28/03/18

Modello comunicazione iva periodica


Approvata la nuova versione del modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche
IVA


L’Agenzia Entrate, con il Provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018, ha approvato il nuovo modello per la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Nel modello sono stati inseriti i righi VP1 (Operazioni straordinarie) e VP13 (Metodo di calcolo dell’acconto dovuto). Il fine è stato quello di allineare il Modello con la Dichiarazione IVA annuale.
Le nuove istruzioni approvate insieme al Modello chiariscono che è possibile correggere errori od omissioni presentando una Comunicazione che vada a sostituire la precedente, prima della presentazione della Dichiarazione IVA annuale; dopo, invece, la correzione deve avvenire direttamente in Dichiarazione annuale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a cura di: AteneoWeb S.r.l.

08/03/18

Insinuazione al passivo istituto di credito

Buongiorno,
 ho ricevuto istanza di insinuazione al passivo da parte di una banca per un importo decisamente rilevante, comprensivo del saldo (negativo) di conto corrente di corrispondenza e di un muto chirografario.
 In relazione al conto corrente di corrispondenza viene richiesta l'ammissione di un importo comprensivo degli interessi nella misura del 12% circa maturati dal momento in cui il conto è andato in sofferenza.
 A prova di tutto ciò mi viene fornito il contratto di c/c e il decreto ingiuntivo in cui viene riconosciuto tale credito (comunque indicato per il valore complessivo).
 Non sono stati forniti gli estratti conto.
 Ho di conseguenza richiesto ulteriore documentazione, in particolare gli estratti conto, poichè in assenza degli stessi non sono in grado di effettuare alcuna verifica, nè in relazione agli interessi ne in relazione alla data in cui il conto è andato in sofferenza...
 Ad oggi nulla mi è stato fornito.
 Premetto che già quando inviai la comunicazione alla banca ex art 92 lf chiesi copia degli estratti conto (a titolo collaborativo). La stessa a suo tempo non me li ha forniti adducendo che il rapporto risale a oltre 5 anni prima...
 Parte degli stessi li ho reperiti per altre vie, ma riguardano i primi anni del rapporto, non gli ultimi.
 Vista la mancanza e la reticenza dimostrata a fornire gli e/c ora che devo valutare l'ammissione al passivo del credito (comprensivo di capitale e interessi) non so come comportarmi.
 Il mio dubbio riguarda soprattutto la questione anatocismo...  

01/07/2016 18:02  
Lei dice che la banca, a prova del suo credito, ha "fornito il contratto di c/c e il decreto ingiuntivo in cui viene riconosciuto tale credito". Orbene se il decreto ingiuntivo è passato in giudicato con la dichiarazione di esecutività ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento, non è necessaria altra documentazione perché il titolo posto a fondamento di tale domanda è proprio il decreto definitivo e non più modificabile. Se, invece, il decreto ingiuntivo non è ancora passato in giudicato, le sue perplessità sono fondate e può benissimo proporre di ammettere il credito per la parte che ritiene dovuta (calcolata anche non al centesimo), escludendo il residuo per mancanza di idonea documentazione; vedrà che la banca, in sede di opposizione, produrrà la documentazione necessaria a sostegno del suo credito.



FONTE ZUCCHETTI

07/03/18

CONVEGNO SU COME INVESTIRE IN BRASILE 8/3/18

Il seminario “Investire in Brasile: opportunità in infrastrutture turistiche” si svolgerà l’8 marzo 2018 presso l’Ambasciata del Brasile a Roma.

Per iscriversi inviare una mail a : convegno.roma@itamaraty.gov.br

Revisori enti locali: on line i fac-simile della relazione sul rendiconto di gestione e sul nuovo accertamento dei residui.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili comunica che, in collaborazione con l’associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale due documenti: la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione e la bozza di parere sulla delibera di “riaccertamento ordinario dei residui”. Entrambi i documenti, formati da un testo word e da tabelle in formato excel, costituiscono soltanto una traccia per la formazione del parere da parte dell’organo di revisione, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti dello stesso destinatari.
Con un comunicato stampa del 7 marzo 2018, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili comunica che, in collaborazione con l’associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale due documenti:
- la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione;
- la bozza di parere sulla delibera di “riaccertamento ordinario dei residui”.
Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione
La relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione, è stata predisposta nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs.18/8/2000 n.267 (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D. Lgs. 118/2011 e tiene conto delle norme emanate fino al 31 dicembre 2017.
 
