25/01/14

SENTENZA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA DEL 23/12/2013 N. 3055 SEZIONE PRIMA CIVILE

Tale Sentenza chiarisce che se non è stata fatta la transazione fiscale il concordato preventivo può prevedere la riduzione dell'Iva. La sentenza fornisce un orientamento contrario a
quello adottato finora dalla giurisprudenza. La questione verte sull'articolo 182 ter della legge fallimentare. La domanda di ammissione al concordato preventivo da parte di una società in crisi, conteneva un piano che prevedeva, oltre al pagamento dei crediti in prededuzione e al soddisfacimento dei creditori divisi per classi nei limiti dell'importo capitale dovuto con soddisfacimento dei creditori ipotecari, anche il pagamento del 30% dei debiti verso i creditori privilegiati, tra cui gli istituti previdenziali e l'Erario, debiti Iva compresi, salvo che i crediti di questi non fossero stati assistiti da ipoteca. Mentre per i giudizi precedenti l'esclusione del pagamento di parte dell'Iva, nel piano ai fini del concordato preventivo, aveva reso inammissibile il concordato stesso − proprio in virtù dell'art 182 ter, che per l'Iva e le ritenute di acconto operate e non versate dispone esclusivamente la dilazione − per la Corte d'appello di Venezia, tale interpretazione dell'articolo 182 ter è erronea in merito alla sua applicabilità anche al concordato preventivo, in quanto la proposta di pattuizione può non prevedere una transazione fiscale. L'infalcidiabilità Iva trova, così, in questa sentenza applicazione esclusivamente nell'ambito della transazione fiscale. In tal modo, la riforma del concordato, all'interno di quella dei fallimenti, mira a facilitare l'uscita dalla crisi imprenditoriale e non a renderla più faticosa.

18/01/14

Procedure concorsuali ed insinuazioni particolari

Una società di attestazione SOA per azioni chiede l'ammissione al passivo per somma capiltale ed interessi moratori in via principale in privilegio e in via subordinata in chirografo. 
Come ci si comporta?
Poichè a norma del terzo comma dell’art. 93, n. 4 della legge fallimentare la domanda di insinuazione deve contenere, tra l’altro, <l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione>, pur non essendo necessario specificare la norma attributiva del privilegio, deve quanto meno essere indicato il rapporto intercorso quello di lavoro oppure come di una prestazione professionale e le qualità soggettive che lo giustificano che si trovi nella condizione di artigiano oppure nella condizione di una cooperativa. 
Il curatore peraltro non può dire a suo interpretazione che sia un privilegio e nemmeno il Giudice può avallarlo, si ritiene che sia più adeguata l’ammissione del credito in chirografo, a causa dell'insufficienza di indicazioni per individuare la prelazione che viene richiesta in conformità del quarto comma dello stesso articolo, per cui <se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito e' considerato chirografario>. 
Diversamente, se c’è un qualche accenno al tipo di rapporto intercorso, che potrebbe essere ad esempio quello di prestazione d’opera che dovrebbe entrare nel merito ed escluderlo infatti essendo il creditore costituito quale Spa non può godere del privilegio dell'artigiano, né del privilegio di cui al n. 2 dell’art. 2751/bis N. 2 c.c.; ma il legislatore, con la richiesta di cui in precedenza ha voluto proprio evitare che gli organi fallimentari facessero un ventaglio di ipotesi cui dare risposta.
Ovviamente l’ammissione chirografaria del credito per capitale si riflette anche sugli interessi in quanto trova applicazione l’art. 55, così andranno ammessi comunque in chirografo e gli interessi maturati fino alla data del fallimento che poi determina la sospensione del decorso degli stessi.

16/01/14

Associazioni sportive e controlli fiscali

La registrazione e la regolarità dell'Atto Costitutivo e del vostro Statuto: in quest'ultimo devono essere presenti le indicazioni previste dall’art. 90 della legge 289/2002 (presenza nella denominazione sociale dell’indicazione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, assenza di fini di lucro, democraticità interna, rispetto delle norme e regolamenti CONI e FSN, ecc); (vedi il nostro articolo sulla regolarità dello Statuto; vedi gli esempi di Atto Costitutivo di ASD e di Statuto di ASD)
le regolari iscrizioni al registro della Federazione Sportiva Nazionale (FSN) di riferimento (o Ente di Promozione Sportiva) e al registro CONI per l’anno soggetto ai controlli e per i successivi; (vedi il nostro articolo sugli Enti di Promozione Sportiva e quello sull'iscrizione al registro CONI);

