Il trasferimento avente ad oggetto terreni edificabili sarà soggetto ad IVA e, in ragione del principio di alternatività IVA/Registro ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 365 del 6 luglio 2022 con cui ha specificato che un'area si considera edificabile ancor prima della conclusione dell'iter procedimentale per l'approvazione dello strumento urbanistico generale, purché detto documento di pianificazione urbanistica sia stato adottato dal Comune.
08/07/22
06/07/22
EMENDAMENTI AL DECRETO AIUTI
Compensabili anche i crediti dei professionisti verso la PA.
I crediti dei professionisti maturati verso la Pubblica Amministrazione potranno essere compensati con i debiti iscritti a ruolo. La novità arriva in sede di conversione in legge del decreto Aiuti: viene così ampliata la platea di soggetti - titolari di un credito verso la PA, purché non prescritto, certo, liquido ed esigibile - che potranno compensarlo con le somme dovute per carichi affidati all’agente della riscossione e indicati nelle cartelle di pagamento. Per eseguire la compensazione, il credito vantato nei confronti della PA deve essere certificato dall’amministrazione interessata a favore della quale sono state svolte le prestazioni.
Un’importante novità arriva in sede di conversione in legge del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) che introduce anche i crediti derivanti da prestazioni professionali (erogate alla PA) tra quelli compensabili con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
L’art. 20-bis, inserito in fase di conversione del D.L. n. 50/2022, ha modificato l’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo anzitutto che - alle attività di somministrazione, forniture e appalti, da cui si generano i crediti poi posti in compensazione - saranno aggiunte anche le prestazioni professionali.
26/10/21
Ruggeri - Split payment
Split payment, pronti gli elenchi per il 2022
Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato gli elenchi per l’anno 2022 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment. Gli elenchi sono aggiornati al 20 ottobre 2021. I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.
Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi, aggiornati al 20 ottobre 2021, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment per l’anno 2022.
Si tratta degli elenchi di:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all’applicazione dello split payment per le quali è possibile fare riferimento all’elenco IPA pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
È possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.
Ristorni imputati a capitale sociale
Ristorni imputati a capitale sociale delle società cooperative: l’analisi dei Commercialisti
In tema di modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale, essendo la facoltà di applicazione della ritenuta ridotta del 12,50% a titolo d’imposta esercitata in via ultimativa attraverso il versamento, la scelta del regime di tassazione può anche essere dedotta in una delibera assembleare “quadro” (o in una norma del regolamento dedicato al ristorno), successivamente perfezionata di volta in volta con il versamento. Lo ha evidenziato il CNDCEC e l’Alleanza delle Cooperative italiane con la pubblicazione di documento dove analizza la novella normativa.
16/09/21
La digitalizzazione del Fisco compie un altro significativo
La digitalizzazione del Fisco compie un altro significativo passo avanti. Da oggi (13.09.2021), infatti, i registri IVA precompilati sono disponibili online per 2 milioni di contribuenti che li possono consultare all’interno del portale Fatture e corrispettivi validando o modificando i dati delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Grazie a questa ulteriore semplificazione, gli operatori possono visualizzare e convalidare i dati, con o senza modifiche, e beneficiare dell’esonero dalla tenuta dei registri. Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale IVA già predisposta. La novità riguarda attualmente circa 2 milioni di operatori IVA, ossia i soggetti residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA (sono escluse alcune categorie di soggetti che operano in particolari settori o con regimi speciali ai fini IVA). Chi utilizzerà i registri IVA precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà inoltre accedere, dal 6 novembre, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall’Agenzia per il trimestre di riferimento.
Una platea iniziale di 2 milioni di soggetti
La platea di operatori coinvolti in questa prima fase comprende circa 2 milioni di contribuenti. La sperimentazione, infatti, che riguarda gli anni d’imposta 2021 e 2022, coinvolge gli operatori residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie di soggetti, come chi opera in particolari settori di attività o per cui sono previsti regimi speciali ai fini IVA, come, ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio. Il soggetto passivo IVA che in base alle informazioni disponibili non sia stato individuato come appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e accedere ai documenti IVA precompilati.
