11/11/14

APE ED OBBLIGHI CANCELLATI

Con il D.L. Destinazione Italia n. 145/2013 è stato cancellato l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili e ai contratti di locazione di singole unità abitative. Anche dove l'obbligo di allegare la documentazione permane, non è più prevista la nullità del contratto così come disposto dall'art. 1 comma 7 del D.L. 145/2013, ma viene introdotta in sostituzione una sanzione pecuniaria amministrativa a carico delle parti.

L'obbligo di dotazione: ovvero il mettere a disposizione il documento e si attua con la consegna dell'APE all'acquirente o futuro conduttore.

L'obbligo dichiarativo: inserendo una clausola nella quale acquirente o conduttore confermano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'APE sulla prestazione energetica dell'immobile. Tale obbligo viene ricompreso negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione immobiliare se soggetti a registrazione.
 
L'obbligo di allegazione: di copia dell'attestato al contratto di trasferimento dell'immobile a titolo oneroso e per i contratti di locazione di edifici.
 
Per gli obblighi di dichiarazione e allegazione vi è una sanzione da 3.000 a 18.000 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici;
• di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di durata superiore a tre anni pertanto trattasi solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste;
• di una sanzione da 500 a 2.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti tre anni trattasi solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste.
L'obbligo di dotazione derivante dall'art. 6, c.2, ed è ancora oggi sanzionato dall'art. 15, commi 8 e 9  D.Lgs. 192/2005 il quale prevede:
• per i contratti di vendita immobiliare, una sanzione non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;
• per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

Riforma del catasto "FLASH" FISCAL NEWS

  Scritto da Marco Ruggeri         Categoria: Flash News        
Il provvedimento, in attuazione della delega fiscale (art. 2, legge n. 23/2014), ridefinisce la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie per la revisione del catasto.

Contratto di solidarietà vedi le variazioni FLASH FISCAL NEWS


Il contratto di solidarietà, da stipulare con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori e/o con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e può riguardare tutta l'organizzazione produttiva dell'impresa o le singole unità nonché tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse, ed è efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito della sua applicazione, senza necessità di specifica approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione dell'orario di lavoro. Nella duplice esigenza di salvaguardare da un lato la continuità dell'attività aziendale e la reale tenuta produttiva dell'impresa, e, dall'altro, l'interesse del lavoratore al mantenimento di un adeguato livello retributivo, si ritiene necessario mantenere una percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al sessanta per cento per singolo lavoratore, dell'orario contrattuale a tempo pieno su base annua. Possono stipulare contratti di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8, legge 236 del 1993, e beneficiare del relativo contributo a carico del Fondo Sociale per l' occupazione e la formazione le seguenti imprese:
- Imprese con oltre quindici dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge n . 726 del 1984 - convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984 - e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 del1a legge n. 223 del 1991 ove ne ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
- imprese che abbiano almeno due dipendenti, e non un numero superiore a 15, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 1, decreto-legge n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984;
-imprese alberghiere e le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Resta fermo l'obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di quindici dipendenti si può  avviare la procedura di cui all'art. 24 della legge n. 223 del 1991, ove ne ricorrano i presupposti;
- imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali.

Legge di Stabilità e variazioni approvate "FLASH" FISCAL NEWS

LEGGE DI STABILITA' E VARIAZIONI NORMATIVE:

- dal 2016 eliminata la Comunicazione dati IVA.
- per il 2015 la legge di Stabilità ha annullato lo stanziamento da 45 milioni di euro previsto per l'erogazione dei contributi destinati all'acquisto di veicoli ecologici a basse emissioni complessive.

L'esenzione dalle imposte di registro e di bollo prevista dalla legge n. 374/1991 "FLASH" FISCAL NEWS



Esenti da bollo e registro gli atti relativi alle cause di modesto importo 
Dettagli Scritto da Marco Ruggeri  per: FISCOEPOLITICA.IT
Sugli atti e i provvedimenti relativi a cause e attività conciliative in sede non contenziosa, di valore non superiore a 1.033 euro, va riconosciuta sia in relazione agli atti emessi dal giudice di pace sia alle decisioni assunte nei successivi gradi di giudizio.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014, con la quale vengono superate le indicazioni fornite con la precedente risoluzione n. 48/E/2011 in recepimento del prevalente orientamento giurisprudenziale.

07/11/14

DAL 2015 NUOVO MODELLO INTRASTAT

        
Si verso una modifica e diventerà più semplice modello, verranno richiesti dati su partite Iva e transazioni in riferimento all'art. 7 ter DPR 633/72.
Dati eliminati: non vi sarà più il numero della fattura emessa e della data e finisce anche l'indicazione delle modalità di erogazione del servizio e di modalità di pagamento (bonifico, accredito etc.).
Dati confermati: Devono essere indicati partita Iva -valore totale delle transazioni - il codice del tipo di transazioni - paese di pagamento.
Decorrenza: All'art. 23 del decreto semplificazioni menziona un decreto del direttore delle dogane che dovrà essere emanato entro 90 gg dall'entrata in vigore della norma, non è detto che trovino applicazione già nel Gennaio 2015.
Sanzioni: si applicano solo alle imprese che realizzano nel mese di riferimento spedizioni oppure arrivi superiori a € 750.000,00 e vanno applicati una sola volta per ciascun elenco a prescindere dalle transazioni mancanti.

Iscrizioni immediate al Vies

Iscrizione veloce per chi vuole effettuare operazioni intracomunitarie art. 7-ter, DPR 633/72 comprese prestazioni di servizio anche generiche con altri opertaori UE.
Con delle modifiche all'art. 35 del DPR 633/72 si vuole parificare la legge interna con quella della comunità europea in riferimento al n. identificativo ai fini dell'imposta come da regolamento UE 904 del 2010.
Per non atttendere 30 gg per essere iscritto al Vies si può dichiarare all'inizio dell'attività o in momento successivo la volontà di voler compiere operazioni intracomunitarie questo in base al nuovo art. 7-bis della norma.
Inoltre chi non presenta un elenco riepilogativo per 4 mesi consecutivi, successivi all'inclusione dell'archivio viene presunto che abbia cessato l'attività in ambito UE e verrà esclsuo dal Vies e questa fase dovrà essere preceduta da una comunicazione delle Entrate ed in cui verrà lasciato al contribuente di poter chiarire la Sua posizione in merito. tale norma è contemplata dall'art 35 c. 15-quinquies, DPR 633/72.
Naturalmente non è prevista un esclusione impugnabile e pertanto dovranno essere rese note le istruzioni delle fattispecie molteplici che si possono verificare.
Vi può essere anche la cessazione automatica da parte delle Entrate della Partita Iva vedi c. 15-bis dell'art. 35 in fatti se i dati del contribuente sono incompleti, l'ufficio chiude la partita iva.
 
fiscoepolitica.it

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...