stata aperta non può essere dichiarato il falso;
- i documenti di bilancio o un
documento fiscale, necessari per definire la congruità del finanziamento
rispetto ai ricavi prodotti dalla tua azienda oppure l'autocertificazione);
- il modulo per la richiesta di
garanzia al Fondo di Garanzia accompagnato da copia di un documento di
riconoscimento valido.
Oltre a indicare i dati identificativi
personali, la modulistica prevede una dichiarazione dal seguente contenuto: “il
soggetto consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio
di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l’agevolazione sotto forma di
garanzia prevista dalle leggi n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97
(art. 15), qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato
dell’Unione Europea”.
Compilazione della domanda e trucchetti
da vedere bene
La domanda sembra apparentemente
semplice, ma difficilmente può essere compilata senza l’aiuto di un
professionista. Basti pensare che alcune banche, invece di far semplicemente
dichiarare al soggetto che rientra nella classificazione di piccola e media
imprese, ossia che fattura meno di 50 milioni di euro e/o che ha una situazione
patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro e che ha meno di 250 dipendenti,
chiedono di specificare ulteriormente la classificazione tra micro, piccola o
media impresa, riportando quindi il dato medio degli occupati espresso in
unità-lavorative-anno.
Questo comporta, per chi non ha già il
dato a disposizione, il dover calcolare i dipendenti secondo tale metodologia.
Considerando che trattasi di una dichiarazione di atto notorio, indicare, ad
esempio, 8 dipendenti è diverso che dichiararne 8,3, anche se per accedere
sarebbe sufficiente dichiararne meno di 250, senza ulteriore livello di
dettaglio.
Per occupati si intendono i dipendenti
dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola
dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il
vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione
straordinaria.
Il numero degli occupati corrisponde al
numero di unità-lavorative-anno , cioè al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo
parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
La modalità di calcolo prevede il
rispetto di alcune regole; ad esempio, non sono conteggiati gli apprendisti con
contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con
contratto di inserimento.
La domanda sembra apparentemente
semplice, ma difficilmente può essere compilata senza l’aiuto di un
professionista. Basti pensare che alcune banche, invece di far semplicemente
dichiarare al soggetto che rientra nella classificazione di piccola e media
imprese, ossia che fattura meno di 50 milioni di euro e/o che ha una situazione
patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro e che ha meno di 250 dipendenti,
chiedono di specificare ulteriormente la classificazione tra micro, piccola o
media impresa, riportando quindi il dato medio degli occupati espresso in
unità-lavorative-anno (ULA).
Questo comporta, per chi non ha già il
dato a disposizione, il dover calcolare i dipendenti secondo tale metodologia.
Considerando che trattasi di una dichiarazione di atto notorio, indicare, ad
esempio, 8 dipendenti è diverso che dichiararne 8,3, anche se per accedere
sarebbe sufficiente dichiararne meno di 250, senza ulteriore livello di
dettaglio.
Per occupati si intendono i dipendenti
dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola
dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il
vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione
straordinaria.
Il numero degli occupati corrisponde al
numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo
parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
La modalità di calcolo prevede il
rispetto di alcune regole; ad esempio, non sono conteggiati gli apprendisti con
contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con
contratto di inserimento.
Dichiarazione (ATTENZIONE AI DANNI)
A parte le dichiarazioni prestampate
nel modulo che diventano rilevanti in caso di mancato rimborso del
finanziamento in quanto lo Stato diventa creditore privilegiato con
implicazioni in caso di fallimento, le imprese sono chiamate a dichiarare “che
l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata con emergenza
epidemia.
Cosa questo voglia dire in concreto non
è al momento specificato. L’imprenditore potrà pensare
che, avendo chiuso l’attività per due mesi, abbia subito un danno. Tuttavia,
nel caso della sovvenzione alle partite IVA, gli strumenti sono spesso legati
ad un ben definito calo di un terzo del fatturato nel corso del primo trimestre
dell’anno, che, giusto o sbagliato, rappresenta comunque un dato certo su cui
fare affidamento per determinare con esattezza se il beneficio spetta o meno.
