18/09/17

Cosa è l'inflazione...

L'inflazione disturba i prezzi, e si manifesta con un aumento degli stessi e con una diminuzione del potere d'acquisto della moneta.

Nel sistema della carta moneta inconvertibile, poiché la moneta cartacea può dirsi priva di un valore a sé ed il suo impiego è solo monetario, se non viene accettata nei pagamenti internazionali è difficile il suo assorbimento in caso di esuberanza.

Come si viene ad avere l'inflazione in questo modo:
a) per conto dello Stato a causa di guerre, crisi etc.
b) per conto del commercio e cioè per la cattiva gestione bancaria che esagera con le operazioni di sconto;

Abbiamo diverse oggettivi tipi d'inflazione e sono:
1) Inflazione dei profitti si ha quando i prezzi tendono a salire più di quanto aumentino i costi di produzione ed i salari. Tutto va a vantaggio degli imprenditori che realizzano molti più profitti;
2) Inflazione dei consumi si ha quando la domanda aumenta per i beni e i servizi e provoca l'aumento dei prezzi (per es. a Natale);
3) Inflazione creditizia cattiva gestione delle banche che spingono lo sconto le aperture di credito oltre i limiti, aumentano la consistenza del medio circolante e di conseguenza i prezzi;
4) Inflazione fiscale è lo Stato che sollecita alla banca centrale l'emissione di nuovi biglietti o emette direttamente moneta.

Inoltre si può distinguere in rispetto all'entità della svalutazione monetaria e si può distinguere a sua volta in:
1) subdola, o lenta, o strisciante che è lenta e si insinua piano piano e non supera mai il 6%;
2) robusta quando supera il 6%;
3) galoppante quando i prezzi salgono in maniera vertiginosa.

(diritti riservati 2017)

REGISTRO IMPRESE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' ED ALTRO

Denuncia di inizio, modifica o cessazione attività presso la sede legale
Se l’attività viene esercitata presso la sede legale dell’impresa occorre utilizzare il modello S5 (si ricorda che il modello non è disponibile in formato cartaceo poichè le società sono tenute alla  presentazione delle pratiche per via telematica o su supporto informatico).

Il modello S5 va utilizzato anche al fine di richiedere l’iscrizione o la cancellazione della società nella sezione speciale del Registro Imprese quale imprenditore agricolo, che coincide con l’avvio o la cessazione dell’attività agricola.

Se l’attività dell’impresa presso la sede legale è iniziata contestualmente alla costituzione della società, il modello S5 è allegato al modello S1 al momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.

L’ufficio competente alla ricezione del modello S5 è quello della sede legale dell’impresa.
Le persone obbligate alla presentazione della domanda sono i legali rappresentanti.

Il modello S5 è soggetto ad imposta di bollo, solo quando è utilizzato per l’iscrizione o la cancellazione quale imprenditore agricolo, salvo che non sia allegato ad altro modello (es. modello S1 in fase di iscrizione) che già sconta l’imposta di bollo (consulta gli altri costi del servizio.)

Lettera ricevuta con Pec dal Ministro Calenda a imprenditori e professionisti...


 Cari imprenditori e cari professionisti,

attraverso il Decreto Sud il Governo ha prorogato l’agevolazione dell’iperammortamento per le imprese che acquistano beni strumentali rientranti nel piano Industria 4.0.

In particolare, è stato esteso al 30 settembre 2018 il termine ultimo per la consegna dei beni ammessi all’agevolazione, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Posticipare la scadenza entro cui deve avvenire la consegna del bene, significa di fatto, poter concedere alle imprese più tempo e maggiori possibilità di effettuare nuovi investimenti, leva indispensabile per imprimere un forte impulso positivo all’innovazione, alla produttività e all’occupazione.

L’obiettivo di questa iniziativa è contribuire al consolidamento dei segnali positivi registrati nei mesi scorsi, grazie alle imprese che hanno saputo cogliere le sfide dell’innovazione utilizzando al meglio le opportunità introdotte dal pacchetto di riforme varato dal Governo.

Buon lavoro

Carlo Calenda

In sede di accertamento di proventi non dichiarati a carico di una società...


