14/10/17
Dalla norma anti-scorrerie alle cartelle rottamabili questo il D.L. per il Fisco
Rafforzamento del golden power in questo caso non applicabile a Tim-Vivendi. Il decreto prevede l'estensione della disciplina, esclusivamente per operazioni effettuate da soggetti extra-Ue, ad una lunga e dettagliata lista di settore: alle infrastrutture critiche o sensibili (immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie); alle tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare; alla sicurezza dell'approvvigionamento di input critici; all'accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.
La rottamazione-bis delle cartelle esattoriali - Come annunciato, il decreto riapre i termini per la sanatoria delle cartelle fiscali, ma non delle liti (materia che potrebbe essere oggetto di confronto parlamentare). La rottamazione bis riguarda i ruoli fiscali e contributivi pendenti dal primo gennaio al 30 settembre 2017. Il pagamento può essere effettuato in massimo cinque rate da pagare a partire da luglio 2018. La richiesta di adesione andrà invece presentata entro il 15 maggio 2018. Si riapre inoltre fino a tutto novembre il termine per chi aveva aderito al primo programma di rottamazione ma aveva saltato le prime due rate. La riapertura dei termini vale anche per chi aveva fatto domanda ma non era stato ammesso.
Estensione dello split payment - Tra le misure fiscali, il governo ha deciso di estendere lo split payment anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche e a tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica. Non viene inserito l'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, ma - a sorpresa - viene avviata la sterilizzazione degli aumenti Iva in vista del prossimo anno. Per ora viene cancellato circa un miliardo, sui 15,7 totali, rimandando alla legge di bilancio, "compatta ed efficace", come la definisce Pier Carlo Padoan dal consesso del Fmi, l'impegno a disinnescare i restanti.
Fine del monopolio Siae sui diritti d'autore - Tra gli extra arrivano l'anticipo della possibilità per le imprese e i lavoratori autonomi di fruire del credito d'imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani periodici e sulle radio e tv locali e la fine del monopolio Siae sui diritti d'autore. La norma consente cioè a tutti gli organismi di gestione collettiva operanti nel territorio dell'Unione, purché no profit e di proprietà degli autori (i cosiddetti organismi di gestione collettiva), di rappresentare i propri associati e anche di procedere direttamente alla raccolta dei diritti, senza l'obbligatoria intermediazione della Siae.
Le ultime fasi del Dl Fisco - Il provvedimento è stato approvato dal Cdm nella formula 'salvo-intese'. Una volta firmato dal ministro, il testo potrà quindi essere pubblicato in Gazzetta, in tempo per l'approvazione della legge di bilancio.
05/10/17
Concordato con continuità aziendale incompatibile con l'affitto
Concordato con continuità aziendale incompatibile con l'affitto (Corte d'Appello, Firenze - Sentenza 05/04/2017).
L’ammissibilità
dell’affitto d’azienda nell’ambito del concordato preventivo con continuità
aziendale è oggetto di un contrasto interpretativo consolidatosi in due filoni
interpretativi.
Secondo i
fautori della concezione soggettiva, l’affitto d’azienda non è compatibile con
il concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall.
Da un punto
di vista letterale, il legislatore all’art.
186 bis non cita tra le circostanze che ammettono la continuità
imprenditoriale l’affitto d’azienda. Il concordato con continuità aziendale,
inoltre, presuppone l’assunzione del rischio d’impresa in capo ai creditori;
rischio del tutto assente nella fattispecie dell’affitto in quanto colui che
affitta il complesso aziendale percepisce unicamente canoni periodici. Infine,
l’affitto d’azienda non sarebbe ammissibile in tale peculiare fattispecie
concordataria, in quanto l’attestazione dei costi e dei ricavi attesi dalla
prosecuzione dell’attività implicherebbe che il soddisfacimento dei creditori
avvenga attraverso i profitti generati dall’azienda ceduta.
Secondo una
differente concezione oggettiva, invece, l’affitto d’azienda preordinato alla
successiva compravendita è compatibile con il concordato con continuità
aziendale ex art. 186-bis l.fall.