Registri che si aggiornano continuamente
Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati delle fatture elettroniche e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. Già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento il contribuente può visualizzare le bozze ed eventualmente modificarle o integrarle. Per consentire all’Agenzia di includere i dati in modo completo e preciso è necessario che le fatture elettroniche e le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere siano compilate e trasmesse al Sistema di interscambio (SDI) secondo i criteri individuati dall’Agenzia e riportati in un’apposita Guida operativa pubblicata sul portale Fatture e corrispettivi.
I vantaggi della precompilazione
Non appena i dati sono completi o integrati rispetto alle operazioni IVA effettuate, i registri IVA possono essere convalidati. Il vantaggio è concreto e immediato: con la convalida, infatti, i registri sono memorizzati dall’Agenzia e per il trimestre di riferimento il contribuente può fruire dell’esonero dalla tenuta dei registri. Non solo: grazie alla convalida, a partire dal prossimo 6 novembre con riferimento al terzo trimestre 2021 e successivamente a regime, viene elaborata anche la bozza della liquidazione periodica IVA. Infine, se la convalida viene effettuata per tutti i trimestri dell’anno, verrà elaborata, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. Il sistema consente anche di estrarre le bozze in formato xml e importarle nei propri applicativi oppure utilizzarle per un confronto con i dati dei propri registri.
Accesso dal Portale Fatture e corrispettivi
Dopo l’autenticazione al portale Fatture e corrispettivi, i documenti precompilati sono visualizzabili tramite un nuovo applicativo web dedicato, in cui le informazioni e i documenti disponibili saranno organizzati in 4 aree distinte. Fin da subito sono online le prime due: l’area “Profilo soggetto IVA”, in cui gli operatori troveranno i dati anagrafici, l’appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità, e la sezione “Registri IVA mensili”, in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri IVA precompilati. Da metà ottobre 2021 si aggiungerà la sezione delle Liquidazioni IVA periodiche precompilate (Lipe), in cui, dal 6 novembre 2021 sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell’anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell’IVA a debito. Infine, dal 2023 si attiverà il box relativo alla dichiarazione annuale IVA. In quest’ultima sezione gli operatori, oltre che visualizzare la bozza della dichiarazione annuale IVA precompilata, che potranno modificare, integrare ed inviare, troveranno e potranno modificare e inviare anche il modello F24 correlato alla dichiarazione in lavorazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 settembre 2021)
Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate
REGISTRI IVA, LIPE E DICHIARAZIONE IVA
Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Approvato il provvedimento con regole e destinatari. Dal 13 settembre disponibili le prime bozze dei registri
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021 individuati, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, che servono per calcolare il valore dei risultati economici d’esercizio che danno diritto o meno all’erogazione del contributo perequativo introdotto dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021).
Il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con successivo provvedimento saranno approvati il modello e le istruzioni e saranno definiti modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo.
09/08/21
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 21 LUGLIO 2021 Interessi pagati alla banca estera priva di stabile organizzazione: quale trattamento fiscale
Gli interessi derivanti dai finanziamenti erogati dalla banca estera priva di stabile organizzazione in Italia a persone fisiche residenti sono soggetti a imposizione in Italia. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 500 del 21 luglio 2021. In linea generale, i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell'esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta qualora corrisposti da sostituti d'imposta. Se gli interessi sono corrisposti da persone fisiche residenti che, non essendo sostituti d'imposta, al momento del pagamento non devono effettuare alcuna ritenuta alla fonte, la banca, priva di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, deve tassare tali proventi in Italia e presentare il modello Redditi SC.