In sede di accertamento di proventi non dichiarati a carico di una società, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi di dati provenienti sia dal suo conto, sia da quelli dei terzi (soci e amministratori), con la conseguenza che i versamenti eseguiti dai soci e non adeguatamente giustificati legittimano la rettifica in capo alla società. A precisarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21424 depositata il 15 settembre 2017.
A seguito di indagini finanziarie, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento ad una società, recuperando a tassazione i ricavi non contabilizzati. In particolare l’Ufficio riscontrava la presenza di prelievi e versamenti effettuati sui conti dei soci, non adeguatamente giustificati, che riteneva di attribuire in gran parte all’impresa.

Il provvedimento era impugnato ed in particolare, secondo la Commissione tributaria regionale i versamenti risultanti dai conti dei soci dovevano correttamente attribuirsi alla società mentre i prelevamenti non potevano considerarsi operazioni rilevanti in capo all’azienda diversamente da come aveva operato l’Ufficio. Nel ricorso per cassazione la contribuente rilevava che la presunzione legale prevista a carico del contribuente riguarda in realtà i propri conti (nella specie quelli dell’impresa) e non anche quelli dei terzi (nella specie quelli dei soci).

L’Agenzia, nel ricorso incidentale, eccepiva che anche i prelevamenti eseguiti dai soci sul conto dei soci e non adeguatamente giustificati comportavano le presunzioni di maggiori ricavi in capo alla società.

Decisione

Con l’ordinanza n. 21424 del 15 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso della contribuente, sia quello incidentale dell’amministrazione.

Secondo i giudici di legittimità l’Ufficio, in sede di accertamento, può utilizzare dati provenienti non solo dai  conti correnti bancari formalmente intestati all’ente, ma anche da quelli intestati ai soci, agli amministratori o procuratori generali, purché ne sia provata, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione.

Non è pertanto necessario dimostrare che tutti i movimenti rispecchino operazioni aziendali, poiché incombe sul contribuente l’onere di provarne l’estraneità.

Relativamente invece ai prelevamenti, oggetto dell’appello incidentale dell’Agenzia, la Suprema Corte ha rilevato che non viene motivata la decisione di includere nell’attività sociale i prelevamenti sui conti dei soci.

 

Servizi dello Studio Marco Ruggeri

Possiamo inviare file come:

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La foto è stata scattata a Lisbona -  tutti i diritti sono riservati.



30/08/17

Nel diritto esiste "l'Opzione"...

Dal Diritto in cui si parla di “opzione” si rileva quanto segue:

Vale il principio generale, secondo il quale, la forma libera è la regola e il formalismo è l’eccezione.

Qualora il patto di opzione sia inerente al trasferimento di un bene immobile, la validità ed operatività della dichiarazione di accettazione del promissario postula l’atto scritto, a norma dell’art. 1350, n. 1, c.c., esclusa, quindi, ogni possibilità di ritenerla avvenuta tacitamente per facta concludentia.

Sia la proposta irrevocabile (art. 1329 cod. civ.) che la dichiarazione resa vincolante per una delle parti da un patto di opzione (art. 1331 cod. civ.) debbono contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto della adesione dell’altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni[24].

Per altra massima il patto di opzione è negozio giuridico bilaterale che obbliga entrambe le parti, sicchè qualsiasi modifica concernente il contenuto del medesimo – come il termine entro il quale l’oblato può accettare la proposta, elemento costitutivo essenziale del patto di opzione – deve rivestire la medesima forma prescritta per detto negozio e provenire dalla volontà comune delle parti di esso, ovvero da un loro rappresentante, munito di procura generale o speciale, espressamente conferita tal fine.

