04/02/17

Voluntary 2.0 domande al via

Il 7 Febbraio 2017 al via le domande questo il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate.
Le novità maggiori imponibili Irpef maggiori imposte e sanzioni ed ai fini dell'Ivie e dell'Ivafe è dovuta e per ogni anno è dovuta un'unica sanzione la somma dovrà essere calcolata anche su tutte le imposte sostitutive.
Altra modifica rispetto ai paesi black list "collaborativi" con conferma di applicare i benefici massimi a paesi come Bermuda e Panama. Ai sensi dell'art. 5-octies, comma 1, lett. h) del DL 167/90 si considerano collaborativi i paesi che hanno stipulato con l'Italia accordi su scambio di collaborazioni. in vigore accordo stipulato prima del 24 ottobre 2016.
 
 

 

03/02/17

BENI IMMATERIALI (costi di ricerca)

Costi di ricerca e di pubblicità non più capitalizzati e l'ammortamento avviamento è applicato secondo la sua durata verificata inizialmente e non può essere modificata negli esercizi successivi.
Se la durata è superiore a dieci anni vi è bisogno di un motivo valido e la durata non può durare più di 20 anni.
Se non si può sapere la vita utile dell'avviamento i punti essenziali sono:
1) il tempo entro il quale la società può avere benefici economici in più strettamente connessi alle prospettive reddituali.
2) il lasso di tempo che la società sa di recuperare l'investimento;
3) la media ponderata della vita delle attività acquisite con l'aggregazione aziendale comprendenti le immobilizzazioni immateriali.

 

2^ Parte: Disegno di legge sulla crisi d'impresa che riscrive parte della legge fallimentare

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il 60% dei crediti per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dovrà essere ridotto.
L'appiattimento della soglia dei creditori implica l'eliminazione della moratoria del pagamento dei creditori estranei e l'esclusione di quelle misure protettive.
Accordo anche con i soci illimitatamente responsabili come nel caso di concordato preventivo. Si vuole una stragiudiziale più forte per abbattere la crisi  estendendo la moratoria anche a creditori differenti dalle banche e intermediari. Va rinnovata l'attestazione del professionista.

CONCORDATO PREVENTIVO

Viene modificato accanto al concordato in continuità anche quello che vede in liquidazione l'azienda se si possono pagare almeno il 20% dei crediti chirografari. Si potrà prevedere una sospensione o moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati di durata anche superiore all'anno. L'adunanza dei creditori viene eliminata e le votazioni saranno per via telematica e le maggioranze saranno calcolate a persona quando sono titolari di crediti pari alla maggioranza degli ammessi al voto. Alle società ci sarà una disciplina specifica.

INSOLVENZA DEI GRUPPI D'IMPRESE

Vi saranno obblighi di collaborazione e reciproca informazione degli organi che si occupano di essa. Se molte aziende del gruppo sono in difficoltà è possibile presentare una sola domanda per l'omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, l'ammissione al concordato preventivo oppure la liquidazione giudiziale. Il ricorso unitario non esclude le masse attive e passive di ogni impresa. I finanziamenti previsti alle imprese del gruppo in crisi che giungono ad altre società del gruppo saranno posposti di grado.

RIORDINO DELLE NORME DI SOVRAINDEBITAMENTO

Vi saranno nella procedura di composizione anche i soci illimitatamente responsabili con una gestione più familiare. Si dovranno disciplinare anche le attività di prosecuzione o la eventuale liquidazione. La vendita del compendio dei beni sarà obbligatoria per il debitore se deriva da malafede, frode o colpa grave e sarà esclusa l'esdebitazione. Il debitore meritevole può invece accedere all'esdebitazione anche quando non sia in grado di soddisfare i creditori. In quelle minori relative all'insolvenza varrà l'esdebitazione di diritto senza che intervenga il giudice.