Sostegni bis: come cambia il calendario delle scadenze fiscali
Rate rottamazione ter
Sempre in tema di proroghe di versamenti, si segnala anche il posticipo del versamento per alcune rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio.
In particolare, non si decade se il versamento viene effettuato integralmente:
- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021 (in realtà 2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre cade di domenica), relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Leggi anche Rottamazione e saldo e stralcio: nuove scadenze per versare le rate 2020
É sempre possibile versare gli importi entro cinque giorni senza perdere il beneficio.
Versamento imposte soggetti ISA
Una ulteriore novità riguarda il termine di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP per i contribuenti soggetti agli ISA e gli altri collegati (soci di società di persone e di quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o collaboratori di imprese familiari, nonché contribuenti forfettari e in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), che, di fatto, annulla la proroga al 20 luglio fissata dal D.P.C.M. 28 giugno 2021.
Leggi anche Soggetti ISA: versamenti delle imposte al 15 settembre
In sintesi, con una modifica introdotta nel decreto si dà la possibilità, a questi soggetti, di effettuare i pagamenti delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto, entro il 15 settembre 2021, senza interessi e senza l’applicazione dello 0,40% in più
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 22 LUGLIO 2021 Adempimento collaborativo con interlocuzioni costanti e preventive
Nell'ambito del regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), relativamente alla gestione delle interlocuzioni costanti e preventive, le risposte rese dall’Ufficio a fronte delle comunicazioni vincolano l’Amministrazione finanziaria e restano valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese e generano affidamento per il contribuente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49/E del 22 luglio 2021, con cui ha individuato anche le caratteristiche delle comunicazioni. La comunicazione “non qualificata”, invece, non costituisce fonte d’innesco di una “interlocuzione preventiva” e non dà diritto alla riduzione delle sanzioni.
Riparto in caso surroga dipendenti nel fallimento fonte: zucchetti
RIPARTO IN CASO SURROGA INPS DIPENDENTI
GIUSTO IL SEGUENTE CALCOLO - TIPO ? ( es di riparto 10%)
Ammesso pagamenti INPS differenza
Spettante al
Dipendente
100 + int e riv 60 (50+10 ritenuta) 40
10 interessi
20 rival
--------------
90
Riparto (10% ) 9 4
E' esatto ? Cioè non deduco al dipendente interessi e rivalutazioni perché l'ammissione e' oltre interessi e rivalutazioni.
GRAZIE DEI LUMI
Avv. F. Angeli Milano
Francesco Costa Angeli
Milano
07/02/2021 15:41
RE: RIPARTO IN CASO SURROGA INPS DIPENDENTI
scusate la tabella viene fuori righe
ricapitolo :
dipendente ammesso : 100
oltre int e rivalutaz.
inps paga:
60 (50 + 10 ritenuta )
10 interessi
20 rivalutaz.
------------------------
90 totale pagato da inps
100 - 60 = 40 differenza spettante al dipendente
riparto 10%
a inps su 90 9
a dip. su 40 4
cioe' non deduco nulla dal dipendente per rivalutaz e interessi essendo la ammissione oltre rivalutaz e interessi
E' Giusto ?
Avv. F. Angeli Milano
Zucchetti SG
RE: RE: RIPARTO IN CASO SURROGA INPS DIPENDENTI
Non esattamente. Il credito residuo del dipendente è 40, più interessi e rivalutazione, per cui, ammettiamo che queste due voci ammontino a 20, il credito residuo del dipendente è 60 e quello dell'Inps 90. Di conseguenza, se distribuisce una somma che consente il pagamento del 10%, deve dare 9 all'Inps e 6 al dipendente.
15/07/21
L'esame parlamentare Il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. Sostegni-bis)
L'esame parlamentare Il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. Sostegni-bis), reca misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e trasmesso al Parlamento il 25 maggio 2021, all'esame della Camera dei deputati in prima lettura, è stato esaminato in sede referente dalla V Commissione (Bilancio), che ha apportato numerose modifiche e integrazioni al testo.