Per ultima sentenza di merito lo schema negoziale carente del tratto sinallagmatico, e dunque dell’assunzione di obbligazioni reciproche, con obbligazioni a carico del solo venditore, per mezzo del quale le parti, dopo aver proceduto alla identificazione del venditore e dell’acquirente, senza alcun riferimento alla qualifica di promittente, statuiscono che il venditore si impegna a cedere le proprie quote e a far cedere le restanti fino al raggiungimento del 100% della proprietà della società e delle relative componenti attive e passive di seguito descritte, descrivono il patrimonio aziendale, con specifiche in materia di gestione, senza contemplare l’assunzione di alcuna obbligazione di stipulare il contratto definitivo da parte del venditore, prevedono unicamente al riguardo il termine finale per la stipula del definitivo, con contestuale identificazione del notaio rogante, ed indicano il prezzo di vendita, con previsione di tre pagamenti con bonifico bancario con importo e scadenze ed il saldo definitivo a passaggio delle quote con conteggio dare /avere della società, rientra nello schema del contratto preliminare unilaterale, in sé perfetto ed autonomo, ancorché con obbligazioni a carico di una sola parte, rispetto al contratto definitivo, assai vicino al negozio di opzione, quale uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto la irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall’accezione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto e che, dunque, si differenzia dal contratto preliminare unilaterale per avere questo contenuto autonomo rispetto alla successiva manifestazione di volontà del contratto definitivo. Nel descritto schema l’acquirente non assume alcun obbligo di contrarre, ma solo quello di effettuare il pagamento di alcuni acconti sul prezzo (non definibili, in quanto tali, come caparra confirmatoria, seppure in tal modo qualificati nel negozio) ed il saldo al momento della stipula del definitivo, in quanto il meccanismo negoziale prevede il solo obbligo di cessione del venditore con facoltà per l’acquirente alla stipula entro la data indicata ed al prezzo formalizzato.

1)     Opzione di compravendita

Il patto di opzione previsto dall’art. 1331 cod. civ. impone nella compravendita ad una delle parti l’obbligo incondizionato ed irrevocabile di vendere o di comprare, attribuendo contestualmente all’altra parte il diritto di conseguire la vendita o l’acquisto del bene o di rinunciarvi a sua insindacabile scelta, di guisa che per rendere eseguibile il patto è sufficiente la dichiarazione di volontà del promissario essendo quella del proponente già manifestata, vincolante e per lui irrevocabile ed essendo il proponente stesso liberato dal vincolo derivante dall’opzione solo se l’accettazione della proposta intervenga dopo la scadenza del termine all’uopo[27].

Occorre segnalare, in merito alla corretta interpretazione circa la natura giuridica del diritto d’opzione, che c’è chi sostiene che tale fattispecie altro non rappresenterebbe che un mero richiamo all’istituto generale dell’opzione ex art. 1331 cod. civ., adattato al rapporto societario; secondo altri, si tratterebbe invece di una proposta irrevocabile effettuata dalla stessa società nei confronti dei soci, con cui la prima si impegna unilateralmente per un certo periodo di tempo. Il comma 5 dell’art. 2441 prevede, in sede di aumento del capitale sociale, la possibilità per le s.p.a. di escludere o limitare il diritto d’opzione nei confronti dei soci, quando l’interesse della società lo esiga.

È vero che la soggezione del proponente può anche costituire qualcosa in più del semplice vincolo obbligatorio, ma non per questo può essere identificata con l’effetto reale, in mancanza del quale non può, dunque, paralizzarsi il potere di disposizione del titolare del diritto, né può, conseguentemente, sospendersi l’efficacia del contratto con il terzo, fino a quando l’opzione non sarà esercitata in senso positivo o negativo.

Per questo non può essere trascritta l’opzione relativa a contratti traslativi: non il contratto accessorio che rende irrevocabile la proposta, non essendo questo un contratto traslativo immobiliare.

 Rif.: AVVOCATO RENATO D’ISA

29/08/17

Responsabilità civile professionisti

L’art. 1, comma 26 della "nuova" L. 124/2017 incide sulle condizioni generali delle polizze professionali per la responsabilità civile, che i professionisti sono tenuti a stipulare ex art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/2011.
Le polizze devono contenere l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e relative a fatti illeciti commessi nel periodo di operatività della copertura stessa.
Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle polizze assicurative già in corso di validità, con possibilità di rinegoziazione del contratto, a richiesta del contraente e sempre ferma la libertà contrattuale.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

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