Nel caso dei finanziamenti fino a venticinque mila euro, invece, la norma non ha fissato un parametro preciso per stabilire
chi può beneficiarne e chi no. Se questo a prima vista potrebbe sembrare un
vantaggio, un’analisi più approfondita porta invece a considerare che la
sottoscrizione di una dichiarazione di atto notorio sul danneggiamento
dell’attività (in assenza, ad esempio, della chiusura forzata nel caso di
imprese che hanno continuato ad operare) potrebbe rivelarsi, in futuro, non
pienamente veritiera; in tal senso, determinare un preciso parametro avrebbe
potuto sollevare le imprese dal dubbio insinuato dalla genericità della
dichiarazione.
22/04/20
Disposizioni società in materia di riduzione del capitale D.L. 23 del 8/4/2020
Art. 6.(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decretoe fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesiapplicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis,nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non sicommi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per loprimo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa'perriduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484.
19/04/20
Nuove scadenze fiscali 2020
Imprese
e lavoratori autonomi (art. 18 DL Liquidità)
Per
i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
in Italia, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini:
dei
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi Inail
e
dei versamenti in autoliquidazione relativi:
alle
ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e
comunale (di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 lavoro dipendente /
assimilato), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
all'imposta
sul valore aggiunto.
sono
sospesi alle seguenti condizioni:
i
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o
compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, devono
aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi
di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
i
soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei
compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli
stessi mesi del 2019;
A
prescindere dalla riduzione dei ricavi dei mesi di marzo / aprile 2020, la
sospensione di cui sopra, vale per tutti i soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa in Italia, che hanno intrapreso l’attività di impresa, di
arte o professione dal 1° aprile 2019.
Sempre
a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato, per i mesi di
aprile e di maggio 2020, sono sospesi i versamenti relativi alle ritenute alla
fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi
previdenziali e assistenziali / premi INAIL per gli enti non commerciali,
compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in
regime d'impresa.
La
sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i
mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei
compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza,
che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33% nel mese
di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel
mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
Ripresa:
Il
versamento dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed
interessi:
in
un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020
o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal 30.06.2020.
Sospensione
ritenute d’acconto lavoro autonomo (art. 19 DL Liquidità)
Per
i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede in Italia
con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019,
i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il
31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del
sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto
spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I
contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare
un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare
l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:
in
un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020
o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Consegna
e Trasmissione Certificazione Unica 2020 (art. 22 DL Liquidità)
Solo
per l’anno 2020, si differisce al 30 aprile il termine entro il quale i
sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le Certificazioni Uniche
relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro
autonomo, questo al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più
tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in
conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e,
nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano
l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per
compilare la dichiarazione dei redditi.
Non
si applicano le sanzioni previste nel caso in cui le certificazioni siano
trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31
marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.
Imprese
del turismo e altri soggetti (art.18 c.4 DL Liquidità e art.61 Cura Ita)
Per
i soggetti che operano nei settori considerati più colpiti dall’emergenza, la
sospensione dei versamenti non è soggetta al limite di fatturato.
Il
DL n. 23/2020 in esame ha disposto che “restano ferme” per il mese di aprile le
sospensioni già previste dall’'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo
61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per questi soggetti che
“non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione” disposta
dall’art. 18 del “nuovo” Decreto, ma vediamo nel dettaglio chi sono questi
soggetti e le regole che valgono per loro.
Inizialmente
l’articolo 8, comma 1, del DL 2 marzo 2020, n. 9, aveva sospeso fino al 30
aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e
turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti delle ritenute alla
fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria.
Successivamente
con il Decreto Cura Italia, al fine di sostenere ulteriormente i settori
maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, l’articolo 61 ha
esteso tale sospensione ad ulteriori categorie di soggetti che sono quelli
indicati dalla Risoluzione del 18.03.2020 n. 12, con la quale l'Agenzia delle
Entrate ha pubblicato, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle
attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Per
approfondire leggi l'articolo Covid-19: Sospensione tasse e contributi per i
settori più colpiti.
La
sospensione del versamento opera fino al 30 aprile (tranne che per associazioni
sportive fino al 31 maggio):
per
le ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
per
gli adempimenti riferiti a contributi previdenziali ed assistenziali e premi
INAIL
per
l’IVA in scadenza nel mese di marzo, ovvero la liquidazione dell’IVA relativa
al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020.
I
versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.03 e
16.04 e IVA scaduta il 16.03) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed
interessi:
in
unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.05.2020 cade di domenica);
o
in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La
prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.
