13/05/20

SCADENZE FISCALI 2020 A SEGUITO DI COVID-19

Con il decreto-legge “Cura Italia” e con il successivo Decreto Liquidità, il Governo ha sospeso un’ampia gamma di versamenti di ritenute, tributi e contributi. Viene stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); della riscossione e invio delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale. Inoltre, il decreto prevede un credito di imposta per il locatario, esercente attività d’impresa, che rinuncia a parte dell’affitto del mese di marzo. Sempre in ambito fiscale è stato incentivato, mediante l’estensione delle detrazioni/deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell’epidemia e delle cure sanitarie.

Sospensione, senza limiti di fatturato, per settori più colpiti – Per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I versamenti riprendono in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Sospensione versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio – Per i contribuenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Differimento scadenze – Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti al 20 marzo si considerano comunque regolarmente effettuati, senza il pagamento di sanzioni e interessi, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

Viene prorogato il pagamento del canone di concessione e del prelievo erariale dei centri scommesse: la cui scadenza passa dal 30 aprile al 29 maggio 2020.

Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La ritenuta dovrà essere versata entro il mese di luglio 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Sanificazione: viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro, con un tetto al beneficio di 20 mila euro. Analogo credito di imposta viene introdotto anche per le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti

Premio ai lavoratori: 100 euro in più in busta paga per i lavoratori che a marzo svolgono la prestazione sul luogo di lavoro (quindi non in smart working), in proporzione ai giorni lavorati. Spetta ai lavoratori con reddito fino a 40 mila euro. Spetta al lavoratore dipendente qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo.

Sospensione dei termini per le attività di riscossione, di liquidazione e controllo di Agenzia delle Entrate;

Donazioni COVID-19: la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese viene estesa a quelle a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica. In parallelo, è prevista una detrazione del 30% per le donazioni effettuate dalle persone fisiche, con un limite al beneficio di 30 mila euro. Le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali. La Protezione Civile è autorizzata ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere le donazioni liberali per l’emergenza COVID-19.

Affitti commerciali: per i locatari di immobili adibiti a negozi e botteghe viene introdotto un credito imposta pari al 60% del fitto relativo al mese di marzo. Il credito d’imposta non si applica a farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione dei versamenti tributari e contributivi da effettuarsi attraverso il modello F24 (IVA, IRES, contributi, etc).

Processo tributario telematico: per agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, gli enti impositori, gli agenti della riscossione e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

Slitta dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la certificazione unica. 

Il 31 marzo 2020 è la scadenza entro cui gli enti terzi (fra cui banche, assicurazioni, enti previdenziali e amministratori di condominio) hanno dovuto inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Prorogata al 5 maggio 2020 la data il giorno in cui la dichiarazione precompilata sarà disponibile per i contribuenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.

Distribuzione dividendi a società semplici: si modifica la disciplina in materia di utili distribuiti a società semplici, ricomprendendo tali dividendi nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, chiarendo le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società, disciplinando il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice ed introducendo un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022, applicando in questo caso il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018, che aveva equiparato il trattamento impositivo dei dividendi percepiti da persone fisiche in possesso di partecipazioni qualificate e non, prevendendo in via generalizzata la ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole. Si neutralizzano gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole (ancora in fase di sperimentazione), equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Semplificazioni per versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche. Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta; relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.

Proroga dei certificati di regolarità fiscale (DURF) emessi nel mese di febbraio 2020 - I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020. La proroga riguarda i certificati che consentono a imprese e committenti di non applicare il meccanismo di controlli sulle ritenute istituito dal Dl 124/2019.

Proroga termini agevolazioni prima casa - I termini concernenti l’agevolazione prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, al fine di non far decadere dal beneficio. In particolare la sospensione riguarda il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.

Assistenza fiscale a distanza - Per l’assistenza fiscale di quest’anno i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza.

