21/02/18

Depositi fiscali: pronto il codice tributo per versare l’IVA

Con risoluzione n. 18/E del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6044 per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato.

La legge di Bilancio 2018 stabilisce che “per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili […] introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato […], l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’imposta sul valore aggiunto con modello F24 […], senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti […]”.
Con D.M. 13 febbraio 2018, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha disciplinato le modalità attuative delle disposizioni della legge di Bilancio, nonché le modalità di comunicazione telematica ai gestori dei depositi dei dati relativi ai versamenti dell’IVA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fonte Ipsoa

20/02/18

Gratuito per i professionisti: pronta la convenzione INPS/Casse


La querelle sul cumulo gratuito per i liberi professionisti arriva finalmente a conclusione. È stata presentata da INPS e ADEPP la convenzione quadro che disciplina le modalità procedurali per liquidare le pensioni in totalizzazione e in cumulo nel caso in cui il contribuente abbia periodi assicurativi anche presso altri enti. L’INPS sarà l’ente erogatore e le nuove domande potranno essere gestite tramite una piattaforma digitale dedicata.
È stata presentata, durante una conferenza stampa congiunta, la convenzione quadro INPS/Casse in materia di cumulo gratuito per i liberi professionisti, previsto dalla legge di Bilancio 2017. I tempi lunghi, sottolinea la nota congiunta, sono stati dovuti dalla necessità di trovare delle modalità operative che consentissero all’INPS ed agli Enti/Casse coinvolti il rispetto del dettato normativo che ha previsto, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti presso Enti/Casse che, in base ai propri regolamenti, prevedono requisiti anagrafici differenti rispetto a quelli indicati dalla norma.
Il Presidente dell’INPS Tito Boeri ha espresso grande soddisfazione: si pone termine ad un’asimmetria del nostro mercato del lavoro che penalizzava i lavoratori con carriere mobili. Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente dell’AdEPP, Alberto Oliveti, che ha sempre definito il cumulo “una scelta di civiltà”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fonte ipsoa

Sentenza di appello: motivazione illegittima se costituita da un mero rinvio a quella di primo grado

Con l’ordinanza n. 3999, depositata in data 19 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha precisato che è illegittima la sentenza del giudice d’appello nella quale si effettua un mero rinvio alla motivazione della decisione di primo grado, ritenendola condivisibile. Tale modus operandi non permette infatti né di individuare il thema decidendum, né di verificare se la condivisione di quanto statuito dai primi giudici sia avvenuta effettivamente a seguito di un’analisi dei motivi di appello, ritenuti poi infondati.
L’Ufficio notificava ad una società un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP basato sull’applicazione degli studi di settore.
La contribuente impugnava l’atto impositivo e risultava vittoriosa sia in primo grado che in appello. In partcioalre la CTR sostanzialmente riteneva illegittima la pretesa erariale semplicemente concordando con la decisione della CTP.
L’Agenzia censurava la decisione del giudice di secondo grado fondamentalmente lamentando l’assenza di una specifica motivazione, consistendo la stessa in una mera condivisione del contenuto della pronuncia di primo grado. Inoltre l’Amministrazione si dogliava dell’assenza di valutazione sulla fondatezza o meno dell’avviso di accertamento, tenendo conto degli elementi forniti nel corso del giudizio, sia da parte del Fisco che della contribuente.











































fonte ipsoa


INTRASTAT: le semplificazioni per gli elenchi riepilogativi

Con la circolare n. 6 del 2018, Assonime analizza il quadro normativo che risulta dalle semplificazioni introdotte nel corso del 2017 agli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari - INTRASTAT - e che si applicano agli elenchi i cui periodi di riferimento decorrono dal 1° gennaio 2018. In particolare, Assonime precisa che i termini di presentazione dei modelli vanno verificati con riferimento a ogni singola categoria di operazione. 
Le modifiche normative, tra loro non coordinate, che hanno interessato la disciplina degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari nel corso del 2017, hanno determinato incertezze negli operatori.
In questo contesto di incertezza, con la finalità di definire significative misure di semplificazione in materia e di ridurre il numero dei soggetti coinvolti nella trasmissione di tali elenchi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 25 settembre 2017, n. 194409.
Per tenere conto di tale provvedimento, con la determinazione 8 febbraio 2018 l'Agenzia delle Dogane ha sostituito le istruzioni per la compilazione dei modelli finora in uso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE IPSOA

19/02/18

Depositi fiscali, carburanti: pronti i criteri di affidabilità

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2018 il D.M. 13 febbraio 2018 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze in definisce i criteri di affidabilità, nonché le varie tipologie di idonea garanzia da prestare, ai fini della disapplicazione delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018 in materia di immissione al consumo dei carburanti (o estrazione degli stessi da un deposito fiscale) preceduta dall’introduzione degli stessi in un deposito fiscale.