Decreto-legge n.73/2021 (cd. Sostegni-bis)
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. Sostegni-bis) (AC 3132) reca misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e trasmesso al Parlamento il 25 maggio 2021, all'esame della Camera dei deputati in prima lettura, è stato esaminato in sede referente dalla V Commissione (Bilancio), che ha apportato numerose modifiche e integrazioni al testo.
Sul testo iniziale del decreto-legge, si veda il seguente dossier.
Per un quadro di sintesi del contenuto degli emendamenti approvati dalla V Commissione (Bilancio) si veda il dossier dei Servizi di documentazione. Tra le misure più significative introdotte nel corso dell'esame in Commissione si segnalano:
-una serie di disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedendo la sospensione del programma «cash back» per il secondo semestre 2021 e l'introduzione di un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2002
-lo stanziamento di 350 milioni di euro per l'eco bonus auto, che viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021;
l'introduzione di misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e la semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;
-la sospensione fino al 30 settembre di tutti i termini di scadenza relativi a vaglia, cambiali e altri titoli di credito, con i protesti o le contestazioni già elevati che vengono cancellati;
-l'esenzione IMU 2021 per i proprietari di appartamenti oggetto di blocco degli sfratti per morosità;
-l'introduzione di contributi a fondo perduto per le imprese che operano nei settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie;
-lo stanziamento di 10 milioni di euro per garantire tamponi gratis al fine di consentire ai soggetti "fragili" di ottenere il green pass;
-lo stanziamento di ulteriori 30 milioni di euro per i comprensori sciistici e le attività economiche collegate;
-l'istituzione di un Fondo per indennizzare i proprietari di immobili esposti all'inquinamento degli stabilimenti ex Ilva a Taranto;
-il rifinanziamento per 10 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo a sostegno delle agenzie di viaggio, dei tour operator, delle guide e accompagnatori turistici, delle strutture ricettive e delle imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane;
-l'incremento del Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, destinando 10 milioni di euro per il 2021 a favore della città di Roma Capitale;
-l'incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi in seguito all'emergenza;
-lo stanziamento di 10 milioni di euro a favore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni;
-una serie di misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell'anno 2021, in relazione ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
-lo stanziamento di ulteriori risorse per il sostegno alle attività economiche che abbiano subito un periodo di chiusura nel lasso temporale tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto, riducendo da quattro mesi a 100 giorni il periodo di chiusura considerato ai fini della concessione dei benefici;
-l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
-lo stanziamento di 5 milioni di euro per compensare le città portuali che hanno subìto perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico;
-lo stanziamento di 35 milioni per l'anno 2021 al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;
-l'introduzione di modifiche al Tax credit vacanze, prevedendo che sia utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici e che possano avvalersi del sostegno del Fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator, istituito nello stato di previsione del Ministero per il turismo, anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici;
-la semplificazione e il rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini;
-l'estensione da 6 a 10 anni della durata dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese colpite dalla pandemia (cd. Garanzia Italia SACE);
-l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, destinato all'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche ed i ragazzi in età scolare;
-l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per le non autosufficienze, allo scopo di finanziare programmi di assistenza domiciliare;
-la previsione che per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi priorità e con ISEE non superiore a 30 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all'80% (dal 50%) della quota capitale;
-l' incremento di ulteriori 5 milioni di euro del Fondo per le politiche giovanili.
-l'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva;
-lo stanziamento di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego;
la previsione di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 in favore degli enti di area vasta in stato di dissesto finanziario;
-lo stanziamento di risorse aggiuntive per il comparto sicurezza;
-l'introduzione di contributi economici a favore dei familiari del personale delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nella gestione dell'emergenza COVID-19 che abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.
Il provvedimento è ora all'esame dell'Assemblea della Camera, dove il Governo ha posto la questione fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio.