Invero,
nell’ambito del procedimento di concordato con continuità, ciò che conta è
l’oggettiva prosecuzione dell’attività aziendale, indipendentemente se essa
faccia capo direttamente all’imprenditore o indirettamente a un terzo. L’affitto
d’azienda va inquadrato nella sua funzionalità rispetto alla futura
alienazione, in quanto strumento finalizzato a evitare la perdita di
funzionalità del complesso aziendale e dei suoi valori economici.
Tale assunto
sarebbe corroborato dalla natura funzionale dell’affitto rispetto alla futura
alienazione, in quanto strumento di transito finalizzato a evitare la perdita
di funzionalità del complesso aziendale e dei suoi valori economici.
In relazione
al caso di specie, la Corte di appello di Firenze ha aderito all’impostazione
giurisprudenziale soggettiva alla luce delle peculiari circostanze del caso
sottoposto alla sua attenzione.
Più nello
specifico, una S.r.l. aveva presentato al Tribunale di Firenze una proposta
concordataria calibrata sulla cessione di due immobili destinati ad
albergo-ristorante. Al momento della presentazione della domanda, il complesso
aziendale era già gestito in affitto da una terza società nell’ambito di
un contratto destinato a concludersi nel 2021, in forza di pregresse scelte
imprenditoriali del debitore.
Il giudice
di primo grado qualificava detta proposta come concordato “misto” con una
componente liquidatoria e una componente di continuità indiretta, in forza del
preesistente contratto di affitto.
Dichiarato
il fallimento in primo grado, la società - sostenendo la natura esclusivamente
liquidatoria, in luogo della natura mista, della proposta concordataria - agiva
davanti alla Corte di appello che ne accoglieva le doglianze.
I giudici
ritenevano che non fosse condivisibile la natura mista della proposta
concordataria, sulla base della mera presunzione del collegamento funzionale
dell’affitto d’azienda con la futura cessione.
Ciò in
quanto sebbene nel ricorso non fosse esplicitamente menzionata la cessazione
dell’attività alberghiera e di ristorazione, quest’ultima era chiaramente
deducibile dalla ratio e dal contenuto della proposta in cui si
esplicitava la necessità di liquidare gli assets aziendali.
Aderendo
alle coordinate della concezione soggettiva, la Corte riteneva che un
concordato preventivo non potesse qualificarsi come proposto ai sensi dell’art.
186-bis l.fall. qualora fosse in corso un contratto di affitto di azienda,
soprattutto considerando che quest’ultimo era riferibile a una scelta
imprenditoriale antecedente alla procedura concordataria.
Invero, tale
conclusione sarebbe corroborata non solo dal dato testuale dell’art. 186-bis l. fall. non
allude alla fattispecie dell’affitto d’azienda ma, altresì, dall’impossibilità
di individuare la garanzia del soddisfacimento del ceto creditorio attraverso i
profitti generati dall’impresa ceduta.
Una
differente scelta interpretativa - secondo i giudici - giungerebbe al
risultato di sminuire la portata dell’art.
186-bis comma 2 lett. a) nella parte in cui prescrive l’obbligo di
indicare i costi e i ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività.
Rif.: Altalex
18/09/17
Cosa è l'inflazione...
L'inflazione disturba i prezzi, e si manifesta con un aumento degli stessi e con una diminuzione del potere d'acquisto della moneta.
Nel sistema della carta moneta inconvertibile, poiché la moneta cartacea può dirsi priva di un valore a sé ed il suo impiego è solo monetario, se non viene accettata nei pagamenti internazionali è difficile il suo assorbimento in caso di esuberanza.
Come si viene ad avere l'inflazione in questo modo:
a) per conto dello Stato a causa di guerre, crisi etc.
b) per conto del commercio e cioè per la cattiva gestione bancaria che esagera con le operazioni di sconto;
Abbiamo diverse oggettivi tipi d'inflazione e sono:
1) Inflazione dei profitti si ha quando i prezzi tendono a salire più di quanto aumentino i costi di produzione ed i salari. Tutto va a vantaggio degli imprenditori che realizzano molti più profitti;
2) Inflazione dei consumi si ha quando la domanda aumenta per i beni e i servizi e provoca l'aumento dei prezzi (per es. a Natale);
3) Inflazione creditizia cattiva gestione delle banche che spingono lo sconto le aperture di credito oltre i limiti, aumentano la consistenza del medio circolante e di conseguenza i prezzi;
4) Inflazione fiscale è lo Stato che sollecita alla banca centrale l'emissione di nuovi biglietti o emette direttamente moneta.