Tuttavia
segnaliamo che, come indicato nella Relazione illustrativa al DL n. 23 qualora
un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione
dei ricavi dei mesi di marzo e aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se i ricavi
del 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti
mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione prevista dall’articolo 18 DL
Liquidità, in questo caso la sospensione opera anche con riferimento all’IVA
(in scadenza il 16.04 e il 18.5.2020).
Con
la pubblicazione del Decreto Liquidità DL n. 23/2020, contenente “Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali”, in vigore dal 9 aprile 2020, sono state definite disposizioni in
merito a nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e
dei relativi adempimenti a seguito dell’emergenza Coronavirus, che integrano
quelle definite dal “Decreto Cura
Italia” DL 18/2020 (per un approfondimento del quale si rimanda all'articolo
"Sospensione versamenti e adempimenti tributari nel Decreto Cura
Italia").
Tra
le novità, innanzitutto segnaliamo che per tutti i soggetti, a prescindere
dalla natura giuridica (persone fisiche, ditte individuali, società di capitali
/ di persone, enti commerciali e non commerciali) i versamenti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, che
erano in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20.03.2020 dalla c.d.
"mini proroga", sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16
aprile 2020 (c.d. rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16.03),
si tratta ad esempio:
della
Tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali,
della
liquidazione Iva del mese di febbraio e versamento del saldo Iva ecc.
Ma
vediamo in una breve sintesi le nuove scadenze dei versamenti e adempimenti
tributari e contributivi sospesi per i mesi di aprile e maggio, previste dal
nuovo Decreto Liquidità.
1)
Imprese e lavoratori autonomi (art. 18 DL Liquidità)
2)
Sospensione ritenute d’acconto lavoro autonomo (art. 19 DL Liquidità)
3)
Consegna e Trasmissione Certificazione Unica 2020 (art. 22 DL Liquidità)
4)
Imprese del turismo e altri soggetti (art.18 c.4 DL Liquidità e art.61 Cura
Ita)
17/04/20
CORTE SUP. DI CASSAZ. SEZ.I CIV. Sentenza 28/2/2020, n. 5610
Il caso
La sentenza in esame, trae origine dalle richieste di un correntista,
il quale aveva citato in giudizio il proprio Istituto di credito, chiedendone
la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite con
l’applicazione di interessi debitori ultra-legali la cui misura non era stata
concordata per iscritto, la capitalizzazione trimestrale e la commissione di
massimo scoperto non pattuita. La Banca convenuta, aveva chiesto il rigetto
della domanda, eccependo la decadenza per mancata contestazione degli estratti
conto, l'irripetibilità del pagamento degli interessi in misura ultra-legali,
quali obbligazioni naturali, la prescrizione decennale.
Il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda con riferimento agli
interessi ultra-legali ed all'anatocismo, condannando la Banca convenuta a
pagare oltre interessi e spese. Avverso tale sentenza il cliente aveva proposto
appello a cui ha resistito la Banca appellata, proponendo appello incidentale.
La Corte territoriale, aveva rigettato gli appelli presentati da entrambe le
parti, rideterminando anche l'importo dell'indebito; gli eredi dell’appellante
principale, nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione.
La sentenza
Con il primo motivo, sollevato ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti
hanno denunciato la violazione o falsa applicazione di legge in relazione sia
all'art. 2697 c.c., comma 2, che all'eccezione di prescrizione sollevata dalla
Banca. In particolare, hanno rilevato che non gravava sugli stessi ricorrenti
l’onere di provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito e la
natura ripristinatoria delle rimesse, bensì spettava alla Banca dover
dimostrare i presupposti dell’eccezione di prescrizione, sollevata dalla
convenuta, dunque la conseguente, asserita inesistenza di una apertura di
credito e la natura solutoria delle rimesse.
A tal proposito, la Suprema Corte ha richiamato la sentenza n. 24418
del 2010, secondo cui la prescrizione del diritto alla restituzione ha una
differente decorrenza a seconda del versamento effettuato, di tipo solutorio o
ripristinatorio. In merito a ciò, era sorta la questione se, nel formulare
l'eccezione di prescrizione, la banca dovesse necessariamente indicare il
termine iniziale del decorso della prescrizione, e cioè l'esistenza di singoli
versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto
poteva venire in rilievo, oppure potesse limitarsi ad opporre tale inerzia,
spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, in base alla norma
applicabile al caso concreto.