10/05/20

La Politica - art. di Marco Ruggeri

La politica 
Il presidente Conte è contento del ritrovamento della Silvia Romano e ne siamo tutti contenti. Veniamo al fatto, è stata ritrovata, nel momento più difficile, con il covid-19 in atto. Il presidente Conte accumula gloria per le prossime elezioni, con questa vicenda. Però pensiamo alle misure che si stanno prendendo, ho visto che i fondi non ci sono per l'INPS (600 euro), così dicono i tweets, forse impertinenti, ma certo l'Italia non naviga nell'oro e promesse troppo grandi non bisogna dirle in televisione. Abbiamo un rating tra i più bassi degli ultimi vent'anni, e lo deridono sempre di più i paesi nostri alleati dell'EU. Siamo quasi allo sbando e prima dicono di far arrivare otto milioni e mezzo di cartelle agenzia delle riscossione entro giugno 2020, poi cambiano idea e dicono al trenta settembre. Insomma dobbiamo crederci o no a questo Governo?
Per l'On.le Bonafede adesso si deve fare un provvedimento ad hoc, dopo aver fatto un quasi danno in cui ha fatto uscire 376 mafiosi dalle carceri, causa Covid-19, ma dà la colpa ai magistrati che li hanno fatti uscire. Sà cosa sta facendo oppure cerca di arrabattarsi ed assurgersi Ministro di un paese ormai decotto economicamente senza dubbio credo si stia un pò incartando. Vedo la rettitudine dei magistrati che sono al di sopra delle parti,  che non fanno commenti accusatori verso i politici ed usano prudenza. Se al Dott. Di Matteo noto magistrato antimafia, gli era stato promesso nel 2018, un posto particolare, poi l'On.le Buonafede forse in malafede, e forse no, non gli avrebbe più fatto sapere nulla, del suo incarico, quello s' incavola. Penso che i ministri debbano comportarsi con rettitudine e l'On.le Bonafede avrebbe dovuto chiamare il Dott. Di Matteo e dirgli che non avrebbe avuto l'incarico ed accompagnarlo con motivi validi.
Ci vuole tanto? Allora l'On.le Bonafede avrebbe avuto più credibilità, rispetto ad un documento postumo, che verrà emesso, solo dopo che il carro è uscito con i buoi (mafiosi), e che speriamo non spariscano di nuovo.
Dott. Marco Ruggeri

08/05/20

Sanatoria degli irregolari - art. di Marco Ruggeri

Politica

Come si può fare perchè la politica non sia una cosa di tutti. Tutti partiti in questo momento storico sono impegnati con il covid-19 e contromisure di sicurezza. Sotto, sotto si deve dire che oltre questo impegno, ci sono da regolarizzare seicentomila immigrati. Come viene fuori la storia degli immigrati solo da logiche di spartizione partitiche, infatti non si capisce come, ad un certo punto escono fuori cose che non c'entrano niente, con la pandemia. Si sentono sfoghi da internet di tutti i partiti chi lo vuol fare e chi no, però non male come cavallo di battaglia per prendere voti futuri. Alla centralità dello Stato ci si deve adattare, questo è noto, ma agli scontri interni del governo, non credo ci si debba adattare, non è obbligatorio per i cittadini che hanno razionalità. Vorrei solo dire che anziché pensare ad istituzionalizzare una sanatoria, andrebbero presi coloro che hanno preso il reddito di cittadinanza, interpellarli sulla loro disponibilità a lavorare anche lontano da casa, procedendo ad assegnare loro per primi ai lavori di casa nostra. Non vi pare?
Marco Ruggeri

