22/02/18

La sentenza della Corte Costituzionale - 22 Febbraio 2018

Indebita compensazione e infedele dichiarazione con diversa soglia di punibilità
 
È infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio con riferimento all’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, che prevede una soglia di punibilità per il reato di indebita compensazione diversa da quella predisposta per la dichiarazione infedele. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale bon sentenza n. 35 del 2018. I giudici riconoscono l’eterogeneità delle due fattispecie criminose per l’oggetto materiale, la condotta tipica e la sfera di tutela.
La fattispecie rimessa dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio all’esame della Consulta verteva sull’illegittimità costituzionale dell’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000 - nel testo anteriore alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 158/2015 - con il disposto dell’art. 3 Cost., nella parte in cui fissa la soglia di punibilità in 50.000 euro annui anziché in 150.000 euro con riferimento al delitto di indebita compensazione.
In particolare, il giudice rimettente riteneva irragionevole la suddetta soglia di 50.000 euro in quanto irragionevolmente sproporzionata rispetto a quella riservata alla dichiarazione infedele ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, fissata in 150.000 euro, apparendo le due ipotesi criminosi di identico disvalore.
Ad avviso della Corte Costituzionale, invece, non è possibile allineare le due soglie di punibilità, innanzitutto, perché il diverso trattamento delle due fattispecie è compatibile con la discrezionalità propria del legislatore.
 
 
fonte ipsoa


Omologa del concordato: causa di rettifica della detrazione IVA

L’omologazione definitiva di un concordato che dispone la riduzione delle somme dovute rappresenta una delle cause al ricorrere delle quali è necessario rettificare la detrazione dell’IVA. Infatti, l’omologazione costituisce un mutamento delle condizioni inizialmente assunte dal contribuente per effettuare la detrazione dell’IVA. È questa la conclusione alla quale è giunta la Corte di Giustizia UE con la sentenza relativa alla causa C-396/16, depositata il 22 febbraio 2018.
La riduzione delle obbligazioni ai sensi di un concordato omologato con decreto passato in giudicato deve essere qualificata come un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo dell’IVA ammesso in detrazione. È questa la conclusione alla quale è giunta la Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-396/16, depositata il 22 febbraio 2018.
La fattispecie esaminata era relativa ad una società nei cui confronti il competente tribunale aveva provveduto ad omologare il concordato, riducendo così al 40% l’importo dei debiti da pagare.
Di conseguenza, alla stessa società era stato richiesto dalla competente autorità fiscale di rettificare la detrazione IVA operata, richiesta contro la quale la società aveva proposto ricorso, poi rigettato.
La Corte di Giustizia UE veniva quindi investita della questione, per valutare se l’omologazione di un concordato rientri, ai sensi di quanto previsto dall’art. 185, paragrafo 1 della direttiva IVA, tra le situazioni che determinano un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo dell’imposta ammessa in detrazione.
 
 
 
fonte ipsoa

21/02/18

Depositi fiscali: pronto il codice tributo per versare l’IVA

Con risoluzione n. 18/E del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6044 per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato.

La legge di Bilancio 2018 stabilisce che “per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili […] introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato […], l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’imposta sul valore aggiunto con modello F24 […], senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti […]”.
Con D.M. 13 febbraio 2018, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha disciplinato le modalità attuative delle disposizioni della legge di Bilancio, nonché le modalità di comunicazione telematica ai gestori dei depositi dei dati relativi ai versamenti dell’IVA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fonte Ipsoa

20/02/18

Gratuito per i professionisti: pronta la convenzione INPS/Casse


La querelle sul cumulo gratuito per i liberi professionisti arriva finalmente a conclusione. È stata presentata da INPS e ADEPP la convenzione quadro che disciplina le modalità procedurali per liquidare le pensioni in totalizzazione e in cumulo nel caso in cui il contribuente abbia periodi assicurativi anche presso altri enti. L’INPS sarà l’ente erogatore e le nuove domande potranno essere gestite tramite una piattaforma digitale dedicata.
È stata presentata, durante una conferenza stampa congiunta, la convenzione quadro INPS/Casse in materia di cumulo gratuito per i liberi professionisti, previsto dalla legge di Bilancio 2017. I tempi lunghi, sottolinea la nota congiunta, sono stati dovuti dalla necessità di trovare delle modalità operative che consentissero all’INPS ed agli Enti/Casse coinvolti il rispetto del dettato normativo che ha previsto, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti presso Enti/Casse che, in base ai propri regolamenti, prevedono requisiti anagrafici differenti rispetto a quelli indicati dalla norma.
Il Presidente dell’INPS Tito Boeri ha espresso grande soddisfazione: si pone termine ad un’asimmetria del nostro mercato del lavoro che penalizzava i lavoratori con carriere mobili. Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente dell’AdEPP, Alberto Oliveti, che ha sempre definito il cumulo “una scelta di civiltà”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fonte ipsoa