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2018 è stato pubblicato il D.M. 13 febbraio 2018 del Ministero dell’Economia e delle finanze, con il quale sono stati definiti i criteri di affidabilità, nonché le varie tipologie di idonea garanzia da prestare, ai fini della disapplicazione delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018 relativamente all’immissione in consumo dei carburanti (o all’estrazione degli stessi da un deposito fiscale) preceduta dall’introduzione degli stessi in un deposito fiscale.
Leggi anche Carburanti introdotti in depositi fiscali: criteri di affidabilità e idonea garanzia da prestare
Si tratta del decreto attuativo delle disposizioni, contenute nella legge di Bilancio 2018, in materia di contrasto alle frodi IVA nel settore degli oli minerali, in particolare per quanto concerne benzina e gasolio che sono destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

18/02/18

Finanziamento soci: salvo prova contraria, è considerato oneroso e con interessi passivi soggetti a ritenuta

fonte ipsoa
Con l’ordinanza n. 3819, depositata in data 16 febbraio 2018, la Cassazione ha precisato che i finanziamenti dei soci alla società si presumono onerosi, con conseguente necessità dell’applicazione della relativa ritenuta di acconto sugli interessi passivi. Ciò non solo quando la corresponsione di tali interessi sia effettiva, ma anche quando sia solamente presunta. Il contribuente può in ogni caso fornire la prova contraria in merito alla gratuità dell’operazione posta in essere.
L’Ufficio notificava ad una Srl atto impositivo ai fini delle imposte dirette ed Iva, contenenti rilievi, tra l’altro, sull’errata applicazione del c.d. “regime del margine” (trattandosi di rivendita di autoveicoli usati) e sulla contabilizzazione di alcuni interessi passivi, che l’Agenzia ha presunto corrisposti ai soci, che non avevano scontato la prescritta ritenuta d’acconto.
La contribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP che però respingeva il ricorso.
L’appello era invece accolto totalmente dalla CTR la quale, in relazione all’obbligo di ritenuta sugli interessi precisava che non vi era prova che i finanziamenti dei soci fossero fruttiferi, mentre per il regime del margine riteneva che la società non avesse il dovere di indagare sulla provenienza del bene e sulle vicende fiscali che ne avevano accompagnato la circolazione.
L’Ufficio ricorreva per Cassazione, censurando tutti i punti della sentenza di secondo grado: con specifico riferimento alla vicenda degli interessi passivi sui finanziamenti dei soci, l’Agenzia riteneva di potersi avvalere della presunzione di onerosità degli stessi con conseguente possibilità di recuperare la relativa ritenuta d’acconto.

La decisione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3819, depositata il 16 febbraio 2018, ha ritenuto fondate le doglianze dell’Amministrazione.
Come già precedentemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la dimostrazione della mancata percezione di interessi attivi sulle somme concesse a mutuo/finanziamento incombe sul contribuente, atteso il carattere normalmente oneroso di tali operazioni, così come previsto sia dalla disciplina del mutuo (art. 1815 c.c.) che dal TUIR (art. 45).
Ne consegue che la società che ha ricevuto il finanziamento dai propri soci è obbligata ad effettuare la ritenuta d’acconto sugli interessi corrispettivi dovuti (art. 26 DPR 600/1973). Ciò, precisa la Suprema Corte, non solo quando la corresponsione di tali interessi è concretamente avvenuta, ma anche quando la stessa sia soltanto presunta dalla legge.
Nella specie, pertanto, l’Ufficio aveva correttamente applicato la presunzione di onerosità del mutuo: in assenza di prova contraria fornita dalla contribuente, appariva dunque legittima la ripresa a tassazione della ritenuta di acconto non versata.
Anche in riferimento al rilievo sul regime del margine l’operato dell’Agenzia è stato ritenuto corretto, atteso che è il contribuente/cessionario che deve dimostrare la propria buona fede in merito al fatto che il proprio acquisto si iscriveva nell’ambito di una frode Iva. Nella specie la società non aveva usato la necessaria diligenza, non avendo nemmeno verificato la “storia” dei passaggi di proprietà del veicolo in questione: senza necessità di particolari doti investigative, era agevole rendersi conto dell’irregolarità dei passaggi a monte.

14/02/18

Liquidazioni Iva e dati fattura

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 29190/2018 con il quale rende noto in modo definitivo le specifiche tecniche del nuovo spesometro.
Il provvedimento recepisce le novità introdotte dal dl n. 148/2017, in particolare:
  • per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è possibile comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti;
  • è limitato il numero delle informazioni da trasmettere, poiché diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti.
La pubblicazione del provvedimento ha reso definitiva la scadenza dell’invio della comunicazione relativa al secondo semestre 2017 al prossimo 6 aprile 2018.
Rimane invariata la scadenza della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al quarto trimestre 2017 prevista per il 28 febbraio.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...