Il certificato di attribuzione del codice fiscale e/o P.IVA;

Tenuta del libro verbali assemblee (effettiva convocazione dei soci e svolgimento delle assemblee, presenza dei verbali per l'approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche, ecc) e del libro verbali Consiglio Direttivo (effettiva convocazione del C.D., presenza dei verbali di bilancio e delle decisioni sulla gestione dell'associazione, ecc.): vi consigliamo di redigere i verbali nel modo più preciso e dettagliato possibile onde evitare contestazioni da parte delle autorità ispettrici. A titolo di esempio, l'acquisto e la distribuzione di gadget in particolari occasioni/eventi sarà ritenuta attività commerciale (e quindi l’eventuale entrata derivante dalla vendita soggetta a IVA) se ciò non risulterà fra le decisioni prese dal Consiglio direttivo con l'indicazione di “cessione a titolo gratuito”;

Corretta tenuta del libro soci;

La comunicazione dell'opzione per la Legge 398/1991, per le associazioni che hanno deciso di usufruire del regime fiscale agevolato;

Corretto adempimento del 770 e quello sul modello unico;

I documenti contabili: 
le scritture contabili delle ASD devono essere obbligatoriamente tenute anche relativamente alle attività commerciali esercitate abitualmente (es: bar/mensa/ristorante interno, rivendita di indumenti/attrezzi, pubblicità commerciale, sponsorizzazioni, organizzazione di gite/viaggi/soggiorni turistici a titolo oneroso, gestione di spacci aziendali e di fiere a carattere commerciale, ecc.); vi suggeriamo di tenere la contabilità non solo su carta ma anche su supporti informatici. Ricordiamo che per le ASD che godono del regime fiscale agevolato secondo la legge 398/91, i proventi di natura commerciale non possono superare il limite annuo di 250.000 euro. Gli ispettori verificheranno, inoltre, l'assenza dello scopo di lucro e l’eventuale distribuzione in nero degli utili percepiti nello svolgimento dell'attività, con particolare attenzione a finte note spese e altre uscite poco trasparenti. 

La regolarità dei contratti e dei compensi a chiunque presti servizio presso la vostra associazione (buste paga, compensi sportivi, ecc): vi ricordiamo che, in base alla legge 133/99, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati secondo modalità tracciabili. Il mancato rispetto della tracciabilità dei pagamenti comporta, non solo la decadenza dai benefici del regime fiscale agevolato secondo la legge n.398/91, ma anche l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2065. 

14/01/14

DURC o documento unico di regolarità contributiva.

DURC  (REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)
In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013, l’Inps, gli altri Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il Documento unico di regolarità contributiva DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 e conv. da L. n. 2/2009.

I crediti in questione, secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.M. del 13 marzo 2013, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere:certi, liquidi ed esigibili; e di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati; quanto alla loro certificazione si rinvia ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze (nn. 35 e 36 del 2012 e nn. 17, 19 e 30 del 2013). Secondo l’art. 2 del D.M. e la circolare n. 40 del 2013 del Ministero del lavoro, in presenza della certificazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, l’Inps, gli altri Istituti previdenziali e le Casse edili devono emettere il DURC “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”. Questa è una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse. Il Ministero chiarisce che tale specifico Documento DURC è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”. Questo significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una Pubblica Amministrazione (come nel caso degli edili) il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all'interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.Tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti previdenziali (Inps) e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. In questa ipotesi l’Inps, gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012” ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti. In entrambe le ipotesi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica. Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l’accesso alla Piattaforma informatica. La verifica dei crediti certificati ai fini del rilascio del DURC. L’Inps, gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, come sopra chiarito, per il tramite dell’amministrazione richiedente ovvero direttamente dall’interessato nella fase di regolarizzazione, l’esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC, se richiesto da impresa. Analogo procedimento trova applicazione nell’ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall’interessato, nei casi espressamente previsti ex art. 90, comma 9 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell’organico medio annuo. L'inizio del descritto procedimento, il Ministero comunica nella circolare che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall’art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall’ amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione.DURC valido per 120 giorni dalla data di rilascio. Il Ministero nella circolare chiarisce “che la disciplina contenuta all’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, che stabilisce che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio”.DURC, certificazione e potere sanzionatorio dell’Inps o Cassa Edile. Data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi. Contenuto e modalità di utilizzo del DURC in presenza della certificazione. Ma Come si utilizza il DURC? Il documento in questione può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’ art. 38, c. 1, lett i), DLgs n. 163/2006, con la quale l’impresa attesta che non ha “commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”. Il D.M. al comma 3 dell’art. 3, come già detto, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo della stazione appaltante estendendolo anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati. Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.









