10/02/16

Legge 30/12/2015, n. 208 commi 906 al 910 -Atto trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli; percentuali di compensazione aumentate etc.)

906. Al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le
agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresi'
agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e
relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi
chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28
novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati».
907. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis (1), del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili
anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purche' gia'
proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i
requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis.
908. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di
compensazione applicabili a taluni prodotti del settore
lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento
. Con lo
stesso decreto e con le medesime modalita' sono innalzate, per l'anno
2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi
della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore
al 7,7 per cento e all'8 per cento
. L'attuazione delle disposizioni
di cui al precedente periodo non puo' comportare minori entrate
superiori a 20 milioni di euro.
909. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (2), e successive modificazioni, le parole: «7 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
910. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma
423 e' sostituito dal seguente:
«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di
accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e
fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonche' di carburanti e
prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente
dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono
attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del
codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la
produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle
persone fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti di
cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente
riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione
della quota incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25 per
cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei
modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

(1)
Legge 26 febbraio 2010, n. 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative».
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche' all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.


(2) LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228
512. Ai soli fini della determinazione delle imposte  sui  redditi,
per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015,  i  redditi  dominicale  e
agrario sono rivalutati del 15 per cento.  Per  i  terreni  agricoli,
nonche'  per  quelli  non  coltivati,  posseduti   e   condotti   dai
coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali
iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per
cento.  L'incremento  si  applica   sull'importo   risultante   dalla
rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della  determinazione  dell'acconto
delle imposte sui redditi dovute per  l'anno  2013,  si  tiene  conto
delle disposizioni di cui al presente comma.

08/02/16

Leasing abitazione principale 2016

 Leasing abitazione principale, bonus fiscali per le parti.
 L’art. 1 co. 76 della L. 208/2015 ha previsto che, con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l’intermediario finanziario iscrit­­to nell’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93 si ob­bliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha la facoltà di acqui­stare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.
L’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione fi­nan­ziaria non è soggetta all’azione revocatoria fallimentare, in quanto trova espressamente applicazione l’art. 67 co. 3 lett. a) del RD 267/42.
La novità normativa è stata disciplina anche sotto il profilo fiscale, in primo luogo mediante l’integrazione dell’art. 15 co. 1 del DPR 917/86, con l’inserimento dellalett. i-sexies.1), per effetto della quale è possibile detrarre dall’Irpef lorda il 19% del seguente ammontare: “i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore ad euro 8.000, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore ad euro 20.000, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000all’at­to della stipulazione del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abi­tativa”. La detrazione spetta alle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 15, co. 1, del Tuir, riguardanti gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
È stata, inoltre, inserita la lett. i-sexies.2), in virtù della quale un’analoga detrazione è riconosciuta alle spese di cui alla lett. i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000 all’atto della stipulazione del contratto di locazione fi­nan­ziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
È stata modificata anche la disciplina dell’imposta di registro, contenuta nell’art. 40, co. 1-bis, del DPR 131/1986, per tenere conto delle suddette novità normative. All’art. 1 della tariffa, parte prima, è stata altresì prevista l’aliquota dell’1,50% “se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies)”. Quest’ultima, peraltro, è stata introdotta proprio dalla L. 208/2015 (art. 1, co. 83, lett. b), n. 2): “Nell’applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell’acquirente, l’utilizzatore e, in luogo dell’atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria”.
L’art. 8-bis della Tariffa, Parte I, allegata al TUR è stato, invece, integrato con le seguenti di­sposizioni, riguardanti la misura dell’imposta di registro proporzionale:
-    co. 1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricor­rono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell’art. 1, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’art. 10, co. 1, n. 8-bis), del DPR 633/1972: 1,50%;
-    co. 1-ter. Atti, diversi da quelli cui al co. 1-bis, relativi alle ces­sioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finan­ziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’art. 10, co. 1, n. 8-bis), del DPR 633/1972: 9%.
Le suddette disposizioni modificative del TUIR e del TUR (art. 1 co. 82 e 83 della L. 208/2015) si appli­cano dall’1.1.2016 al 31.12.2020.

06/02/16

L. 30/12/2015, n. 208 comma 203

203. Per i lavoratori autonomi, titolari di  posizione  fiscale  ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  iscritti  alla   gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che non risultino iscritti ad altre  gestioni  di  previdenza
obbligatoria  ne'  pensionati,   l'aliquota   contributiva   di   cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  e
successive modificazioni, e' confermata al 27  per  cento  anche  per
l'anno 2016.
-----
Rif.: Articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,n. 335
ART. 2
COMMA 26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione
 presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
 all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
 l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
 esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
 attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
 testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
 modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di
 collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
 a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla
 vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
 borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
-----------
Rif.: Articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre  2007,  n.  247

COMMA 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010. Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.

L. 30/12/2015, n. 208, comma 303-304 (indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ed ammortizzatori sociali).

303. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di
ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico
erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su
proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto
all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo
del presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per
cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, nonché all'articolo 1, comma 129, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e relativi decreti attuativi, e si applicano
agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della «Tabella indennizzo
danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000. Per il
triennio 2016-2018, ai fini della compensazione degli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al secondo
periodo del presente comma, il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni, e' ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno
2018. A decorrere dall'anno 2019, alla copertura finanziaria degli
oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al secondo
periodo del presente comma si provvede nell'ambito della revisione
delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2019 l'efficacia
delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni
2016-2018, è subordinata all'attuazione della predetta revisione
delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali.

304. Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema
degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai
sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata,
per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al
rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.
247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.
67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto
2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga
alla normativa vigente puo' essere concesso o prorogato, a decorrere
dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non
superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio
2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di
mobilita' in deroga alla vigente normativa non puo' essere concesso
ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno gia'
beneficiato di prestazioni di mobilita' in deroga per almeno tre
anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il
trattamento puo' essere concesso per non piu' di quattro mesi, non
ulteriormente prorogabili, piu' ulteriori due mesi nel caso di
lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per
tali lavoratori il periodo complessivo non puo' comunque eccedere il
limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga
ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non
superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in
eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse
assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con
la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data
del 31 dicembre 2016.

05/02/16

L. 28/12/2015, n. 208 commi da 889 a 895 rivalutazioni d'impresa

LEGGE 28/12/2015, N. 208, commi dall'889 all'895
 
889. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non
adottano i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attività  di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2014.
890. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 889,
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
891. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate al
comma 894.
892. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili.
893. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
894. Le imposte sostitutive di cui ai commi 891 e 892 sono versate
in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento
al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
895. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13
aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
-------------------
SI POSSONO ISCRIVERE MAGGIORI VALORI CIVILISTICI SUI BENI AZIENDALI, MATERIALI DIVERSI DA IMMOBILI ED IMMATERIALI ED ANCHE SULLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO.
-------------------
Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000 - Suppl. Ord.)
Sezione II Rivalutazione dei beni delle imprese
Art. 10.
(Ambito di applicazione della rivalutazione)
1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Art. 11.
(Modalità di effettuazione
 della rivalutazione)
1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.
Art. 12.
(Imposta sostitutiva)
1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
Art. 13.
(Contabilizzazione della rivalutazione)
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.
Art. 14.
(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)
1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11.
Art. 15.
(Ulteriori soggetti
 ammessi alle rivalutazioni)
1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
Art. 16.
(Modalità attuative della rivalutazione)
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.
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D.M. 13/4/2001
Art. 3 (Applicazione dell'imposta sostitutiva sulle
 plusvalenze) - (Testo in vigore dal 2 gennaio 1992
 modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, art.
 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
 6 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33
 del 10 febbraio 1992).
 1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e'
 dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi
 delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle
 persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari
 al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei
 beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento
 dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.
 2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il
 termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
 relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la
 rivalutazione e' eseguita, ovvero, a richiesta del
 contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con
 scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della
 dichiarazione dei redditi di detto periodo o del periodo
 d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono
 dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da
 versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata
 in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
 3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello
 nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai
 fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati
 possono essere commisurate al nuovo valore ad essi
 attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.
 4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
 rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
 imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo
 oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a
 finalita' estranee all'esercizio dell'impresa dei beni
 rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo
 esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
 rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della
 determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha
 riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In
 tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione e'
 attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o
 dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva, di
 cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile
 ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.
 5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate
 nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al
 comma 1 dell'art. 4, fino a concorrenza del maggior valore
 attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla
 disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 4.
 6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma
 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti
 o societa' che possono effettuare, ai sensi della legge
 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione,
 anche al fine di costituire un gruppo creditizio.
 7. Per gli enti e le societa' conferitari indicati nel
 comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi
 sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la
 rivalutazione e' stata eseguita dal conferente.
 8. Nel caso in cui gli enti e le societa' conferitari
 cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a
 finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, prima del
 termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai
 sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento
 dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalita'
 estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima
 della rivalutazione concorre a formare il reddito
 imponibile delle societa' od enti conferenti che hanno
 operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la
 disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.
 9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono
 verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto
 conferitario e' tenuto ad effettuare apposita comunicazione
 al soggetto conferente allegandone copia alla propria
 dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si
 applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.
 9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano
 nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni
 rivalutati, nel patrimonio netto della societa'
 conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini
 fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare
 corrispondente al maggior valore attribuito ai beni
 conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si
 applicano nei confronti della societa' conferitaria.
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ART. 4 DEL D.M. 19/4/2002 N. 86
(Saldo attivo di rivalutazione)
In vigore dal 08/05/2002
  1. Anche  ai  fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione e'
 costituito dall'importo  iscritto  nel  passivo  del  bilancio o rendiconto in  contropartita dei  maggiori  valori  attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva,  deve  essere  imputato al capitale o accantonato in una apposita  riserva  ai  sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
   2. Nelle  ipotesi  indicate  nell'articolo  13,  comma 3, della legge n. 342 del 2000,  il  saldo  aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile  della  societa'  o  dell'ente  ai soli fini delle imposte sul
 reddito. Le  predette  disposizioni  si  applicano  anche ai soggetti indicati nell'articolo 15  di  tale  legge  diversi  da  quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilita'.
 Nell'esercizio in  cui  si  verificano le predette ipotesi, al soggetto che ha eseguito la   rivalutazione   e'  attribuito  un  credito  d'imposta  ai  fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  o dell'imposta sul reddito delle persone  giuridiche  pari  all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12  della  legge  n. 342 del 2000; tale ammontare va computato in riduzione delle  imposte  di  cui  ai  commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo  unico delle  imposte  sui  redditi  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   3. Se  le  predette  ipotesi  si  verificano  in  data anteriore a quella di  inizio del   secondo  esercizio  successivo  a  quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione e'  stata  eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla  stessa data   e  fino  a  concorrenza  degli  importi  attribuiti  ai  soci  o  partecipanti, si    considerano    fiscalmente    riconosciuti,    in   deroga  all'articolo 3, comma 1, in relazione ai beni indicati dal contribuente.
   4. Nelle  ipotesi  di  cui  all'articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del  2000, le  riduzioni  di capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve di rivalutazione  iscritte  ai  sensi  del  citato  articolo 13, comma 1, ed a quelle iscritte  in  bilancio  o  rendiconto  a  norma  di precedenti leggi di rivalutazione.
In vigore dal 08/05/2002