Inoltre si può distinguere in rispetto all'entità della svalutazione monetaria e si può distinguere a sua volta in:
1) subdola, o lenta, o strisciante che è lenta e si insinua piano piano e non supera mai il 6%;
2) robusta quando supera il 6%;
3) galoppante quando i prezzi salgono in maniera vertiginosa.
(diritti riservati 2017)
Nel sistema della carta moneta inconvertibile, poiché la moneta cartacea può dirsi priva di un valore a sé ed il suo impiego è solo monetario, se non viene accettata nei pagamenti internazionali è difficile il suo assorbimento in caso di esuberanza.
Come si viene ad avere l'inflazione in questo modo:
a) per conto dello Stato a causa di guerre, crisi etc.
b) per conto del commercio e cioè per la cattiva gestione bancaria che esagera con le operazioni di sconto;
Abbiamo diverse oggettivi tipi d'inflazione e sono:
1) Inflazione dei profitti si ha quando i prezzi tendono a salire più di quanto aumentino i costi di produzione ed i salari. Tutto va a vantaggio degli imprenditori che realizzano molti più profitti;
2) Inflazione dei consumi si ha quando la domanda aumenta per i beni e i servizi e provoca l'aumento dei prezzi (per es. a Natale);
3) Inflazione creditizia cattiva gestione delle banche che spingono lo sconto le aperture di credito oltre i limiti, aumentano la consistenza del medio circolante e di conseguenza i prezzi;
4) Inflazione fiscale è lo Stato che sollecita alla banca centrale l'emissione di nuovi biglietti o emette direttamente moneta.
Inoltre si può distinguere in rispetto all'entità della svalutazione monetaria e si può distinguere a sua volta in:
1) subdola, o lenta, o strisciante che è lenta e si insinua piano piano e non supera mai il 6%;
2) robusta quando supera il 6%;
3) galoppante quando i prezzi salgono in maniera vertiginosa.
(diritti riservati 2017)
REGISTRO IMPRESE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' ED ALTRO
Denuncia di inizio, modifica o cessazione attività presso la sede legale
Se l’attività viene esercitata presso la sede legale dell’impresa occorre utilizzare il modello S5 (si ricorda che il modello non è disponibile in formato cartaceo poichè le società sono tenute alla presentazione delle pratiche per via telematica o su supporto informatico).
Il modello S5 va utilizzato anche al fine di richiedere l’iscrizione o la cancellazione della società nella sezione speciale del Registro Imprese quale imprenditore agricolo, che coincide con l’avvio o la cessazione dell’attività agricola.
Se l’attività dell’impresa presso la sede legale è iniziata contestualmente alla costituzione della società, il modello S5 è allegato al modello S1 al momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
L’ufficio competente alla ricezione del modello S5 è quello della sede legale dell’impresa.
Le persone obbligate alla presentazione della domanda sono i legali rappresentanti.
Il modello S5 è soggetto ad imposta di bollo, solo quando è utilizzato per l’iscrizione o la cancellazione quale imprenditore agricolo, salvo che non sia allegato ad altro modello (es. modello S1 in fase di iscrizione) che già sconta l’imposta di bollo (consulta gli altri costi del servizio.)
Se l’attività viene esercitata presso la sede legale dell’impresa occorre utilizzare il modello S5 (si ricorda che il modello non è disponibile in formato cartaceo poichè le società sono tenute alla presentazione delle pratiche per via telematica o su supporto informatico).
Il modello S5 va utilizzato anche al fine di richiedere l’iscrizione o la cancellazione della società nella sezione speciale del Registro Imprese quale imprenditore agricolo, che coincide con l’avvio o la cessazione dell’attività agricola.
Se l’attività dell’impresa presso la sede legale è iniziata contestualmente alla costituzione della società, il modello S5 è allegato al modello S1 al momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
L’ufficio competente alla ricezione del modello S5 è quello della sede legale dell’impresa.
Le persone obbligate alla presentazione della domanda sono i legali rappresentanti.