Sentenza di appello: motivazione illegittima se costituita da un mero rinvio a quella di primo grado

Con l’ordinanza n. 3999, depositata in data 19 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha precisato che è illegittima la sentenza del giudice d’appello nella quale si effettua un mero rinvio alla motivazione della decisione di primo grado, ritenendola condivisibile. Tale modus operandi non permette infatti né di individuare il thema decidendum, né di verificare se la condivisione di quanto statuito dai primi giudici sia avvenuta effettivamente a seguito di un’analisi dei motivi di appello, ritenuti poi infondati.
L’Ufficio notificava ad una società un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP basato sull’applicazione degli studi di settore.
La contribuente impugnava l’atto impositivo e risultava vittoriosa sia in primo grado che in appello. In partcioalre la CTR sostanzialmente riteneva illegittima la pretesa erariale semplicemente concordando con la decisione della CTP.
L’Agenzia censurava la decisione del giudice di secondo grado fondamentalmente lamentando l’assenza di una specifica motivazione, consistendo la stessa in una mera condivisione del contenuto della pronuncia di primo grado. Inoltre l’Amministrazione si dogliava dell’assenza di valutazione sulla fondatezza o meno dell’avviso di accertamento, tenendo conto degli elementi forniti nel corso del giudizio, sia da parte del Fisco che della contribuente.











































fonte ipsoa


INTRASTAT: le semplificazioni per gli elenchi riepilogativi

Con la circolare n. 6 del 2018, Assonime analizza il quadro normativo che risulta dalle semplificazioni introdotte nel corso del 2017 agli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari - INTRASTAT - e che si applicano agli elenchi i cui periodi di riferimento decorrono dal 1° gennaio 2018. In particolare, Assonime precisa che i termini di presentazione dei modelli vanno verificati con riferimento a ogni singola categoria di operazione. 
Le modifiche normative, tra loro non coordinate, che hanno interessato la disciplina degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari nel corso del 2017, hanno determinato incertezze negli operatori.
In questo contesto di incertezza, con la finalità di definire significative misure di semplificazione in materia e di ridurre il numero dei soggetti coinvolti nella trasmissione di tali elenchi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 25 settembre 2017, n. 194409.
Per tenere conto di tale provvedimento, con la determinazione 8 febbraio 2018 l'Agenzia delle Dogane ha sostituito le istruzioni per la compilazione dei modelli finora in uso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE IPSOA

19/02/18

Depositi fiscali, carburanti: pronti i criteri di affidabilità

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2018 il D.M. 13 febbraio 2018 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze in definisce i criteri di affidabilità, nonché le varie tipologie di idonea garanzia da prestare, ai fini della disapplicazione delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018 in materia di immissione al consumo dei carburanti (o estrazione degli stessi da un deposito fiscale) preceduta dall’introduzione degli stessi in un deposito fiscale.

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2018 è stato pubblicato il D.M. 13 febbraio 2018 del Ministero dell’Economia e delle finanze, con il quale sono stati definiti i criteri di affidabilità, nonché le varie tipologie di idonea garanzia da prestare, ai fini della disapplicazione delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018 relativamente all’immissione in consumo dei carburanti (o all’estrazione degli stessi da un deposito fiscale) preceduta dall’introduzione degli stessi in un deposito fiscale.
Leggi anche Carburanti introdotti in depositi fiscali: criteri di affidabilità e idonea garanzia da prestare
Si tratta del decreto attuativo delle disposizioni, contenute nella legge di Bilancio 2018, in materia di contrasto alle frodi IVA nel settore degli oli minerali, in particolare per quanto concerne benzina e gasolio che sono destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...