Notizia flash: comunicazione semestrale fatture termini


02/02/17

1 Parte: Disegno di legge sulla crisi d'impresa che riscrive parte della legge fallimentare

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:

Il Dominus sarà il curatore con più poteri e potrà accedere facilmente alle banche dati della PA sarà affidata a lui la fase di riparto e potrà promuovere azioni giudiziali spettanti ai soci.
Ci sarà più difficoltà sulle incompatibilità e mi sembra giusto.
Si limiteranno le azioni di inefficacia e revocatorie la procedura di liquidazione viene aumentata evitando esecuzioni speciali e privilegi.

ALLARME PREVENTIVO:

Può essere attivata dal debitore o dal Tribunale che è obbligatoria per fisco ed Inps. In caso di procedura su base volontaria il debitore verrà assistito da un organismo che avrà sei mesi di tempo per raggiungere una soluzione concordata. Se d'ufficio il giudice convocherà il debitore ed affiderà a un esperto di risolvere la crisi  con accordo entro 6 mesi con i creditori. Se vi sarà un esito negativo della fase di allerta sarà pubblicato nel registro delle imprese.
L'imprenditore che si avvale dell'allerta sarà premiato con misure ad hoc.

L'ORGANISMO E COLLEGIO:

Questa allerta sarà gestita dall'organismo di composizione della crisi e non dall'autorità giudiziaria e dovrà essere istituito presso ciascuna camera di commercio e sarà compito di questa struttura nominare un collegio di tre esperti uno dei quali sarà scelto dal Presidente della sezione specializzata d'impresa del tribunale del luogo in cui l'impresa in crisi ha sede mentre gli altri due saranno designati dalla stessa camera di commercio e dalle associazioni di categoria dei professionisti ovvio i dottori commercialisti.

PROCESSO SEMPLIFICATO:

Si adotta un solo modello processuale per accertare la crisi con soluzioni di conservazione oppure liquidatorie.
La priorità viene data a chi ha la continuità aziendale e la liquidazione come estrema soluzione.
Si tratta di ridurre i costi delle procedure concorsuali che possono così contenere i crediti prededucibili. Il tribunale competente il giudice sarà scelto in base alla procedura concorsuale e quelle delle grandi imprese verranno affidate ai tribunale d'appello.


P.S.
[Domani 3/2/2017 descriveremo la ristrutturazione del debito; il concordato preventivo; insolvenza gruppo d'imprese; riordino norme sovraindebitamento.]


01/02/17

CONTROLLO DEI COSTI AZIENDALI

Ai fini della gestione aziendale ci deve essere alla base il controllo dei costi aziendali ad inizio periodo e quelli consuntivi.

Nel budget non ha senso riportare la reportistica che riguarda il confronto tra quanto previsto e quanto avvenuto nella realtà.

La struttura dei report  è diversa come i seguenti argomenti:

REPORT A CONFRONTO IMPLICITI che comprende i consuntivi che si basano su quello che è avvenuto. Preconsuntivi che rappresentano i risultati di periodo in corso di svolgimento prima che il periodo di riferimento sia giunto a conclusione. Esempio classico quando si vuole restringere l'anno in mesi, trimestri ecc. Ipotesi alternative di eventi e azioni future questa azione non è continua i risultati sono esposti considerando grandezze diverse.

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI rientra nella classe del reporting a confronto impliciti  perché consente di rendere noti gli effetti sui risultati di distinte classi o azioni.

BUDGET RIGIDO è senza i valori di budget in riferimento ad un determinato arco temporale e si confronta il programmato con il consuntivo.

BUDGET FLESSIBILE si considerano i costi e ricavi standard in funzione dei diversi livelli di attività di produzione e/o commerciale.

Il confronto dovrà avvenire sui costi effettivi ed i valori standard a volumi effettivi di produzione o commerciali.