Successivamente il decreto-legge passerà al Senato, dove dovrà essere approvato in via definitiva entro 24 luglio 2021.
13/07/21
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 12 LUGLIO 2021 [Somministrazione di carburante chi detrae l'IVA]
Innanzitutto si deve avere con contratto di commissione con riferimento all'attività di somministrazione di carburante mediante un contratto di commissione con le stazioni di servizio e un contratto di somministrazione con i propri clienti, al fine di evitare un doppio aggravio impositivo, la società può detrarre l'IVA pagata per l'acquisto del carburante dalle stazioni di servizio, destinato ad essere contestualmente somministrato, per conto di quest'ultime, ai clienti finali effettivi utilizzatori del carburante. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 473 del 12 luglio 2021.
Esonero contributivo per autonomi e professionisti
Si ricorda che il Fondo per il riconoscimento di un esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e alle casse privatizzate è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 20, l. 178/2020), con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, incrementata a 2,5 miliardi per il medesimo anno dall'art. 3 del decreto Sostegni (D.L. 41/2021).
Il suddetto esonero è riconosciuto ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.
A valere sulle medesime risorse, sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori sanitari già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
Con il messaggio INPS n. 1911/2021, in attesa della pubblicazione del relativo decreto interministeriale, è stato disposto il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021.
03/07/21
Decreto Sostegni, si attendeva l’emanazione del provvedimento delle Entrate che doveva definire le modalità e la tempistica per la richiesta.
Dal 5 luglio 2021 e fino al 2 settembre 2021, è possibile inviare le richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai contributi automatici, di cui al Dl Sostegni bis. E’ quanto previsto da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che, approvando anche il relativo modello e istruzioni, rende pienamente operativo il secondo blocco di aiuti, dopo quelli erogati in via automatica, per i soggetti che stanno subendo maggiormente i contraccolpi della crisi da Covid 19.
Il contributo a fondo perduto “alternativo” previsto dal c.d. “Decreto Sostegni bis” (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021) è finalmente operativo.
L’Agenzia delle entrate, quindi, ha emanato un provvedimento datato 2 luglio 2021 e pubblicato sul proprio sito il modello da utilizzare e le istruzioni di compilazione.
Vediamo, più in dettaglio, come procedere per richiedere il sostegno, non prima di aver definito le linee generali dell’aiuto di cui si discute.
In cosa consiste il contributo “alternativo”
Innanzitutto, il Decreto Sostegni bis ha previsto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i coloro i quali:
- hanno la partita IVA attiva alla data del 26 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);
- presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni (art. 1 D.L. n. 41/2021)
- non hanno indebitamente percepito o che non hanno restituito tale contributo.
La misura spettante, riconosciuta in automatico dall’Agenzia delle entrate (quindi non occorre presentare alcuna istanza), è pari al 100% di quanto percepito con il decreto Sostegni.
In alternativa, è possibile richiedere (quindi, in questo caso, va presentata apposita istanza) un nuovo contributo “alternativo”.
Se il soggetto ha ottenuto il 100% del vecchio contributo e presenta l’istanza per il nuovo contributo non vi vedrà totalmente preclusa la possibilità di ottenere il maggior valore che dovesse risultare applicando le nuove regole.
Se, invece, dal calcolo effettuato risultasse un minor importo, l’Agenzia delle entrate non dà seguito all’istanza.
I soggetti interessati sono sostanzialmente gli stessi che hanno beneficiato del primo Sostegni, con queste uniche differenze:
- la partita IVA deve essere attiva al 26 maggio 2021;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Importi spettanti come contributo “alternativo”
Passando al calcolo degli importi occorre distinguere tra chi ha beneficiato del contributo del Decreto Sostegni e chi no.
Nel primo caso (soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 D.L. n. 41/2021), sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra indicato, si applicano l eseguenti percentuali:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Invece, chi non ha beneficiato del vecchio contributo applica le seguenti percentuali:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
In tutti i casi non si può ottenere un importo superiore a 150 mila euro.
