31/01/17

SPESOMETRO


Lo spesometro consiste nell'obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cioè le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute), ed è stato introdotto dal DL 78/2010, convertito con modifiche in legge dalla L.122/2010.

Esempio per le operazioni relative all'anno 2015 lo spesometro deve essere inviato telematicamente entro il termine del 20 aprile 2016 (termine unico valido sia per i contribuenti che dichiarano l'iva mensilmente che trimestralmente). La presentazione del modello è obbligatoria, pertanto nel caso in cui i contribuenti:

  • non presentino il modello,
  • presentino il modello in ritardo;
  • presentino il modello con dati errati o incompleti,

si sottopongono al rischio di sanzioni per la violazione commessa. In particolare il regime sanzionatorio applicabile è quello previsto dall'articolo 21, comma 1 del decreto legge n. 78/2010 (convertito dalla Legge 122 del 30 luglio 2010), che prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 471/1997. Come chiarito circolare 24/E/2011 relativa allo spesometro : «L’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro».

Per ridurre l'importo della sanzione, scaduto il termine di presentazione del modello, si può presentare una comunicazione integrativa o rettificativa , regolarizzando la posizione del contribuente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso(*), il cui utilizzo è stato incrementato dalla legge di stabilità 2015 e dalla Legge 158/2015. In termini generali, l'istituto del ravvedimento operoso, permette di regolarizzare la posizione del contribuente tramite il pagamento di:

  1. una sanzione ridotta,
    • calcolata in base ai giorni di ritardo;
    • da pagare con modello F24, indicando il codice tributo 8911
  2. interessi di mora :
    • calcolati in base ai giorni di ritardo
    • calcolati sul tasso legale (pari nel 2016 allo 0,2%)
    • da pagare congiuntamente alla sanzione.

(*) Occorre precisare che in merito alla possibilità di ravvedersi nel caso di omessa presentazione del modello, la dottrina non è unanime e si è in attesa di chiarimenti ufficiali.

Di seguito si propone una tabella di riepilogo che indica la riduzione della sanzione in base al termine.

Termine
Riduzione della sanzione
Entro 30 giorni
1/10 del minimo
Entro 90 giorni
1/9 del minimo
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o entro un anno dall'errore
1/8 del minimo
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo rispetto a quella in cui è stata commessa la violazione o entro due anni dall'errore
1/7 del minimo
Oltre i due anni
1/6 del minimo
Dopo la consegna del Processo verbale di constatazione (PVC)
1/5 del minimo

Esempio: presentazione della dichiarazione il 2 maggio 2016:

sanzioni: 258 euro X(1/10) = 25, 80

interessi : 0,017 centesimi

totale sanzione: 25,81 euro.

CONSULENZA AGLI IMPRENDITORI DA PARTE DELLO STUDIO MARCO RUGGERI


30/01/17

OIC 12 nella differenza tra il 2014 ed il 2016

OIC 12 VERSIONE 2014 PER PREVISIONE DI LEGGE SONO ISCRITTE ALLA VOCE 21 (ONERI STRAORDINARI)
In apposita sottovoce  tutte le imposte  (dirette ed indirette) relative ad esercizi precedenti comprese sanzioni ed interessi.
La voce B2 può essere la loro contropartita (fondo imposte anche di quelle differite) oppure dalla voce D12 (debiti tributari).
Nell'esercizio di definizione del contenzioso o accertamento se l'ammontare accantonato nel fondo imposte è carente rispetto all'ammontare dovuto la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative ad esercizi precedenti in caso contrario è imputata nei proventi straordinari.

OIC VERSIONE 2016

Gli oneri per imposte dirette per esercizi precedenti compresi sanzioni ed interessi e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso di cui era stato stanziato un fondo, sono nella voce 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite o anticipate.
Gli oneri per imposte indirette sempre per esercizi precedenti compresi sanzioni ed interessi e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di un fondo stanziato appositamente sono classificati nella voce B14 per analogia agli oneri per imposte indirette (oneri diversi di gestione).

27/01/17

Servizi offerti


CRITERI DI BILANCIO (nuovi principi contabili)

Il codice Civile all' art. 2427 n. 13 specifica che vi deve indicazione nella nota integrativa dell'importo e della natura  delle voci di ricavo o di costo di evidente incidenza eccezionale.
L'intento è dare evidenza nella nota integrativa dei fatti appunto di quando sono di ammontare che esula dalla normalità standard (impostazione giusta dal togliere dal conto economico della sezione straordinaria).
I terzi che osservano il bilancio hanno così la possibilità di apprezzare il bilancio con il suo risultato economico privo di elementi che non concorrono sempre e non si ripetono.
In questo modo si può depurare il conto economico dagli elementi "straordinari"  che non rientrano nelle previsioni dell'impresa come nel business plan.
Esempi sono quelli di ricavo o costo che potrebbero presentare le caratteristiche dell'informazione come:
- massime alterazioni negli acquisti o vendite enormi non ripetibili;
- operazioni straordinarie  come cessioni o conferimenti di aziende.
 

25/01/17

SPESE RAPPRESENTANZA


Sono quelle deducibili se corrispondono all’inerenza ed alla congruità. Per essere inerente devono consistere in erogazioni gratuite di beni e servizi devono avere finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il loro importo deve essere normale e in funzione dell’obiettivo di generare benefici per l’impresa o essere coerente con le pratiche generali del settore.

Di seguito il Ministero ha elencato alcune ipotesi:

1)     Le spese per viaggi turistici in occasione delle quali sono svolte attività promozionali dei beni il cui scambio costituisce attività caratteristica dell’impresa.

2)     Le spese per feste o ricevimenti ricorrenze aziendali, festività religiose, oppure inaugurazione di nuove sedi, mostre, fiere in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa

3)     Ogni altra spesa erogata gratuitamente ivi inclusi i contributi per convegni seminari, manifestazioni simili il cui sostenimenti risponda all’inerenza.
Non sono spese di rappresentanza le spese di vitto e alloggio, per ospitare clienti e fargli vedere la merce esposta.
Questione IVA se i beni in omaggio fanno pare dell’attività d’impresa, prodotti e commercializzati dalla stessa oppure sono acquistati per essere regalati.
Per i beni acquistati l’IVA non è detraibile tranne quando il costo unitario non supera i 50€ la relativa cessione non è soggetta a IVA.
Se i beni rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa l’Iva è detraibile (valore del bene non quantificato) e la cessione va assoggettata a imposta.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...