fonte ipsoa

03/03/18

Avviamento in bilancio

Ai sensi della riformata disposizione di legge, l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; tuttavia, nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento.
L’ultimo aspetto da trattare attiene al contenuto dell’Oic 24, anche esso novellato dopo il D.Lgs 139/2015.
Il principio contabile completa il contenuto del codice civile, prevedendo che la vita utile del bene stabilita all’atto della sua iscrizione non può essere modificata nel corso degli esercizi successivi, potendo in seguito soltanto procedere, in caso di necessità, alla rilevazione di una perdita durevole di valore (vedasi Oic 9).
Inoltre l’Oic 24 chiarisce che esiste comunque un periodo massimo di vita utile dell’avviamento, pari a 20 anni: tuttavia, se il periodo di ammortamento è superiore a 10 anni, è necessario indicare in nota integrativa i fatti e le circostanze oggettive che hanno giustificato un tale periodo di ammortamento.
fonte: Viviana Grippo

22/02/18

La sentenza della Corte Costituzionale - 22 Febbraio 2018

Indebita compensazione e infedele dichiarazione con diversa soglia di punibilità
 
È infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio con riferimento all’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, che prevede una soglia di punibilità per il reato di indebita compensazione diversa da quella predisposta per la dichiarazione infedele. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale bon sentenza n. 35 del 2018. I giudici riconoscono l’eterogeneità delle due fattispecie criminose per l’oggetto materiale, la condotta tipica e la sfera di tutela.
La fattispecie rimessa dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio all’esame della Consulta verteva sull’illegittimità costituzionale dell’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000 - nel testo anteriore alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 158/2015 - con il disposto dell’art. 3 Cost., nella parte in cui fissa la soglia di punibilità in 50.000 euro annui anziché in 150.000 euro con riferimento al delitto di indebita compensazione.
In particolare, il giudice rimettente riteneva irragionevole la suddetta soglia di 50.000 euro in quanto irragionevolmente sproporzionata rispetto a quella riservata alla dichiarazione infedele ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, fissata in 150.000 euro, apparendo le due ipotesi criminosi di identico disvalore.
Ad avviso della Corte Costituzionale, invece, non è possibile allineare le due soglie di punibilità, innanzitutto, perché il diverso trattamento delle due fattispecie è compatibile con la discrezionalità propria del legislatore.
 
 
fonte ipsoa


Omologa del concordato: causa di rettifica della detrazione IVA

L’omologazione definitiva di un concordato che dispone la riduzione delle somme dovute rappresenta una delle cause al ricorrere delle quali è necessario rettificare la detrazione dell’IVA. Infatti, l’omologazione costituisce un mutamento delle condizioni inizialmente assunte dal contribuente per effettuare la detrazione dell’IVA. È questa la conclusione alla quale è giunta la Corte di Giustizia UE con la sentenza relativa alla causa C-396/16, depositata il 22 febbraio 2018.
La riduzione delle obbligazioni ai sensi di un concordato omologato con decreto passato in giudicato deve essere qualificata come un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo dell’IVA ammesso in detrazione. È questa la conclusione alla quale è giunta la Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-396/16, depositata il 22 febbraio 2018.
La fattispecie esaminata era relativa ad una società nei cui confronti il competente tribunale aveva provveduto ad omologare il concordato, riducendo così al 40% l’importo dei debiti da pagare.
Di conseguenza, alla stessa società era stato richiesto dalla competente autorità fiscale di rettificare la detrazione IVA operata, richiesta contro la quale la società aveva proposto ricorso, poi rigettato.
La Corte di Giustizia UE veniva quindi investita della questione, per valutare se l’omologazione di un concordato rientri, ai sensi di quanto previsto dall’art. 185, paragrafo 1 della direttiva IVA, tra le situazioni che determinano un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo dell’imposta ammessa in detrazione.
 
 
 
fonte ipsoa

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...