Nel provvedimento, inoltre, si precisa che qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Modalità operative e tempistiche per richiedere il contributo “alternativo”
Per richiedere il contributo occorre trasmettere, direttamente o tramite un intermediario abilitato, apposita istanza mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Come accennato, il modello da utilizzare è quello approvato con il provvedimento e va utilizzata la predetta procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021.
In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
Inoltre, è possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, anche oltre il termine del 2 settembre.
Regime forfettario al 20 per cento sopra i 65.000 euro: prende forma la riforma fiscale 2021
Regime forfettario al 20 per cento sopra i 65.000 euro: prende forma la riforma fiscale 2021.
L’approvazione della versione definitiva da parte delle Commissioni Finanze di Camera e Senato disegna i contorni di quello che potrebbe essere il nuovo regime agevolato per le partite IVA.
L’abolizione del regime forfettario o il suo ridimensionamento non trova spazio nel documento approvato il 30 giugno 2021, che farà da base per la definizione della legge delega attesa entro la fine del mese di luglio.
25/06/21
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 23 GIUGNO 2021 Cessazione d’azienda: non è possibile dedurre "per diciottesimi" l'avviamento
Nell'ipotesi di cessazione di un'azienda, non è possibile dedurre "per diciottesimi" il valore fiscale dell'avviamento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 429 del 23 giugno 2021. La cessazione di un'azienda o di un ramo di azienda individua un momento che esula dall'ordinarietà della vita di un'impresa in quanto è finalizzata all'estinzione dell'attività svolta. In altri termini, la cessazione di un'azienda o di un ramo di azienda individua un'operazione di tipo realizzativo che decreta la fine delle attività da essa svolte.
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 23 GIUGNO 2021 Acquirenti di case antisismiche con il superbonus
Agli acquirenti delle case antisismiche si applica la maggiore aliquota prevista dal superbonus. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 433 del 23 giugno 2021. In relazione alla detrazione per acquisto di case antisismiche, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione è necessario che ricorrano tutte le altre condizioni normativamente previste, tra cui la circostanza che le procedure che autorizzano siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 e che l'atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.
Società di comodo: per il 2020 disapplicazione solo con interpello
Non è possibile ritenere operante la disapplicazione automatica e generalizzata delle disposizioni sulle società in perdita sistematica e sulle società di comodo in ragione delle condizioni straordinarie legate all'emergenza da Covid-19. L'Agenzia delle Entrate valuterà caso per caso gli interpelli presentati da parte delle società che intendano dimostrare come l'emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento di ricavi e valori minimi. È il chiarimento reso in risposta all’interrogazione n. 5-06289, sull'applicazione dei limiti di operatività per le società di comodo e per le società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2020.
24/06/21
DECRETO SOSTEGNI BIS
Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal decreto Sostegni bis a favore degli operatori economici, colpiti dall'emergenza da Covid, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni. Il nuovo contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente.
Quindi, se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.
21/06/21
Distacco transnazionale e somministrazione: individuazione attività abituale
Nella nota n. 936 del 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro prende in esame il giudizio pronunciato dalla Corte di Giustizia Europea in riferimento al distacco transnazionale operato da una azienda UE che non svolga attività di somministrazione nel Paese presso cui ha sede legale. La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane infatti soggetta alla legislazione del primo Stato membro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso la nota n. 936 del 15 giugno 2021 sulla tutela sociale da garantire a lavoratori somministrati nell’ambito di un distacco transnazionale, alla luce della sentenza espressa dalla Corte di Giustizia UE sul rilascio dei certificati A1 in parola. Nella fattispecie si trattava di una impresa fornitrice di manodopera che non esercitava nessuna attività di somministrazione in Bulgaria e tutto il suo fatturato dipendesse dall’effettuazione del servizio di somministrazione in altri Paesi UE.
Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti
Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...
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