11/11/14

Legge di Stabilità e variazioni approvate "FLASH" FISCAL NEWS

LEGGE DI STABILITA' E VARIAZIONI NORMATIVE:

- dal 2016 eliminata la Comunicazione dati IVA.
- per il 2015 la legge di Stabilità ha annullato lo stanziamento da 45 milioni di euro previsto per l'erogazione dei contributi destinati all'acquisto di veicoli ecologici a basse emissioni complessive.

L'esenzione dalle imposte di registro e di bollo prevista dalla legge n. 374/1991 "FLASH" FISCAL NEWS



Esenti da bollo e registro gli atti relativi alle cause di modesto importo 
Dettagli Scritto da Marco Ruggeri  per: FISCOEPOLITICA.IT
Sugli atti e i provvedimenti relativi a cause e attività conciliative in sede non contenziosa, di valore non superiore a 1.033 euro, va riconosciuta sia in relazione agli atti emessi dal giudice di pace sia alle decisioni assunte nei successivi gradi di giudizio.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014, con la quale vengono superate le indicazioni fornite con la precedente risoluzione n. 48/E/2011 in recepimento del prevalente orientamento giurisprudenziale.

07/11/14

DAL 2015 NUOVO MODELLO INTRASTAT

        
Si verso una modifica e diventerà più semplice modello, verranno richiesti dati su partite Iva e transazioni in riferimento all'art. 7 ter DPR 633/72.
Dati eliminati: non vi sarà più il numero della fattura emessa e della data e finisce anche l'indicazione delle modalità di erogazione del servizio e di modalità di pagamento (bonifico, accredito etc.).
Dati confermati: Devono essere indicati partita Iva -valore totale delle transazioni - il codice del tipo di transazioni - paese di pagamento.
Decorrenza: All'art. 23 del decreto semplificazioni menziona un decreto del direttore delle dogane che dovrà essere emanato entro 90 gg dall'entrata in vigore della norma, non è detto che trovino applicazione già nel Gennaio 2015.
Sanzioni: si applicano solo alle imprese che realizzano nel mese di riferimento spedizioni oppure arrivi superiori a € 750.000,00 e vanno applicati una sola volta per ciascun elenco a prescindere dalle transazioni mancanti.

Iscrizioni immediate al Vies

Iscrizione veloce per chi vuole effettuare operazioni intracomunitarie art. 7-ter, DPR 633/72 comprese prestazioni di servizio anche generiche con altri opertaori UE.
Con delle modifiche all'art. 35 del DPR 633/72 si vuole parificare la legge interna con quella della comunità europea in riferimento al n. identificativo ai fini dell'imposta come da regolamento UE 904 del 2010.
Per non atttendere 30 gg per essere iscritto al Vies si può dichiarare all'inizio dell'attività o in momento successivo la volontà di voler compiere operazioni intracomunitarie questo in base al nuovo art. 7-bis della norma.
Inoltre chi non presenta un elenco riepilogativo per 4 mesi consecutivi, successivi all'inclusione dell'archivio viene presunto che abbia cessato l'attività in ambito UE e verrà esclsuo dal Vies e questa fase dovrà essere preceduta da una comunicazione delle Entrate ed in cui verrà lasciato al contribuente di poter chiarire la Sua posizione in merito. tale norma è contemplata dall'art 35 c. 15-quinquies, DPR 633/72.
Naturalmente non è prevista un esclusione impugnabile e pertanto dovranno essere rese note le istruzioni delle fattispecie molteplici che si possono verificare.
Vi può essere anche la cessazione automatica da parte delle Entrate della Partita Iva vedi c. 15-bis dell'art. 35 in fatti se i dati del contribuente sono incompleti, l'ufficio chiude la partita iva.
 
fiscoepolitica.it

06/11/14

approvato decreto SBLOCCA ITALIA

Approvato al Senato il provvedimento di conversione in Legge del Decreto 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto "Sblocca Italia"decreto: SBLOCCA ITALIA

Norma Agricoltura art. 34 DPR 633/72

L’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972
 
I produttori agricoli, che nell’anno solare precedente abbiano realizzato, in caso di inizio di attività, un volume di affari non superiore a settemila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, siano esonerati dal versamento e da tutti gli obblighi documentali e contabili.
 
Il regime agricolo di esonero non si applica in modo univoco, ma si differenzia in base al volume di affari realizzato, dei soggetti interessati (cooperative, associazioni di cooperative, eccetera), della composizione delle operazioni attive sia agricole e sia non agricole.

In riferimento al volume di affari, l’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che i produttori agricoli, che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o prevedano di realizzare, in caso di inizio di attività, un volume di affari non superiore a settemila  euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, di cui alla tabella A) allegata al D.P.R. n. 633/1972, sono esonerati:
- dal versamento dell’imposta ;
- da tutti gli obblighi documentali e contabili.
 
L’esonero concerne, inoltre, la presentazione della comunicazione annuale Iva che tutti i soggetti d’imposta, a eccezione di alcuni, devono trasmettere entro il mese di febbraio di ciascun anno in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, comma 2, dell’art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; Cir. n. 2 del 9 febbraio 2009.

Nell' esercizio di più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell’art. 36, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, non sussiste l’obbligo altresì di inserire nella dichiarazione il modulo relativo all’attività agricola esonerata.

Tali soggetti devono soltanto numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o committenti, se costoro acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa.
Per le cessioni di beni sia agricoli che non agricoli e per le prestazioni di servizi effettuate, l’obbligo di emettere la fattura attiva è del committente il servizio e/o del cessionario dei beni il quale deve emetterla con le modalità e i termini dell’art. 21 dell’Iva.
 
La fattura  deve essere emessa al momento della consegna dei beni o al momento, se ante, del pagamento del corrispettivo e/o dell’acconto, datata e numerata deve contenere, tra gli altri:
- ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente, al cedente, numero di partita Iva entrambe i numeri.
Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
- natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione;
- corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
- aliquota e ammontare dell’imposta (per i prodotti agricoli e ittici si applicherà l’aliquota di compensazione); per i prodotti agricoli diversi da quelli della tabella A), parte I, e per gli altri beni e servizi si applicherà l’aliquota relativa).
La copia della fattura deve essere consegnata dal cessionario-committente al produttore agricolo-cedente; il cessionario registra la fattura, come detto, separatamente nel registro degli acquisti.
Il cessionario o il committente pagherà l’imposta, come sopra determinata, direttamente al produttore agricolo che, in quanto esonerato dall’obbligo di versamento della stessa, la tratterrà a titolo di compensazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
 
I produttori agricoli in regime di esonero, possono effettuare operazioni cosiddette diverse prestazioni di servizi, cessioni di beni diversi, prodotti agricoli non inclusi nella parte I della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, soltanto entro il limite del 33,3% del volume di affari complessivo che non deve superare i settemila euro.

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