Il modello S5 è soggetto ad imposta di bollo, solo quando è utilizzato per l’iscrizione o la cancellazione quale imprenditore agricolo, salvo che non sia allegato ad altro modello (es. modello S1 in fase di iscrizione) che già sconta l’imposta di bollo (consulta gli altri costi del servizio.)
Lettera ricevuta con Pec dal Ministro Calenda a imprenditori e professionisti...
Cari imprenditori e cari professionisti,
attraverso il Decreto Sud il Governo ha prorogato l’agevolazione dell’iperammortamento per le imprese che acquistano beni strumentali rientranti nel piano Industria 4.0.
In particolare, è stato esteso al 30 settembre 2018 il termine ultimo per la consegna dei beni ammessi all’agevolazione, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Posticipare la scadenza entro cui deve avvenire la consegna del bene, significa di fatto, poter concedere alle imprese più tempo e maggiori possibilità di effettuare nuovi investimenti, leva indispensabile per imprimere un forte impulso positivo all’innovazione, alla produttività e all’occupazione.
L’obiettivo di questa iniziativa è contribuire al consolidamento dei segnali positivi registrati nei mesi scorsi, grazie alle imprese che hanno saputo cogliere le sfide dell’innovazione utilizzando al meglio le opportunità introdotte dal pacchetto di riforme varato dal Governo.
Buon lavoro
Carlo Calenda
In sede di accertamento di proventi non dichiarati a carico di una società...
In sede di
accertamento di proventi non dichiarati a carico di una società, l’Agenzia
delle Entrate può avvalersi di dati provenienti sia dal suo conto, sia da
quelli dei terzi (soci e amministratori), con la
conseguenza che i versamenti eseguiti dai soci e non adeguatamente giustificati
legittimano la rettifica in capo alla società. A precisarlo è la Corte di
Cassazione con l’ordinanza n. 21424
depositata il 15 settembre 2017.
A seguito di indagini finanziarie,
l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento ad una società,
recuperando a tassazione i ricavi non contabilizzati. In particolare l’Ufficio
riscontrava la presenza di prelievi e versamenti effettuati sui conti dei soci,
non adeguatamente giustificati, che riteneva di attribuire in gran parte
all’impresa.
Il provvedimento era impugnato ed in
particolare, secondo la Commissione tributaria regionale i versamenti
risultanti dai conti dei soci dovevano correttamente attribuirsi alla società
mentre i prelevamenti non potevano considerarsi operazioni rilevanti in capo
all’azienda diversamente da come aveva operato l’Ufficio. Nel ricorso per
cassazione la contribuente rilevava che la presunzione legale prevista a carico
del contribuente riguarda in realtà i propri conti (nella specie quelli
dell’impresa) e non anche quelli dei terzi (nella specie quelli dei soci).
L’Agenzia, nel ricorso incidentale,
eccepiva che anche i prelevamenti eseguiti dai soci sul conto dei soci e non
adeguatamente giustificati comportavano le presunzioni di maggiori ricavi in
capo alla società.
Decisione
Con l’ordinanza
n. 21424 del 15 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha rigettato sia il
ricorso della contribuente, sia quello incidentale dell’amministrazione.
Secondo i giudici di legittimità
l’Ufficio, in sede di accertamento, può utilizzare dati provenienti non solo
dai conti correnti bancari formalmente
intestati all’ente, ma anche da quelli intestati ai soci, agli amministratori o
procuratori generali, purché ne sia provata, anche tramite presunzioni, la
natura fittizia dell’intestazione.
Non è pertanto necessario dimostrare che
tutti i movimenti rispecchino operazioni aziendali, poiché incombe sul
contribuente l’onere di provarne l’estraneità.
Relativamente invece ai prelevamenti,
oggetto dell’appello incidentale dell’Agenzia, la Suprema Corte ha rilevato che
non viene motivata la decisione di includere nell’attività sociale i
prelevamenti sui conti dei soci.
Servizi dello Studio Marco Ruggeri
Possiamo inviare file come:
1) servizi telematici ciò che riguarda le comunicazioni Liquidazioni periodicheIVA;
2) servizi telematici delle dichiarazioni dei redditi;
3) servizi telematici con file già predisposti dalla vostra contabilità.
La foto è stata scattata a Lisbona - tutti i diritti sono riservati.
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