LEGGE 28/12/2015, N. 208, commi dall'889 all'895
889. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non
adottano i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2014.
890. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 889,
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
891. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate al
comma 894.
892. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili.
893. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
894. Le imposte sostitutive di cui ai commi 891 e 892 sono versate
in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento
al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
895. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13
aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
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SI POSSONO ISCRIVERE MAGGIORI VALORI CIVILISTICI SUI BENI AZIENDALI, MATERIALI DIVERSI DA IMMOBILI ED IMMATERIALI ED ANCHE SULLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO.
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Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000 - Suppl. Ord.)
Sezione II Rivalutazione dei beni delle imprese
Art. 10.
(Ambito di applicazione della rivalutazione)
1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Art. 11.
(Modalità di effettuazione
della rivalutazione)
1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.
Art. 12.
(Imposta sostitutiva)
1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
Art. 13.
(Contabilizzazione della rivalutazione)
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.
Art. 14.
(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)
1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11.
Art. 15.
(Ulteriori soggetti
ammessi alle rivalutazioni)
1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
Art. 16.
(Modalità attuative della rivalutazione)
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.
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D.M. 13/4/2001
Art. 3 (Applicazione dell'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze) - (Testo in vigore dal 2 gennaio 1992
modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, art.
2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
6 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33
del 10 febbraio 1992).
1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e'
dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi
delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari
al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei
beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento
dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la
rivalutazione e' eseguita, ovvero, a richiesta del
contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con
scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi di detto periodo o del periodo
d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da
versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata
in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello
nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai
fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati
possono essere commisurate al nuovo valore ad essi
attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo
oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo
esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della
determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha
riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In
tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione e'
attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o
dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva, di
cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile
ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.
5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate
nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al
comma 1 dell'art. 4, fino a concorrenza del maggior valore
attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla
disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 4.
6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma
4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti
o societa' che possono effettuare, ai sensi della legge
30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione,
anche al fine di costituire un gruppo creditizio.
7. Per gli enti e le societa' conferitari indicati nel
comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi
sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la
rivalutazione e' stata eseguita dal conferente.
8. Nel caso in cui gli enti e le societa' conferitari
cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, prima del
termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai
sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento
dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima
della rivalutazione concorre a formare il reddito
imponibile delle societa' od enti conferenti che hanno
operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la
disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.
9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono
verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto
conferitario e' tenuto ad effettuare apposita comunicazione
al soggetto conferente allegandone copia alla propria
dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si
applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.
9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano
nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni
rivalutati, nel patrimonio netto della societa'
conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini
fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare
corrispondente al maggior valore attribuito ai beni
conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano nei confronti della societa' conferitaria.
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ART. 4 DEL D.M. 19/4/2002 N. 86
(Saldo attivo di rivalutazione)
In vigore dal 08/05/2002
1. Anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione e'
costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
2. Nelle ipotesi indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000, il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della societa' o dell'ente ai soli fini delle imposte sul
reddito. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti indicati nell'articolo 15 di tale legge diversi da quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilita'.
Nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12 della legge n. 342 del 2000; tale ammontare va computato in riduzione delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Se le predette ipotesi si verificano in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o partecipanti, si considerano fiscalmente riconosciuti, in deroga all'articolo 3, comma 1, in relazione ai beni indicati dal contribuente.
4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000, le riduzioni di capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve di rivalutazione iscritte ai sensi del citato articolo 13, comma 1, ed a quelle iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggi di rivalutazione.
In vigore dal 08/05/2002
ART. 5 del D.M. 19/04/2002
Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio.
In vigore dal 08/05/2002
1. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio o
rendiconto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 e l'applicazione della relativa imposta sostitutiva devono essere richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2000 e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del
Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, in cui il riferimento contenuto alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000. Si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, in quanto compatibili.
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L. 30/12/2004, N.311 COMMI 475,477 E 478
475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di
cui al comma 474, assoggettati all'imposta sostitutiva, non
concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della
societa' e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi
attivi non spetta il eredito d'imposta previsto dal l'articolo 4,
comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26,
comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal l'articolo 13,
comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata,
in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto.
Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o fondo di
dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga
all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di cui
all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.