TRIBUNALE DI LECCE - SEZ. I - SENTENZA 12 aprile 2013, n.1354 -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La presente motivazione viene redatta nella forma prevista dall'art. 132 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 18.06.2009, n. 69, che per effetto dell'art. 58, comma 2, della cit. legge 18.06.2009, n. 69, si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 4.7.2009.
Occorre in primo luogo affrontare la questione preliminare di decadenza avanzata dalla difesa di entrambe le convenute, in quanto potenzialmente idonea, in caso di suo accoglimento a definire l'intero giudizio precludendo l'esame del merito.
L'eccezione proposta è infondata e ciò a prescindere dalla qualificazione dell' attrice come consumatore ai fini dell'applicazione della disciplina del codice del consumo, con il conseguente più lungo termine di decadenza di due mesi ai sensi della norma dell'art. 132 D.Lgs. n. 206 del 2005, rispetto a quello di otto giorni previsto dalla norma generale in tema di vendita dell'art. 1495 c.c ..
In ogni caso deve comunque rilevarsi la correttezza dell'applicazione della normativa del codice del consumo alla fattispecie in esame, trattandosi di contratto stipulato per esigenze estranee all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta dall' attrice, in considerazione della natura mista che il bene acquistato, autovettura, normalmente svolge, sia per recarsi materialmente al luogo di lavoro, sia per le altre pur allegate esigenze della vita quotidiana.
Non si tratta cioè di bene che per le specifiche allegazioni dedotte in causa, si palesa come strumento necessario e esclusivo dell'attività lavorativa svolta dall'attrice, la quale va quindi qualificata come consumatrice ai sensi della menzionata normativa.
Ma a prescindere da tale questione di qualificazione, la decadenza non è comunque intervenuta per la semplice ragione che tempestivamente, accortasi delle vibrazioni nel febbraio 2008, un mese dopo l'acquisto del veicolo, parte attrice ha portato alla convenuta Federcommissionaria il mezzo segnalandole l'accaduto e questa ha provveduto ad effettuare la sostituzione delle guarnizioni interne oltre che lavori alla carrozzeria.
Tale circostanza non è stata in alcun modo contestata dalle convenute.
In proposito bisogna richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui 'in materia di denuncia dei vizi della cosa venduta, al fine della decorrenza del termine di decadenza ex art. 1495 c.c., pur dovendosi di regola distinguere tra vizi apparenti e vizi occulti - là dove per i primi il termine decorre dal momento della consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore - occorre comunque che il dies a quo si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto' (cfr. Cass. Sentenza n. 5732 del 10.3.11; così ancora Cass. 4018/11).
Ora nel caso di specie la denuncia formale rispetta i requisiti temporali di cui all'art. 1495 c.c., oltre naturalmente a quelli correttamente applicabili di cui all'art. 132 codice del consumo.
Passando quindi all'esame del merito della causa, lo stesso attiene all'accertamento dell'ascrivibilità o meno alle convenute dei danni lamentati all'auto comprata presso la rivenditrice Federcommissinaria srl e distribuita in Italia dalla convenuta General Motors.
Occorre premettere che la ricostruzione dei fatti allegata da parte attrice, di per sé, non è stata contestata dalle convenute, le quali si sono limitate a contestare la causa ipotizzata del guasto, ma non le manifestazioni esteriori dello sviluppo del danno.
In relazione al disposto dell'art. 115 comma 1 c.p.c. tali modalità devono quindi ritenersi fondate, anche alla luce del fatto che, seppur la L. n. 69 del 2009 prevede l'entrata in vigore della normativa de qua dal 4.7.2009, insieme alla giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che il suo carattere meramente ricognitivo ne permette l'applicazione anche a cause instaurate ante novella.
A favore di questa tesi (del carattere ricognitivo della norma), sostenuta anche da parte della giurisprudenza di merito, depone il fatto che l'art. 167 c.p.c., con l'inciso 'prendendo posizione sui fatti' ha sempre richiesto la contestazione e che il processo civile è essenzialmente 'tra parti', configurando una struttura dialettica a catena, con la conseguenza che diviene onere delle parti contestare.
Sulla base di tale ricostruzione di fatto, quindi, posta a base della stessa CTU, non si può non convenire con la lettura dei dati tecnici fornita dal CTU con i suoi elaborati per la sua completezza, la sua logicità e la sua approfondita disanima delle risultanze di causa.
La questione dell'individuazione della causa effettiva del danno va qui analizzata logicamente solo dopo aver affrontato quella dei diversi titoli di responsabilità azionati nel presente giudizio nei confronti delle convenute.
In proposito, mentre è pacifico che parte attrice agisce in via contrattuale nei confronti della rivenditrice Federcommissionaria srl in virtù della disciplina redibitoria del contratto di vendita sancita dagli artt. 1490 ss c.c., per quanto attiene alla General Motors distributrice in Italia dell'auto oggetto di causa, la disciplina azionata è quella extracontrattuale di cui al codice del consumo art. 114 ss e prima ancora della responsabilità del produttore di cui alla normativa del 1988.