Decreto del fare e Cassazione


Il d.l. n. 69/2013, noto come il Decreto del Fare, con l'art. 52, rubricato "riscossione mediante ruolo", ha apportato delle importanti modifiche al d.P.R. n.602/1973. Circa gli artt. 76 (Espropriazione immobiliare) e 77 (Iscrizione di ipoteca), del succitato d.P.R., si individuano, in particolare, queste novità:

·      è inibita la possibilità,all'Agente della riscossione, di procedere ad esecuzione forzata sulla prima ed unica casa di abitazione, in cui il debitore risiede anagraficamente, a fronte di debiti iscritti a ruolo.

·      Invero, ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli);

·      il limite del credito complessivo necessario per procedere ad esecuzione forzata per le abitazioni non prima casa o di lusso e delle succitate categorie catastali è elevato ad € 120.000,00.

·      È fatta salva, però, la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tali soglie ed anche sulle prime case, solo a fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo laddove l'esecuzione fosse avviata da terzi;

·      Inoltre, è stabilito che l'espropriazione possa essere avviata solo nel momento in cui sia stata preventivamente iscritta l'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602/73 e siano decorsi 6 mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Il caso.

L'Agente della riscossione, EQUITALIA e. SPA, ricorreva per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione immobiliare esattoriale, proposta da una contribuente, avverso il pignoramento dell'usufrutto vitalizio di un appartamento.

In seguito, con una memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod.proc. civ., Equitalia ha fatto presente che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 52, comma l, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, che ha modificato l'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973, ritenuto applicabile al caso di specie, aveva provveduto alla cancellazione del pignoramento ed ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

A sua volta, la contribuente, sempre con memoria depositata ex art. 378 cod.proc. civ., ha richiamato la normativa sopravvenuta, che, a suo dire, comporterebbe l'impignorabilità da parte dell'agente della riscossione della casa di abitazione,quando sia l'unico immobile di proprietà del debitore, che vi risieda anagraficamente; ha convenuto sulla sussistenza dei requisiti per l'applicazione, nella specie, del nuovo testo dell'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973.


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19270/2014, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse, essendo cessata la materia del contendere.

Riferimenti normativi il comma 1, dell'art. 76, dopo le modifiche apportate dispone che:

"1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell' articolo 499 del codice di procedura civile  l'agente della riscossione:

a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica ;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto".

Il principio alla base della decisione

La Suprema Corte, nella succitata sentenza, ha rilevato che la lettera a), del novellato art. 76, non preveda un'ipotesi di impignorabilità.

La lettera della legge, secondo gli Ermellini, non sancisce che l'unico immobile di proprietà del debitore adibito a sua abitazione sia "impignorabile" ovvero non assoggettabile ad espropriazione, infatti, "non appare rivolta a dettare una disciplina peculiare del bene, in sé considerato, ma piuttosto a regolare l'azione esecutiva dell'agente della riscossione […]

Il testo del nuovo primo comma dell'art. 76 corrobora la conclusione che non si tratti di un'ipotesi di impignorabilità, laddove, nella stessa lettera a), sancisce che l'agente della riscossione «non dà corso all'espropriazione…».

L'espressione consente di argomentare nel senso che il legislatore voglia evitare il risultato tipico del processo esecutivo immobiliare, vale a dire la perdita, in capo al debitore esecutato, dell'unica casa di sua proprietà, nella quale abbia la residenza. Risulta perciò coerente l'uso di un'espressione, quale è quella di non «dare corso», che consente di comprendervi sia l'impedimento all'inizio del processo esecutivo che l'impedimento alla sua prosecuzione…"

Ne consegue che la norma che impedisce ad Equitalia l'espropriazione della prima casa è applicabile a tutti i procedimenti di esecuzione in corso, anche se posti in essere in un momento precedente all'emanazione del novellato art. 76.

Continua la Suprema Corte: "Dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un'ipotesi di impignorabilità «sopravvenuta» del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore…".

Dunque, la Suprema Corte stabilisce che: "in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita …omissis, ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 ...omissis, l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica".

Di conseguenza, in caso di sopravvenuta improcedibilità dell'azione esecutiva avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore da parte dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 76 novellato, l'improcedibilità del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere sull'opposizione all'esecuzione concernente la pignorabilità del bene.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

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