05/05/20

Coronavirus e conseguenze art. di Marco Ruggeri

Il coronavirus ha dato la botta finale a questa Italia, l'economia è distrutta, gli italiani non sanno come evolverà la situazione. Siamo il vero fardello di tutta europa, pensare che ci mantenevamo, e che nonostante la lira sia scomparsa e l'euro valeva le vecchie duemila lire, ce l'avevamo fatta ad uscire dalla crisi del 2008 che ci aveva atterrato per circa dieci anni. Adesso si ricomincia da sottozero, siamo alla conclusione di un periodo medio alto, siamo sconnessi, eppure ancora facciamo i sostenuti con gli altri. Restiamo uniti dice il Papa, ed ha ragione a dire questo, perché vede che i rapporti tra le persone, sono ancora freddi e non si animano di amicizia, di collaborazione, di comunità. Siamo ancora del pensiero che la vita è lunga, al contrario la vita è un soffio di vento. La gente continua ad essere impassibile ed estranea a questa pandemia, meglio tu che io, pensa, forse è servita quando c'erano molti decessi, adesso già sta passando. Ancora non ci rendiamo conto della vita che abbiamo da vivere nel modo migliore cercando di essere veri amici, purtroppo non ancora, si spaccia droga, si ruba al prossimo e c'è corruzione. Quanto mi domando potremmo andare avanti in questa situazione economica, la gente comincia a lamentarsi di non avere più soldi, il governo fa quello che può, ma le necessità sono tante e incolmabili. L'economia si potrà riprendere quando tutto il mondo si sarà ripreso e non c'è sicurezza di niente fin da oggi. Bene però il fatto degli incentivi alle imprese, bene il sostentamento di chi aveva già un reddito basso. Possiamo andare avanti così altri tre o sei mesi, forse poco più, poi dovrà aiutarci la nostra mente, quella degli italiani che mettono in pratica ottime idee, si costruiscono da soli, mentre per i cialtroni ci sarà la strada o la prigione.Spero tutti se ne rendano conto.
Marco Ruggeri

La Corte UE sull’imposta sulle transazioni su strumenti finanziari derivati


Corte di Giustizia UE, Sez. II, 30 aprile 2020, C 565/18 –
Pres. Arabadjiev, Rel. von Danwitz

Corte di Giustizia UE, Sez. II, 30 aprile 2020, C 565/18
L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta ad un’imposta le transazioni finanziarie riguardanti strumenti finanziari derivati, che gravi sulle parti dell’operazione, indipendentemente dal luogo in cui la transazione è conclusa o dallo Stato di residenza di tali parti e dall’eventuale intermediario che interviene nell’esecuzione della stessa, qualora tali strumenti siano basati su un titolo emesso da una società stabilita in tale Stato membro. Gli adempimenti amministrativi e dichiarativi associati a tale imposta e incombenti ai soggetti non residenti non devono tuttavia eccedere quanto necessario per la riscossione di detta imposta.

04/05/20

Secondo la Suprema Corte il "correntista" deve produrre il contratto

Come in materia di ripetizione di indebito operi il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, cfr. Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).

Tale principio trova applicazione, spiega la Corte, anche ove si faccia questione dell’obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti del accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).

Ciò implica che, assunta l’esistenza del contratto scritto di conto corrente, l’attore in ripetizione che alleghi, come nella vertenza in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, dell’interesse debitore, sia onerato di dar prova dell’assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa.

Erra dunque, la società attrice, allorquando pretende di riversare l’onere della prova relativa alla documentazione del contratto sulla banca.

Irrilevante altresì, a parere della Suprema Corte, la deduzione svolta in ricorso dalla società correntista volta a far valere il criterio della c.d. vicinanza della prova.

Ciò perché, se è vero da un lato che la ripartizione dell’onere della prova deve tenere conto anche del principio, riconducibile all’art. 24 Cost., per cui non è ammissibile rendere impossibile o troppo difficoltoso l’esercizio dell’agire in giudizio, è pur vero dall’altro che tale criterio non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) si cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari). Per altro, precisa il Collegio, la mancata conservazione dello scritto trova rimedio nell’art. 2724 c.c., n. 3, che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

Il principio dell’irrinunciabilità della produzione del contratto non sarebbe eludibile, parrebbe, nemmeno in caso di mancata evasione della banca della richiesta ex art. 119 TUB avanzata ante causam. Infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione quanto alla contestata esistenza dell’obbligo, da parte della banca, di ottemperare alla richiesta di ostensione di un documento che risaliva a più di dieci anni prima , ciò che rileva, nella presente sede, è che la ricorrente non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata.

Ora, al lettore non saranno di certo sfuggite, tra le altre, Cass. Civ. n. 33321 del 21.12.2018, Cass. Civ. n. 30822 del 28.11.2018, Cass. Civ. n. 12845 del 23.05.2018, che già confermavano gli approdi che precedono ma che, forse, si soffermavano esplicitamente solo sulla produzione degli estratti conto. L’arresto in commento ha il pregio di chiarire definitivamente, se ve ne fosse bisogno, che ai fini della dimostrazione dell’assenza della causa debendi, l’attore deve altresì procedere alla produzione del contratto.

Cass., Sez. VI, Ord., 13 dicembre 2019, n. 33009

03/05/20

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