Per quanto attiene, tuttavia, a quest' ultima responsabilità che investe la fornitrice per l'Italia General Motors, fornitrice cui per legge è equiparato il produttore dalla norma dell'art. 116 codice di consumo, occorre rilevare che visto che i prodotti difettosi possono provocare danni, chi risponde di tali danni e cosa deve fare il consumatore per affermare i propri diritti, sono aspetti che vengono disciplinati dalla legge sulla responsabilità del produttore.
Secondo il D.P.R. n. 224 del 24 maggio 1988 (trasfuso nel codice del consumo D.Lgs. n. 206 del 2005; cfr. direttiva CEE 85/374) una ditta è tenuta a risarcimento al consumatore dei danni provocati dal suo prodotto (difettoso).
Ciò vale anche se il produttore non ha colpe dirette, vale a dire quando in fase di produzione non ha agito né in maniera dolosa né colposa.
La responsabilità del produttore è, in realtà, una responsabilità oggettiva; il solo fatto di creare una situazione di pericolo (come può essere ad esempio, la commercializzazione di un prodotto difettoso) è già sufficiente per far ricadere sul produttore la responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano.
Ma è proprio il punto dirimente sancito dalla norma dell'art. 123 codice di consumo che delinea l'ambito del danno risarcibile, in quanto non tutti i danni per tale particolare titolo di responsabilità lo sono, solo il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali, oppure la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso.
Nel caso di specie, non è stato allegato, e tanto meno provato, un danno ulteriore e diverso rispetto al vizio in sé, o difetto di conformità dell'auto, disciplinato nel successivo titolo III del codice del consumo.
In altri termini, il vizio allegato dell'auto non ha provocato né lesioni personali e morte, né danni a cose diverse dall'auto stessa, per cui ai sensi dell'art. 123 codice del consumo, non è un danno autonomamente risarcibile nei confronti del fornitore General Motors.
In questo caso, cioè, c'è solo la responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1490 ss c.c. e art. 128 ss codice del consumo, con il relativo diritto di regresso del venditore finale da esplicare nei confronti del produttore o di un precedente venditore nell'ambito della medesima catena distributiva, così come stabilito dall'art. 131 codice del consumo.
Deve quindi escludersi ogni responsabilità per i fatti di causa della convenuta General Motors.
Passando quindi all'individuazione della sussistenza del vizio strutturale e funzionale lamentato da parte attrice in via contrattuale con il conseguente onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., occorre ricordare che in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltre che della tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria (cfr. Cass. 13695/07).
Il CTU nella sua relazione che si condivide ha qualificato il danno dell'auto come 'vizio strutturale' non eliminabile (pag 7 relazione) ed ha indicato in €. 2.360,00 il diminuito valore dell'auto.
Così individuata la causa del danno, deve ritenersi accertato il vìzio strutturale dell'auto venduta, con la conseguente responsabilità contrattuale della convenuta Federcommissionaria srl.
Parte convenuta Federcommissionaria srl deve quindi essere condannata alla restituzione dell'importo di Euro 2.360,00 da incrementare degli interessi legali sulla somma rivalutata dall'esborso fino alla sentenza, e con gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno richiesto, fondato sulla mancanza di un'auto, lo stesso va riconosciuto in relazione alla necessità di raggiungere con i mezzi pubblici il luogo di lavoro e di svolgere a piedi o con l'aiuto di amici le altre incombenze della vita quotidiana, ma lo stesso, da liquidarsi in via equitativa, non può riconoscersi in misura superiore all'importo di Euro 1.000,00.
In ogni caso lo stesso va riconosciuto in via presuntiva, vista anche l'assenza di contestazione da parte delle convenute in merito al fatto che nella specie gli attori non avevano altri mezzi di circolazione a disposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate come da separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico della convenuta Federcommissionaria srl.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da A.G.M. contro Federcommissionaria srl in liquidazione e General Motors Italia srl, con atto di citazione notificato in data 13.02.2009, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
l) Accoglie la domanda per quanto di ragione, per quanto esposto in motivazione;
2) Conseguentemente condanna la Federcommissionaria srl in liquidazione al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.3.360,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell' acquisto al soddisfo ed interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, per titoli e ragioni esposti;
3) Rigetta la domanda proposta nei confronti della convenuta General Motors Italia srl per le ragioni esposte;
4) Condanna la convenuta soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell'attrice, liquidate, comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo, in complessivi €.2.370,00 di cui €.170,00 per spese vive, oltre accessori come per legge;
5) Pone definitivamente a carico della convenuta soccombente la spese delle ctu così come liquidate.