Da tali considerazioni è scaturito un contrasto giurisprudenziale fra
opposti indirizzi, solo di recente risolto dalla sentenza n. 15895 del 13/06/2019
delle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno stabilito che, in tema di
prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di
credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione
al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme
indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da
apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare
del diritto, senza l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute
prescritte. Ad avviso delle Sezioni Unite, va distinto l’onere di allegazione
del convenuto a seconda che si sia in presenza di eccezioni in senso stretto, o
eccezioni in senso lato: nel primo caso, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi,
possono esser introdotti nel processo solo dalla parte, mentre nel secondo
sussiste il potere-dovere di rilievo da parte dell’ufficio.
Orbene, l’onere di allegazione va distinto dall’onere della prova, in
quanto il primo riguarda la delimitazione del thema decidendum mentre il
secondo, costituisce per il giudice regola di definizione del processo;
pertanto, l’aver assolto all’onere di allegazione non vuol dire aver proposto
una domanda o un’eccezione fondata, in quanto poi l’allegazione va provata
dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze
probatorie devono poi esser valutate, in fatto e in diritto, dal giudice.
Tra l’altro, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10955 del 2002,
avevano chiarito che, l’elemento costitutivo della prescrizione estintiva, è
l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la
determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi
dell'effetto estintivo, è come una quaestio iuris riguardante l'identificazione
del diritto e del regime prescrizionale previsto dalla legge; riservando alla
parte la possibilità di sollevare l'eccezione - implica che ad essa sia fatto
onere soltanto di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la
volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o
indirettamente, le norme applicabili, la cui identificazione spetta solo al
giudice. Pertanto, in tema di onere di allegazione, in generale, e di onere di
allegazione riferito all’eccezione di prescrizione, non spetta alla banca
indicare il dies a quo del decorso della prescrizione; in effetti, l'elemento
qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del
titolare del diritto, che costituisce, l’elemento principale, al quale la legge
collega l’effetto estintivo.
In conclusione, non è la banca a dover provare l’inesistenza di
apertura di credito, o la natura solutoria delle rimesse, essendo sufficiente
alla medesima, eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall'annotazione
delle singole rimesse.
Con la seconda parte del motivo di censura formulato nel ricorso, i
ricorrenti avevano rilevato che, per provare la stipulazione di un contratto
bancario di apertura di credito risalente al 1990, non era necessaria la forma
scritta.
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che, l'obbligo della forma
scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stato
stabilito dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, e prima della sua entrata in
vigore, il contratto di apertura di credito veniva considerato un contratto a
forma libera, suscettibile di conclusione anche per fatti concludenti.
Tuttavia, i ricorrenti non hanno contrastato l'affermazione della Corte
di merito che ha escluso che con l'atto di appello, con cui si era limitato ad
affermare l'esistenza di una "apertura di credito rotativa", il loro
dante causa, l'originario attore ed appellante, avesse tempestivamente dedotto
gli elementi sulla base dei quali era stata solo successivamente argomentata criticamente
negli scritti conclusionali l'esistenza dell'affidamento in conto corrente.
Pertanto, la Cassazione ha ritenuto infondata anche tale censura.
Ulteriore denuncia mossa dagli istanti, riguardava la violazione
dell'art. 111 Cost. e art. 101 c.p.c. e dei principi del giusto processo,
nonché degli artt. 61, 101 e 191 c.p.c., nonché vizio di ultra-petizione e
violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza
anche in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4.
La Suprema Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno confutato la
esplicita motivazione sul punto offerta dalla Corte distrettuale, secondo la
quale non si era verificata alcuna violazione del principio del contraddittorio
e nessuna missione esplorativa poteva essere rimproverata alla disposizione
della consulenza tecnica, diretta a ricercare elementi a favore della tesi
attorea dell'esistenza di un rapporto di affidamento in atto sul conto
corrente.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Cassazione ha rigettato il
ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore
della controricorrente.
(fonte Altalex quotidiano d'informazione giuridica)Per chi desidera la sentenza la possiamo inviare via e-mail rilasciando un indirizzo.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità
Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...
-
Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...
-
DURC Dovrà essere recapitato solo tramite PEC, per consentire agli utenti dello sportello unico previdenziale di far conoscere le nuove m...
-
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 103-2012/T Assegnazione di beni immobili a soci persone fisiche non esercenti attività d’...