ART. 5 del D.M. 19/04/2002
Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio.
In vigore dal 08/05/2002
1. Il  riconoscimento  fiscale  dei  maggiori valori iscritti nel bilancio o
rendiconto ai   sensi   dell'articolo  14  della  legge  n.  342  del  2000  e l'applicazione della  relativa  imposta  sostitutiva  devono  essere richiesti nella dichiarazione  dei  redditi  dell'esercizio  successivo  a quello chiuso entro il  31  dicembre  2000  e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 10 del decreto del
Ministro delle  finanze  13  aprile  2001,  n.  162,  in  cui  il  riferimento contenuto alla  data  del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre  2000.  Si  applicano altresi' le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, in quanto compatibili.
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L. 30/12/2004, N.311 COMMI 475,477 E 478

475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi  attivi  di
cui  al  comma  474,  assoggettati   all'imposta   sostitutiva,   non
concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero  della
societa' e dell'ente e in caso  di  distribuzione  dei  citati  saldi
attivi non spetta il eredito d'imposta  previsto  dal  l'articolo  4,
comma 5, della legge 29 dicembre  1990,  n.  408,  dall'articolo  26,
comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal  l'articolo  13,
comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere  imputata,
in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o  rendiconto.
Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o  fondo  di
dotazione, la corrispondente riduzione e' operata,  anche  in  deroga
all'articolo  2365  del  codice  civile,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
478.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,   i
rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano  le  disposizioni
previste per le imposte sui redditi.

04/02/16

La legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 56, legge n. 208/2015

 
La detrazione del costo IVA non si applica per gli immobili acquistati da terzi.

La legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 56, legge n. 208/2015:
56. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo e' pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed e' ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
 
Pensiero dello scrivente:
[Il tutto può essere fruito solo dall'effettivo acquirente. Si deve dire  che la norma è molto lacunosa. Prima di tutto è naturale come la detrazione possa essere applicata esclusivamente dal soggetto che sostiene il costo e quindi che effettua materialmente il pagamento dell’IVA e non possono essere figli ed altri. Non sembra essere sufficiente neppure il requisito della convivenza.]



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A corredo abbiamo il Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.
                             
Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
In vigore dal 1 gennaio 2012
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro
pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche'
non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato
di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu'
avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento
acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere
realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il
conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali
connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in
materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori
alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o
Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 -
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assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico
di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e'
ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e
in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la
detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle
parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del
beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e' stato
adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo (1).
(1) Testo dell'articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera c) decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 con le
modifiche recate dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214. Il testo precedente le modifiche della
legge di conversione era il seguente: "1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo
idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro
pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu'
avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazioni di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento
acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono
essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione
attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 -
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sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali
connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in
materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione giugno 2001, n. 380 immobiliare e
da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita'
immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura
pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e'
ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e
in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la
detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle
parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del
beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e' stato
adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.".
Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 -
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LEGGE DI STABILITA' COMMA 290

 

All'art. 13 comma a) sono apportate le suddette modifiche:
a)  1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
Al comma b) sono apportate le seguenti modifiche:
b)  978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

MODIFICHE

290. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
      1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783  euro»  e  «7.750
euro»;
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra  528  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»;
    b) al comma 4:
      1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880  euro»  e  «8.000
euro»;
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra  583  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».

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