26/12/13

COME SVOLGONO LE INDAGINI FINANZIARIE

Nella prima fase gli operatori finanziari dovranno entro febbraio 2014 inviano tutti i dati all'anagrafe tributaria, con l'importo delle operazioni finanziarie che conterranno saldi iniziali e finali per ciascun anno, mentre al contrario l'amministrazione finanziaria prima  poteva disporre solo dei rapporti finanziari intrattenuti con le banche.

La normativa che consente l'indagine sui conti è prevista dal DPR 29/9/73 n.600 art. 32, comma 1, n.7, mentre il DPR 26/10/72 n. 633, art. 51, comma 2, n.7, ed oltre a DPR n. 605/73 art. 7, comma 11, con questa serie di norme si può acquisire la documentazione bancaria.

Come avviene la richiesta?

Il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate o del comandante regionale della Guardia di Finanza ai soggetti sottoposti ad accertamento può essere richiesto di rilasciare una dichiarazione dei rapporti intrattenuti negli ultimi cinque anni e gli estremi del rapporto intrattenuto.

Vi sarà una autorizzazione che sarà presentata a tutti gli istituti di credito interessati (Banche, Poste, Società di Assicurazione) per ottenere dati e notizie specifiche sui rapporti intrattenuti con i loro clienti.

I dati ottenuti saranno presi in considerazione per eventuali modifiche di quanto dichiarato dal contribuente e se non era veritiero dovrà dimostrare che ne ha tenuto conto, oppure quei dati non hanno rilevanza per motivazioni varie che devono essere fornite a pena di sanzioni. I prelevamenti sono considerati come ricavi o compensi e se il contribuente non indica chi ne ha beneficiato avrà delle problematiche comunque da risolveremo altrimenti verrà accertato un reddito maggiore.

Si possono formare anche liste di contribuenti che ricorrono costantemente nell'evadere le proprie entrate che vengono considerate persone a maggior rischio di evasione, però una sola anomalia (dipende che tipo di anomalia) non può essere spunto e base per un'indagine finanziaria.

In tal modo si cerca di ricostruire la disponibilità finanziaria del soggetto accertato al fine di rettificare le dichiarazioni già presentate, considerando attendibili o meno le entrate -accreditamenti- e passive -prelevamenti- se sono o meno considerati giusti rispetto al dichiarato, attivando anche il cosidetto contraddittorio con il contribuente.

Si devono quindi fornire spiegazioni su tutti i movimenti registrati sui conti correnti e successivamente contestati si devono rivedere quindi le distinte dei versamenti con la motivazione, per i professionisti si deve sempre agire conservando le fatture e gli scontrini.

Le anomalie possono essere sempre verificate dagli organi deputati al controllo, attraverso accertamenti ed incroci patrimoniali e dichiarazioni dei redditi, inviando al contribuente specifiche domande attraverso questionari.

La circolare delle entrate n. 24 del 31/7/2013 ha riconosciuto con lo strumento delle indagini finanziarie potrebbero esserci attività riconducibili ad attività lavorative di lavoro autonomo e ci sarà da richiedere maggiore attenzione circa la valutazione delle singole categorie di contribuenti.

Una consiglio valido che potrebbe essere di aiuto a tutti si renderebbe necessario controllare meglio il proprio conto corrente per dare delle risposte esaustive se vengono richieste informazioni, considerando che è meglio e possibile tracciare il proprio denaro pagando con bancomat e carte di credito che sono più semplici da verificare così come i bonifici bancari.

(fiscoepolitica.it e Marco Ruggeri)

01/12/13

acconti e proroghe 2013

La proroga è stata fissata al 10 dicembre 2013 (Srl e SpA) , al contrario il 2 dicembre per professionisti, ditte individuali. Questo decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri.
Il 16 dicembre 2013 vale solo per l'IMU non per terreni agricoli, ma solo per seconde case e per capannoni.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

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